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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Anna Ferrari Consigliere dott. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 331/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Padova, Via Beato Pellegrino n.
[...] P.IVA_1
26, presso lo studio dell'avv. Alessandro Rosato, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Carpi (MO), Via Petrarca n. 18, presso lo studio dell'avv.
Domenicantonio Silipo, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Francesco Silipo come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 21 E CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Milano, Via Fontana n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Castiglione, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: cessione di crediti – nullità – inadempimento – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 10314/2022 del
Tribunale di Milano, per tutte le ragioni spiegate in atti ed in adesione alle doglianze ivi formulate, disattesa e reietta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ivi comprese le domande proposte da con l'appello incidentale (in primis perché inammissibile, in quanto CP_1
tardivamente proposto) e quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. proposta da _2 relativamente alla parte dell'appello principale riguardante la responsabilità di stessa quale _2
mandataria:
1- accertati e dichiarati la nullità della cessione di credito descritta in atti e comunque la sua inopponibilità al concordato preventivo di (oltre che al debitore ceduto Parte_1
e la carenza di efficacia liberatoria nei confronti di in concordato CP_3 Pt_1
preventivo del pagamento effettuato da a _2 Parte_2
condannarsi a pagare in favore di Controparte_4 [...]
in concordato preventivo l'importo di € Controparte_5
836.809,32, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 nella misura dell'8% annuo, dalla data della domanda di concordato in bianco (23.6.2017), ovvero da quella della domanda piena (22.2.2018);
2- accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per Controparte_4 inadempimento del mandato conferitole da nell'ambito dell'ATI e, per l'effetto, in Pt_1
pagina 2 di 21 ipotesi di non accoglimento della domanda di condanna di cui alla conclusione n. 1,
condannarsi al risarcimento del danno in favore di Controparte_4
in concordato preventivo, da Controparte_5 liquidarsi nella misura di € 836.809,32, oltre interessi moratori come sopra;
3- rigettarsi l'appello incidentale svolto dalla convenuta , in primis perché proposto CP_1
tardivamente e quindi inammissibile e, comunque, se ritenuto ammissibile, per le ragioni esposte da nel primo grado di giudizio e che saranno ritrattate nelle memorie Pt_1
conclusionali.
- Quanto alle istanze istruttorie riproposte da (relativamente al suo appello CP_1
incidentale), ci si oppone al loro accoglimento anche per le ragioni di cui alle pp.
9-11 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. depositata da nel giudizio di primo Pt_1
grado, con richiesta, in denegato caso di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria siccome richiesto nella memoria medesima (a p. 11); ci si oppone altresì alla richiesta di amissione delle prove orali riproposte da richiamandosi alle ragioni di _2
cui alle pp. 1 e 2 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. depositata da Pt_1
nel giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per ambo i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni e diversa istanza reietta, respingere in quanto infondata in fatto e diritto l'impugnazione proposta da in Concordato preventivo e, per Pt_1
l'effetto:
• Confermare la Sentenza n.10314/22 del Tribunale di Milano emessa a definizione della causa n.
31376/2020 R.G., previa dichiarazione, se del caso, della inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, e, per l'effetto,
Nel merito,
• accertare e/o dichiarare che la cessione del credito tra e , avente ad oggetto (anche) CP_1 Pt_1 il corrispettivo di competenza di a valere sui SAL n.ri 12 e 13 pari ad € 836.809,32, si è Pt_1
consolidata tra le parti, importando il trasferimento a del relativo importo, nel momento in CP_1
cui la società cedente era ancora in bonis e, per l'effetto, pagina 3 di 21 • accertare e/o dichiarare, per tutte le ragioni esposte negli atti di primo grado – che qui si hanno per riportate e trascritte – e nella narrazione di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello - che ha legittimamente - in adempimento del mandato conferitole, della _2
disposizione irrevocabile di pagamento e nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti, funzionali
Contr all'esecuzione dei lavori aggiudicati al e al funzionamento della società consortile CP_1
(costituita dalle parti quale organizzazione comune per l'esecuzione congiunta delle opere) -
(ri)versato a i corrispettivi maturati in favore di a valere sui SAL n. 12 e 13 per un CP_1 Pt_1
importo complessivo, iva compresa, di € 836.809,32;
• respingere le domande proposte da nei confronti di in quanto infondate in fatto e Pt_1 _2
diritto;
• respingere le domande proposte da nei confronti di in quanto, conseguentemente, _2 CP_1
infondate in fatto e diritto.
In via incidentale subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello di , Pt_1
• Accertare e/o dichiarare che le posizioni di debito/credito tra e sono derivate da CP_1 Pt_1
un unico complesso rapporto negoziale e che, pertanto, tutti i rispettivi crediti si elidono automaticamente fino alla reciproca concorrenza, come conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere e di poste attive e passive, non trovando applicazione l'art. 56 LF.
• Accertare e/o dichiarare, con ogni conseguenza di legge nei confronti del Concordato CO, che, al 18 giugno 2017, vantava un credito nei confronti di per ribalto costi di € CP_1 Pt_1
764.217,29.
• Accertare e/o dichiarare l'esistenza di ulteriori costi, per un importo di €. 599.279,68, riferibili alla quota di lavori di competenza di e di cui quest'ultima è tenuta al pagamento anche ai Pt_1 sensi dell'art. 11 dell'accordo parasociale 20 novembre 2015.
• In ogni caso, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
• In via istruttoria, devono ritenersi riproposte tutte le istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio, nella seconda memoria autorizzata ex art. 183 cpc, poi riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa di costituzione del giudizio di appello, che qui di seguito si ritrascrivono ad ogni effetto di legge:
pagina 4 di 21 “ , a conferma delle risultanze documentali e dell'ammontare dei costi di funzionamento CP_1 della Consortile di competenza di , chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti Pt_1
circostanze:
1. Ho seguito le varie fasi di lavorazione del cantiere “ ” ed ho verificato e tenuto la CP_1 contabilità dall'inizio dei lavori sino alla ultimazione;
2. Esaminata e verificata la contabilità di cantiere, ho personalmente redatto il bilancio di verifica
di che mi si rammostra (doc.n.15) e confermo che, alla data del 18 Parte_2 giugno 2017, risultava un credito della società nei confronti di per ribalto costi pari ad € _7
764.217,29;
3. Ho seguito le fasi delle lavorazioni del cantiere anche nel periodo successivo allo CP_1
scioglimento del rapporto consortile con e fino alla ultimazione dei lavori;
_7
4. Ho personalmente redatto lo schema riassuntivo dei costi per le prove e i collaudi dei lavori dal
30 giugno alla ultimazione, dopo aver esaminato la contabilità di cantiere che mi si rammostra e
che confermo (doc. da 38 a 58);
5. Ho personalmente determinato in € 599.279,68 la quota dei costi di competenza di oggi _7
, sostenuti dalla che si sono appalesati nel periodo successivo allo Pt_1 Controparte_1
scioglimento del rapporto consortile;
Si indicano a testi:
= Sig. , via De Gasperi n.21 SERMIDE (MN); Testimone_1
= Sig. , Piazza Masih IQBAL n.8, Rio TO (RE); Tes_2
= Sig. , Piazza Roma n.27, Rivarolo Del Re ed Uniti (CR) Testimone_3
chiede, inoltre, che venga disposta consulenza tecnica contabile volta ad accertare e CP_1
determinare, sulla base della documentazione agli atti, la quota dei costi di competenza di _7
oggi , sostenuti dalla nel periodo successivo allo scioglimento del Pt_1 Controparte_1 rapporto consortile e sino alla ultimazione”.
Con vittoria, in ogni caso, di onorari e spese.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita contrariis reiectis e previe le più opportune declaratorie, in rito e in merito, così giudicare:
pagina 5 di 21 A) respingere l'appello proposto da , in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni in Pt_1 atti e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni, spiegate in primo grado, come di seguito riproposte:
I) Nel merito
Respingere ogni domanda proposta da nei confronti di , sia in via principale che Pt_1 _2
subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti
II) In subordine (appello incidentale condizionato)
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Giudicante voglia disattendere le richieste di cui sopra
(e pertanto riformare la sentenza di primo grado con accoglimento delle domande di nei Pt_1
confronti di ), pronunciare la condanna di in persona del suo _2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata da ogni domanda e _2 pretesa di , ovvero, visto l'art. 2033 cc voglia disporre la restituzione Parte_1
a di quanto eventualmente indebitamente ricevuto da da parte di _2 CP_1 _2
III) In via istruttoria
Nelle denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenga non esaustive le risultanze in atti e intenda procedere ad attività istruttoria, rimettere la causa in istruttoria per ivi accogliere le istanze istruttorie, proposte solo occorrendo, come da punto I pagine 3 e 4 della memoria ex art. 183 VI
Cont CO n. 2 , qui riproposta:
Occorrendo, chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sul seguente capitolo: -
Vero è che in data 28.4.2016 veniva inviata ad e a , la comunicazione pec CP_9 _2
prodotta sub 9 con la comunicazione allegata, avente ad oggetto la notifica del conto dedicato
per i pagamenti di cui all'appalto Si indica a teste: Ing - il direttore CP_1 Testimone_4 generale di all'epoca dei fatti. CP_9
Dichiarare l'inammissibilità della produzione di cui al documento 32 della attrice in primo grado in quanto fuori termine e non a prova contraria
B) in via incidentale
Riformare la sentenza impugnata nella parte (capo 7) in cui ha condannato al pagamento _2
delle spese liquidate in favore di , e porre le stesse nella misura già liquidata a carico di CP_1
, quale soccombente, e per l'effetto condannare a rimborsare a , quanto Pt_1 Pt_1 _2
eventualmente corrisposto a in forza di tale liquidazione in primo grado. CP_1
pagina 6 di 21 Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. in concordato preventivo, già (di seguito, per Parte_1 CP_10 brevità, “ ”) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Pt_1 [...]
