Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2382
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Lo scioglimento del contratto conseguente al legittimo esercizio della relativa facoltà da parte di uno dei contraenti ha efficacia soltanto "ex nunc", e produce, pertanto, la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto ormai non più esistente con riguardo alla prosecuzione del rapporto, ma non anche ad eventuali aspetti di responsabilità derivanti dal non corretto adempimento di prestazioni in precedenza già eseguite, le quali, attesane la indiscutibile autonomia funzionale, sono idonee ad incidere, "ex se", su specifici interessi (di ciascuno dei contraenti) diversi da quello cui tende l'effetto finale del contratto. Ne consegue, con riguardo ad un preliminare di vendita immobiliare, che, ove l'obbligo di consegna dell'immobile, previsto per un'epoca precedente la stipula del contratto definitivo, sia stato adempiuto con ritardo, ma anteriormente all'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto da parte del promissario acquirente (cui era, nella specie, subentrato il curatore fallimentare), tale inadempimento deve ritenersi di per sè idoneo a produrre un danno, con conseguente insorgenza del diritto all'eventuale risarcimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2382
    Data del deposito : 17 marzo 1999

    Testo completo