Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
Non integra gli estremi costitutivi della fattispecie di falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta di colui che, in qualità di geometra, redattore del progetto e della relazione allegati alla denuncia di inizio di attività presentata al locale Comune, attesti che essa sia preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua anziché alla realizzazione di una piscina, in quanto la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti. (In applicazione di questo principio la S.C. - censurando la decisione del giudice di merito che nella specie ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 481 cod. pen. - ha affermato in motivazione che l'attestazione della volontà del committente non assume i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile alla stregua di un'errata indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi allo stato dei luoghi e non ha, pertanto, natura di certificato, dovendosi intendere per tale solo l'attestazione di fatti oggettivi percepiti con i sensi in atto destinato a provare la verità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 7408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7408 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/11/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 2015
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 19633/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GÈ LE N. IL 09/06/1978;
avverso la sentenza n. 3396/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. IZZO Gioacchino, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Di Luzio Roberto del Foro di Roma, difensore del ricorrente, che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1. -A seguito di opposizione a decreto penale il GIP del Tribunale di Como con sentenza del 12.1.2006 riteneva FR SA colpevole del reato di falso ideologico ex art. 481 c.p., contestatogli perché, secondo l'ipotesi di accusa, nella qualità di geometra redattore del progetto e della relazione allegati alla denuncia di inizio di attività presentata al Comune di Pusiano il 26 giugno 2003, aveva falsamente attestato che la S.r.l. Gelisisa, di cui era anche amministratore unico, intendeva costruire una vasca interrata per la raccolta di acqua, mentre poi in sede di sopralluogo, effettuato il 14 settembre 2003, era stato accertato che era stata invece realizzata una piscina.
Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che sebbene il rilascio di concessione in sanatoria avesse estinto ogni ipotesi di reato edilizio, tuttavia l'imputato doveva rispondere del falso, atteso che, essendo l'amministratore unico della Gelisisa, aveva sottaciuto l'intenzione di costruire una piscina, affermando falsamente che si voleva realizzare una vasca interrata per raccolta di acqua, sicché la dichiarazione di inizio di attività era da considerarsi ideologicamente falsa.
Avverso detta sentenza ricorre il FR, deducendo violazione di legge per non aver considerato la corte territoriale che:
a) il D.P.R. n. 380 del 2001, che all'art. 29, comma 3 attribuisce al progettista la qualità di esercente servizio di pubblica necessità, era entrato in vigore il 30.6.2003 per effetto del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 2 come convertito con L. 1 agosto 2002, n. 185.
Non poteva perciò ritenersi che l'imputato alla data di presentazione della DIA rivestisse la qualità di esercente servizio di pubblica utilità, che rende rilevante la falsa attestazione in un "certificato" ai sensi dell'art. 481 c.p., ne' poteva ritenersi assumesse maggior rilevanza la circostanza che il FR fosse anche amministratore unico della Gelisisa, perché comunque non poteva rispondere in detta qualità del reato di cui all'art. 481 c.p.. b) ne' il progetto ne' gli allegati alla denuncia di inizio attività avevano natura o caratteristiche di "certificato", di modo che l'eventuale falsa attestazione in essi contenute non assumeva la rilevanza penale prevista dall'art. 481 c.p.;
2.- Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che secondo il condivisibile orientamento espresso dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 9821 del 7 maggio 1986 - Rv. 173807 - che si riferisce a fattispecie regolata dalla legislazione preesistente (L. 28 febbraio 1985, n. 47), il ricorrente anche allora rivestiva certamente la suddetta qualità, descrivendo la condotta normativamente sanzionata dall'art. 481 c.p. l'esplicazione di un'attività professionale che per legge richiede uno specifico titolo di abilitazione ed è vietata a chi non sia autorizzato a compierla.
Viceversa fondato è il secondo motivo, che riferendosi ad elemento costitutivo del reato di cui all'art. 481 c.p., impinge la sussistenza stessa del fatto ipotizzato come illecito. Valga osservare che, come si rileva dalla sentenza impugnata, nel caso di specie era stata presentata una denuncia di inizio attività per la realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua.
Il progetto e la relazione allegata descrivevano esattamente lo stato dei luoghi, nonché l'ubicazione e le dimensioni dell'opera. Era avvenuto invece che, nello stesso posto ove doveva essere interrata la vasca, era stata realizzata una piscina delle stesse dimensioni.
I giudici del merito avevano ritenuto che con la presentazione della DIA era stato realizzato il reato di falso ideologico, consumato dal geometra FR nell'attestare falsamente che s'intendeva realizzare un vasca interrata, mentre invece l'intenzione effettiva era volta alla costruzione di una piscina, come doveva arguirsi dall'effettiva sua realizzazione nel volgere di breve tempo. È necessario allora verificare se la falsa dichiarazione dissimulante la diversa intenzione possa o no costituire il reato di falso ideologico in certificato previsto dall'art. 481 c.p., ed innanzitutto se la dichiarazione di inizio attività, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, abbia o no natura di certificato.
Come ha più volte ritenuto questa Corte, (Sez. 5^ n. 5098 dell'8.3.2000 Rv. 216056; Sez. 5^ n. 23668 del 26.4.2005 Rv. 231906;
Sez. 3^ n. 1818 del 21.10.2008 Rv. 242478) la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata affermazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti, mentre tale natura non assume relativamente al contenuto dichiarativo dell'intenzione di realizzare un'opera che non abbisogna di concessione edilizia, se la planimetria allegata riproduca fedelmente la situazione preesistente e descriva puntualmente la progettazione del manufatto che si intende realizzare, ovviamente prima della sua realizzazione, perché costituirà invece certificato inverante il reato di falso sanzionato dall'art. 481 c.p. una DIA presentata per un'opera già edificata, falsamente prospettata come proposito di edificazione futura (Cass. Sez. 5^ n. 21639 del 24.2.2004 - Rv. 229184). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si rileva che con la DIA e la relazione allegata il FR aveva rappresentato fedelmente lo stato dei luoghi e manifestato quella che in quel momento appariva l'intenzione della Srl Gelisisa, ne' rileva se il suddetto professionista fosse anche amministratore unico della suddetta società, non potendo da tale sola circostanza trarsi l'illazione che dunque era ben consapevole della falsità dell'intenzione manifestata con la DIA, come ha ritenuto la corte territoriale, considerato che non si sa quali erano i suoi poteri di amministratore ed in quali termini e quando l'assemblea dei soci avesse deliberato in ordine all'opera realizzando.
Dunque nel caso di specie con la DIA e la relazione allegata il professionista aveva attestato puramente e semplicemente che si intendeva realizzare nel posto indicato, e fedelmente descritto in progetto, un manufatto di dimensioni specificate, che poi in corso d'opera aveva assunto le diverse caratteristiche di una piscina. L'attestazione della volontà del committente non assume però i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile, come potrebbe essere un'erronea indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi all'effettivo stato dei luoghi, e non ha perciò natura di certificato, dovendosi intendere per tale solo l'attestazione di fatti oggettivi percepiti con i sensi in atto destinato a provarne la verità.
Pertanto nel caso di specie l'attestazione da parte del professionista della volontà trasmessagli dal committente, ancorché in ipotesi non corrispondente all'effettivo interno volere del dichiarante, non ha natura di certificato in ordine alla sua veridicità, e non integra perciò l'elemento materiale costitutivo del delitto di falso previsto dall'art. 481 c.p., a prescindere dal se il geometra FR rivestisse o meno la qualità di "persona esercente un servizio di pubblica utilità" (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010