Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 37977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37977 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
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Composta da:
ALDO ACETO
TT NZ
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
37977-25
RE IO CA
ENRICO MENGONI
BI UN
-Presidente-
- Relatore -
ACR
22.1494 Sent. n. sez.. UP - 16/10/2025 R.G.N. 20101/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN UR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO IO BU;
uditi:
Caso di diffusione presente provvedimento Camettere le generalit altri dati identificati norma dell'art. dige. 196/03 in quante: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposte dalla legge
IL FUNZIONAUDIZIAR
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l'avv.to Giuliano Tiribili, sostituto dell'avv.to Ernesto De Toni, difensore della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
gli avv.ti Maristella Marigo e Salvatore Rizzo, difensori dell'imputato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/10/2024, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Padova, che aveva ritenuto AG RI responsabile del reato di cui agli artt. 81, 609 bis e 609 quater cod. pen. per aver posto in essere atti sessuali nei confronti di AZ CH, minore degli anni dieci all'epoca dei fatti, e l'aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, applicando le pene accessorie previste dalla legge, e a risarcire i danni arrecati alla parte civile, da liquidarsi in sede civile, nonché a rifondere ai medesimi le spese di costituzione e difesa. La sentenza, facendo propria la trama argomentativa del GUP, che aveva valorizzato le dichiarazioni rese da CH AZ a insegnanti, amiche e personale sanitario che l'aveva avuta in cura e nel corso dell'incidente probatorio, la chat intercorsa, ad anni di distanza dai fatti, fra la ragazza e AG e gli "esiti dell'analisi forense effettuata sui dispositivi in uso all'imputato, che rivelavano "la presenza di immagini pornografiche che riproducono pratiche analoghe a quelle imposte alla AZ", ha respinto tutte le censure difensive in tema di responsabilità ritenendo la parte civile "capace di ricordare e riferire" e attendibile e sottolineando come le accuse trovassero risconto nei messaggi di AG, aventi contenuto confessorio, e nel contenuti pornografici rinvenuti nei dispositivi. Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto conforme ai canoni di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sono state confermate le statuizioni civili sull'assunto che sussistesse un danno morale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per NE l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia il deficit di motivazione in relazione alla capacità a testimoniare della persona offesa.
Si deduce che:
la relazione in data 8/9/2022 degli psicologi della comunità in cui era inserita CH AZ e il verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Padova del 10/1/2022 descrivono CH come affetta da patologie psichiatriche gravi;
il verbale di dimissioni del reparto di neuropsichiatria infantile del 28/1/2022 riporta la diagnosi di "disturbo d'ansia e dell'umore con componente dissociativa e dispercettiva e ideazione autolesionistica e anticonservativa"; la stessa persona offesa, nella chat con l'amica IR ER, esordi sostenendo di avere delle allucinazioni per poi attribuire i fatti narrati al racconto di una terza persona;
la prof.sa Ziron, vicepreside della scuola frequentata da CH, nelle sommarie informazioni del 24/4/2022, ammise di dubitare che le rivelazioni di CH fossero vere, essendo rimasta senza spiegazione un passo del racconto della minore secondo cui si era trovata in casa dell'imputato quando la sua amica non c'era; la versione resa a IN non corrisponde a quelle rese successivamente, avendo CH fatto riferimento a un solo episodio, in cui l'imputato le aveva chiesto di
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spogliarsi, così come non corrisponde a quanto dichiarato nel corso dell'incidente probatorio la narrazione degli abusi resa dalla ragazza ai clinici del reparto di neuropsichiatria di Padova, risultando il racconto riferito all'epoca in cui la propalante aveva cinque anni. Si lamenta, quindi, che con il motivo di appello era stato rappresentato che il quadro psicopatologico di CH non consentiva di presumere che fosse capace di testimoniare ma gli argomenti difensivi sono stati disattesi dalla Corte territoriale con valutazioni superficiali che hanno sminuito le patologie della minore arrivando a ipotizzare un collegamento fra "lo stato d'ansia" e gli abusi che non trova alcuna giustificazione nell'incarto processuale. Si precisa, a confutazione di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, che ha ritenuto superflua la perizia essendo stata la richiesta formalizzata dopo l'assunzione della testimonianza, che nessuna regola impone la scansione temporale indicata dalla Corte.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia "I'illogicità della motivazione in merito alla credibilità della persona offesa in ragione della scaturigine del procedimento". Il motivo contesta il rilievo dato dalla Corte territoriale alle modalità di emersione degli abusi deducendosi che CH aveva dato differenti versioni dei fatti "alle compagne di scuola delle medie inferiori, alle professoresse Ziron e Gentile, alla madre, all'amica IR ER, alla psicologa privata, ai medici dell'ospedale di Padova, agli operatori ed ospiti della comunità in cui era ospite prima dell'incidente probatorio".
