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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Valentina Pierri Giudice
Paola Beatrice Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1142 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vannetiello - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nata a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È documentalmente provato in atti:
- che i coniugi sono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Avellino il 26 8 1979;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 207 di detto anno, P. II, S. A.;
- che hanno il figlio , nato [...]; Per_1
- che sono separati consensualmente giusta sentenza di omologa n. 143/2024 dell'intestato Tribunale;
Con ricorso depositato il 16/04/2025, ha dedotto: Parte_1
- che dalla separazione non aveva più convissuto con la moglie;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e confermarsi l'assegno mensile di euro 200,00 a favore del figlio concordato in sede di separazione.
La regolarmente convenuta in giudizio è rimasta contumace. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti, il ricorrente, unico coniuge comparso, ribadita la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale, ha insistito per la dichiarazione di inefficacia degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con la sentenza di omologa innanzi indicata.
La separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è oramai da ritenere impossibile. Il ricorrente chiede darsi conferma all'obbligo di versare al figlio quanto concordato in sede di separazione;
nulla osta a tale conferma.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) conferma l'assegno mensile pari ad euro 200,00 a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio per come concordato in sede separativa;
2) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Valentina Pierri Giudice
Paola Beatrice Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1142 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vannetiello - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nata a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È documentalmente provato in atti:
- che i coniugi sono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Avellino il 26 8 1979;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 207 di detto anno, P. II, S. A.;
- che hanno il figlio , nato [...]; Per_1
- che sono separati consensualmente giusta sentenza di omologa n. 143/2024 dell'intestato Tribunale;
Con ricorso depositato il 16/04/2025, ha dedotto: Parte_1
- che dalla separazione non aveva più convissuto con la moglie;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e confermarsi l'assegno mensile di euro 200,00 a favore del figlio concordato in sede di separazione.
La regolarmente convenuta in giudizio è rimasta contumace. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti, il ricorrente, unico coniuge comparso, ribadita la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale, ha insistito per la dichiarazione di inefficacia degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con la sentenza di omologa innanzi indicata.
La separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è oramai da ritenere impossibile. Il ricorrente chiede darsi conferma all'obbligo di versare al figlio quanto concordato in sede di separazione;
nulla osta a tale conferma.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) conferma l'assegno mensile pari ad euro 200,00 a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio per come concordato in sede separativa;
2) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano