Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NON 17433/ 0 1 REPU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 13852/00 - Cron.12188 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO - Rep. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - Ud. 03/04/01 Consigliere- Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EG NG, LA SA NT, ON SE, GN FE, LA ES, IE ER, ZA C NT, DE CI VI, ON SE, EL PI, ZI PI, GR MA, PA AL, EZ LU, OP LI, DI NI NG, DI EL F AO, PE SE, AN NT, SANTARCNG RT, RO AR, EC EO, NT ES, CC VI, VA RT, RU FF, D'DD LU, TO NG, DE CA IA, OR IO, AU PO, EC LU, SCIANCALEPORE 2001 1581 OR, D'EL EO, GA GA, ZE -1- EB, FO AR, D'SA AL, FA ES, DI RI AR, NG NT, UR AN, DE AR EL, AT NG, SO NT, OM MB, AP LU, CI EO, EL NT, FA NT, D'GN NT, SC IC, LI IC, D'TO SQ, CO TT, CIOCCA SE, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PASTEUR 70, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, rappresentati e difesi dagli avvocati IA DI PALMA, DOMENICO CASAMASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A.T.A.F. - AZIENDA SPECIALE TRASPORTI AUTOMOBILISTICI DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. tempore, 20, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO VISCONTI (Studio Antonini e Lipari) rappresentato e FERRARESI difeso dall'avvocato LU GENUA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
REGIONE PUGLIA;
intimato avverso la sentenza n. 498/00 del Tribunale di FOGGIA, -2- RGH depositata il 08/05/00 718/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DI PALMA;
udito l'Avvocato di mattia PER DELEGA GENUA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -3- RG n. 13852/00 Svolgimento del processo GG NG e i suoi litisconsorti indicati in epigrafe nel luglio 1991 ricorrevano al Pretore, giudice del lavoro di Foggia esponendo che, con provvedimento del 19 luglio del 1977, erano stati autorizzati dal Presi- dente della commissione amministratrice dell'Azienda municipalizzata trasporti pubblici di Foggia (ATAF) ad utilizzare il proprio mezzo di tra- sporto per raggiungere le località fuori sede nelle quali effettuare il pro- prio turno di servizio, ed era stato concesso loro, in compenso, l'indenni- tà di trasferta con pernottamento (B/1), oltre un corrispettivo, a titolo di lavoro straordinario, pari al 50% del tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro e ritorno e un'indennità chilometrica, pari a un quinto del prezzo della benzina super. Riferivano, ancora, secondo quant'emerge dalla sentenza impugnata, che tale trattamento, praticato fino al 31 gennaio 1982, era stato revocato dal Direttore di esercizio, che aveva dettato una nuova disciplina per le pre- stazioni fuori sede, sicchè chiedevano il riconoscimento della previgente disciplina, fatta salva la prescrizione maturata nel quinquennio anteriore ai proposti ricorsi gerarchici, con riserva di agire in separato giudizio per ottenere la condanna dell'Azienda al pagamento di quanto dovuto. Instaurato il contraddittorio l'ATAF si costituiva e contestava la doman- da, chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio di I grado, integrato dall'intervento della Regio- ne Puglia che dichiarava di essere succeduta all'ATAF, la difesa dei la- voratori invocava la formazione del giudicato esterno, per identità di petitum e di causa petendi, fondandolo sulla sentenza di questa Corte n. 6690 del 25 luglio 1996, emessa fra l'ATAF e altri lavoratori, che aveva riconosciuto la fondatezza di quelle domande "stante l'anteriorità dello stesso (provvedimento del 19.7.77) rispetto alle norme che illegittimo lo avrebbero reso secondo la tesi dell'ATAF" (v. sentenza d'appello, pg. 3, 10° rigo). Rigettata dal Pretore la pretesa, anche in base alla considerazione che al primo uso negoziale era succeduto un legittimo, diverso uso aziendale, gli odierni ricorrenti impugnavano quella sentenza sostenendo il consoli- damento del ricordato giudicato esterno sulla vicenda e, comunque, ne- gando la possibilità di una risoluzione unilaterale dell'uso precedente. Nel ricostituito contraddittorio l'ATAF, rimasta contumace la Regione Puglia, rilevava la modifica della posizione assunta dai ricorrenti, fonda- ta sulla sentenza della Corte, rispetto alla domanda iniziale, di cui chie- deva il rigetto. im bugnate Con la sentenza qui gravata il Tribunale, premessa l'analisi della posi- zione