2.2 Con il terzo motivo, si denuncia "mancanza di motivazione, ricostruzione dei fatti totalmente mancante ed omessa valutazione degli elementi di prova a difesa agli atti e risultanti dai motivi di gravame". Si lamenta che la Corte territoriale si era limitata a richiamare l'imputazione per ricostruire i fatti di causa, senza dare specificazione alcuna in ordine alle date e alle modalità di svolgimento dei fatti e ignorando le prove fornite dalla difesa, che dimostravano che nell'abitazione, quando c'era stata CH, erano presenti anche la moglie dell'imputato, ES DO, la figlia, SA AG, e AN AZ, fratello di CH, così omettendo di fornire una risposta agli argomenti difensivi proposti con il gravame. Vengono, quindi, analizzati i vari abusi che sarebbero stati perpetrati e per ognuno vengono messi in evidenza i profili di inverosimiglianza e le contraddizioni esistenti fra quanto dichiarato da CH nel corso dell'incidente probatorio e le versioni precedenti per poi sottolineare come gli atti sessuali descritti dalla vittima, per le modalità di consumazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto che gli abusi si erano protratti per un arco temporale non particolarmente lungo e che l'imputato si era peritato di porli in essere allorché non vi erano testimoni, non potessero essere stati commessi mentre all'interno della dimora si trovavano altre persone.
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Si espone, in particolare, che:
in relazione al primo episodio, CH, nel corso dell'incidente probatorio, aveva riferito che si trovava con l'imputato in salotto, mentre DO si trovava in cucina, e l'uomo le aveva mostrato il pene per cinque minuti dicendole, con un tono di voce tale da permettere a un interlocutore posizionato a cinque metri di distanza di udirlo, se lo volesse toccare e di guardare "quant'è grosso". Si segnala, ancora, che "nella nota della PG del 28/4/2022" si dà atto che CH aveva sostenuto che si trovavano nel salone dell'abitazione e, quando SA si era spostata, l'imputato le aveva fatto vedere il membro senza che intervenisse alcun tipo di interlocuzione verbale;
in relazione al secondo episodio ("toccamenti mentre la bimba faceva la verticale"), CH, nel corso dell'incidente probatorio, pur ricordando che vi fosse qualcuno in casa, non era stata in grado di precisare se fosse la moglie o la figlia;
in relazione al terzo episodio, non era verosimile che un uomo potesse essersi denudato e avesse toccato una bambina sul terrazzo di una casa approfittando del breve lasso temporale in cui la figlia si era allontanata;
in relazione al quarto episodio "(toccamento della dispensa)", mentre nel corso dell'incidente probatorio CH aveva rappresentato che era stata abusata mentre si trovava in dispensa per prendere un succo di frutta, nella chat con IR ER del giorno 11/7/2021 era stato escluso che, in quell'occasione, fossero stati compiuti atti sessuali;
in relazione al quinto episodio "(toccamenti a casa della madre dell'imputato)", nella chat con ER, CH aveva rappresentato che SA si era allontanata dalla cucina per andare in bagno mentre nell'incidente probatorio la figlia dell'imputato, al momento dell'abuso, si trovava ancora nella stanza;
nella chat, ancora, venne rappresentato che la persona offesa stava cercando le crocchette per il gatto, mentre nell'incidente probatorio si sostenne che CH si era spostata per "cercare un cucchiaio per dare l'umido"; poco dopo questo primo abuso, secondo quanto si legge nella chat, CH, recatasi nella dispensa dell'abitazione per prendere il succo di frutta che DO le aveva offerto, venne seguita da AG ma riusci a sottrarsi a un nuovo abuso, mentre, nella versione dell'incidente probatorio, l'imputato, raggiunta CH, le avrebbe nuovamente abbassato i pantaloni e l'avrebbe toccata nelle parti intime. Si precisa, altresi, che SA e la madre avevano dichiarato nelle investigazioni difensive che CH si era recata una sola volta nell'abitazione della madre dell'imputato in quanto per accedervi era necessario attraversare l'officina da marmista che collegava la casa dell'imputato con quella della madre, locale che era interdetto ai bambini per i pericoli che presentava;
solo alla fine dell'incidente probatorio, infine, CH aveva descritto l'episodio in cui era stata costretta ad annusare l'ano di AG senza essere in grado di
ricordare se vi fosse qualcuno in casa e benché tale vicenda fosse stata la prima fra quelle raccontate nel corso della chat con ER.
2.3 Con il quarto motivo, si denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione "in ordine ai pretesi riscontri esterni dei fatti". In relazione alla chat che sarebbe intercorsa con AG, si segnala che non è stata rinvenuta nel telefono della vittima e la riproduzione fotografica degli screenshot allegata alla denuncia, unica prova fornita della conversazione, non dimostrano che fosse effettivamente intercorsa con l'imputato. Si contesta, ancora, il valore confessorio attribuito alla chat sostenendosi che l'interlocutore di CH dava "risposte accomodanti e vaghe, destinate più che altro a porre fine ad una sgradevole conversazione". Si richiama, inoltre, la ricostruzione alternativa che era stata proposta nell'atto di appello, incentrata sulle dichiarazioni rese da SA AG che aveva ipotizzato che CH potesse aver visto i genitali del padre mentre questi si trovava steso sul divano indossando abiti comodi.
2.4 Con il quinto motivo si deduce l' "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità in riferimento alla consulenza tecnica del PM e violazione dell'art. 191 c.p.p." nonché la "nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p. per illogica/omessa/contraddittoria motivazione sul materiale pornografico detenuto dall'imputato in relazione alla contestata condotta di annusamento dell'ano". Si lamenta che l'eccezione di inutilizzabilità non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale e che i giudici di merito non hanno tenuto conto di quanto osservato dal consulente della difesa, che aveva messo in evidenza che "mancavano elementi funzionali a ripetere l'analisi sui medesimi presupposti e arrivare a conclusioni oggettive di carattere scientifico", avendo appurato che: non era stata specificata "la particolare tematica" relativa ai filmati di Pornhub il cui accesso era stato ricavato dalla cronologia web del browser Chrome installato sul dispositivo;
i dati erano stati estratti su indicazione della polizia giudiziaria, senza però che la consulenza specificasse che tipo di indicazioni erano state fornite, rimaste, quindi, ignote alla difesa.
Si aggiunge, ancora, che: gli accessi erano successivi al 22/3/2022; degli ottanta accessi al sito you.porn, solo una minima parte riguardavano Iannusamento dell'ano". Si conclude, quindi, che gli accessi non potevano assurgere a riscontro delle accuse di CH.
2.5 Con il sesto motivo, si denuncia la nullità della sentenza "ex art. 606 lett. e) e art. 192 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla valutazione della prova
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relativamente alla ritenuta attendibilità della persona offesa nonostante i plurimi precedenti racconti della stessa". Si lamenta che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine al motivo di appello che aveva segnalato che i ricordi di CH potevano essere stati distorti dalle reiterate rievocazioni degli eventi, avendo la ragazza raccontato degli abusi subiti, prima dell'incidente probatorio, "sia pure con versioni macroscopicamente differenti": nel 2019, alle amiche VA SI e Sara Retto, alle insegnanti Ziron e Gentile e alla madre;
nel 2021, all'amica IR ER e alla psicologa privata;
nel 2022, ai medici dell'ospedale di Padova e agli operatori e agli ospiti della comunità presso cui era ricoverata".
2.6 Con il settimo motivo, si denuncia la "nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa motivazione in relazione ai singoli episodi di cui al capo d'imputazione lamentando che la sentenza impugnata "non menziona partitamente alcuno degli episodi di cui al capo di imputazione né li analizza anche alla luce delle doglianze presentate dall'imputato ai punti 7 e 8 dell'atto d'appello".
2.7 Con l'ottavo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per "omessa motivazione sulle contraddizioni della deposizione della persona offesa". Vengono, quindi, nuovamente sottolineate le contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni rese in tempi diversi dalla minore. In relazione al primo episodio, si ribadisce quanto già esposto al capo 2.2, ossia che la versione resa nell'incidente probatorio differisce da quella riportata nell'annotazione della PG del 28/4/2022 e si segnala, in ogni caso, che la condotta dell'imputato integrerebbe il reato di cui all'art. 609 quinquies cod. pen. In relazione al secondo episodio, si osserva che nella chat con ER non si faceva riferimento alla palpazione delle parti intime mentre CH faceva la verticale emergendo tale contatto solo in sede di incidente probatorio, peraltro in maniera poco chiara, essendosi la dichiarante contraddetta più volte circa la presenza di altri soggetti nella casa e se indossasse o meno i vestiti;
si deduce anche che nel prosieguo dell'incidente probatorio AZ aveva dichiarato di non essere rimasta mai sola con AG e che alla vicepreside Ziron aveva dichiarato che una sola volta si era trovata sola in casa con AG. In relazione al terzo episodio, si segnala che nella chat con ER vi era un cenno all'episodio senza alcun dettaglio, nel corso dell'incidente probatorio, invece, dopo varie domande dell'intervistatrice, CH aveva dichiarato che era stata toccata con tre dita e di aver provato bruciore. La difesa deduce, quindi, che non era verosimile che l'abuso potesse essere accaduto in terrazza, considerato che il muretto che la delimitava non avrebbe coperto l'adulto abusante e che l'imputazione contesta la penetrazione mentre la vittima aveva parlato di essere
stata toccata.
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In relazione al quarto episodio, si ribadisce che nella chat con ER era stato escluso che l'imputato fosse riuscito a porre in essere un atto sessuale mentre, nell'incidente probatorio, CH ha raccontato che l'imputato l'aveva seguita in dispensa, le aveva abbassato i pantaloni e l'aveva toccata nelle parti intime. In relazione al quinto episodio, si sottolineano le differenze fra la ricostruzione fornita da CH a ER e quella res nel corso dell'incidente probatorio in relazione alla presenza o meno nella stanza ove si trovava il gatto di SA AG, sulla ragioni per la quale si era recata in cucina (per prendere le crocchette nella prima versione e per prendere il cucchiaio per l'umido nella seconda). Si sottolinea, infine, che CH aveva sostenuto che era stata toccata esternamente per cui non vi era stata penetrazione vaginale". In relazione al sesto episodio, si sottolinea che, nella chat con ER, CH aveva dichiarato che l'imputato l'aveva costretta a sedersi sui suoi polpacci e poi, con la mano sinistra, si era allargato le natiche mentre con la mano destra le aveva afferrato i capelli e, dopo averle spinto la testa verso l'ano dicendole di annusare, l'aveva costretta a restare in quella posizione fino a quando non era stata più in grado di trattenere il respiro. Nel corso dell'incidente probatorio il ricorso era stato meno preciso avendo "CH" dichiarato di non ricordare se vi fosse qualcuno in casa e di non ricordare con che mano veniva presa.
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In relazione al settimo episodio, la persona offesa, nell'incidente probatorio, aveva dichiarato di non ricordarlo. Si denuncia, quindi, che la Corte territoriale, "a fronte delle contraddizioni della deposizione della minore...oggetto di specifici motivi di doglianza, non aveva preso posizione", 2.8 Con il nono motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per "omessa motivazione sulla presenza di AN AZ ai fatti per cui è processo". Si ribadisce che ES DO e SA AG avevano sostenuto che erano in casa quando CH si era recata nell'abitazione e che era stato sempre presente anche il fratello di CH, AN. Si deduce, quindi, che la presenza del minore, omessa da CH, aveva costituito uno dei motivi di appello, dalla Corte, però, ignorato.
2.9 Con il decimo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla richiesta di diversa qualificazione giudica del fatto avanzata con l'atto di appello.
2.10 Con l'undicesimo motivo, si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Si assume che la Corte d'appello non avrebbe potuto rinviare, sostenendo di condividerla, alla motivazione del GUP in relazione alle attenuanti generiche in quanto: il modo condizionale adoperato nella sentenza di primo grado non "indica una decisione" ma solo un'astratta possibilità; non si era tenuto conto della
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donazione fatta dall'imputato all'Associazione Telefono Azzurro. Si lamenta, ancora, che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione in relazione al motivo di appello che contestava la decisione del GUP di non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in quanto "l'offerta reale risarcitoria dell'imputato era dovuta e non accompagnata da alcuna resipiscenza", deducendo che tale ultimo requisito non era richiesto dal codice penale.
2.11 Con il dodicesimo motivo, si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla pena base individuata. Si lamenta che la Corte territoriale aveva giustificato l'irrogazione di una pena superiore a quella minima in considerazione del fatto che la vittima fosse ospite nella casa dell'imputato, benché l'aggravante dell'art. 61 n.11, così come quella di cui all'art. 609 quater 3 comma c.p., non fossero state contestate. Si aggiunge che la sentenza di appello non richiamava sul punto la sentenza appellata, che peraltro faceva riferimento alla gravità del fatto senza fornire ulteriori specificazioni. Si aggiunge che la condanna del GUP era relativa anche a condotte non contestate per cui la Corte territoriale, nel limitare la condanna ai soli quattro episodi contestati, mantenendo però la pena base del primo grado, aveva operato una reformatio in peius.
2.12 Con il tredicesimo motivo, si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità. Si lamenta che la Corte territoriale si era limitata a richiamare principi giurisprudenziali senza indicare ragione alcuna ostativa al riconoscimento dell'attenuante.
2.13 Con il quattordicesimo motivo, si denuncia il vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Si deduce che la Corte territoriale non si era pronunciata sull'aumento di pena comminato a titolo di continuazione, limitandosi a sostenere che appariva congruo, e non aveva neppure tenuto conto che tale aumento era stato dal GUP determinato valorizzando condotte estranee al capo d'imputazione, così incorrendo, nuovamente, nella violazione del divieto di reformatio in peius.
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2.14 Con ultimo motivo, si eccepisce l'omessa contraddittoria motivazione in relazione alle statuizioni civili. Si assume che: la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui ha ritenuto corretto il rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno in assenza di una "perizia medico legale quantificatrice del danno" e non risponde al motivo di appello che contestava il raggiungimento della prova in ordine all'esistenza del danno e della sua derivazione dal reato, anche atteso che il capo d'imputazione non annovera fra le circostanze aggravanti l'art. 609 ter n. 5 c. p. e che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente solo il danno morale, senza specificare in "che misura percentuale spetti e perché l'offerta di € 70.000,00 non era stata sufficiente a risarcirlo".
3. Tali argomenti sono riproposti nella memoria inoltrata dagli avv.ti Rizzo e Marigo.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi relativi alla ricostruzione dei fatti risultano inammissibili articolandosi in censure non proponibili in NE o manifestamente infondate.
1.1 In ordine alle contestazioni afferenti alla capacità a deporre della vittima, deve rilevarsi che l'attitudine a testimoniare intesa come capacità del teste di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, esaminata alla luce del complesso delle condizioni emozionali che attengono alla sua sfera interiore, del contesto e delle dinamiche dell'ambito familiare e sociale che lo circonda, così come dei processi di rielaborazione delle esperienze vissute non richiede necessariamente, per univoco orientamento giurisprudenziale, un'indagine tecnico scientifica a opera di un esperto del settore ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011 - dep. 24/10/2011, C., Rv. 251381; Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017 - dep. 22/02/2018, Rv. 272299). Ciò posto, la verifica dell'idoneità a testimoniare è necessaria soltanto in presenza di una situazione di abnorme assenza nella condotta del testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto: circostanza che deve emergere da concreti e specifici elementi di fatto. Da nessuna illogicità può ritenersi affetto il vaglio, esaustivo e compiutamente argomentato, dei giudici di merito in ordine alla piena capacità a deporre della vittima in ragione sia delle circostanze di emersione del vissuto, sia delle intrinseca coerenza della narrazione, risultata al giudici di merito genuina, lineare e ricca di particolari, con assoluta congruenza delle risposte alle domande postegli, sia del sufficiente grado di maturità raggiunto dalla ragazza che al momento della sua audizione aveva già compiuto quindici anni ed era, quindi, nel resoconto dell'incidente probatorio che viene fatto dalle sentenze, consapevole della valenza sessuale delle condotte subite, così come dei rapporti intercorrenti con l'imputato. II GUP ha sottolineato che "nessun elemento delle propalazioni accusatorie rese dalla minore in incidente probatorio risulta espressione dell'elaborazione fantasiosa o della suggestione e ancora che CH "ha manifestato una maturazione psichica congrua all'età (minore ma non certamente in tenera età), dimostrando di essere in grado di memorizzare gli avvenimenti e di riferirne in modo coerente e compiuto".
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La Corte d'appello, ancora, sottolinea come la descrizione degli abusi resa dalla minore sia precisa e dettagliata. La stessa allegazione difensiva, nel rimarcare il disturbo dissociativo della minore, riporta un passo tratto da Wikipedia che rappresenta i vuoti nella rievocazione degli eventi subiti, che possono derivare dalla patologia, quali forme di difesa nei confronti di eventi traumatici. L'argomento difensivo, quindi, più che confutare avvalora la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno sottolineato come il ricordo degli abusi sia emerso, faticosamente, dopo anni, scatenando comportamenti autolesionistici e propositi di suicidio.
1.2 Anche in ordine all'attendibilità della ragazza il giudizio del giudici di merito è positivo avendo già il GUP sottolineato la coerenza e la costanza del racconto, ritenendo che la sua valenza significativa non fosse invalidata dalle discrepanze esistenti fra le confidenze rese alle amiche o ai sanitari e professori e le dichiarazioni rese in incidente probatorio. In proposito ha osservato che tale divergenze costituivano "espressione di quel sofferto percorso di apertura che caratterizza le vittime degli abusi" e, comunque, erano relative a "elementi di contorno", in ordine alle quali le incertezze palesate trovavano logica spiegazione "nel tempo trascorso da tali avvenimenti", nell' "ambiguo significato che una bambina in tenera età ha ragionevolmente attribuito a detti atteggiamenti" e nel "senso di vergogna e di disagio che CH mostrava di provare ogni qualvolta era stata chiamata a rievocarli. Le conclusioni cui perviene il GUP per disattendere l'argomentazione difensiva volta a screditare CH AZ configurandola come inattendibile appaiono perfettamente in linea con la genesi e le modalità di disvelamento degli abusi che, come usualmente avviene in casi similari, necessitano, per emergere, di faticosi itinerari di rivisitazione e superamento del trauma patito che originano dichiarazioni frammentarie, spesso condizionate dal timore e dalla vergogna, in cui la mancanza di precisione e le divergenze su circostanze secondarie non costituiscono indice di non veridicità ma espressione delle difficoltà generate dal trauma subito in un'età delicata della crescita psico fisica. Entrambi i giudici di merito hanno, poi, sottolineato i significativi elementi di riscontro alle accuse di CH che emergono dal fascicolo processuale, in particolare i messaggi scambiati con le amiche e quelli con AG e la predilezione dell'imputato verso pratiche sessuali che, come sottolineato dalla Corte territoriale, CH non avrebbe neppure potuto immaginare se non fosse stata vittima delle perversioni dell'imputato.
1.3 A tale apparato argomentativo il ricorso oppone, utilizzando una strategia difensiva che pervade tutti i motivi, frammenti di prove documentali e dichiarative
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la cui richiesta di valutazione viene veicolata lamentando la mancata o la non soddisfacente risposta della Corte territoriale ai motivi di appello. Tale linea difensiva presenta vari profili di inammissibilità. 1.4 È inammissibile, infatti, il ricorso per NE che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552). In particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per NE esige, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp.att. c.p.p., introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 11/2018, un onere di puntuale indicazione e contestuale allegazione degli atti che si assumono travisati, attività quest'ultima materialmente devoluta alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, [...], Rv. 276432), con la conseguenza che incorre nell'inammissibilità il ricorso contenente un limitato stralcio di prove così da non consentirne di apprezzare il senso complessivo.
1.5 Gli argomenti difensivi, inoltre, procedendo a una parcellizzazione delle varie dichiarazioni, e enfatizzano discrepanze relative a elementi di contorno, senza confrontarsi con la visione di insieme che è esposta nelle sentenze dei giudici di merito. "La ricerca della verità, però, non segue la strada di una puntigliosa ricerca delle divergenze di dettaglio in due narrazioni rese in due diverse sedi dichiarative con tutte le differenze relative, dal contesto a come sono rivolte le domande, ma quella della verifica della corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, dell'emergere o meno di indici di effettività esperienziale, del cogliere gli accenti di sincerità o viceversa del verificare la presenza o meno di fattori distortivi mnestici o emotivi (ex plurimis, Sez. 3, n. 23419 del 31/07/2020; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, [...]; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, [...]; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, [...])" (Sez. 3, n. 3239, del 4/10/2023, T., Rv. 284061).
1.6 Va, ancora, ricordato, in punto di diritto, che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento consentendo così l'individuazione dell'iter logico che ha condotto alla soluzione adottata, con la conseguenza che non hanno rilevo, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a deduzioni difensive prospettate con il gravame, qualora si tratti di argomenti disattesi dalla motivazione complessivamente considerata, o la mancata analisi di determinati elementi probatori (Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, [...], Rv. 213630-01 con principio sempre costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva: Sez.
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1, n. 6128 del 07/11/2013 (dep. 2014), Mancuso, Rv. 259170-01). È stato precisato, sotto quest'ultimo profilo, che "un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nel compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. I 11.11.1998 n. 13528)" (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 (dep. 2015), Bianchetti). "La valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362-01). [Con la conseguenza che] la scelta del giudicante potrebbe essere denunciata nel giudizio di NE come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01).
1.7 In coerenza con tali principi, si è quindi ritenuto che, affinché la mancata risposta a motivi di gravame costituisca un vizio deducibile in sede di legittimità, "non è sufficiente il solo dato del mancato esame di quei motivi;
sarà necessario, infatti, procedere ad un ulteriore verifica, «dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, [...], Rv. 221114)" (Sez. 2, n. 31278 del 15/5/2019. E., Rv. 276982 -01).
1.8 Tale sequela di principi giurisprudenziali, anche a prescindere dalla causa di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, rende evidente le ragioni per le quali non possono trovare rilievo le censure difensive volte a dimostrare l'incapacità a testimoniare di CH o la sua inattendibilità valorizzando discrepanze e contraddizioni, fra dichiarazioni rese in tempi diversi, che, nella
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ricostruzione dei giudici di merito, appaiono del tutto fisiologiche in quanto connaturate al faticoso itinerario di recupero del ricordo e di rivisitazione e superamento del trauma patito a esso collegato.
2. Le considerazioni e i principi appena esposti consentono di disattendere anche il secondo motivo del ricorso che risulta incentrato sulle divergenze esistenti fra le ricostruzioni rese da CH in tempi diversi.
3. Il terzo motivo d'impugnazione, sotto la rubrica del vizio motivazionale, invoca una differente valutazione di risultanze probatorie, di cui si riportano sintesi o singole espressioni, ancora una volta non mettendo in condizione la Corte di cogliere il significato probatorio dell'atto, comunque preclusa al giudice di legittimità, necessitando, come già osservato al punto 1.6 del considerato in diritto, il giudizio in ordine alla completezza e logicità e non contraddittorietà della motivazione in relazione all'apprezzamento di una fonte testimoniale di avere contezza dell'intero compendio probatorio, ossia di tutti gli atti processuali, pacificamente non ostensibili in sede di legittimità, così da poter procedere all'analisi comparativa inerente la decisività o non della prova e dell'incidenza della stessa nel percorso decisionale del giudice di merito. La Corte territoriale ha, inoltre, valutato le indagini difensive ritenendo, con motivazione che non presenta, alla luce dei dati riportati nelle sentenze di merito profili di manifesta illogicità, che la commissione degli abusi fosse potuta avvenire nonostante la presenza nella casa della moglie e della figlia di AG. Le discrepanze esistenti fra le ricostruzioni rese in differenti sedi da CH, come già anticipato, sono state, inoltre, considerate dal GUP che ne ha fornito una spiegazione priva di profili di manifesta illogicità. E' vero, poi, che la Corte d'appello non segue l'appellante nel confronto fra le varie ricostruzione rese da CH nel corso del tempo ma tale omissione non integra il vizio di motivazione denunciato, risultando, come innanzi osservato, discrepanze e contraddizioni, nella chiave di ricostruzione dei giudici di merito, conseguenze inevitabili del faticoso processo di recupero del ricordo che ha consentito a CH di denunciare gli abusi dopo anni dalla loro commissione. La tecnica di redazione del ricorso, inoltre, nel richiedere a questa Corte di valutare l'incidenza che le espressioni e i messaggi riportati hanno o avrebbero dovuto avere nel ragionamento probatorio adottato dal giudici di merito, dimostra, ancora una volta, di non comprendere la natura e i limiti del giudizio di legittimità. Va, infatti, ribadito che il controllo di logicità demandato a questa Corte concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il vizio di motivazione denunciabile con il ricorso per NE afferisce alla coordinazione delle preposizioni e ai passaggi attraverso i quali si
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sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza possibilità per il giudice di legittimità di verificare se i risultati nell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Sez. 1, n. 36860 del 28/4/2023, [...]) e, ancor meno, di formulare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. E comunque, va sempre rimarcato, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè quella che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono, come già osservato al punto 1.6 del considerato in diritto, irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (cosi, tra le moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...]).
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4. Non consentiti in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondati,. risultano il quarto e il quinto motivo di impugnazione. In ordine alla chat, i dubbi circa l'identità dell'interlocutore di CH non tengono conto di quanto al riguardo indicato dalla persona offesa. Va, ancora, segnalato il mutamento di prospettiva che connota la linea difensiva in relazione alla prova. Se, infatti, sino al terzo motivo, CH era vittima di allucinazioni e distorsioni della memoria, per svuotare di contenuto probatorio la chat, l'adolescente si trasforma in una callida calunniatrice, pronta a inventare una chat con AG allo scopo di dare riscontro documentale alle sue accuse. Anche tale motivo, inoltre, chiama la Corte a valutare la singola prova chiedendo una differente valutazione che si sovrapponga a quella, del tutto logica e aderente al testo dei messaggi riportati, data dai giudici di merito. Operazione che, per quanto sino ad ora chiarito, è preclusa al giudice di legittimità. Non può, peraltro, neppure essere ignorata l'inverosimiglianza della versione alternativa proposta dalla difesa che mira a ricondurre espressioni, chiaramente rivelatrici degli abusi, di CH - "Mi sto riferendo a come ti divertivi con me quando avevo sette anni e del suo interlocutore "Scusami tantissimo lo facevo forse per gioco...voglio dimenticare tutto questo"- al fatto che la bambina avesse potuto intravvedere casualmente le zone genitali dell'imputato a causa degli indumenti
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che questi era solito indossare nei momenti di riposo e della postura che teneva sul divano.
4.1 Non è dato ancora comprendere la causa di inutilizzabilità relativa alla perizia. L'eccezione risulta fondata sulla consulenza di Meggiato, di cui, come per le altre prove richiamate, si riproducono singole parti, che denuncia, pare di capire, che non sono chiare le particolari tematiche cui si riferiscono le ricerche rilevate e le indicazioni della PG che avrebbero consentito di selezionarle. Non si comprende, però, in cosa sia stato leso il diritto di difesa, risultando il supporto oggetto di analisi in sequestro e non essendo stato dedotto alcun impedimento che abbia precluso alla difesa di verificare la sussistenza o meno dei dati valorizzati dai giudici di merito. La Corte d'appello, cui il tema è stato devoluto, spiega, inoltre, che il materiale pornografico significativo era relativo alla pratica di annusare l'ano, atto sessuale cui CH, nella ricostruzione resa, fu costretta. Non coglie neanche nel segno l'argomento secondo cui le ricerche accertate, in quanto intervenute ad anni di distanza dai fatti, non potevano confermare il racconto della minore: la pratica sessuale disvelate dalle ricerche, infatti, è talmente particolare che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, CH non aveva ragione di riferirla a AG se non ne fosse stata vittima.
5. Il sesto motivo ritorna sul tema dell'attendibilità di CH per lamentare la mancanza di motivazione in relazione a tutta una serie di supposte divergenze fra le versioni rese in tempi diversi da CH e le dichiarazioni rese da altri soggetti, di cui vengono riprodotte frasi o riportate sintesi, invocando una valutazione che involge il significato delle singole prove per pervenire a un diverso esito ricostruttivo. Il giudizio di attendibilità e credibilità di CH formulato dai giudici di merito, tuttavia, resiste alle critiche difensive in quanto, una volta rilevate l'assenza di intenti calunniatori, l'insussistenza di elementi che consentano di ricondurre le propalazioni "all'elaborazione fantasiosa o alle suggestione", la coerenza del racconto e la costanza delle ricostruzioni in relazione al nucleo centrale relativo agli abusi e l'esistenza di significativi riscontri esterni, le discrasie o contraddizioni individuate dalla difesa, ottenute mediante la frantumazione delle dichiarazioni e alla loro lettura disaggregata dal contesto, risultano prive del requisito della decisività, trovando logica spiegazione con le difficoltà di recuperare il ricordo degli abusi e il dolore della loro rievocazione valorizzati dai giudici di merito.
6. Il settimo motivo lamenta la mancata ricostruzione degli "episodi del capo d'imputazione", che la difesa ritiene esaurirsi in quattro episodi a fronte dei sette sanzionati dal GUP.
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Va, però, osservato che la lettura dell'addebito prospettata dal ricorrente non trova riscontro alcuno nell'imputazione, che risulta incentrata sul compimento di atti sessuali, svolgendo la successiva elencazione una funzione esemplificativa e non esaustiva, come l'utilizzazione della locuzione "tra l'altro" chiaramente rivela, per cui del tutto arbitraria risulta la conclusione della difesa secondo la quale le quattro condotte descritte esauriscono l'oggetto della contestazione. Conseguentemente, la sentenza impugnata, nel richiamare la descrizione degli atti sessuali contenuta nell'imputazione, non apportando alcuna correzione alla ricostruzione del GUP, non intende circoscrivere, come assume la difesa, l'oggetto della condanna rispetto alla decisione di primo grado espungendo dalle condotte sanzionate quelle non richiamate nella parte finale dell'imputazione.
