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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10854 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 13011/25 all'udienza del 28/10/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo Mancusi pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv Gustavo Iandolo pec CP_1
t giusta procura notarile del 23/1/23 Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/4/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa ripetizione comunicata con raccomandata del 26/7/23 , in subordine si chiedeva l'applicazione della sanatoria di cui all'art 52 c 2 L 88/89 e art 13 L 421/91 .
CP_ A sostegno del ricorso assumeva che con provvedimento del 26/07/2023 l' aveva comunicato alla signora ,in qualità di genitore dell'allora minore, di aver corrisposto sulla Parte_2 Parte_1 pensione intestata al minore cat invciv n 044-700107115384, relativamente al periodo dall'1/1/23 al 31/08/2023, la maggior somma di euro 2.838,72 per essere stata la predetta pensione ricalcolata a decorrere dall'uno gennaio 2023 e per essere derivato fino al 31 agosto 2023 un debito a suo carico di euro 2.838,72; che veniva proposto ricorso amministrativo rigettato dal Comitato provinciale;
che a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato emesso il decreto di omologa del 03/09/2024 con cui era stato riconosciuto il diritto alla pensione e l'accompagno con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21 giugno 2023; che il Comitato aveva invece determinato il proprio rigetto in quanto nella visita di revisione del 9/2/23 la Commissione medico legale aveva riconosciuto invalido con diritto all'indennità di frequenza e non all'indennità di Parte_1 accompagno a decorrere dal marzo 2023; censurava il provvedimento di indebito in quanto generico non avendo indicato in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che erano poste alla base dell'accertamento stesso;
assumeva che era stato violato il principio dell'immediatezza in quanto CP_ l' doveva provvedere all'immediata sospensione della prestazione e alla revoca nei successivi 90 CP_ giorni dalla visita di verifica, mentre aveva provveduto solo in data 26 luglio 2023; che l' non poteva ripetere le somme in quanto la ripetizione violava il principio dell'affidamento del beneficiario. Concludeva come sopra CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso, richiamava la normativa in materia , assumeva che era onere di parte ricorrente dimostrare che la prestazione era dovuta;
che si era creato un indebito nel periodo dal marzo 2023 all'agosto 2023 per declassamento a seguito del verbale sanitario intervenuto il 9 febbraio 2023; che con successivo verbale del 25 marzo 2023 era stato riconosciuto invalido all'ottanta percento e con successivo decreto di omologa del 3 settembre 2024 era stato riconosciuto invalido al 100% con indennità di accompagno dal luglio 2023; che in data 9 dicembre 2024 veniva pagata l'indennità di accompagno con tutti gli arretrati;
che l'indebito era stato recuperato sugli arretrati della prestazione come invalido parziale riconosciuta con verbale del 25 marzo 2023, mentre l'indennità di accompagno era stata interamente corrisposta;
che il ricorrente aveva continuato a percepire la pensione di inabilità pur essendo a conoscenza che non aveva diritto a tale prestazione CP_ per revoca del requisito sanitario per cui non poteva ritenersi in buona fede, nè l' poteva ritenersi decaduto dal recupero essendo la prescrizione decennale. Chiedeva il rigetto del ricorso La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere accolto CP_ Con provvedimento del 26/7/23 l' comunicava : “si informa che la pensione n. 044- 700107115384 Cat. INVCIV intestata a nato… cf.. .. è stata ricalcolata a decorrere dal Parte_1
1gennaio 2023. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di euro
2.838,72” Come emerge dalla risposta del Comitato Provinciale al ricorso amministrativo presentato avverso detto provvedimento, l' , titolare di accompagno , era stato oggetto di visita di revisione il Pt_1
9/2/23 epoca in cui era ancora minorenne , ed era stato ritenuto solo minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età con diritto all'indennità di frequenza senza CP_ indennità di accompagno , per cui l'indebito si era generato perché l' aveva continuato a pagare CP_ l'accompagno e non la pensione come assunto dall' nonostante non ne avesse più diritto;
con CP_ lettera del 26/7/23 l' ha comunicato l'indebito dal gennaio 2023 al agosto 2024 recuperando i ratei sulla pensione intestata al minore, pensione che nella memoria viene specificato essere l'assegno di assistenza percepito a seguito di domanda amministrativa del 21/6/23 su verbale di visita del 25/3/23 poi impugnato con ricorso per ATP. Correttamente parte ricorrente ha censurato il provvedimento, in primo luogo in quanto non si capisce nel provvedimento il motivo per cui si è creato l'indebito , in secondo luogo nel presente giudizio CP_ l' non dimostra di aver notificato il verbale di verifica, così che si possa ritenere avere la parte conosciuto l'esito del verbale e, quindi, saputo che non aveva più il diritto all'accompagno ma alla frequenza;
di tale motivo il ricorrente ne viene a conoscenza solo con la risposta del Comitato provinciale al ricorso amministrativo. Ciò posto la Suprema Corte con più pronunce, tra cui recentemente l'ordinanza 24180/22 ha affermato: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
10. la sentenza impugnata -che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipiens - è, dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione;
” Ancora più recentemente si è detto “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva CP_ riconosciuto il diritto dell' alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).”( Cass 17396/25) Nel caso in esame non vi è prova che il verbale di verifica sia stato trasmesso né che sia stato trasmesso altro provvedimento e anche il provvedimento del 26/7/23 non indica i motivi per i quali la parte ha avuto una prestazione a lui non dovuta e perché l'indebito sia da gennaio 2023 a agosto 2023 , si ritiene che pertanto possa essere tutelato l'affidamento ed il provvedimento del 26/7/23 CP_ vada annullato e l' va condannato al pagamento di quanto trattenuto oltre interessi dalla tattenuta. Alla luce di tali ragione appare superfluo l'esame degli altri motivi del ricorso. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara l'illegittimità della pretesa ripetizione comunicata con raccomandata del 26/7/23 e condanna CP_ l' a restituire la somma trattenuta oltre interessi dalla trattenuta CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1700,00 oltre iva cpa e spese generali
Roma 28/10/2025 Il Giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 13011/25 all'udienza del 28/10/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo Mancusi pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv Gustavo Iandolo pec CP_1
t giusta procura notarile del 23/1/23 Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/4/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa ripetizione comunicata con raccomandata del 26/7/23 , in subordine si chiedeva l'applicazione della sanatoria di cui all'art 52 c 2 L 88/89 e art 13 L 421/91 .
CP_ A sostegno del ricorso assumeva che con provvedimento del 26/07/2023 l' aveva comunicato alla signora ,in qualità di genitore dell'allora minore, di aver corrisposto sulla Parte_2 Parte_1 pensione intestata al minore cat invciv n 044-700107115384, relativamente al periodo dall'1/1/23 al 31/08/2023, la maggior somma di euro 2.838,72 per essere stata la predetta pensione ricalcolata a decorrere dall'uno gennaio 2023 e per essere derivato fino al 31 agosto 2023 un debito a suo carico di euro 2.838,72; che veniva proposto ricorso amministrativo rigettato dal Comitato provinciale;
che a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato emesso il decreto di omologa del 03/09/2024 con cui era stato riconosciuto il diritto alla pensione e l'accompagno con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21 giugno 2023; che il Comitato aveva invece determinato il proprio rigetto in quanto nella visita di revisione del 9/2/23 la Commissione medico legale aveva riconosciuto invalido con diritto all'indennità di frequenza e non all'indennità di Parte_1 accompagno a decorrere dal marzo 2023; censurava il provvedimento di indebito in quanto generico non avendo indicato in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che erano poste alla base dell'accertamento stesso;
assumeva che era stato violato il principio dell'immediatezza in quanto CP_ l' doveva provvedere all'immediata sospensione della prestazione e alla revoca nei successivi 90 CP_ giorni dalla visita di verifica, mentre aveva provveduto solo in data 26 luglio 2023; che l' non poteva ripetere le somme in quanto la ripetizione violava il principio dell'affidamento del beneficiario. Concludeva come sopra CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso, richiamava la normativa in materia , assumeva che era onere di parte ricorrente dimostrare che la prestazione era dovuta;
che si era creato un indebito nel periodo dal marzo 2023 all'agosto 2023 per declassamento a seguito del verbale sanitario intervenuto il 9 febbraio 2023; che con successivo verbale del 25 marzo 2023 era stato riconosciuto invalido all'ottanta percento e con successivo decreto di omologa del 3 settembre 2024 era stato riconosciuto invalido al 100% con indennità di accompagno dal luglio 2023; che in data 9 dicembre 2024 veniva pagata l'indennità di accompagno con tutti gli arretrati;
che l'indebito era stato recuperato sugli arretrati della prestazione come invalido parziale riconosciuta con verbale del 25 marzo 2023, mentre l'indennità di accompagno era stata interamente corrisposta;
che il ricorrente aveva continuato a percepire la pensione di inabilità pur essendo a conoscenza che non aveva diritto a tale prestazione CP_ per revoca del requisito sanitario per cui non poteva ritenersi in buona fede, nè l' poteva ritenersi decaduto dal recupero essendo la prescrizione decennale. Chiedeva il rigetto del ricorso La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere accolto CP_ Con provvedimento del 26/7/23 l' comunicava : “si informa che la pensione n. 044- 700107115384 Cat. INVCIV intestata a nato… cf.. .. è stata ricalcolata a decorrere dal Parte_1
1gennaio 2023. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di euro
2.838,72” Come emerge dalla risposta del Comitato Provinciale al ricorso amministrativo presentato avverso detto provvedimento, l' , titolare di accompagno , era stato oggetto di visita di revisione il Pt_1
9/2/23 epoca in cui era ancora minorenne , ed era stato ritenuto solo minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età con diritto all'indennità di frequenza senza CP_ indennità di accompagno , per cui l'indebito si era generato perché l' aveva continuato a pagare CP_ l'accompagno e non la pensione come assunto dall' nonostante non ne avesse più diritto;
con CP_ lettera del 26/7/23 l' ha comunicato l'indebito dal gennaio 2023 al agosto 2024 recuperando i ratei sulla pensione intestata al minore, pensione che nella memoria viene specificato essere l'assegno di assistenza percepito a seguito di domanda amministrativa del 21/6/23 su verbale di visita del 25/3/23 poi impugnato con ricorso per ATP. Correttamente parte ricorrente ha censurato il provvedimento, in primo luogo in quanto non si capisce nel provvedimento il motivo per cui si è creato l'indebito , in secondo luogo nel presente giudizio CP_ l' non dimostra di aver notificato il verbale di verifica, così che si possa ritenere avere la parte conosciuto l'esito del verbale e, quindi, saputo che non aveva più il diritto all'accompagno ma alla frequenza;
di tale motivo il ricorrente ne viene a conoscenza solo con la risposta del Comitato provinciale al ricorso amministrativo. Ciò posto la Suprema Corte con più pronunce, tra cui recentemente l'ordinanza 24180/22 ha affermato: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
10. la sentenza impugnata -che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipiens - è, dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione;
” Ancora più recentemente si è detto “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva CP_ riconosciuto il diritto dell' alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).”( Cass 17396/25) Nel caso in esame non vi è prova che il verbale di verifica sia stato trasmesso né che sia stato trasmesso altro provvedimento e anche il provvedimento del 26/7/23 non indica i motivi per i quali la parte ha avuto una prestazione a lui non dovuta e perché l'indebito sia da gennaio 2023 a agosto 2023 , si ritiene che pertanto possa essere tutelato l'affidamento ed il provvedimento del 26/7/23 CP_ vada annullato e l' va condannato al pagamento di quanto trattenuto oltre interessi dalla tattenuta. Alla luce di tali ragione appare superfluo l'esame degli altri motivi del ricorso. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara l'illegittimità della pretesa ripetizione comunicata con raccomandata del 26/7/23 e condanna CP_ l' a restituire la somma trattenuta oltre interessi dalla trattenuta CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1700,00 oltre iva cpa e spese generali
Roma 28/10/2025 Il Giudice