processuale della Regione, nel merito osservava, da un lato, che la sentenza del Tribunale, confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 6690/96, non poteva far stato in questo giudizio, essendo intervenuta nei confronti di altri lavoratori e, d'altro canto, che la prospettazione della pretesa, dapprima fondata sulla contestazione "dell'atto di revoca del trattamento di trasferta di cui é causa per incompetenza, eccesso di po- tere, atteso che il trattamento disposto con provvedimento presidenzia- le costituiva diritto quesito" e, successivamente, argomentata sulla base della "sussistenza di un uso contrattuale, irrevocabile unilateralmente dal datore di lavoro", determinava "una sostanziale modifica della causa petendi", che rendeva inammissibile la pretesa. Peraltro il Tribunale, ribadita l'esclusiva autorevolezza del precedente espresso dalla Corte, reputava altresì che l'uso intervenuto nel periodo successivo a quello retto dal primo (al quale la Corte, nella ridetta sede, aveva riconosciuto natura di uso negoziale) era anch'esso di natura con- trattuale, avendovi le parti, per circa dieci anni (risalendo i ricorsi gerar- chici al 1991), prestato convinta adesione, con ciò vanificando la tesi di una revoca unilaterale della primitiva regolamentazione. Contro questa sentenza i ricorrenti espongono due motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'ATAF con controricorso. La Regione Puglia non si é costituita. Motivi della decisione GG NG e i suoi litisconsorti, denunciano, con il primo motivo, la violazione dell'art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 99 112, cod.proc.civ., e dell'art. 1340, cod.civ., e la violazione dell'art. 360, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- ne. In particolare, negano rilievo alla questione sopra riassunta, evocata dalla sentenza impugnata, dell'intervenuta modifica della causa petendi nel corso del processo, dovendosi a tale concetto dare un contenuto ap- propriato ed effettivo, sulla base "dell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a fondamento della propria richiesta", privilegiando gli scopi e la sostanza della pretesa. In questo contesto obiettano che, ritenuta l'indubitabile natura di uso ne- goziale aziendale scaturito dal primitivo provvedimento sul compenso dei turni, in vigore dal 29 luglio '77 al 27 febbraio '82, essi "avevano ac- quisito il diritto ad ottenere il pagamento della trasferta completa..", e contestano l'adesione acritica del Tribunale alla motivazione del Pretore, secondo cui "si era formato un uso contrattuale diverso... attuato per cir- ca dieci anni senza che i lavoratori sollevassero obiezioni", in quanto ciò % non trovava riscontro negli atti, poichè il trattamento economico conve- nuto nel '77, era stato "riadottato dall'Azienda a seguito delle riunioni sindacali del 23.3.82 e 30.3.82 in occasione delle quali fu scritto 'la CA a riguardo delle trasferte ritiene che non siano mutate le condizioni esi- stenti all'epoca dell'accordo aziendale dell'11.3.1981, pertanto ritiene che il trattamento previsto sia mantenuto sino al compimento dell'organico."". D'altra parte, aggiungono che, "come risulta pacificamente dagli atti e tale situazione é riconosciuta anche dalle sentenze del Tribunale di Fog- gia e della Corte di Cassazione", fu stipulato tra la Commissione ammi- nistratrice e le OO.SS., il 14 maggio 1987, un nuovo accordo migliorati- vo, con decorrenza dal 1° maggio 1987, sicchè, in relazione al periodo 23 marzo '81 - 30 aprile '87 "il trattamento economico non fu modificato ed é stato rivendicato... con ricorsi gerarchici (dell'aprile-giugno '91), senza che fosse stata formulata, ritualmente e correttamente, una ecce- zione di prescrizione.". Infine, con il secondo motivo, i ricorrenti assumono la violazione dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 3 - 36, cost. e 2099, cod.civ., in quanto la sentenza sancisce, a loro avviso, un diverso tratta- mento economico dei lavoratori, a fronte d'una identica prestazione. A prescidere da quest'ultimo motivo, inammissibilmente versato ad pompam nel processo, senza alcun costruttivo apporto e supporto giuri- dico, apparendo questione del tutto nuova ed essendo -o dovendo esse- re-ben noti alla difesa ricorrente i limiti dell'impugnazione e quelli del precedente giudicato (non "esterno", ma inter