7. Le considerazioni sopra esposte consentono di disattendere anche l'ottavo motivo, incentrato sulle contraddizioni che sarebbero esistenti fra le versioni rese da CH in tempi diversi, e il nono motivo di impugnazione, non precisando il ricorso la ragione per la quale la presenza nell'abitazione di AN travolgerebbe la tenuta logica della ricostruzione contestata, avendo la Corte distrettuale ritenuto, una volta accertata l'attendibilità di AZ, che la presenza nell'abitazione di altri potesse non essere stata di ostacolo alla perpetrazione degli abusi.
8. Generico risulta il decimo motivo di impugnazione che non fornisce elemento alcuno per disattendere le conclusioni in tema di qualificazione dei giudici di
merito.
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9. Al di là del modo del verbo utilizzato dal GUP nel rigettare la richiesta di attenuanti generiche, trovando, comunque, l'uso del condizionale spiegazione nel collegamento con il periodo precedente, appare palese l'intenzione del GUP, fatta propria dalla Corte d'appello, di rappresentare che anche se fossero state configurabili circostanze di fatto che potenzialmente potevano giustificare il riconoscimento dell'attenuante, quali quelle immediatamente prima elencate, comunque la gravità dei fatti e la pervicacia criminale dell'imputato non avrebbero, comunque, consentito la concessione dell'attenuante. Va, poi, ricordato, che la sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in NE neppure quando difetti di
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uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Peraltro, nel caso in esame, il GUP prende in considerazione la condotta risarcitoria ritenendola, tuttavia, con motivazione non manifestamente illogica, subvalente rispetto gli elementi di segno contrario proprio perché non accompagnata da un sincero sentimento di resipiscenza, che non è richiesto ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ma può a pieno titolo costituire oggetto delle valutazioni del giudicante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dell'undicesimo motivo in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
9.1 Risulta, invece, totalmente ignorata la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., avanzata già dinanzi al GUP e da questi non considerata, quindi reiterata dinanzi alla Corte d'appello, esplicitando i criteri per cui si era ritenuto di offrire, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 70.000,00. Né può ritenersi che la richiesta riceva una implicita risposta nella decisione di mantenere le statuizioni civili, così da consentire di inferire che la somma offerta sia stata ritenuta insufficiente ad assicurare il ristoro integrale del pregiudizio arrecato alla parte civile. E' stato infatti precisato che "Nei reati sessuali, nel caso di somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa e da questa accettata, il giudice che ritenga tale somma insufficiente al ristoro dell'integrale pregiudizio, e dunque inidonea a dimostrare l'effettivo ravvedimento del colpevole, deve negare la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., non potendo tuttavia limitarsi ad enunciare, quale elemento ostativo al suo riconoscimento, l'inadeguatezza del risarcimento versato in relazione al danno morale e di relazione patito dalla vittima, ma dovendo invece esprimere una rigorosa valutazione delle specifiche configurazioni assunte dal danno non patrimoniale in relazione alle concrete ripercussioni negative sulla vittima, in relazione alle quali commisurare la liquidazione equitativa (Sez. 3, n. 18483 del 09/02/2017, [...], Rv. 269634-01). Le considerazioni innanzi esposte incidono anche sulla condanna generica al risarcimento del danno morale, non spiegando la sentenza impugnata i criteri di valutazione che hanno indotto a ritenere che il danno morale sofferto dalla parte civile non avesse trovato ristoro nell'importo di € 70.000,00 versato da AG.
10. Fondato risulta il motivo volto a contestare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 609-bis comma 3 c.p.
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Il corrispondente motivo di gravame risultava incentrato sull'assenza di "violenza fisica e morale", sulla "superficialità dei toccamenti e sull'incertezza dell'arco temporale in cui si collocano le condotte abusanti. Erano, quindi, formulate precise censure all'argomentazione del giudice di primo grado e indicati profili che, astrattamente, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento dell'attenuante. Il motivo di appello era, pertanto, specifico e non affetto da genericità e, presentando i requisiti richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte per essere ammissibile (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822-01), imponeva alla Corte di appello di dare una risposta alle critiche evidenziando, nel caso di rigetto della richiesta, gli elementi che smentivano le allegazioni difensive o che si riteneva avessero una maggiore valenza significativa. La Corte territoriale, invece, liquida il motivo ritenendo l'attenuante non compatibile con "la gravità del fatto", senza precisare i criteri di valutazione e le circostanze che tale giudizio sorreggevano, così sottraendosi all'obbligo di dare una motivata risposta alle specifiche contestazioni dell'appellante.
11. La natura prioritaria delle doglianze in ordine alle quali è stato riscontrato il difetto di motivazione comporta che nei motivi accolti restano assorbiti i rilievi difensivi riguardanti il trattamento sanzionatorio proposti con dodicesimo e quattordicesimo motivo del ricorso.
12. In ordine alla richiesta di parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese relative al presente grado, il disposto annullamento impone di rimettere la questione al giudice del rinvio che le regolerà, in base al principio di soccombenza, a seconda dell'esito del gravame in relazione alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della qualificazione del fatto in termini di minore gravità ai sensi dell'art. 609 bis, u.c., c.p., nonché alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Annulla, altresi, la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna generica al risarcimento del danno. Rinvia per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 16/10/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
DO AC
IL FUNZIONARDIZATIO
NA E
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Depositata in Cancelleria
Oggi
24 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO DIARIO NA MA
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