Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 7408
CASS
Sentenza 11 novembre 2009

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Non integra gli estremi costitutivi della fattispecie di falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta di colui che, in qualità di geometra, redattore del progetto e della relazione allegati alla denuncia di inizio di attività presentata al locale Comune, attesti che essa sia preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua anziché alla realizzazione di una piscina, in quanto la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti. (In applicazione di questo principio la S.C. - censurando la decisione del giudice di merito che nella specie ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 481 cod. pen. - ha affermato in motivazione che l'attestazione della volontà del committente non assume i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile alla stregua di un'errata indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi allo stato dei luoghi e non ha, pertanto, natura di certificato, dovendosi intendere per tale solo l'attestazione di fatti oggettivi percepiti con i sensi in atto destinato a provare la verità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 7408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7408
    Data del deposito : 11 novembre 2009

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