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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3279 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I n. 698, FICARAZZI, presso lo studio dell'Avv. LOREDANA MANCINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA TRAPANI n. 3, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
DANIELA MANGIAPANE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni del sig. : come da note di trattazione Parte_1 del 7 luglio 2025 con le quali ha insistito nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra . CP_1 Conclusioni della sig.ra : con note di trattazione scritta del 4 CP_1 luglio 2025 ha aderito alla domanda di divorzio e in via riconvenzionale ha chiesto di: rigettare la richiesta del ricorrente per cui ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
disporre l'obbligo in capo al sig.
[...]
Contr di contribuire al mantenimento personale della sig.ra mediante il Pt_1 versamento di un assegno pari ad € 600,00; condannare il ricorrente alle spese, oltre che al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in caso di mancata produzione dei documenti richiesti dal Giudice. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova testimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va senz'altro accolta la domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 5756/2023, emessa da questo Tribunale in data
15/12/2023 e avente autorità di cosa giudicata, senza che si siano successivamente ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
È inoltre abbondantemente trascorso il lasso di tempo normativamente previsto (un anno) dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale.
2. Le domande riconvenzionali proposte della resistente sono tutte inammissibili, perché ampiamente tardive.
L'udienza di comparizione delle parti è stata infatti fissata per il 17 giugno 2025 e in data 22 marzo 2025 alla resistente è stato ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso introduttivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 c.p.c. (l'ufficiale giudiziario ha attestato nella relata di notifica:
“resa edotta del contenuto dell'atto rifiuta di ricevere la copia”).
La resistente è quindi incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.14, comma 2 c.p.c. e 167 c.p.c., in quanto la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale non è stata depositata
“almeno trenta giorni prima dell'udienza” di prima comparizione, fissata per il 17 giugno 2025, ma addirittura dopo l'udienza, in data 3 luglio 2025, pochi giorni prima che si tenesse l'udienza cartolare dell''8 luglio fissata per l'assunzione della causa in decisione.
3. La natura della controversia, comunque necessaria per il conseguimento dello status, e la mancata resistenza in giudizio della moglie sulla pronunzia di divorzio, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, il 14 luglio 1990, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA) in data 14/07/1966 e , nata a [...], CP_1 in data 25/02/1971, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palermo al n. 268, parte II, serie A, dell'anno 1971;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali e le richieste istruttorie formulate dalla resistente;
- compensa fra le parti le spese del processo.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Palermo, in data 10/07/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3279 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I n. 698, FICARAZZI, presso lo studio dell'Avv. LOREDANA MANCINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA TRAPANI n. 3, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
DANIELA MANGIAPANE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni del sig. : come da note di trattazione Parte_1 del 7 luglio 2025 con le quali ha insistito nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra . CP_1 Conclusioni della sig.ra : con note di trattazione scritta del 4 CP_1 luglio 2025 ha aderito alla domanda di divorzio e in via riconvenzionale ha chiesto di: rigettare la richiesta del ricorrente per cui ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
disporre l'obbligo in capo al sig.
[...]
Contr di contribuire al mantenimento personale della sig.ra mediante il Pt_1 versamento di un assegno pari ad € 600,00; condannare il ricorrente alle spese, oltre che al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in caso di mancata produzione dei documenti richiesti dal Giudice. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova testimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va senz'altro accolta la domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 5756/2023, emessa da questo Tribunale in data
15/12/2023 e avente autorità di cosa giudicata, senza che si siano successivamente ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
È inoltre abbondantemente trascorso il lasso di tempo normativamente previsto (un anno) dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale.
2. Le domande riconvenzionali proposte della resistente sono tutte inammissibili, perché ampiamente tardive.
L'udienza di comparizione delle parti è stata infatti fissata per il 17 giugno 2025 e in data 22 marzo 2025 alla resistente è stato ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso introduttivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 c.p.c. (l'ufficiale giudiziario ha attestato nella relata di notifica:
“resa edotta del contenuto dell'atto rifiuta di ricevere la copia”).
La resistente è quindi incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.14, comma 2 c.p.c. e 167 c.p.c., in quanto la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale non è stata depositata
“almeno trenta giorni prima dell'udienza” di prima comparizione, fissata per il 17 giugno 2025, ma addirittura dopo l'udienza, in data 3 luglio 2025, pochi giorni prima che si tenesse l'udienza cartolare dell''8 luglio fissata per l'assunzione della causa in decisione.
3. La natura della controversia, comunque necessaria per il conseguimento dello status, e la mancata resistenza in giudizio della moglie sulla pronunzia di divorzio, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, il 14 luglio 1990, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA) in data 14/07/1966 e , nata a [...], CP_1 in data 25/02/1971, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palermo al n. 268, parte II, serie A, dell'anno 1971;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali e le richieste istruttorie formulate dalla resistente;
- compensa fra le parti le spese del processo.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Palermo, in data 10/07/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.