Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2010, n. 27699
CASS
Sentenza 20 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione dell'art. 165, comma primo, cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a), L. n. 145 del 2004, della possibilità di subordinare la stessa alla prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività ha natura sostanziale sicché, ove più sfavorevole per l'imputato, non può essere applicata ai fatti verificatisi in epoca anteriore.

In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato.

Commentario1

  • 1Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2010, n. 27699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27699
Data del deposito : 20 maggio 2010

Testo completo