alios, essendo quello "esterno", come correttamente valutato dal Tribunale, pur sempre inter- corrente fra le stesse, identiche parti processuali), il primo motivo merita una ben più diffusa e argomentata discussione, anche se non si compren- de, dall'esame della sua esposizione, dove non se ne tratta, il richiamo all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., indicato nel titoletto, concernendo esso "la nullità della sentenza o del procedimento". Ciò premesso, circa la questione, sollevata dalla parte ricorrente con la prima parte della censura, in ordine alla modificazione, di cui si contesta l'evenienza, della causa petendi, perché ancorata, ad avviso del Tribuna- le, nel corso del processo pretorile, piuttosto sul precedente di questa Corte, espresso nella citata vicenda parallela (sentenza n. 6690/96), che non sull'iniziale prospettazione dell'illegittimità "dell'atto di revoca del trattamento di trasferta", adottato nel 1982 dal Direttore di esercizio , (D.E.), é appena il caso di osservare che, effettivamente, la rigidità del giudizio espresso dal Tribunale al riguardo, appare eccessiva, in quanto l'indicazione del precedente, pur (erroneamente) ritenuto assorbente da parte della difesa dei ricorrenti, si inseriva nel contesto complessivo delle circostanze di fatto esposte a fondamento della pretesa, secondo quell'indirizzo giurisprudenziale, correttamente ricordato nel ricorso, che va qui confermato e ribadito. Per contro, non appare meritevole di essere condivisa, per due ordini di motivi, l'ulteriore prospettazione della censura, riferita alla distinta ar- gomentazione del Tribunale di rigetto nel merito della pretesa. Il primo riguarda la c.d. "autosufficienza del ricorso". É noto, e la problematica é trattata anche nella motivazione della senten- za n. 6690 del '96, pur ripetutamente richiamata e ben conosciuta dalla difesa di parte ricorrente, che al Giudice di legittimità, secondo un prin- cipio desumibile dall'art. 366, cod.proc.civ., é preclusa la diretta cogni- zione degli atti dei precedenti gradi di giudizio, a meno che non venga dedotto un error in procedendo, di cui nella fattispecie non é, comun- que, dato di rinvenire alcun riflesso. Infatti, la difesa dei lavoratori nel riferire, nel ricorso, le ragioni della "concessione" fatta a suo tempo dal Presidente della Commissione am- ministratrice evidenzia che "detto provvedimento presidenziale fu con- fermato, in applicazione dell'art.
1- comma 2- R:D:8/1/1931, n. 148 nelle riunioni dell'11/3/1981, del 23/3 e 30/3/82 avvenute tra gli amministra- tori della C.A. e le OO.SS." richiamando, in proposito, una sentenza della Corte (4 novembre 1992, n. 11944), ed esplicita, come riferito più sopra, che "il trattamento economico migliorativo, adottato con nota prot. 17271/77 fu riadottato dall'Azienda a seguito delle riunioni sinda- cali del 23 3.82 e 30.3.82 in occasione delle quali fu scritto 'la C.A. a ri- guardo delle trasferte ritiene che non siano mutate le condizioni esistenti all'epoca dell'accordo aziendale dell'11.3.1981, pertanto ritiene che il trattamento previsto sia mantenuto sino al compimento dell'organico." ", aggiungendo, inoltre: "Come risulta pacificamente dagli atti e tale situa- zione é riconosciuta anche dalle sentenze del Tribunale di Foggia e della Corte di Cassazione, in data 14/5/87 la Commissione amministratrice dell'ATAF stipulò con le OO.SS. un nuovo accordo migliorativo, che ebbe attuazione l'1/5/1987". Orbene, nel corso della motivazione della sentenza di questa Corte n. 6690 del '96 si accenna al verbale 11.3.82 (che nell'esame del secondo motivo é là indicato come verbale 11.3.1981) per lamentare espressa- mente che l'allora parte ricorrente del "verbale 11.3.1982', si limita ad affermare che lo stesso 'é allegato sub 4 al fascicolo del giudizio di ap- pello' ed omette di adempiere il preciso onere di trascriverne o quanto meno riassumerne il contenuto, non tanto per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non deve aver bisogno di essere integrato da elementi ricavabili aliunde, quanto per tener conto del fatto che, se non vengano denunciati errori in procedendo, come nella specie, a questa Corte é precluso l'esame diretto degli atti di causa (Cass. 20-12-1994 n. 10972 n. 1860, 25-3-1987 n. 2898), sicché essa si trova a sconoscere e a non poter conoscere quel verbale: val quanto dire che si trova nell'impossibilità di esaminare la censura - dunque inammis- sibile che su quel verbale si fonda. " Il quale principio, riferito a questa vicenda, ha riguardo anche agli altri verbali indicati sommariamente, senza considerare che tale omissione impedisce a questa Giustizia di apprezzarne, attraverso l'esame recipro- co del loro contenuto, l'impatto sul provvedimento di revoca del Diretto- re di esercizio del febbraio '82, che con essi, per quanto é dato di cono- scere sotto il profilo temporale si intreccia ineludibilmente. Di per sé questa impossibilità di riscontro documentale rispetto alla tesi di fondo del gravame sarebbe sufficiente a rigettare anche questo profilo del primo motivo del ricorso per manifesta inammissibilità della doglian- za. Ma il ricorso non merita accoglimento anche sotto il diverso profilo del- l'incidenza sui contratti individuali della modifica dell'uso negoziale. Sui rapporti fra la disciplina derivante da un uso aziendale in impresa c.d. municipalizzata e il contratto individuale, la ben nota sentenza n. 6690 così si esprimeva: "Il Tribunale ha correttamente inquadrato l'ero- "gazione dell'emolumento in questione pur dopo la revoca del provvedi- "mento concessivo, proseguita per ben cinque anni senza soluzione di "continuità, quale prassi aziendale, che com'é noto ha natura di uso (non "normativo ma) negoziale, la cui rilevanza non é condizionata (come in- "vece l'efficacia degli usi normativi ex artt. 8 prel. e 2078 cod. civ.) né al "richiamo da parte di leggi o regolamenti né alla mancanza di disposizioni "di legge e di contratto collettivo, mentre d'altro canto esso si inserisce ai " 'sensi dell'art. 1340 cod. civ. e salvo contraria concorde volontà delle "parti, non già nel contratto collettivo bensì in quello individuale, inte- "grandone il contenuto, e restando insensibile alle eventuali successive "modificazioni peggiorative, disposte sia da pattuizioni collettive, nazio- "nali e-o aziendali, sia e a maggior ragione da atti unilaterali del datore di " "lavoro (da ult. Cass. 25-1-1993 n. 823). Ora é indubbio" - proseguiva la motivazione di quella sentenza-"che una prassi aziendale non può fon- $, "darsi su un comportamento illegittimo. Nella specie, però,"-aggiungeva la Corte- "la pretesa illegittimità della erogazione in argomento derive- "rebbe dalla illegittimità del provvedimento concessivo, e la illegittimità 'di questo dall'inosservanza dell'art. 29 del d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902, il " quale prescrive che i provvedimenti di competenza della Commissione "Amministratrice emessi dal presidente, in caso di necessità ed urgenza, e " sotto la sua responsabilità, devono essere sottoposti alla ratifica dell'or- " gano deliberante nella sua prima adunanza successiva. Ed allora, se é ve- " ro che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dalla "legittimità o meno del detto provvedimento, é vero pure che qui ci si de- ve limitare a dare atto dell'anteriorità di questo rispetto alla legge, di cui " "si denuncia violazione e falsa applicazione, alla data di entrata in vigore " della quale il provvedimento medesimo aveva già da gran tempo genera- "to l'anzidetta prassi aziendale, ormai 'instauratasi e consolidatasi' (sent. " impugn., pag. 6); fosse o no, quel provvedimento, una 'delibera': al qual "riguardo non si può fare a meno di notare come dalla narrativa della de- "cisione impugnata risulti che l'ATAF, nel costituirsi in primo grado, de- 10 "dusse che "il provvedimento n. 17271 del 29 luglio 1977, ... era stato il- legittimamente adottato dal presidente dell'azienda"." Ora, sebbene appaia più adeguata alla soluzione del caso la tesi (v., ad es., Cass., 4 novembre '92, n. 11944, e più recentemente, 30 maggio '97, n. 4796, redatta dallo stesso estensore della sentenza del '96) secondo cui un accordo aziendale in tema di trattamento economico e normativo del personale di un'azienda municipalizzata, stipulato dal presidente o dal direttore dell'azienda, non é idoneo ad impegnare quest'ultima, ove non recepito o ratificato con delibera (scritta) della commissione ammi- nistratrice, alla quale, ai sensi dell'art. 6 del r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 (T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei servizi da parte e dei comuni e delle provincie) e degli artt. 16 