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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
SISTO GI, Relatore
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Servizi Di Riviera Spa - 01214390096
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area S.r.l. - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241356 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240985 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17762514 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17762511 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato a mezzo Pec all'Avv. Difensore_2 quale difensore della Società Servizi di Riviera Spa, rubricato al N. 408/2025, l'Avv. Ricorrente_1, impugnava la sentenza N. 54/2025 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona in data 16.04.2025, con la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso promosso in data 12.10.2023 in opposizione intimazioni di pagamento documento n. 17762514 TARI 2016 e documento n.17762511 TARI 2015 emessi su incarico di Servizi di RRiviera s.p.a., (già Società_3 s.p.a.) e notificati entrambi a mezzo raccomandata AR il 14.08.2023 da Area S.r.l. Società Unipersonale nonché avverso l'avviso di accertamento, divenuto titolo esecutivo n. 241356 asseritamente notificato il 14.09.2020 e avviso di accertamento, divenuto titolo esecutivo n. 240985 asseritamente notificato il 22.09.2020 emessi da Servizi di Riviera s.p.a., (già Società_3 s.p.a.).
Gli importi richiesti riguardavano la TARI relativa ad un immobile sito in Finale Ligure, Indirizzo_1
, la cui titolare (quale usufruttuaria) era la sig.ra Nominativo_1 (madre del Signor Nominativo_2
) deceduta in Cinisello Balsamo il 12.10.2020.
L'appellante riceveva, in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, in data 14.08.2023, gli atti impositivi sopra descritti intimanti il pagamento della somma di € 1.462,31 a titolo di TARI 2016 e di € 1.451,79 a titolo di TARI 2015 ed il 28.08.2023 Area S.r.l. provvedeva, con pignoramento diretto presso l'Istituto di credito ex art. 50 D.P.R.602/1973, ove il ricorrente risultava essere contitolare con il figlio, a farsi attribuire le somme asseritamente dovute e pari ad € 3.008,10.
L'Appellante, dichiarando di non aver mai ricevuto, in precedenza, atti prodromici all'intimazione, fra cui anche le comunicazioni datate 02.02.2023, n. 2 preavvisi di fermo, le comunicazioni datate 03.05.2023 e l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo: Piaggio Vespa150 targato Targa_1, chiedeva l'accoglimento del ricorso previa sospensione ex art. 47 del D. Lgs. 546/1992.
L'appellante impugna la sentenza N. 54/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona in data 16.04.2025, sostenendo che l'avviso di accertamento TARI 2015 indirizzato alla Sig.ra Nominativo_1 sarebbe stato ritirato presso l'ufficio postale in data 22.09.2022 a firma illeggibile, quanto ben 21 mesi e 20gg prima la signora Nominativo_1 era deceduta.
Le appellate Servizi di Riviera s.p.a., e Area S.r.l., sostengono, invece, che il riferimento al 22.09.2022, rappresenta un mero errore materiale occorso nella redazione della sentenza, atteso che il plico sarebbe stato ritirato il 22.09.2020 e non 22.09.2022 e chiedono il rigetto dell'impugnazione per infondatezza delle eccezioni relative all'inesistenza della notifica degli atti presupposti .
