Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), e non quello più grave di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 cod. pen), la falsa attestazione dell'esistenza delle condizioni previste dall'art. 186, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, per l'utilizzo di terre e rocce da scavo in siti diversi da quelli di produzione, compiuta in epoca antecedente alla entrata in vigore del d.m. 10 agosto 2012, n. 161.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2017, n. 18892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18892 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
mminazio 1 8892-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da дал 3073 Vito Di Nicola -Presidente - Sent. n. Sez. Aldo Aceto - Relatore PU - 22/11/2017 Emanuela Gai R.G.N. 29890/2017 Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GH RB, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 13/03/2017 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra RB GH ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/03/2017 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi A, B e D della rubrica perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena, per il residuo reato di cui al capo C, nella misura di quattro mesi e quindici giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza del 17/01/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lei impugnata.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 81, 483 cod. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Con riferimento al fatto contestato al capoverso 2 del capo C, lamenta che la propria condanna si fonda su un ragionamento meramente congetturale che porta a desumere il dolo dal mero rapporto intercorrente con la società subappaltatrice dei lavori e ciò in contrasto con alcune risultanze istruttorie che provano la totale autonomia con cui quest'ultima gestiva gli scavi, le demolizioni e il trasporto dei materiali verso i siti di destinazione. L'istruttoria dibattimentale non ha portato alla luce elementi di prova del coinvolgimento dell'imputata nella scorretta gestione dei rifiuti da parte della subappaltatrice o della sua conoscenza. Né ovviamente le si può addebitare l'omesso controllo sull'operato altrui. Quanto al fatto contestato al primo capoverso del capo C, deduce la manifesta illogicità del ragionamento che dal fatto noto (la mancata esibizione del documento di trasporto del materiale di riempimento impiegato a Pogliano) deduce la prova della inesistenza del conferimento e della conseguente falsità della dichiarazione riportata sul piano scavi. Tale ragionamento, già illogico di per sé, si fonda sul travisamento della testimonianza resa dal OT che aveva riferito che le bolle c'erano ed erano state prodotte, sia pure non tutte, dalla stessa imputata e che la società appaltante aveva prodotto le analisi del terreno prelevato a Buccinasco e conferito a Pogliano. Anche la questione delle analisi è stata ignorata dalla Corte di appello sul rilievo, stringatissimo, che esse erano state effettuate dalla società e non dagli inquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
3.La ricorrente risponde del residuo reato di cui al capo C così descritto dalla rubrica: del reato previsto e punito dagli artt. 81, 483 c.p., per aver ripetutamente e falsamente dichiarato in qualità di legale rappresentante della società L.S. Strade srl: 1) nel piano scavi presentato in data 20.10.2009 ed in particolare nell'aggiornamento del 2.11.2009 di utilizzare 800 mc. di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere di Pogliano Milanese via Cesare Battisti per il riempimento delle aree in Buccinasco via Guido Rossa;
2) nel piano scavi presentato in data 27.9.2010 di utilizzare 1000 mc di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere di demolizione di via Romagna in Comune di Barbaiana di Lainate senza alcuna trasformazione e direttamente per il riempimento delle 2 aree di Pogliano Milanese via Cesare Battisti. In Pogliano Milanese il 2.11.2009 ed il 27.9.2010>>.
3.1. La Corte di appello ha così motivato la ribadita sussistenza del reato: Capo C punto 1 Nel piano scavi 2.10.2009 (e successiva rettifica 2.11.2009) - è stato dichiarato che 800 mc. di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere di Pogliano Milanese via Cesare Battisti, sarebbero state trasportate al cantiere di Buccinasco via Guido Rossa. Si tratta di falsa dichiarazione, considerato: la PG ha accertato che il riempimento delle aiuole di Buccinasco, fotografato in data 27.5.2010, non era costituito da terre da coltivo ma da terre mescolate a residui da demolizione, ossia rifiuti simili a quelli di Buccinasco;
alla data - dell'accertamento, la LS Strade non era in grado di esibire i documenti di trasporto del materiale utilizzato come riempimento del sito di Pogliano, sicché il conferimento di terra dichiarato non risultava essere avvenuto. Capo C punto 2 - Nel piano scavi del 27.9.10 è stato dichiarato che 1000 mc di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere di Barbaiana di Lainate in via Romagna, sarebbero state trasportate al cantiere di Pogliano Milanese in via Cesare Battisti. Si tratta di falsa dichiarazione, considerato: la demolizione del fabbricato e gli oneri di discarica del cantiere di Barbaiana di Lainate erano stati subappaltati, con contratto del 31.7.2010 dalla LS Strade alla Continental Trade;
- relativamente a tale scavo non sono stati esibiti documenti di trasporto relativi alle macerie né risulta che le terre siano state trasportate a Pogliano mentre risultano trasportate dalla Continental Trade presso la cava di Bergamina in Pareggio, sito non dichiarato in alcun documento ufficiale;
la LS di GH ne era - consapevole, visto il tenore del contratto di "subappalto" con la Continental Trade, che prevedeva comunque la sottoesposizione della Continental Trade alle direttive della LS Strade e si risolveva piuttosto in un contratto di noleggio di mezzi della Continental Trade, comunque parte attiva dell'operazione>>.
3.2. L'art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006, nella versione vigente all'epoca dei fatti, così recitava per la parte di interesse: <
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di 3 tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del 4 produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA>>.
3.3. L'art. 185, la cui applicazione è fatta salva dallo stesso art. 186, escludeva, all'epoca del fatto, dal campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n 152 del 2006 il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sar[ebbe stato] utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui [era] stato scavato>> (comma 1, lett. c-bis).
3.4. Nel caso di specie, poiché oggetto delle condotte che l'imputazione ascrive all'imputata sono le terre da scavo utilizzate in siti diversi da quelli di produzione, si applica l'art. 186, cit.. Ai sensi di tale norma, come visto, il lecito utilizzo delle terre e delle rocce da scavo era subordinato al rispetto delle condizioni indicate alle lettere da a) a g) del comma primo, condizioni che dovevano risultare da un apposito progetto (commi 2 e 3) o comunque da idoneo allegato al progetto, sottoscritto dal progettista (comma 4). I requisiti richiesti ai fini dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti consistevano parte in vere e proprie previsioni di utilizzo in contesti predefiniti (lettere a, b, d, g), parte nella sussistenza di caratteristiche che le terre e le rocce e i siti di provenienza dovevano possedere (lettere c, e, f).
3.5.Per quanto non rilevi nel caso di specie, comunque utile ricordare che le terre e rocce da scavo sono contemplate anche dal d.m. 5 febbraio 1998 (suballegato 1 all'allegato 1, punto 7.31-bis) come rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui agli attuali artt. 214 e 216, d.lgs. n. 152 del 2006. L'art. 5 del decreto, in particolare, stabilisce: L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi 212, d.lgs. n. 152 del 2016), a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera 5 b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito>>. L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia competente (artt. 214, comma 8, e 216, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006). Alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero che deve contenere (art. 216, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006). Anche in questo caso è possibile distinguere, a grandi linee, la parte descrittiva della comunicazione e della relazione ad essa allegata (il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, la loro natura non pericolosa, le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geo-morfologiche dell'area da recuperare) da quella programmatica (le modalità del recupero e il rispetto del progetto e delle norme tecniche, lo stabilimento o comunque il sito di destinazione). L'art. 214, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, presidia la veridicità della dichiarazione di inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività) prevedendo espressamente, mediante il richiamo all'art. 21, legge n. 241 del 1990, la punibilità, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai fini.
3.6.Al di fuori di questa specifica ipotesi (che non ricorre, come detto, nel caso in esame), il d.m. 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), emanato in attuazione dell'art. 49, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 57, e che aveva abrogato l'art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006, con effetto proprio dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, avrebbe disciplinato il cd. "Piano di Utilizzo". L'art. 4 del regolamento individuava i requisiti che il materiale da scavo doveva possedere per essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006 (e, dunque, per non essere considerato in rifiuto). In particolare: a) il materiale da scavo doveva essere generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiva parte integrante, e il cui scopo primario non era la produzione di tale 6 materiale;
b) il materiale da scavo doveva essere utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale era stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo doveva essere idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del regolamento;
d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), doveva soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 del regolamento. La sussistenza delle condizioni sopra indicate doveva essere comprovata tramite il Piano di Utilizzo. Il Piano di Utilizzo era disciplinato, quanto a termini e modalità di presentazione e conseguenze della sua violazione, dall'art. 5 del regolamento, e, quanto al contenuto, dall'allegato 5 del regolamento stesso che così disponeva: Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) del presente Regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato. Il Piano di Utilizzo deve definire:
1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3; 4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare: - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli Allegati 2 e 4 del presente Regolamento;
indicazione della necessità o meno di ulteriori 7 approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);
5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.). Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc:
1. inquadramento territoriale: a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente); c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR); d) corografia (preferibilmente scala 1:5.000); e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000);
2. inquadramento urbanistico:
2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:
3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);
4. descrizione delle attività svolte sul sito:
4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;
5. piano di campionamento e analisi;
5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;
5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4; 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione>>.
3.7.Il Piano di Utilizzo si componeva dunque di due parti: una sostanzialmente descrittiva della sussistenza attuale dei requisiti richiesti per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti (punti 1, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 8 e 6.5), l'altra, di natura programmatica, indicativa delle modalità di futuro utilizzo dei materiali (punti 2, 3, 5 e 6). L'art. 5 del regolamento stabiliva, inoltre, che in caso di violazione degli obblighi con esso assunti sarebbe venuta meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto (comma 8); identica conseguenza veniva attribuita in caso di insussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1 (comma 9). Lo stesso articolo 5, comma 2, stabiliva che la sussistenza di tali requisiti doveva essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000. Sull'oggetto di tale attestazione si tornerà in seguito.
3.8.Le alterne vicende che avrebbero interessato l'ambito applicativo del d.m. 161 del 2012 non rilevano. Ai fini dell'economia della presente sentenza è sufficiente ricordare che l'intera disciplina relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo è attualmente disciplinata dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 che ha abrogato il d.m. n. 161, cit.. L'attuale regolamento distingue tra terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (capo II), terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA (capo IV), e terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (capo III).
3.9. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è disciplinato, nel caso di produzione in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA, dal Piano di Utilizzo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. f) e 9 del regolamento, che deve essere redatto in conformità all'allegato 5 del regolamento stesso. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa, o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale (art. 9, comma 2). Il Piano di Utilizzo è sostanzialmente sovrapponibile, quanto a contenuto e modalità di presentazione, oltre che di attestazione, a quello già previsto dall'art. 5, d.m. n. 161 del 2012. 3.10.Negli altri casi (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni), la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, deve essere attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 del regolamento al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo 9 destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo (art. 21, commi 1 e 2).
3.11.L'analisi della normativa che ha disciplinato nel tempo l'utilizzo delle terre e rocce da scavo consente di giungere ad una prima conclusione: al di fuori dei casi di recupero in procedura semplificata, solo successivamente ai fatti per i quali si procede e, in particolare, a decorrere dalla pubblicazione del d.m. n. 162 del 2012, il legislatore ha espressamente imposto all'utilizzatore di certificare, ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, la sussistenza delle condizioni previste per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come materiale sottratto alla disciplina dei rifiuti.
3.12.Occorre, dunque, chiedersi se quest'obbligo sussisteva anche all'epoca dei fatti e, in caso positivo, quale ne fosse l'oggetto.
3.13.Come visto, l'art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006, distingueva la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai luoghi di produzione.
3.14.Se la produzione avveniva nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA, la sussistenza dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 186 doveva risultare da apposito progetto che doveva essere approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nè l'art. 23, né l'art. 29-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplinano, rispettivamente, la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e la domanda di autorizzazione integrata ambientale, prevedono specifici obblighi di attestazione a carico del richiedente, né specifiche sanzioni in caso di falsità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali. Solo l'art. 29-quaterdecies, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 13, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, punisce, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., la comunicazione, da parte del gestore, di dati falsificati o alterati relativi alle emissioni dell'impianto munito di AIA. L'art. 209, comma 5, invece, punisce ai sensi dell'art. 483 cod. pen. l'accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione resa, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto da parte delle imprese in possesso della certificazione ambientale. Si tratta, all'evidenza, di contesti radicalmente differenti da quello oggetto di odierna regiudicanda. L'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 2, comma 7, d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede che alle procedure di verifica e 10 autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi>>. La norma, inserita nel titolo I della parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, detta principi generali applicabili alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si deve escludere che la norma estenda a tali procedure l'applicazione degli artt. 19, 20 e 21, legge n. 241 del 1990, in materia di dichiarazione di inizio attività, e ciò sia perché all'epoca l'art. 19 escludeva da tale materia gli atti rilasciati dalle autorità preposte alla tutela dell'ambiente, sia perché, in ogni caso: a) il provvedimento che definisce il procedimento di valutazione di impatto ambientale non si identifica con l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività richiesta;
b) l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata (o negata) all'esito di un procedimento amministrativo complesso che non si limita alla pura e semplice ricognizione dei requisiti e presupposti richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività, ma comporta una valutazione complessa che deve tener conto anche di eventuali osservazioni di terzi interessati, dei pareri di organi tecnici della pubblica amministrazione e della possibilità di applicare specifiche misure alternative o aggiuntive (art. 29-quater, d.lgs. n. 152 del 2006).
3.15.Se la produzione di terre e rocce da scavo avveniva nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle sopra indicate e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 doveva essere dimostrata e verificata nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire l'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione all'epoca vigente, non imponeva al richiedente alcun onere di asseverazione, ma solo un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardava interventi di edilizia residenziale. Solo successivamente il legislatore ha introdotto l'obbligo, autonomamente e penalmente sanzionato dall'art. 20, u.c. d.P.R. n. 380 del 2001, di accompagnare la domanda da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. Ma anche in tal caso, l'obbligo di asseverazione riguarda tassativamente ed esclusivamente l'esistenza dei requisiti 11 o dei presupposti appena indicati relativi alla conformità urbanistica dell'intervento, non anche di quelli indicati dall'art. 186, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Del resto, se così fosse stato, non vi sarebbe stato alcun bisogno di prevedere l'obbligo di asseverazione del Piano di Utilizzo o della dichiarazione di utilizzo in casi di materiali provenienti da cantieri non soggetti a VIA o AIA relativi a interventi soggetti a permesso di costruire.
3.16.Stesso ragionamento deve essere fatto per le opere soggette a dichiarazione di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, di cui all'art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001. L'art. 23, comma 1, prevede in tal caso che la denuncia deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseverasse la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il successivo art. 29, u.c., d.P.R. n. 380, cit., prevede che per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Anche in questo caso, però, valgono le considerazioni esposte nel paragrafo che precede circa l'oggetto dell'asseverazione.
3.17.Se la produzione di terre e rocce da scavo avveniva nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo dovevano risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. Il generico richiamo ai lavori pubblici rimanda alla specifica normativa di settore che, normalmente, onera il partecipante di asseverare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dal bando per la partecipazione alla gara o per la scelta del contraente.
3.18.Nessuna norma, dunque, imponeva espressamente e specificamente l'obbligo di asseverare con attestazione resa a pubblico ufficiale la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 186, comma 1. Del resto, quando il legislatore ambientale ha inteso presidiare con specifica sanzione penale la genuinità delle dichiarazioni o delle attestazioni provenienti dal privato lo ha fatto (artt. 29- quaterdecies comma 9, 209 comma 5, 212 comma 8, 214 comma 8, 221 comma 5, 242-bis comma 1, 258 comma 4, 260-bis commi 6 e 7).
3.19.L'art. 483 cod. pen. punisce con pena detentiva chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 12 3.20.Ai fini della sussistenza del reato è necessario che: a) la attestazione sia resa a pubblico ufficiale e trasfusa in un atto pubblico;
b) che l'atto pubblico sia destinato a provare la verità del fatto attestato.
3.21.Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Suprema Corte, il reato sussiste quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413 e Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 212782, entrambe condivise da Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi;
Sez. 5, n. 5365 del 15/10/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883).
3.22.Si è già detto, da questo punto di vista, che all'epoca dei fatti nessuna norma imponeva la attestazione dei requisiti per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo mediante dichiarazione resa a pubblico ufficiale. In termini generali, l'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, considera le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 come fatte a pubblico ufficiale. Ne consegue che la non corrispondenza a vero di dette dichiarazioni è certamente punibile ai sensi dell'art. 483 cod. pen., se la falsità riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti che sono possibile oggetto di dichiarazione sostitutiva. Escluso che possa essere considerato uno stato o qualità personale, è davvero arduo qualificare un progetto alla stregua di un "fatto" (quantomeno non per la parte programmatica) trasfuso nell'atto di approvazione dell'autorità pubblica.
3.23.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, le false attestazioni contenute nei progetti (ed in particolare nelle planimetrie e relazioni descrittive dello stato di fatto) integrano il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità di cui art. 481 cod. pen. e non quello più grave di falsità ideologica in atto pubblico previsto dall'art. 483 cod. pen., poiché dette attestazioni non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad - accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi (Sez. 3, n. 29521 del 05/05/2017, Vigliar, Rv. 270433; Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017, Cucino, Rv. 269579; Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato, Rv. 261513; Sez. 5, n. 35615 del 15/05/2010, D'Anna, Rv. 248878).
3.24.In ogni caso, l'attestazione la cui falsità è penalmente sanzionata dagli artt. 481 e 483 cod. pen. consiste in una affermazione o negazione di verità preesistente alla dichiarazione stessa e mai in una dichiarazione di volontà o in un giudizio, men che meno nella violazione di un impegno solennemente preso dinanzi al pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola, Rv. 13 247927; Sez. 5, n. 7408 del 11/11/2009, Frigé, Rv. 246094; Sez. 3, n. 4545 del 17/01/1983, Capezzuto, Rv. 159089; Sez. 5, n. 2829 del 03/12/1982, dep. 1983, La Fortezza, Rv. 158252, secondo cui la falsa dichiarazione deve riguardare fatti, non già meri intenti o propositi, poiché solo in ordine ai primi e cioè ad accadimenti già compiuti può aversi un contrasto con la realtà). Eventuali "estensioni" dell'oggetto di tutela devono essere espressamente previste. Gli artt. 20, comma 1, e 23, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, per esempio, estendono l'oggetto della possibile falsità anche alle attestazioni di conformità del progetto agli strumenti urbanistici e al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
3.25.Ne consegue che oggetto di presidio penale sarebbe, semmai, la parte del progetto descrittiva della situazione esistente e, dunque, delle condizioni che, nel caso di specie, legittimavano l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, secondo lo schema già indicato al § 3.4, e non la parte programmatica;
in ogni caso il reato configurabile sarebbe quello di cui all'art. 481 cod. pen., non quello di cui al successivo art. 483. 3.26.Non si può tuttavia escludere che, prima della emanazione del d.m. n. 161 del 2012, la pubblica amministrazione pretendesse, in allegato al progetto (così si esprime il comma 4 dell'art. 186), una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 186, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. In tal caso, l'eventuale falsità dei fatti dichiarati sarebbe punibile ai sensi dell'art. 483 cod. pen.
3.27. Tanto premesso, dalla lettura delle sentenze di merito non si comprende in cosa consista il "piano scavi" indicato nella rubrica, se si tratti cioè di un progetto autonomo oppure di una dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, ad esso allegato;
né si comprende in quale contesto, tra quelli richiamati dall'art. 186, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, si collochi la sua violazione. Dalla lettura delle sentenze di merito si evince solamente che le condotte ascritte alla ricorrente sono state poste in essere nell'ambito della realizzazione di un piano di intervento integrato ed in esecuzione di lavori di urbanizzazione e, dunque, o in esecuzione di un appalto pubblico o di lavori privatamente realizzati direttamente dall'impresa titolare del permesso di costruire, magari in regime di edilizia convenzionata. La sentenza impugnata, inoltre, lascia intendere che il fatto ascritto all'imputata è costituito dal mancato rispetto del "piano scavi" ed, in particolare, nell'utilizzo di materiale di provenienza diversa da quello in esso indicato. Il ricorso dell'imputata, a sua volta, eccepisce proprio l'insussistenza della violazione del piano scavi anche sotto il profilo della non ascrivibilità alla propria responsabilità; il tema, insomma, pare essere proprio quello della violazione della parte programmatica 14 del "piano scavi". Ma se così fosse, il fatto non integrerebbe il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e resterebbe assorbito nelle contravvenzioni già contestate ai capi A e D della rubrica, con conseguente prevalenza della pronuncia totalmente assolutoria rispetto alla già maturata prescrizione per l'episodio.
3.28.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio limitatamente al residuo reato di cui al capo C. In sede di rinvio la Corte di appello applicherà i principi di diritto indicati ai paragrafi 3.23 e 3.24.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al residuo capo C della rubrica e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 22/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Vito Di Nicola Alols. Acel nto c'everza DEPOSITATA IN CANCELLEINA 2018 CANCELLERE AN RT 15