Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
La notificazione eseguita mediante telefax non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione dell'avvenuto invio dell'atto, seguita dal rapporto di positiva trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 17573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17573 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 21/03/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 794
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 32253/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP EN N. IL 16/07/1971;
avverso la sentenza n. 412/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lovelli Annamaria, che richiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MP NE ricorre per Cassazione avverso la sentenza 22.12.2011 con la quale la Corte d'Appello di Brescia, in riferimento al delitto di ricettazione, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e 1.200,00 Euro di multa, così confermando la decisione 13.7.2010 del Tribunale di Bergamo. La difesa dell'imputato richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo:
p.1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, con conseguente nullità ex art. 179 c.p.p.. In
particolare la difesa lamenta l'omessa notificazione al difensore dell'avviso della udienza avanti alla Corte d'Appello, sostenendo che l'atto, trasmesso dalla Cancelleria della Corte d'Appello tramite Fax ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, non sarebbe stato ricevuto dall'apparato installato nello studio del professionista, perché guasto (come attestato da documentazione allegata alla memoria depositata ex art. 585 c.p.p.). p.2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 420 ter c.p.p., perché il Tribunale non ha accolto la richiesta di rinvio della udienza ad altra data, pur essendo stato documentato con certificazione medica l'impedimento dell'imputato a comparire per motivi di salute.
p.3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione degli artt. 179, 420 ter e 598 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, perché sarebbe stata preclusa all'imputato la possibilità di esercitare il diritto di difendersi personalmente. p.4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione. La difesa espone di avere richiesto alla Corte d'Appello la rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'audizio del testimone DE LV e l'escussione del consulente tecnico;
la difesa lamenta che tale istanza non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale che non ha fornito spiegazione alcuna della propria decisione. p.5.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), carenza di motivazione in relazione alla formulata richiesta del riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alle sentenze 2.7.2004 (Corte d'Appello di Milano) e 27.4.2005 e 19.7.2005 del Tribunale di Monza e della sezione distaccata di Desio. p.6.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), carenza di motivazione in merito alla richiesta di esclusione della recidiva specifica infraquinquiennale.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso va rigettato.
Dalla consultazione del fascicolo processuale si rileva che il decreto di citazione avanti alla Corte d'Appello, è stato comunicato all'avvocato Chindamo tramite Fax in data 29.1.2011 (v. Fg. 8) trasmesso con la utenza telefonica 0292871343. Dalla lettura della copia del fax si rileva l'ora di trasmissione e l'indicazione dell'avvenuta trasmissione dell'atto - con conseguente ricezione da parte dell'utenza destinataria - per via telematica. Dalla lettura del fascicolo v. Fg. 9 risulta che altro fax del medesimo tenore è stato trasmesso all'avv.to LOJACONO codifensore dell'imputato, che, alla prima udienza (entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p.) ha dedotto quanto denunciato in questa sede e che la Corte d'Appello ha rigettato con motivazione che appare corretta. Come già affermato in una precedente decisione, di questa Corte va qui ribadito che la notificazione eseguita mediante telefax ex art. 148 c.p.p., comma 2 bis, non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione dell'avvenuto invio dell'atto, seguita dal rapporto di trasmissione positiva. Va in particolare osservato che l'apparato "fax" è già predisposto per stampare in modo automatico l'attestazione dell'avvenuta trasmissione del documento al numero telefonico chiamato, con la indicazione delle pagine trasmesse e per taluni apparecchi anche con la fotocopia del frontespizio del documento trasmesso, segnalando nel contempo il buon esito dell'invio telematico con il relativo rapporto di trasmissione. Incombendo pertanto al difensore la dimostrazione di non avere ricevuto l'atto in questione (siccome già risultata allo stato provata la sua trasmissione), occorre che il deducente alleghi prova specifica ed inequivoca della mancata ricezione del fax, dando dimostrazione che il giorno e l'ora in cui l'atto è stato trasmesso dalla cancelleria del giudice, non è stato ricevuto con specifica indicazione delle ragioni tecniche per le quali risulti, sulla copia dell'atto trasmesso, attestato telematicamente il contrario. Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte non risulta che sia stata fornita alcuna indicazione in ordine a quanto sostenuto dalla difesa avanti alla Corte d'Appello; nel contempo la difesa non ha fornito alcuna indicazione delle ragioni per le quali la valutazione e la decisione della Corte d'Appello sia manifestamente illogica. E comunque censurabile sul piano della legittimità. Nè peraltro vale a supplire il difetto di deduzione la avvenuta produzione di documentazione sulle condizioni di efficienza dell'apparato Fax, come avvenuto mediante memoria integrativa ex art. 585 c.p.p.. Infatti, al di là di ogni questione di merito da trattarsi in diversa sede, va rammentato che il giudizio avanti alla Corte di Cassazione è e resta un giudizio di legittimità e non di fatto, con la conseguenza che non è questa la sede ove illustrare i motivi e le ragioni per le quali il Fax del difensore non avrebbe funzionato, essendo quella di merito la sede ove svolgere le opportune considerazioni. In diritto la difesa non ha dedotto alcun argomento dal quale si possa evincere l'erroneità (sul piano del diritto) della decisione della Corte territoriale.
