Articolo 278 del Codice penale
Articolo 277Articolo 279
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
4 dicembre 1947
Art. 278.

(( (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica).)) ((Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni))
Entrata in vigore il 4 dicembre 1947
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente