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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - OT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 133 2024 000 71991 78 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320240007199178000, notificata dall'agente della riscossione il 27.1.2025 e avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale.
Agenzia delle Entrate IS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 23.5.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 22.5.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
La cartella qui impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) sicchè essa costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione di parte ricorrente coglie nel segno poiché la cartella è stata notificata, come detto, il 27.1.2025 e dunque oltre il termine triennale di cui al citato art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1982 (essendo detto termine spirato l'1.1.2025, ossia il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Le contrarie argomentazioni difensive articolate dalla Regione Calabria secondo la quale l'atto impugnato sarebbe tecnicamente un atto di accertamento e non già una cartella esattoriale – con conseguente termine di decadenza e non già di prescrizione (nella specie fissato al 31.12.2024) e necessaria scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario (in tal senso in memoria di costituzione) – non appaiono condivisibili poiché, come rilevato, l'art. 6 L.R. n. 56/2023 consente l'esercizio della pretesa creditoria relativa a tributo e sanzioni con un unico atto, la richiesta di pagamento (ossia la cartella di pagamento) senza previa contestazione, ossia senza previo atto di accertamento. Nè è condivisibile l'argomento difensivo della Regione Calabria che fa leva sulla operatività nella specie della proroga dei termini (per n. 85 giorni) disposta dalla normativa c.d. emergenziale, ossia dall'art. 67 D.
L. n. 18/2020.
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 960/2025) ha affrontato e risolto la questione della operatività della normativa emergenziale ora richiamata osservando “[..] occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020
[..] ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
[..] Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. [..] Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 [..]”.
Secondo l'interpretazione data dalla Suprema Corte, quindi, la sospensione dei termini non riguarda soltanto le attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (8 marzo/31 maggio 2020) ma si estende anche alle attività che risultavano in corso durante il predetto periodo di sospensione (cioè, appunto, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020).
Così interpretata la normativa di cui trattasi si osserva che, nella specie, non opera lo slittamento in avanti del termine di prescrizione (per n. 85 giorni) poiché, trattandosi di tassa automobilistica per l'anno 2021, il dies a quo del termine di prescrizione triennale deve individuarsi nell'1.1.2022 (il primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo) e la prescrizione è venuta a maturazione, come detto, il 1.1.2025
(il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento), donde l'intero periodo triennale si colloca integralmente in epoca successiva a quello interessato dalla sospensione (8 marzo/31 maggio 2020).
Il credito portato dalla cartella opposta è dunque estinto per prescrizione.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria dipendendo l'estinzione del diritto dall'inerzia di ADER.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 30,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione Calabria.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - OT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 133 2024 000 71991 78 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320240007199178000, notificata dall'agente della riscossione il 27.1.2025 e avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale.
Agenzia delle Entrate IS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 23.5.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 22.5.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
La cartella qui impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) sicchè essa costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione di parte ricorrente coglie nel segno poiché la cartella è stata notificata, come detto, il 27.1.2025 e dunque oltre il termine triennale di cui al citato art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1982 (essendo detto termine spirato l'1.1.2025, ossia il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Le contrarie argomentazioni difensive articolate dalla Regione Calabria secondo la quale l'atto impugnato sarebbe tecnicamente un atto di accertamento e non già una cartella esattoriale – con conseguente termine di decadenza e non già di prescrizione (nella specie fissato al 31.12.2024) e necessaria scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario (in tal senso in memoria di costituzione) – non appaiono condivisibili poiché, come rilevato, l'art. 6 L.R. n. 56/2023 consente l'esercizio della pretesa creditoria relativa a tributo e sanzioni con un unico atto, la richiesta di pagamento (ossia la cartella di pagamento) senza previa contestazione, ossia senza previo atto di accertamento. Nè è condivisibile l'argomento difensivo della Regione Calabria che fa leva sulla operatività nella specie della proroga dei termini (per n. 85 giorni) disposta dalla normativa c.d. emergenziale, ossia dall'art. 67 D.
L. n. 18/2020.
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 960/2025) ha affrontato e risolto la questione della operatività della normativa emergenziale ora richiamata osservando “[..] occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020
[..] ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
[..] Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. [..] Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 [..]”.
Secondo l'interpretazione data dalla Suprema Corte, quindi, la sospensione dei termini non riguarda soltanto le attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (8 marzo/31 maggio 2020) ma si estende anche alle attività che risultavano in corso durante il predetto periodo di sospensione (cioè, appunto, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020).
Così interpretata la normativa di cui trattasi si osserva che, nella specie, non opera lo slittamento in avanti del termine di prescrizione (per n. 85 giorni) poiché, trattandosi di tassa automobilistica per l'anno 2021, il dies a quo del termine di prescrizione triennale deve individuarsi nell'1.1.2022 (il primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo) e la prescrizione è venuta a maturazione, come detto, il 1.1.2025
(il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento), donde l'intero periodo triennale si colloca integralmente in epoca successiva a quello interessato dalla sospensione (8 marzo/31 maggio 2020).
Il credito portato dalla cartella opposta è dunque estinto per prescrizione.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria dipendendo l'estinzione del diritto dall'inerzia di ADER.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 30,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione Calabria.