del r.d. 10 marzo 1904 n. 108 e 23 del d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, spetta deliberare (con provvedimento sog- getto all'approvazione ed ai controlli previsti dalla legge in relazione al- l'entità dell'impegno ed alla natura dell'azienda) circa gli uffici, gli sti- pendi e i salari del personale, il problema dei rapporti fra uso aziendale e contratto individuale va affrontato, ad avviso del Collegio, sotto un'altra prospettiva. Al riguardo deve premettersi, infatti, che il Tribunale ha accertato, con giudizio non sottoposto ad alcuna valida, specifica censura, che i lavora- tori per circa dieci anni (dal febbraio '82, data della revoca del beneficio, all'aprile/giugno '91, data dei ricorsi gerarchici) non ne contestarono gli effetti, accettando una diversa regolamentazione economica dei turni. Il ridetto accertamento non può, pertanto, essere messo in discussione in questa sede, rientrando nella esclusiva competenza del Giudice di merito la ricostruzione dei fatti oggetto della controversia, nè, per quanto evi- denziato in tema di autosufficienza del ricorso, potendo qui essere presa 11 in considerazione la documentazione degli accordi dell'81 e dell'82 e la loro incidenza sui provvedimenti di concessione e di revoca del tratta- mento di turno. D'altra parte, costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello se- condo cui i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, an- che se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale, trattandosi, al pari dei contratti aziendali, di atti di autonomia generale, che, concernendo una collettività di lavoratori, indistintamente conside- rati e singolarmente non identificati, se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale, realizzano una uniforme disciplina nell'in- teresse collettivo di tali soggetti, con l'efficacia normativa generalizzata, che è tipica della contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda, sicchè tali regolamenti sono norme ad efficacia interna, che ac- quistano valore contrattuale (v. Cass., 28 gennaio 87, n. 815; 6 aprile 89, n. 1659; 8 agosto 97, n. 7383; SS.UU. 13 dicembre 97, n. 1323; Cass. del 13 gennaio 99, n. 302; 8 maggio 2000, n. 5825). Indirizzo altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte è quello per cui, conformemente ai principi regolanti l'efficacia degli atti di autonomia privata, qualora ad una disciplina collettiva ne succeda un'al- tra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorchè la nuova disciplina sia meno favo- revole ai lavoratori, posto che il divieto di deroga in peius posto dall'art. 2077, cod.civ., attiene esclusivamente al rapporto fra contratto indivi- duale e contratto collettivo (Cass. 2 marzo '88, n.228; 25 febbraio '88, n.2021). Questo principio, com'è noto, va coordinato con quello, pari- menti fermo, per il quale "le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti 12 1 quesiti, sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma, invece, operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte individuale, sicchè nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposi- zioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore (Cass. 12 luglio '86, n. 4517; 26 ottobre '95, n. 11119). Nel quadro così delineato, l'unico dato differenziale di questa vicenda ri- spetto a quei principi é costituito dalla natura del provvedimento, di cui non é stato possibile approfondire, per quanto detto, il contesto che ha dato luogo sia all'introduzione, sia alla revoca, o, forse, più esattamente, alla modifica del compenso del turno, regolando, con diverse articola- zioni successive, parte della componente economica del trattamento re- tributivo dei lavoratori. Peraltro, ciò non appare dirimente poiché l'insieme della vicenda ben si incardina nella cornice dei principi ricordati, imponendo, per l'effetto, il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in L. 243 000 oltre L.5.000.000 و (cinquemilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 4 aprile 2001 I Consigliere est. 3 3 Il Presidente 5 0 1 . . A N T S I S R Dhill 3 D A A ' , 7 T L - , O L 8 A L - E S L 1 D E O 1 P I B S IL CANCELLIERE S I I E N D N E G S G G A I O E T Depositato in Cancelleria S A L 2001 A O D O P A T E L , M T 13 oggi, I I L O R E I R A T D D D S I D E O E G IL CANCELLIERE T E R N R P E U S E T R O G