La doglianza va quindi rigettata.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha reso motivazione non censurabile sul piano del diritto, avendo ritenuto che il Tribunale correttamente non avesse ritenuto sufficiente la documentazione medica prodotta dalla difesa per attestare lo impedimento a comparire dello imputato. Sul punto la Corte territoriale afferma che "... il certificato prodotto alla udienza del 13.7.2010 il sanitario si è limitato ad attestare una non meglio specificata malattia con prognosi di tre giorni non fornendo alcun elemento idoneo a valutare la fondatezza, serietà e gravità dell'allegato impedimento". La difesa censura la pronuncia della Corte d'Appello in termini del tutto generici dolendosi dell'erroneità della decisione del Tribunale, (successivamente non adeguatamente censurata dalla Corte territoriale), perché assunta senza una previa visita di controllo fiscale, utilizzando considerazione del tutto empiriche.
La doglianza è infondata. Va infatti osservato in diritto che è legittimo il provvedimento con il quale il giudice di merito rigetti una richiesta di rinvio dell'udienza fondata su esigenze sanitarie attestate da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità in sè non invalidante e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione della impossibilità fisica assoluta a comparire (v. Cass. Sez. 6^ 24398/2008; Cass. Sez. 6^ 20811/10). La genericità dell'attestazione della condizione di malattia (nel caso in esame non sarebbe neppure stata indicata la patologia riscontrata) in tal caso, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, esime il giudice dallo svolgere accertamenti specifici sulle condizioni di salute e di impedimento dell'imputato il quale ha l'onere, al fine di evitare inutili dilazioni, di fornire specifica e documentata prova di una impossibilità assoluta a comparire. La decisione della Corte territoriale sul punto è corretta e la doglianza va rigettata.
La terza censura è manifestamente infondata. Sulla scorta delle motivazione relative alle due precedenti doglianze (strettamente connesse a questa, costituendone l'antecedente logico) si rinvengono le ragioni per le quali nessuna lesione è stata cagionata ai diritti dell'imputato il quale è stato posto nelle condizioni concrete di svolgere le proprie difese che, se "pregiudicate", secondo la prospettazione difensiva (peraltro qui non accolta), ciò è da ricondursi ad esclusiva responsabilità del deducente. Il terzo motivo di ricorso va rigettato. La motivazione della decisione impugnata pag. 6 indica, ancorché in modo implicito, le ragioni per le quali è stata ritenuto superfluo la rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa a pag. 14 del proprio atto di appello: audizione del testimone DE LV ed escussione del consulente tecnico. La Corte territoriale pone in evidenza che "... Lo stesso imputato afferma di avere ricevuto l'assegno da DE LV AN, soggetto questo del quale già una volta precedentemente egli aveva sperimentato l'attitudine a falsificare documenti ... tanto più che anche in tale occasione, egli afferma di avere riconosciuto che l'assegno apparentemente tratto da tale NE NT sulla banca intesa BCI di Monza, era stato compilato con la grafia di DE LV AN (cfr dichiarazione a firma Zampacinini NE prodotta all'udienza dibattimentale del 13.7.2010) ...". La motivazione della Corte territoriale, pertanto rende evidente la superfluità dell'audizione del DE LV e del consulente tecnico. Sono infatti già palesate sia la provenienza del titolo sia la sua falsificazione attraverso un atto proveniente dallo stesso imputato, con conseguente superfluità di ogni ulteriore attività di indagine, essendo dimostrato che la Corte territoriale era nelle condizioni di poter decidere allo stato degli atti.
Il quinto motivo di ricorso va rigettato. Con l'atto di appello la difesa aveva richiesto il riconoscimento della "continuazione" fra i fatti di cui alla presente vicenda processuale e quelli già giudicati con altre sentenze.
Sul punto la Corte d'Appello non ha fornito risposta alcuna alla richiesta della difesa.
La motivazione peraltro non è censurabile. La richiesta dalla difesa contenuta nell'atto di appello, è formulata in termini generici ed è inammissibile. Il delitto di ricettazione di titoli di credito di cui al presente procedimento appare funzionale alla commissione del delitto di truffa per L. 67.827.530 perpetrata in danno della BR CA snc di ZI (delitto dichiarato prescritto con la pronuncia della sentenza di appello qui impugnata). La difesa con l'atto di appello ha asserito che i fatti descritti nelle varie sentenze richiamate sarebbero coevi e della medesima natura di quelli per i quali è processo;
sulla base delle suddette caratteristiche degli illeciti giudicati od ascritti all'imputato dovrebbe essere riconoscviuta la continuazione fra i vari reati. La deduzione è del tutto insufficiente: la difesa non spiega e non fornisce alcuna argomentazione in base alla quale possa inferirsi che i vari illeciti giudicati nelle diverse sedi giudiziarie siano frutto di un "unico disegno criminoso" e non invece riconducibili ad uno stile di vita scelto dall'imputato.
Sotto questo punto di vista la domanda formulata con il motivo di appello si appalesa generica con la conseguenza che l'omessa motivazione sul punto non può essere causa di nullità, perché l'eventuale annullamento parziale con rinvio non muterebbe la condizione di inammissibilità del motivo di appello. Per le suddette ragioni la doglianza deve quindi essere rigettata. Il quinto motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Il Tribunale prima e la Corte territoriale poi hanno indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto di applicare l'aggravamento della pena per la recidiva. La Corte d'Appello ha posto in evidenza la "notevolissima gravità" della posizione dell'imputato (gravato da dieci condanne, molte delle quali della medesima natura di quella in esame); pertanto dalla motivazione della decisione emerge che il giudice di merito ha preso in considerazione l'aspetto della pericolosità sociale dell'imputato valutandola con riferimento all'illecito di cui al presente procedimento penale, il giudizio della Corte di merito non è irragionevole o manifestamente illogico e la motivazione è idonea a rendere evidente il pensiero del giudicante, sì da escludersi che il giudizio espresso sia frutto di mero arbitrio.
La motivazione pertanto appare adeguata e la doglianza va rigettata. Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013