(di seguito anche solo “ ”), allegando quanto segue: Controparte_2 _2
- in data 27.05.2015, l'attrice costituiva, unitamente ad altre società ( e CP_4 CP_11
, un'associazione temporanea di imprese ( avente quale mandataria CP_12 CP_13
“ ”, per l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto di appalto pubblico n. 1570002206 _2
finalizzato alla progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento di un impianto di depurazione delle acque reflue;
- l'atto costitutivo dell'ATI prevedeva che l'esecuzione dei lavori di categoria “OG1” fosse per il
54% di competenza di e per il 46% di , mentre quelli di categoria “OG3” CP_12 Pt_1
fossero per il 90% di competenza di e per il 10% di;
CP_12 Pt_1
- al fine di eseguire in modo organizzato ed unitario i lavori, in data 20.11.2015, costituiva Pt_1 con la sola CMB soc. coop. la (di seguito anche solo “ ”), il Parte_2 CP_1
cui capitale sociale veniva sottoscritto da per il 41,75% e da per la restante Pt_1 CP_12
quota del 58,25%;
- lo statuto del prevedeva che tutti i costi sopportati dalla società consortile per CP_14
l'attuazione dell'oggetto sociale dovessero essere rimborsati dai soci e in Pt_1 CP_12
proporzione alle rispettive quote;
- onde garantire l'adempimento di tale obbligazione, in data 11.02.2016, cedeva al Pt_1
i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto e che avrebbe maturato nei CP_14
confronti della committente CP_9
- in esecuzione di tale accordo, il pagamento delle fatture emesse da veniva incassato da Pt_1
e, da quest'ultima, corrisposto alla Società consortile, quale cessionaria dei crediti;
_2
- in data 22.02.2018, depositava la domanda di ammissione alla procedura di concordato Pt_1
preventiva, poi, omologata;
pagina 7 di 21 - il 28.03.2018, la mandataria corrispondeva al l'importo di € 836.809,31 per i _2 CP_14
lavori svolti da di cui ai SAL nn. 12 e 13; Pt_1
- riteneva non rispettate le formalità necessarie ai fini dell'opponibilità della cessione dei Pt_1
crediti alla Procedura (i.e. la notifica al debitore ceduto o l'accettazione di quest'ultimo in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato); di conseguenza, che non avrebbe _2
potuto corrispondere tali somme di denaro direttamente alla e che le stesse Parte_2 sarebbero dovute rimanere nella disponibilità di quest'ultima, per essere ripartite secondo le regole del concorso.
2. Sulla base di tali premesse, la società attrice concludeva:
(i) per la dichiarazione di nullità della cessione del credito o, comunque, della sua inopponibilità al concordato preventivo di Parte_1
(ii) quindi, per l'accertamento della natura non liberatoria del citato pagamento effettuato da _2
in favore del;
CP_14
(iii) per l'effetto, per la condanna di al pagamento, in favore di in concordato _2 Pt_1 preventivo, di € 836.809,32, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
(iv) ovvero per l'accertamento della responsabilità di quale mandataria dell'ATI, per _2
l'inadempimento al mandato, con condanna della medesima al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura indicata di € 836.809,32, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
3. costituendosi nel giudizio di primo grado, instava, in via preliminare, per l'accertamento _2
del proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna di – che chiamava in causa - a manleva nel caso di CP_1
accoglimento delle domande indicate ovvero per la condanna del terzo alla restituzione di quanto ricevuto indebitamente, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4. , costituendosi nel giudizio di primo grado, CO
concludeva affinché si accertasse che la cessione del credito, tra la medesima e , si fosse Pt_1
consolidata tra le parti allorquando la società cedente era ancora in bonis; quindi, che aveva legittimamente ricevuto in pagamento il citato importo di € 836.809,32; in ogni caso, che tra le pagina 8 di 21 parti sussistevano reciproche posizioni di debito / credito e che si elidevano reciprocamente, stante l'unicità del rapporto negoziale;
su tali basi, concludeva per il rigetto delle proposte domande.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10314/2022 pubblicata il 30 dicembre 2022, così
disponeva:
“1) accerta la validità e l'efficacia dell'accordo in oggetto, denominato dalle parti “cessione di credito” nei confronti di in concordato Parte_1
preventivo;
2) accerta la validità e l'efficacia anche nei confronti di Parte_1
in concordato preventivo del pagamento in oggetto di Euro 836.809,32, effettuato da
[...]
a favore di Controparte_4 CO
;
[...]
3) dichiara l'inammissibilità della domanda svolta da Parte_1
in concordato preventivo volta ad ottenere l'accertamento e la condanna al
[...] pagamento dell'ulteriore credito (c.d. perizia variante 2) quantificato in Euro 250.000,00;
4) rigetta le restanti domande di in Parte_1
concordato preventivo;
5) rigetta, in quanto assorbite nel rigetto della domanda principale di parte attrice, le restanti
domande svolte da;
CO
6) condanna in concordato preventivo al Parte_1
pagamento a favore di delle spese di lite, _2 Controparte_4
liquidate per compensi in complessivi Euro 28.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura
del 15%;
7) condanna al pagamento a favore di Controparte_4 [...]
delle spese di lite, liquidate per compensi in complessivi CO
Euro 15.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.”
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
pagina 9 di 21 Contr a) innanzi tutto, si è evidenziato che in qualità di mandataria dell' era legittimata a _2 ricevere i pagamenti da parte della committente (la stazione appaltante “ ) e a corrispondere CP_9
quanto dovuto alle mandanti, ivi compresa;
Pt_1
- gli accordi fra le parti – come già in precedenza evidenziati – avevano solo rilevanza interna e
Contr non incidevano, invece, sull'obbligo della stazione appaltante di corrispondere i pagamenti all' per il tramite della mandataria _2
- in esecuzione di tali accordi, corrispondeva i pagamenti ricevuti dalla stazione appaltante _2
in favore del , senza che, a ciò, siano state sollevate contestazioni, quanto meno, sino CP_14 all'ammissione di alla procedura di concordato preventivo. Pt_1
b) Da un punto di vista pubblicistico – proseguiva il Tribunale – non si ravvisa una “cessione del credito” vantato verso la stazione appaltante ed in favore di un “soggetto terzo”, ma un mero Contr accordo con rilevanza interna alla sola in virtù del quale cedeva il proprio credito al Pt_1
effettuava i pagamenti in favore di quest'ultimo. Parte_3
c) Sotto il profilo privatistico (i.e. in relazione all'opponibilità del citato pagamento a in Pt_1
concordato preventivo), tale accordo si perfezionava in data antecedente alla presentazione, da parte di – in data 22.02.2018 – della seconda domanda di ammissione al concordato Pt_1
preventivo, poi, omologata1.
La cessione del credito veniva comunicata a in data 24.02.2016, ovvero due anni prima _2 rispetto all'apertura della procedura concorsuale;
di conseguenza, alla data del 22.02.2018, il credito oggetto di controversia era già sorto (essendo relativo al SAL n. 12 del 20.05.2017 ed al
SAL n. 13 del 20.06.2017) e la cessione indicata era valida ed efficace.
Pertanto – concludeva sul punto il Tribunale – detto pagamento risultava regolarmente eseguito;
né, si ravvisava alcun inadempimento contrattuale da parte di al mandato ricevuto. _2
d) L'ulteriore domanda – svolta da e intesa all'accertamento di un ulteriore credito pari a € Pt_1
250.000,00 – era ritenuta “nuova” e, dunque, inammissibile, oltre che genericamente formulata.
pagina 10 di 21 7. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10314/2022, della quale chiede la riforma per Pt_1
quattro motivi così rubricati:
I^ motivo: “Errata valutazione, quale “estranea ed indifferente”, della figura della stazione appaltante ( rispetto alla cessione di credito di , sia sotto il profilo pubblicistico che CP_9 Pt_1 sotto il profilo privatistico”;
II^ motivo: “Errata valutazione del doc. 2 di (“disposizione irrevocabile di pagamento”), _2 quale documento “sufficiente a giustificare e legittimare il pagamento effettuato da _2 direttamente a , a prescindere e indipendentemente dalla cessione di crediti””; CP_1
III^ motivo: “Errata ed insufficiente considerazione, in quanto parziale, della documentazione a disposizione, attraverso la quale è stato tratto il convincimento della asserita legittimità del pagamento di a dell'importo in contestazione”; _2 CP_1
IV^ motivo: “Natura contrastante del pagamento effettuato da con il divieto dei pagamenti _2
di debiti anteriori alla domanda di concordato proposta dalla mandante , nonché in Pt_1
relazione ai connotati di inadempimento di considerata quale parte mandataria nei _2 confronti della mandante ”. Pt_1
8. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per la conferma della sentenza _2 impugnata, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale e un autonomo motivo di appello incidentale relativo alla ripartizione delle spese processuali da parte del Giudice di primo grado.
