Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2017, n. 15228
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Sentenza 31 gennaio 2017

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In tema di falsità, le planimetrie raffiguranti lo "stato di fatto" presentate a corredo di un progetto edilizio devono sempre riprodurre la realtà in maniera fedele, senza che, rispetto ad eventuali difformità delle stesse dal vero, possa applicarsi la cd. "soglia di tolleranza" di cui all'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che esclude la ricorrenza di una "parziale difformità" dell'opera dal permesso di costruire nel caso di valori non eccedenti il due per cento delle misure progettuali) in quanto detta soglia concerne soltanto gli interventi e le opere siccome realizzati, e non gli elaborati grafici rappresentativi dell'esistente. (Fattispecie relativa allo "stato di fatto" di un progetto finalizzato al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, con riferimento al quale la Corte ha osservato come a nulla rilevasse il fatto che le riscontrate difformità progettuali, oltre a non superare la predetta soglia, non incidevano neppure incidessero su consistenza e rendita catastale dell'immobile, attesa l'attitudine dello "stato di fatto" a prevalere anche su risultanze catastali eventualmente diverse).

Commettono il delitto di falsità ideologica in certificati (previsto dall'art. 481 cod. pen.), e non quello più grave di falsità ideologica in atto pubblico (previsto dall'art. 483 cod. pen.), il professionista che redige planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, ed il committente che le allega alla domanda stessa, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. - la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2017, n. 15228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15228
    Data del deposito : 31 gennaio 2017

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