9. La si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto CO dell'impugnazione; ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
10. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 24.05.2023, la causa è stata avviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.05.2024, che si è tenuta mediante trattazione scritta e, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, è stata decisa nella camera di consiglio del 18.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 21 I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per aver Pt_1
erroneamente valutato il ruolo della committente ritenuta dal Tribunale CP_9
“estranea ed indifferente” rispetto alla cessione del credito da parte di . Pt_1
Specificamente, CO ritiene che la valutazione di “terzietà” di sia erronea sotto il profilo CP_9
sia pubblicistico, sia privatistico, in quanto:
(i) nella specie, veniva in rilievo un appalto pubblico, così che, a pena di nullità della cessione del credito, era richiesta la forma dell'atto pubblico, la notifica all'Amministrazione (quale debitore ceduto) e il consenso di quest'ultima, avendo la medesima interesse a verificare il destinatario finale dei pagamenti ed evitare che venissero destinati a soggetti terzi “non virtuosi”;
(ii) inoltre, la cessione dei crediti oggetto di controversia è inopponibile alla procedura di concordato preventivo – in base al combinato disposto di cui agli artt. 169 e 45 legge fall. e 2914, n. 2, c.c. – essendo necessaria la notifica al debitore ceduto, individuato nella stazione appaltante CP_9
Non sarebbe sufficiente, a detti fini – così come invece ritenuto dal Giudice di primo grado – il perfezionamento dell'accordo di cessione prima dell'apertura della procedura concordataria, in quanto, ai fini della sua opponibilità, sarebbe stata comunque necessaria tale ulteriore formalità,
nella specie non eseguita.
La Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
I.A. Innanzi tutto, il tenore testuale del documento prodotto sub 6) da dà evidenza del fatto Pt_1 che, tra quest'ultima e la , si sia conclusa una cessione di credito pro- CO
solvendo avente a oggetto i crediti che la mandataria dell'ATI Veolia avrebbe riscosso dalla committente e che, dunque, sarebbero stati versati al cessionario . CP_9 CP_1
Pertanto, il rapporto trilaterale che si veniva a instaurare – e che appare rilevante ai fini della decisione – era quello intercorrente tra le società (cedente), la Pt_1 CO
(cessionaria) e la mandataria (ceduto), restando “terza ed estranea” la stazione appaltante. _2
Detta cessione risulta perfezionata in data 15 febbraio 2016, tra e , con atto avente Pt_1 CP_1 data certa mediante l'apposizione del timbro postale.
pagina 12 di 21 Alla luce di tali considerazioni, le formalità “pubblicistiche” indicate dall'appellante – di cui all'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 e, successivamente, all'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 – non appaiono rilevanti in relazione alla cessione dei crediti così perfezionata.
Invero, in tale contesto, i pagamenti da parte della stazione appaltante venivano comunque eseguiti in favore della mandataria dell'ATI (Veolia), mandataria che è rimasta l'unico “creditore” di
CP_9
La stazione appaltante non risultava, di conseguenza, “debitore ceduto” e, per l'effetto, la disciplina indicata – che è speciale e derogatoria rispetto a quella codicistica e che, dunque, non trova applicazione al di fuori delle ipotesi previste dal Codice Appalti – non appariva rilevante nella fattispecie in esame.2 2 Così correttamente motivava la sentenza di primo grado a pg. 7: “la stazione appaltante ha Cont continuato a pagare il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto alla aggiudicatrice dell'appalto.
Il pagamento ha continuato ad avvenire per mezzo della mandataria, legittimata appunto, in ragione di quanto già esposto, ad incassare il corrispettivo dal debitore (la stazione appaltante) e a provvedere al pagamento a favore delle società in ATI in relazione alla percentuale dei lavori eseguiti dalle stesse.
Dunque, nel caso in oggetto, nulla è cambiato da questo punto di vista nei confronti della stazione
Cont appaltante. Diversamente è intervenuto un accordo interno e con rilevanza interna alla sola in virtù del quale è stato convenuto che corrispondesse quanto dovuto e pagatole dalla _2
committente non a ma alla . Quindi, la sola ha ceduto il proprio Pt_1 CO Pt_1
credito a , con ciò legittimando ad effettuare il pagamento nei confronti di CP_1 _2 quest'ultima”.
Nel caso di specie – si proseguiva - “non si è di fronte alla cessione di un credito nei confronti di un soggetto terzo rispetto all'amministrazione. Creditore dell'amministrazione è rimasta l'ATI, il soggetto legittimato ad ottenere il pagamento per conto dell'ATI è rimasta . Ciò che in concreto è stato _2 modificato è il destinatario del pagamento da parte di , che, in ragione dell'accordo in _2
oggetto, non deve corrispondere quanto ricevuto dalla stazione appaltante e imputabile a a Pt_1 quest'ultima, ma alla società consorziata. Il meccanismo descritto è peculiare, non vengono tra l'altro qui in rilievo interessi e problematiche di natura pubblicistica, situazioni giuridiche tutelate dal disposto delle suddette previsioni, dal momento che le società della consorziata sono appunto società facenti parte della ATI stessa e quindi presumibilmente in possesso dei requisiti di legge”. pagina 13 di 21 I.B. Né, di conseguenza, appare fondata l'ulteriore censura inerente alla dedotta inopponibilità
della cessione a in concordato preventivo. Pt_1
Le valutazioni sopra effettuate portano a escludere, anche sotto tale ulteriore profilo, che si rendesse necessaria la notifica della cessione al (ritenuto) debitore ceduto ovvero che CP_9 quest'ultimo dovesse manifestare la propria accettazione.
La rilevanza meramente interna di tale accordo e la “terzietà” della stazione appaltante rispetto alla sua conclusione escludono che – ai fini dell'opponibilità alla Procedura – si richiedessero tali ulteriori adempimenti.
La prima censura esaminata appare, pertanto, infondata.
II. Con il secondo motivo, viene contestata la ricostruzione offerta dal primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto che il documento 2) prodotto da fosse, di per sé, idoneo a _2 giustificare il versamento eseguito da quest'ultima nel mese di marzo 2018 e oggetto di controversia.
Trattasi, in particolare, della “disposizione irrevocabile di pagamento” – conferita il 26 aprile
2016 da a – e avente a oggetto le somme di competenza della prima che sarebbero Pt_1 _2
state incassate dalla mandataria, da destinare su un conto intestato alla . Parte_2
Secondo l'appellante, tale disposizione irrevocabile di pagamento non costituisce un “autonomo titolo” legittimante il pagamento indicato, ma rappresenta la sola comunicazione del conto corrente di , al fine di dare esecuzione a detta cessione dei crediti. Controparte_16
Pertanto, ad avviso di CO, tale disposizione di pagamento dell'aprile 2016, in quanto accessoria alla cessione dei crediti, è anch'essa nulla o, comunque, è inopponibile alla Procedura concordataria.
In ogni caso – prosegue l'appellante – anche a ritenere diversamente, tale disposizione irrevocabile non poteva più ritenersi efficace allorquando, nell'anno 2018, successivamente all'avvio della procedura concorsuale, non faceva più parte del , né dell'ATI, con conseguente Pt_1 CP_14
lesione della par condicio creditorum.
pagina 14 di 21 La Corte ritiene che la censura in esame sia infondata, per le seguenti principali considerazioni.
Come già indicato, il documento n. 2) cit. si riferisce alla raccomandata a.r. del 26.04.2016 – inviata dall'allora a e, per conoscenza, anche a e CP_10 _2 CP_12 CP_16
– nella quale si legge che, al fine di “regolamentare i rapporti tra le imprese raggruppate
[...] per l'esecuzione e la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto”, viene concessa disposizione irrevocabile di pagamento delle somme di competenza di “provenienti dai CP_10
pagamenti effettuati dalla committente direttamente sul conto corrente CP_9 Parte_4
ivi indicato.
Anche ad accedere alla valutazione di parte appellante – circa il fatto che tale comunicazione fosse consequenziale alla cessione dei crediti e funzionale a darvi concreta esecuzione e che, dunque,
diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non costituisse un autonomo titolo legittimamente detti pagamenti – in ogni caso, non sembra potersi ravvisare alcun profilo di nullità / inopponibilità
di tale mandato irrevocabile nei confronti della Procedura.
Invero, i pagamenti effettuati da in favore di , nel mese di marzo dell'anno 2018 _2 CP_1
erano relativi a:
- una cessione di credito perfezionata, come detto, in data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale e, a tale momento, ancora valida ed efficace;
- a crediti – per i SAL nn. 12 e 13, rispettivamente, del 20 maggio 2017 e del 20 giugno 2017
– venuti ad esistenza prima del deposito della (seconda) domanda di ammissione alla procedura indicata.
Non si ravvisa, pertanto, la prospettata violazione della par condicio creditorum.
III. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere adeguatamente valutato la documentazione versata in atti ed essendosi limitata a richiamare due comunicazioni di CO, dei mesi di giugno e di luglio 20173, con le quali rassicurava nel dare esecuzione ai pagamenti in favore di _2 CP_16
, nonostante l'avvenuto deposito della (prima) domanda di concordato
[...]
preventivo. 3 Cfr. docc. nn. 4 e 5 _2 pagina 15 di 21 Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di menzionare e considerare gli eventi e le comunicazioni successive che avevano superato, nei contenuti, quelle in precedenza indicate.
La Corte ritiene che la censura in esame non sia fondata, per i seguenti principali motivi.
III.A. Appare opportuno, innanzi tutto, premettere come il Giudice di primo grado richiami, a pg. 6
della sentenza, la sola comunicazione del 30.06.2017, al fine di evidenziare come CO – dopo la presentazione della prima domanda di ammissione al concordato preventivo – non avesse manifestato alcuna opposizione a dare seguito all'accordo di cessione.
Invero, con tale comunicazione 30.06.2017, così scriveva: Pt_1
“Si consideri altresì, anche al fine di avere una visione quanto più completa possibile della vicenda, che - con pec del 30 giugno 2017, indirizzata a e per conoscenza anche a Pt_1 _2
Contr e , richiamato il contenuto degli accordi intervenuti quanto alla cessione dei crediti e CP_1
alla disposizione irrevocabile di pagamento delle somme di propria competenza sul conto corrente
di di cui alla comunicazione del 26 aprile 2016 - ha confermato “la piena validità ed CP_1
efficacia della cessione pro solvendo effettuata irrevocabilmente a favore di di tutti i CP_1
crediti, IVA compresa, vantati e che vanteremo in futuro, nei confronti di in CP_3
conseguenza dei lavori in oggetto;
la Scrivente conferma, pertanto, la piena validità ed efficacia
della disposizione irrevocabile di pagamento dei corrispettivi di propria competenza derivanti dall'appalto de quo, direttamente sul conto corrente dedicato di , quindi, con Parte_5
l'accredito di ogni corrispettivo di nostra competenza direttamente sul citato conto corrente di sarà pienamente liberata dal proprio obbligo in tal senso. Rimanendo a Parte_6
disposizione, Vi sollecitiamo pertanto a dar corso al pagamento del SAL n.12 (per lavori al
20/05/2017) in coerenza con quanto sopra” (doc. n.17)” - (cfr. pg. 6 cit.).
Di conseguenza, confermava l'accordo di cessione e il mandato irrevocabile di pagamento, Pt_1
già in precedenza esaminati.
Solo circa due anni più tardi e solo successivamente all'avvenuto pagamento del credito oggetto di controversia, in data 17 settembre 2019, il legale di prospettava l'inefficacia di tali Pt_1
pagina 16 di 21 pagamenti nei confronti della Procedura, invitando a versare la somma di euro 836.809,32, _2
invito che veniva contestato e che avrebbe poi dato avvio al contenzioso giudiziale.
Fermo restando quanto evidenziato, in ogni caso, si ritiene che le considerazioni in precedenza svolte (circa la validità ed efficacia di tali accordi) risultino assorbenti ai fini della decisione.
IV. Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per non Pt_1
avere accertato che non avrebbe potuto eseguire detti pagamenti, in favore di _2
in quanto relativi a debiti anteriori rispetto all'apertura della Controparte_16
procedura concordataria.
Secondo l'appellante, in particolare, non avrebbe potuto disporre delle somme incassate _2
dalla committente così favorendo il solo creditore e pregiudicando gli altri, in CP_9 CP_1
violazione della par condicio creditorum.
Pertanto – si conclude – stante l'inadempimento di al mandato ricevuto, la medesima è _2
tenuta al risarcimento dei danni.
IV.A. Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
Si richiamano, sul punto, le valutazioni già svolte ordine al fatto che tali pagamenti siano avvenuti a soddisfazione di un debito pregresso e sorto antecedentemente all'avvio della procedura concordataria e in virtù di un titolo (i.e. la cessione di credito) valido, efficace e alla stessa opponibile.
Per le medesime ragioni, nessun inadempimento si ravvisa nel pagamento effettuato da in _2
favore della cessionaria , così che la domanda consequenziale di risarcimento dei danni non CP_1
appare fondata.
V. Il rigetto dell'appello principale comporta, per l'effetto, l'assorbimento degli appelli incidentali proposti da e da solo in via subordinata e _2 Controparte_16 condizionata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione di CO.
VI. ha proposto appello incidentale per avere la sentenza di primo grado posto a suo _2
carico le spese di lite sostenute dalla terza chiamata invece che a Controparte_16 carico dell'attrice soccombente Pt_1
pagina 17 di 21 La Corte ritiene che l'appello incidentale sia fondato.
VI.A. Preliminarmente, si ritiene che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata da , in quanto tardivo, sia infondata. Pt_1
Invero, la prima udienza di comparizione in appello è stata differita, ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., con decreto del 20.02.2023, al 24 maggio 2023.
La si è costituita in data 4 maggio 2023, quindi, nel termine di venti giorni Controparte_16 prima dall'udienza indicata, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 343 – 166 c.p.c.
Tale termine non è “libero”, come invece sostiene parte appellante e, quindi, va calcolato a ritroso con esclusione del giorno dell'udienza differita d'ufficio.4
Appare, inoltre, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata da
, in quanto – si sostiene – , proponendo autonome domande rispetto a Pt_1 Controparte_16 quelle oggetto dell'appello principale (mediante appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334
c.p.c.), avrebbe dovuto instaurare un autonomo giudizio di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 30.12.2022 e, quindi, entro il 30.01.2023.
La doglianza non appare condivisibile, in quanto “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale,
indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta
negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato
pagina 18 di 21 la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”.5
VI.B. Passando al merito, si premette che, a pg. 9 della sentenza di primo grado, si afferma: “Le
spese di giudizio seguono la soccombenza. Quelle sopportate da sono dunque poste a _2 carico di , mentre quelle sopportate da sono poste a carico di che l'ha Pt_1 CP_1 _2
inutilmente chiamata in giudizio per essere dalla stessa manlevata. Sono liquidate come da
dispositivo, in base ai parametri legali, in particolare tenuto conto del valore della causa, della natura e della complessità dell'accertamento dell'attività svolta”.
Sul punto, si osserva che – secondo l'interpretazione che si intende ribadire – “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico
dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si
riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”6.
Con specifico riferimento alla fattispecie in decisione, la chiamata in causa del terzo CP_16
, da parte della convenuta non appare essere stata manifestamente infondata o
[...] _2
palesemente arbitraria.
Invero, nell'ipotesi in cui avessero trovato accoglimento le domande proposte da , Pt_1 _2
sarebbe stata condannata al pagamento, nei confronti della Procedura, delle somme di denaro già in precedenza versate alla . Parte_2
A tali fini, la convenuta aveva richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo _2
, affinché – in tale evenienza – fosse tenuta indenne ovvero quest'ultima venisse Controparte_16
condannata alla restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme già ricevute in pagamento.
Sulla base di tali principali considerazioni, ritenuta l'insussistenza della natura “arbitraria” della chiamata in causa del terzo, l'appello incidentale viene accolto e, per l'effetto, le spese di lite 6 così, fra molte, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6144; pagina 19 di 21 anticipate da nel primo grado di giudizio – (liquidate al capo n. 7 del Controparte_16
dispositivo) – vengono poste a carico di in concordato preventivo. Pt_1
Per il resto, si conferma integralmente la sentenza impugnata.
VII. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2004, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa (compresa fra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, D.P.R. 115/2022 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da in concordato Parte_1
preventivo nei confronti di e di Controparte_2 CO
;
[...]
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_2
in parziale riforma della sentenza n. 10314 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 30.12.2022, condanna in concordato preventivo alla rifusione, in Parte_1
suo favore, delle spese di lite del primo grado di giudizio, già liquidate in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Conferma il resto;
- condanna in concordato preventivo alla rifusione, in Parte_1
favore di e di Controparte_2 CP_4 CO
, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi in favore
[...]
di ciascuna parte, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 20 di 21 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, si osservava come, a tali fini, si dovesse considerare la domanda di ammissione al concordato preventivo omologata in data 22.02.2018 e non anche la prima domanda, depositata il 23.06.2017 e dichiarata improcedibile;
4 In tale senso, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 6-5, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6386: “Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa”; 5 In tale senso, cfr Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 29 maggio 2024, n. 15100;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Anna Ferrari Consigliere dott. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 331/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Padova, Via Beato Pellegrino n.
[...] P.IVA_1
26, presso lo studio dell'avv. Alessandro Rosato, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Carpi (MO), Via Petrarca n. 18, presso lo studio dell'avv.
Domenicantonio Silipo, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Francesco Silipo come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 21 E CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Milano, Via Fontana n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Castiglione, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: cessione di crediti – nullità – inadempimento – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 10314/2022 del
Tribunale di Milano, per tutte le ragioni spiegate in atti ed in adesione alle doglianze ivi formulate, disattesa e reietta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ivi comprese le domande proposte da con l'appello incidentale (in primis perché inammissibile, in quanto CP_1
tardivamente proposto) e quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. proposta da _2 relativamente alla parte dell'appello principale riguardante la responsabilità di stessa quale _2
mandataria:
1- accertati e dichiarati la nullità della cessione di credito descritta in atti e comunque la sua inopponibilità al concordato preventivo di (oltre che al debitore ceduto Parte_1
e la carenza di efficacia liberatoria nei confronti di in concordato CP_3 Pt_1
preventivo del pagamento effettuato da a _2 Parte_2
condannarsi a pagare in favore di Controparte_4 [...]
in concordato preventivo l'importo di € Controparte_5
836.809,32, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 nella misura dell'8% annuo, dalla data della domanda di concordato in bianco (23.6.2017), ovvero da quella della domanda piena (22.2.2018);
2- accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per Controparte_4 inadempimento del mandato conferitole da nell'ambito dell'ATI e, per l'effetto, in Pt_1
pagina 2 di 21 ipotesi di non accoglimento della domanda di condanna di cui alla conclusione n. 1,
condannarsi al risarcimento del danno in favore di Controparte_4
in concordato preventivo, da Controparte_5 liquidarsi nella misura di € 836.809,32, oltre interessi moratori come sopra;
3- rigettarsi l'appello incidentale svolto dalla convenuta , in primis perché proposto CP_1
tardivamente e quindi inammissibile e, comunque, se ritenuto ammissibile, per le ragioni esposte da nel primo grado di giudizio e che saranno ritrattate nelle memorie Pt_1
conclusionali.
- Quanto alle istanze istruttorie riproposte da (relativamente al suo appello CP_1
incidentale), ci si oppone al loro accoglimento anche per le ragioni di cui alle pp.
9-11 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. depositata da nel giudizio di primo Pt_1
grado, con richiesta, in denegato caso di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria siccome richiesto nella memoria medesima (a p. 11); ci si oppone altresì alla richiesta di amissione delle prove orali riproposte da richiamandosi alle ragioni di _2
cui alle pp. 1 e 2 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. depositata da Pt_1
nel giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per ambo i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni e diversa istanza reietta, respingere in quanto infondata in fatto e diritto l'impugnazione proposta da in Concordato preventivo e, per Pt_1
l'effetto:
• Confermare la Sentenza n.10314/22 del Tribunale di Milano emessa a definizione della causa n.
31376/2020 R.G., previa dichiarazione, se del caso, della inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, e, per l'effetto,
Nel merito,
• accertare e/o dichiarare che la cessione del credito tra e , avente ad oggetto (anche) CP_1 Pt_1 il corrispettivo di competenza di a valere sui SAL n.ri 12 e 13 pari ad € 836.809,32, si è Pt_1
consolidata tra le parti, importando il trasferimento a del relativo importo, nel momento in CP_1
cui la società cedente era ancora in bonis e, per l'effetto, pagina 3 di 21 • accertare e/o dichiarare, per tutte le ragioni esposte negli atti di primo grado – che qui si hanno per riportate e trascritte – e nella narrazione di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello - che ha legittimamente - in adempimento del mandato conferitole, della _2
disposizione irrevocabile di pagamento e nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti, funzionali
Contr all'esecuzione dei lavori aggiudicati al e al funzionamento della società consortile CP_1
(costituita dalle parti quale organizzazione comune per l'esecuzione congiunta delle opere) -
(ri)versato a i corrispettivi maturati in favore di a valere sui SAL n. 12 e 13 per un CP_1 Pt_1
importo complessivo, iva compresa, di € 836.809,32;
• respingere le domande proposte da nei confronti di in quanto infondate in fatto e Pt_1 _2
diritto;
• respingere le domande proposte da nei confronti di in quanto, conseguentemente, _2 CP_1
infondate in fatto e diritto.
In via incidentale subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello di , Pt_1
• Accertare e/o dichiarare che le posizioni di debito/credito tra e sono derivate da CP_1 Pt_1
un unico complesso rapporto negoziale e che, pertanto, tutti i rispettivi crediti si elidono automaticamente fino alla reciproca concorrenza, come conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere e di poste attive e passive, non trovando applicazione l'art. 56 LF.
• Accertare e/o dichiarare, con ogni conseguenza di legge nei confronti del Concordato CO, che, al 18 giugno 2017, vantava un credito nei confronti di per ribalto costi di € CP_1 Pt_1
764.217,29.
• Accertare e/o dichiarare l'esistenza di ulteriori costi, per un importo di €. 599.279,68, riferibili alla quota di lavori di competenza di e di cui quest'ultima è tenuta al pagamento anche ai Pt_1 sensi dell'art. 11 dell'accordo parasociale 20 novembre 2015.
• In ogni caso, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
• In via istruttoria, devono ritenersi riproposte tutte le istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio, nella seconda memoria autorizzata ex art. 183 cpc, poi riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa di costituzione del giudizio di appello, che qui di seguito si ritrascrivono ad ogni effetto di legge:
pagina 4 di 21 “ , a conferma delle risultanze documentali e dell'ammontare dei costi di funzionamento CP_1 della Consortile di competenza di , chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti Pt_1
circostanze:
1. Ho seguito le varie fasi di lavorazione del cantiere “ ” ed ho verificato e tenuto la CP_1 contabilità dall'inizio dei lavori sino alla ultimazione;
2. Esaminata e verificata la contabilità di cantiere, ho personalmente redatto il bilancio di verifica
di che mi si rammostra (doc.n.15) e confermo che, alla data del 18 Parte_2 giugno 2017, risultava un credito della società nei confronti di per ribalto costi pari ad € _7
764.217,29;
3. Ho seguito le fasi delle lavorazioni del cantiere anche nel periodo successivo allo CP_1
scioglimento del rapporto consortile con e fino alla ultimazione dei lavori;
_7
4. Ho personalmente redatto lo schema riassuntivo dei costi per le prove e i collaudi dei lavori dal
30 giugno alla ultimazione, dopo aver esaminato la contabilità di cantiere che mi si rammostra e
che confermo (doc. da 38 a 58);
5. Ho personalmente determinato in € 599.279,68 la quota dei costi di competenza di oggi _7
, sostenuti dalla che si sono appalesati nel periodo successivo allo Pt_1 Controparte_1
scioglimento del rapporto consortile;
Si indicano a testi:
= Sig. , via De Gasperi n.21 SERMIDE (MN); Testimone_1
= Sig. , Piazza Masih IQBAL n.8, Rio TO (RE); Tes_2
= Sig. , Piazza Roma n.27, Rivarolo Del Re ed Uniti (CR) Testimone_3
chiede, inoltre, che venga disposta consulenza tecnica contabile volta ad accertare e CP_1
determinare, sulla base della documentazione agli atti, la quota dei costi di competenza di _7
oggi , sostenuti dalla nel periodo successivo allo scioglimento del Pt_1 Controparte_1 rapporto consortile e sino alla ultimazione”.
Con vittoria, in ogni caso, di onorari e spese.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita contrariis reiectis e previe le più opportune declaratorie, in rito e in merito, così giudicare:
pagina 5 di 21 A) respingere l'appello proposto da , in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni in Pt_1 atti e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni, spiegate in primo grado, come di seguito riproposte:
I) Nel merito
Respingere ogni domanda proposta da nei confronti di , sia in via principale che Pt_1 _2
subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti
II) In subordine (appello incidentale condizionato)
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Giudicante voglia disattendere le richieste di cui sopra
(e pertanto riformare la sentenza di primo grado con accoglimento delle domande di nei Pt_1
confronti di ), pronunciare la condanna di in persona del suo _2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata da ogni domanda e _2 pretesa di , ovvero, visto l'art. 2033 cc voglia disporre la restituzione Parte_1
a di quanto eventualmente indebitamente ricevuto da da parte di _2 CP_1 _2
III) In via istruttoria
Nelle denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenga non esaustive le risultanze in atti e intenda procedere ad attività istruttoria, rimettere la causa in istruttoria per ivi accogliere le istanze istruttorie, proposte solo occorrendo, come da punto I pagine 3 e 4 della memoria ex art. 183 VI
Cont CO n. 2 , qui riproposta:
Occorrendo, chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sul seguente capitolo: -
Vero è che in data 28.4.2016 veniva inviata ad e a , la comunicazione pec CP_9 _2
prodotta sub 9 con la comunicazione allegata, avente ad oggetto la notifica del conto dedicato
per i pagamenti di cui all'appalto Si indica a teste: Ing - il direttore CP_1 Testimone_4 generale di all'epoca dei fatti. CP_9
Dichiarare l'inammissibilità della produzione di cui al documento 32 della attrice in primo grado in quanto fuori termine e non a prova contraria
B) in via incidentale
Riformare la sentenza impugnata nella parte (capo 7) in cui ha condannato al pagamento _2
delle spese liquidate in favore di , e porre le stesse nella misura già liquidata a carico di CP_1
, quale soccombente, e per l'effetto condannare a rimborsare a , quanto Pt_1 Pt_1 _2
eventualmente corrisposto a in forza di tale liquidazione in primo grado. CP_1
pagina 6 di 21 Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. in concordato preventivo, già (di seguito, per Parte_1 CP_10 brevità, “ ”) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Pt_1 [...]
(di seguito anche solo “ ”), allegando quanto segue: Controparte_2 _2
- in data 27.05.2015, l'attrice costituiva, unitamente ad altre società ( e CP_4 CP_11
, un'associazione temporanea di imprese ( avente quale mandataria CP_12 CP_13
“ ”, per l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto di appalto pubblico n. 1570002206 _2
finalizzato alla progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento di un impianto di depurazione delle acque reflue;
- l'atto costitutivo dell'ATI prevedeva che l'esecuzione dei lavori di categoria “OG1” fosse per il
54% di competenza di e per il 46% di , mentre quelli di categoria “OG3” CP_12 Pt_1
fossero per il 90% di competenza di e per il 10% di;
CP_12 Pt_1
- al fine di eseguire in modo organizzato ed unitario i lavori, in data 20.11.2015, costituiva Pt_1 con la sola CMB soc. coop. la (di seguito anche solo “ ”), il Parte_2 CP_1
cui capitale sociale veniva sottoscritto da per il 41,75% e da per la restante Pt_1 CP_12
quota del 58,25%;
- lo statuto del prevedeva che tutti i costi sopportati dalla società consortile per CP_14
l'attuazione dell'oggetto sociale dovessero essere rimborsati dai soci e in Pt_1 CP_12
proporzione alle rispettive quote;
- onde garantire l'adempimento di tale obbligazione, in data 11.02.2016, cedeva al Pt_1
i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto e che avrebbe maturato nei CP_14
confronti della committente CP_9
- in esecuzione di tale accordo, il pagamento delle fatture emesse da veniva incassato da Pt_1
e, da quest'ultima, corrisposto alla Società consortile, quale cessionaria dei crediti;
_2
- in data 22.02.2018, depositava la domanda di ammissione alla procedura di concordato Pt_1
preventiva, poi, omologata;
pagina 7 di 21 - il 28.03.2018, la mandataria corrispondeva al l'importo di € 836.809,31 per i _2 CP_14
lavori svolti da di cui ai SAL nn. 12 e 13; Pt_1
- riteneva non rispettate le formalità necessarie ai fini dell'opponibilità della cessione dei Pt_1
crediti alla Procedura (i.e. la notifica al debitore ceduto o l'accettazione di quest'ultimo in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato); di conseguenza, che non avrebbe _2
potuto corrispondere tali somme di denaro direttamente alla e che le stesse Parte_2 sarebbero dovute rimanere nella disponibilità di quest'ultima, per essere ripartite secondo le regole del concorso.
2. Sulla base di tali premesse, la società attrice concludeva:
(i) per la dichiarazione di nullità della cessione del credito o, comunque, della sua inopponibilità al concordato preventivo di Parte_1
(ii) quindi, per l'accertamento della natura non liberatoria del citato pagamento effettuato da _2
in favore del;
CP_14
(iii) per l'effetto, per la condanna di al pagamento, in favore di in concordato _2 Pt_1 preventivo, di € 836.809,32, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
(iv) ovvero per l'accertamento della responsabilità di quale mandataria dell'ATI, per _2
l'inadempimento al mandato, con condanna della medesima al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura indicata di € 836.809,32, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
3. costituendosi nel giudizio di primo grado, instava, in via preliminare, per l'accertamento _2
del proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna di – che chiamava in causa - a manleva nel caso di CP_1
accoglimento delle domande indicate ovvero per la condanna del terzo alla restituzione di quanto ricevuto indebitamente, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4. , costituendosi nel giudizio di primo grado, CO
concludeva affinché si accertasse che la cessione del credito, tra la medesima e , si fosse Pt_1
consolidata tra le parti allorquando la società cedente era ancora in bonis; quindi, che aveva legittimamente ricevuto in pagamento il citato importo di € 836.809,32; in ogni caso, che tra le pagina 8 di 21 parti sussistevano reciproche posizioni di debito / credito e che si elidevano reciprocamente, stante l'unicità del rapporto negoziale;
su tali basi, concludeva per il rigetto delle proposte domande.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10314/2022 pubblicata il 30 dicembre 2022, così
disponeva:
“1) accerta la validità e l'efficacia dell'accordo in oggetto, denominato dalle parti “cessione di credito” nei confronti di in concordato Parte_1
preventivo;
2) accerta la validità e l'efficacia anche nei confronti di Parte_1
in concordato preventivo del pagamento in oggetto di Euro 836.809,32, effettuato da
[...]
a favore di Controparte_4 CO
;
[...]
3) dichiara l'inammissibilità della domanda svolta da Parte_1
in concordato preventivo volta ad ottenere l'accertamento e la condanna al
[...] pagamento dell'ulteriore credito (c.d. perizia variante 2) quantificato in Euro 250.000,00;
4) rigetta le restanti domande di in Parte_1
concordato preventivo;
5) rigetta, in quanto assorbite nel rigetto della domanda principale di parte attrice, le restanti
domande svolte da;
CO
6) condanna in concordato preventivo al Parte_1
pagamento a favore di delle spese di lite, _2 Controparte_4
liquidate per compensi in complessivi Euro 28.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura
del 15%;
7) condanna al pagamento a favore di Controparte_4 [...]
delle spese di lite, liquidate per compensi in complessivi CO
Euro 15.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.”
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
pagina 9 di 21 Contr a) innanzi tutto, si è evidenziato che in qualità di mandataria dell' era legittimata a _2 ricevere i pagamenti da parte della committente (la stazione appaltante “ ) e a corrispondere CP_9
quanto dovuto alle mandanti, ivi compresa;
Pt_1
- gli accordi fra le parti – come già in precedenza evidenziati – avevano solo rilevanza interna e
Contr non incidevano, invece, sull'obbligo della stazione appaltante di corrispondere i pagamenti all' per il tramite della mandataria _2
- in esecuzione di tali accordi, corrispondeva i pagamenti ricevuti dalla stazione appaltante _2
in favore del , senza che, a ciò, siano state sollevate contestazioni, quanto meno, sino CP_14 all'ammissione di alla procedura di concordato preventivo. Pt_1
b) Da un punto di vista pubblicistico – proseguiva il Tribunale – non si ravvisa una “cessione del credito” vantato verso la stazione appaltante ed in favore di un “soggetto terzo”, ma un mero Contr accordo con rilevanza interna alla sola in virtù del quale cedeva il proprio credito al Pt_1
effettuava i pagamenti in favore di quest'ultimo. Parte_3
c) Sotto il profilo privatistico (i.e. in relazione all'opponibilità del citato pagamento a in Pt_1
concordato preventivo), tale accordo si perfezionava in data antecedente alla presentazione, da parte di – in data 22.02.2018 – della seconda domanda di ammissione al concordato Pt_1
preventivo, poi, omologata1.
La cessione del credito veniva comunicata a in data 24.02.2016, ovvero due anni prima _2 rispetto all'apertura della procedura concorsuale;
di conseguenza, alla data del 22.02.2018, il credito oggetto di controversia era già sorto (essendo relativo al SAL n. 12 del 20.05.2017 ed al
SAL n. 13 del 20.06.2017) e la cessione indicata era valida ed efficace.
Pertanto – concludeva sul punto il Tribunale – detto pagamento risultava regolarmente eseguito;
né, si ravvisava alcun inadempimento contrattuale da parte di al mandato ricevuto. _2
d) L'ulteriore domanda – svolta da e intesa all'accertamento di un ulteriore credito pari a € Pt_1
250.000,00 – era ritenuta “nuova” e, dunque, inammissibile, oltre che genericamente formulata.
pagina 10 di 21 7. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10314/2022, della quale chiede la riforma per Pt_1
quattro motivi così rubricati:
I^ motivo: “Errata valutazione, quale “estranea ed indifferente”, della figura della stazione appaltante ( rispetto alla cessione di credito di , sia sotto il profilo pubblicistico che CP_9 Pt_1 sotto il profilo privatistico”;
II^ motivo: “Errata valutazione del doc. 2 di (“disposizione irrevocabile di pagamento”), _2 quale documento “sufficiente a giustificare e legittimare il pagamento effettuato da _2 direttamente a , a prescindere e indipendentemente dalla cessione di crediti””; CP_1
III^ motivo: “Errata ed insufficiente considerazione, in quanto parziale, della documentazione a disposizione, attraverso la quale è stato tratto il convincimento della asserita legittimità del pagamento di a dell'importo in contestazione”; _2 CP_1
IV^ motivo: “Natura contrastante del pagamento effettuato da con il divieto dei pagamenti _2
di debiti anteriori alla domanda di concordato proposta dalla mandante , nonché in Pt_1
relazione ai connotati di inadempimento di considerata quale parte mandataria nei _2 confronti della mandante ”. Pt_1
8. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per la conferma della sentenza _2 impugnata, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale e un autonomo motivo di appello incidentale relativo alla ripartizione delle spese processuali da parte del Giudice di primo grado.
9. La si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto CO dell'impugnazione; ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
10. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 24.05.2023, la causa è stata avviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.05.2024, che si è tenuta mediante trattazione scritta e, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, è stata decisa nella camera di consiglio del 18.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 21 I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per aver Pt_1
erroneamente valutato il ruolo della committente ritenuta dal Tribunale CP_9
“estranea ed indifferente” rispetto alla cessione del credito da parte di . Pt_1
Specificamente, CO ritiene che la valutazione di “terzietà” di sia erronea sotto il profilo CP_9
sia pubblicistico, sia privatistico, in quanto:
(i) nella specie, veniva in rilievo un appalto pubblico, così che, a pena di nullità della cessione del credito, era richiesta la forma dell'atto pubblico, la notifica all'Amministrazione (quale debitore ceduto) e il consenso di quest'ultima, avendo la medesima interesse a verificare il destinatario finale dei pagamenti ed evitare che venissero destinati a soggetti terzi “non virtuosi”;
(ii) inoltre, la cessione dei crediti oggetto di controversia è inopponibile alla procedura di concordato preventivo – in base al combinato disposto di cui agli artt. 169 e 45 legge fall. e 2914, n. 2, c.c. – essendo necessaria la notifica al debitore ceduto, individuato nella stazione appaltante CP_9
Non sarebbe sufficiente, a detti fini – così come invece ritenuto dal Giudice di primo grado – il perfezionamento dell'accordo di cessione prima dell'apertura della procedura concordataria, in quanto, ai fini della sua opponibilità, sarebbe stata comunque necessaria tale ulteriore formalità,
nella specie non eseguita.
La Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
I.A. Innanzi tutto, il tenore testuale del documento prodotto sub 6) da dà evidenza del fatto Pt_1 che, tra quest'ultima e la , si sia conclusa una cessione di credito pro- CO
solvendo avente a oggetto i crediti che la mandataria dell'ATI Veolia avrebbe riscosso dalla committente e che, dunque, sarebbero stati versati al cessionario . CP_9 CP_1
Pertanto, il rapporto trilaterale che si veniva a instaurare – e che appare rilevante ai fini della decisione – era quello intercorrente tra le società (cedente), la Pt_1 CO
(cessionaria) e la mandataria (ceduto), restando “terza ed estranea” la stazione appaltante. _2
Detta cessione risulta perfezionata in data 15 febbraio 2016, tra e , con atto avente Pt_1 CP_1 data certa mediante l'apposizione del timbro postale.
pagina 12 di 21 Alla luce di tali considerazioni, le formalità “pubblicistiche” indicate dall'appellante – di cui all'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 e, successivamente, all'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 – non appaiono rilevanti in relazione alla cessione dei crediti così perfezionata.
Invero, in tale contesto, i pagamenti da parte della stazione appaltante venivano comunque eseguiti in favore della mandataria dell'ATI (Veolia), mandataria che è rimasta l'unico “creditore” di
CP_9
La stazione appaltante non risultava, di conseguenza, “debitore ceduto” e, per l'effetto, la disciplina indicata – che è speciale e derogatoria rispetto a quella codicistica e che, dunque, non trova applicazione al di fuori delle ipotesi previste dal Codice Appalti – non appariva rilevante nella fattispecie in esame.2 2 Così correttamente motivava la sentenza di primo grado a pg. 7: “la stazione appaltante ha Cont continuato a pagare il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto alla aggiudicatrice dell'appalto.
Il pagamento ha continuato ad avvenire per mezzo della mandataria, legittimata appunto, in ragione di quanto già esposto, ad incassare il corrispettivo dal debitore (la stazione appaltante) e a provvedere al pagamento a favore delle società in ATI in relazione alla percentuale dei lavori eseguiti dalle stesse.
Dunque, nel caso in oggetto, nulla è cambiato da questo punto di vista nei confronti della stazione
Cont appaltante. Diversamente è intervenuto un accordo interno e con rilevanza interna alla sola in virtù del quale è stato convenuto che corrispondesse quanto dovuto e pagatole dalla _2
committente non a ma alla . Quindi, la sola ha ceduto il proprio Pt_1 CO Pt_1
credito a , con ciò legittimando ad effettuare il pagamento nei confronti di CP_1 _2 quest'ultima”.
Nel caso di specie – si proseguiva - “non si è di fronte alla cessione di un credito nei confronti di un soggetto terzo rispetto all'amministrazione. Creditore dell'amministrazione è rimasta l'ATI, il soggetto legittimato ad ottenere il pagamento per conto dell'ATI è rimasta . Ciò che in concreto è stato _2 modificato è il destinatario del pagamento da parte di , che, in ragione dell'accordo in _2
oggetto, non deve corrispondere quanto ricevuto dalla stazione appaltante e imputabile a a Pt_1 quest'ultima, ma alla società consorziata. Il meccanismo descritto è peculiare, non vengono tra l'altro qui in rilievo interessi e problematiche di natura pubblicistica, situazioni giuridiche tutelate dal disposto delle suddette previsioni, dal momento che le società della consorziata sono appunto società facenti parte della ATI stessa e quindi presumibilmente in possesso dei requisiti di legge”. pagina 13 di 21 I.B. Né, di conseguenza, appare fondata l'ulteriore censura inerente alla dedotta inopponibilità
della cessione a in concordato preventivo. Pt_1
Le valutazioni sopra effettuate portano a escludere, anche sotto tale ulteriore profilo, che si rendesse necessaria la notifica della cessione al (ritenuto) debitore ceduto ovvero che CP_9 quest'ultimo dovesse manifestare la propria accettazione.
La rilevanza meramente interna di tale accordo e la “terzietà” della stazione appaltante rispetto alla sua conclusione escludono che – ai fini dell'opponibilità alla Procedura – si richiedessero tali ulteriori adempimenti.
La prima censura esaminata appare, pertanto, infondata.
II. Con il secondo motivo, viene contestata la ricostruzione offerta dal primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto che il documento 2) prodotto da fosse, di per sé, idoneo a _2 giustificare il versamento eseguito da quest'ultima nel mese di marzo 2018 e oggetto di controversia.
Trattasi, in particolare, della “disposizione irrevocabile di pagamento” – conferita il 26 aprile
2016 da a – e avente a oggetto le somme di competenza della prima che sarebbero Pt_1 _2
state incassate dalla mandataria, da destinare su un conto intestato alla . Parte_2
Secondo l'appellante, tale disposizione irrevocabile di pagamento non costituisce un “autonomo titolo” legittimante il pagamento indicato, ma rappresenta la sola comunicazione del conto corrente di , al fine di dare esecuzione a detta cessione dei crediti. Controparte_16
Pertanto, ad avviso di CO, tale disposizione di pagamento dell'aprile 2016, in quanto accessoria alla cessione dei crediti, è anch'essa nulla o, comunque, è inopponibile alla Procedura concordataria.
In ogni caso – prosegue l'appellante – anche a ritenere diversamente, tale disposizione irrevocabile non poteva più ritenersi efficace allorquando, nell'anno 2018, successivamente all'avvio della procedura concorsuale, non faceva più parte del , né dell'ATI, con conseguente Pt_1 CP_14
lesione della par condicio creditorum.
pagina 14 di 21 La Corte ritiene che la censura in esame sia infondata, per le seguenti principali considerazioni.
Come già indicato, il documento n. 2) cit. si riferisce alla raccomandata a.r. del 26.04.2016 – inviata dall'allora a e, per conoscenza, anche a e CP_10 _2 CP_12 CP_16
– nella quale si legge che, al fine di “regolamentare i rapporti tra le imprese raggruppate
[...] per l'esecuzione e la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto”, viene concessa disposizione irrevocabile di pagamento delle somme di competenza di “provenienti dai CP_10
pagamenti effettuati dalla committente direttamente sul conto corrente CP_9 Parte_4
ivi indicato.
Anche ad accedere alla valutazione di parte appellante – circa il fatto che tale comunicazione fosse consequenziale alla cessione dei crediti e funzionale a darvi concreta esecuzione e che, dunque,
diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non costituisse un autonomo titolo legittimamente detti pagamenti – in ogni caso, non sembra potersi ravvisare alcun profilo di nullità / inopponibilità
di tale mandato irrevocabile nei confronti della Procedura.
Invero, i pagamenti effettuati da in favore di , nel mese di marzo dell'anno 2018 _2 CP_1
erano relativi a:
- una cessione di credito perfezionata, come detto, in data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale e, a tale momento, ancora valida ed efficace;
- a crediti – per i SAL nn. 12 e 13, rispettivamente, del 20 maggio 2017 e del 20 giugno 2017
– venuti ad esistenza prima del deposito della (seconda) domanda di ammissione alla procedura indicata.
Non si ravvisa, pertanto, la prospettata violazione della par condicio creditorum.
III. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere adeguatamente valutato la documentazione versata in atti ed essendosi limitata a richiamare due comunicazioni di CO, dei mesi di giugno e di luglio 20173, con le quali rassicurava nel dare esecuzione ai pagamenti in favore di _2 CP_16
, nonostante l'avvenuto deposito della (prima) domanda di concordato
[...]
preventivo. 3 Cfr. docc. nn. 4 e 5 _2 pagina 15 di 21 Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di menzionare e considerare gli eventi e le comunicazioni successive che avevano superato, nei contenuti, quelle in precedenza indicate.
La Corte ritiene che la censura in esame non sia fondata, per i seguenti principali motivi.
III.A. Appare opportuno, innanzi tutto, premettere come il Giudice di primo grado richiami, a pg. 6
della sentenza, la sola comunicazione del 30.06.2017, al fine di evidenziare come CO – dopo la presentazione della prima domanda di ammissione al concordato preventivo – non avesse manifestato alcuna opposizione a dare seguito all'accordo di cessione.
Invero, con tale comunicazione 30.06.2017, così scriveva: Pt_1
“Si consideri altresì, anche al fine di avere una visione quanto più completa possibile della vicenda, che - con pec del 30 giugno 2017, indirizzata a e per conoscenza anche a Pt_1 _2
Contr e , richiamato il contenuto degli accordi intervenuti quanto alla cessione dei crediti e CP_1
alla disposizione irrevocabile di pagamento delle somme di propria competenza sul conto corrente
di di cui alla comunicazione del 26 aprile 2016 - ha confermato “la piena validità ed CP_1
efficacia della cessione pro solvendo effettuata irrevocabilmente a favore di di tutti i CP_1
crediti, IVA compresa, vantati e che vanteremo in futuro, nei confronti di in CP_3
conseguenza dei lavori in oggetto;
la Scrivente conferma, pertanto, la piena validità ed efficacia
della disposizione irrevocabile di pagamento dei corrispettivi di propria competenza derivanti dall'appalto de quo, direttamente sul conto corrente dedicato di , quindi, con Parte_5
l'accredito di ogni corrispettivo di nostra competenza direttamente sul citato conto corrente di sarà pienamente liberata dal proprio obbligo in tal senso. Rimanendo a Parte_6
disposizione, Vi sollecitiamo pertanto a dar corso al pagamento del SAL n.12 (per lavori al
20/05/2017) in coerenza con quanto sopra” (doc. n.17)” - (cfr. pg. 6 cit.).
Di conseguenza, confermava l'accordo di cessione e il mandato irrevocabile di pagamento, Pt_1
già in precedenza esaminati.
Solo circa due anni più tardi e solo successivamente all'avvenuto pagamento del credito oggetto di controversia, in data 17 settembre 2019, il legale di prospettava l'inefficacia di tali Pt_1
pagina 16 di 21 pagamenti nei confronti della Procedura, invitando a versare la somma di euro 836.809,32, _2
invito che veniva contestato e che avrebbe poi dato avvio al contenzioso giudiziale.
Fermo restando quanto evidenziato, in ogni caso, si ritiene che le considerazioni in precedenza svolte (circa la validità ed efficacia di tali accordi) risultino assorbenti ai fini della decisione.
IV. Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per non Pt_1
avere accertato che non avrebbe potuto eseguire detti pagamenti, in favore di _2
in quanto relativi a debiti anteriori rispetto all'apertura della Controparte_16
procedura concordataria.
Secondo l'appellante, in particolare, non avrebbe potuto disporre delle somme incassate _2
dalla committente così favorendo il solo creditore e pregiudicando gli altri, in CP_9 CP_1
violazione della par condicio creditorum.
Pertanto – si conclude – stante l'inadempimento di al mandato ricevuto, la medesima è _2
tenuta al risarcimento dei danni.
IV.A. Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
Si richiamano, sul punto, le valutazioni già svolte ordine al fatto che tali pagamenti siano avvenuti a soddisfazione di un debito pregresso e sorto antecedentemente all'avvio della procedura concordataria e in virtù di un titolo (i.e. la cessione di credito) valido, efficace e alla stessa opponibile.
Per le medesime ragioni, nessun inadempimento si ravvisa nel pagamento effettuato da in _2
favore della cessionaria , così che la domanda consequenziale di risarcimento dei danni non CP_1
appare fondata.
V. Il rigetto dell'appello principale comporta, per l'effetto, l'assorbimento degli appelli incidentali proposti da e da solo in via subordinata e _2 Controparte_16 condizionata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione di CO.
VI. ha proposto appello incidentale per avere la sentenza di primo grado posto a suo _2
carico le spese di lite sostenute dalla terza chiamata invece che a Controparte_16 carico dell'attrice soccombente Pt_1
pagina 17 di 21 La Corte ritiene che l'appello incidentale sia fondato.
VI.A. Preliminarmente, si ritiene che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata da , in quanto tardivo, sia infondata. Pt_1
Invero, la prima udienza di comparizione in appello è stata differita, ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., con decreto del 20.02.2023, al 24 maggio 2023.
La si è costituita in data 4 maggio 2023, quindi, nel termine di venti giorni Controparte_16 prima dall'udienza indicata, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 343 – 166 c.p.c.
Tale termine non è “libero”, come invece sostiene parte appellante e, quindi, va calcolato a ritroso con esclusione del giorno dell'udienza differita d'ufficio.4
Appare, inoltre, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata da
, in quanto – si sostiene – , proponendo autonome domande rispetto a Pt_1 Controparte_16 quelle oggetto dell'appello principale (mediante appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334
c.p.c.), avrebbe dovuto instaurare un autonomo giudizio di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 30.12.2022 e, quindi, entro il 30.01.2023.
La doglianza non appare condivisibile, in quanto “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale,
indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta
negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato
pagina 18 di 21 la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”.5
VI.B. Passando al merito, si premette che, a pg. 9 della sentenza di primo grado, si afferma: “Le
spese di giudizio seguono la soccombenza. Quelle sopportate da sono dunque poste a _2 carico di , mentre quelle sopportate da sono poste a carico di che l'ha Pt_1 CP_1 _2
inutilmente chiamata in giudizio per essere dalla stessa manlevata. Sono liquidate come da
dispositivo, in base ai parametri legali, in particolare tenuto conto del valore della causa, della natura e della complessità dell'accertamento dell'attività svolta”.
Sul punto, si osserva che – secondo l'interpretazione che si intende ribadire – “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico
dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si
riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”6.
Con specifico riferimento alla fattispecie in decisione, la chiamata in causa del terzo CP_16
, da parte della convenuta non appare essere stata manifestamente infondata o
[...] _2
palesemente arbitraria.
Invero, nell'ipotesi in cui avessero trovato accoglimento le domande proposte da , Pt_1 _2
sarebbe stata condannata al pagamento, nei confronti della Procedura, delle somme di denaro già in precedenza versate alla . Parte_2
A tali fini, la convenuta aveva richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo _2
, affinché – in tale evenienza – fosse tenuta indenne ovvero quest'ultima venisse Controparte_16
condannata alla restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme già ricevute in pagamento.
Sulla base di tali principali considerazioni, ritenuta l'insussistenza della natura “arbitraria” della chiamata in causa del terzo, l'appello incidentale viene accolto e, per l'effetto, le spese di lite 6 così, fra molte, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6144; pagina 19 di 21 anticipate da nel primo grado di giudizio – (liquidate al capo n. 7 del Controparte_16
dispositivo) – vengono poste a carico di in concordato preventivo. Pt_1
Per il resto, si conferma integralmente la sentenza impugnata.
VII. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2004, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa (compresa fra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, D.P.R. 115/2022 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da in concordato Parte_1
preventivo nei confronti di e di Controparte_2 CO
;
[...]
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_2
in parziale riforma della sentenza n. 10314 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 30.12.2022, condanna in concordato preventivo alla rifusione, in Parte_1
suo favore, delle spese di lite del primo grado di giudizio, già liquidate in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Conferma il resto;
- condanna in concordato preventivo alla rifusione, in Parte_1
favore di e di Controparte_2 CP_4 CO
, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi in favore
[...]
di ciascuna parte, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 20 di 21 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, si osservava come, a tali fini, si dovesse considerare la domanda di ammissione al concordato preventivo omologata in data 22.02.2018 e non anche la prima domanda, depositata il 23.06.2017 e dichiarata improcedibile;
4 In tale senso, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 6-5, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6386: “Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa”; 5 In tale senso, cfr Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 29 maggio 2024, n. 15100;