Ad ogni buon conto il contribuente ritiene che, la notifica degli avvisi di accertamento TARI 2015 e 2016 sarebbe nulla perché non ricorrerebbero i presupposti di validità indicati dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 34400/2023, essendo assolutamente incerta, per illeggibilità della firma la persona alla quale è stata consegnata la raccomandata e la sua qualifica per la presenza di sottoscrizione illeggibile, apposta in uno spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, l'agente postale, stante la temporanea indisponibilità di persone abilitate a riceverlo, ha immesso un avviso nella cassetta postale con la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale. Nel giudizio di primo grado è stato accertato che l'atto è stato ritirato presso l'ufficio postale dove era stato depositato, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario. Il quesito sottoposto a questo giudice
è il seguente cosa accade nell'ipotesi in cui vi sia prova che il destinatario ha ritirato l'atto giudiziario presso l'ufficio postale ove era depositato, come previsto dall'art. 149 c.p.c.? La Suprema corte con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26287 accoglie ha dettato il seguente principio di diritto. “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro”. Le ragioni che inducono a ritenere che il ritiro del plico presso l'ufficio postale costituisca un pieno equipollente della produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione si basano sul ragionamento per cui nell'ipotesi in discorso, non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto giudiziario, avendolo ritirato presso l'ufficio postale (il ritiro del plico presso l'ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso immesso in cassetta in occasione dell'accesso dell'agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poichè è solo essendo in possesso di almeno uno di questi due documenti che il destinatario può recarsi all'ufficio postale e ritirare la raccomandata, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie). Pertanto, il ritiro del plico presso l'ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce "prova indiretta" dell'avvenuta ricezione dell'avviso di ricevimento o della CAD
(che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico). La ragione decisiva per la quale si ritiene che l'avviso di ricevimento del plico non possa essere sostituito da documenti equipollenti sta nel fatto che
è soltanto mediante tale avviso che sarebbe possibile accertare la data e il luogo di notificazione dell'atto, nonché l'identità della persona che lo ha ricevuto (ossia tutti gli elementi che consentono di riferire la notificazione al suo effettivo destinatario); tuttavia, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere il piego, ovvero di rifiuto di riceverlo o di firmare il registro di consegna, l'art. 8,
l. n. 890 del 1982 cit. prevede che il plico debba essere depositato presso l'ufficio postale e la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nell'ipotesi, quindi, di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, la data di perfezionamento della stessa non dipende dall'avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta, bensì dalla data di spedizione della CAD ovvero dalla data di ritiro del plico presso l'ufficio postale. Si consideri, inoltre, che il ritiro presso l'ufficio postale, non pone problemi di identificazione del soggetto ritirante (e quindi non interessa a questo collegio se la Signora Nominativo_1 fosse, o no, assistita da una badante) né di leggibilità della sottoscrizione, in quanto colui che si presenta allo sportello deve essere necessariamente generalizzato da parte dell'agente postale;
ciò consente di superare ogni incertezza circa la correttezza e la completezza delle attività volte a rintracciare il destinatario della spedizione a mezzo posta, poiché l'idoneità delle stesse è incontrovertibilmente attestata dal raggiungimento dello scopo. Va confermato che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario nel momento in cui il piego postale è ritirato da costui o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall'agente postale le attività previste dalla L.
n. 890 del 1982, art. 8, commi 1 e 2, atteso che, con la consegna del piego, contenente l'atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell'attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza che tale consegna sia avvenuta nell'ufficio postale anziché nel luogo indicato sul piego postale. Nel caso di specie, dunque, la notificazione dell'atto presupposto è valida e la decisione impugnata deve essere quindi confermata sul punto.
Il contribuente impugna anche il capo riportato a pag. 7 della sentenza punto d) per violazione di legge dal momento che la Corte ha ritenuto erroneamente che non vi sarebbe invalidità in punto di notifica degli atti di intimazione prodromici avendo l'avv. Ricorrente_1 avuto notizia ma non impugnato i successivi atti di riscossione/ esecuzione (preavvisi di fermo e pignoramenti presso terzi).
Proprio, perché gli atti prodromici, costituiti dalle intimazioni di pagamento n.17762511 TARI 2015 e n.
17762514 TARI 2016 e documento, come in precedenza ritenuto da questo Collegio, risultano correttamente notificati, il 22.09.2020, pertanto dalla data di notifica degli atti presupposti alla data di notifica del pignoramento diretto ex art. 50 D.P.R. 602/1973, avvenuto il 28.08.2023, non si è consumata alcuna prescrizione del relativo credito erariale, atteso che la Tari, come tutti i tributi locali, è soggetta a prescrizione in un termine di 5 anni, come statuito fra le tante, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15674 del 17 maggio 2022, che partendo dal presupposto che i tributi locali si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.
L'appello, pertanto, va respinto e, in base al principio della soccombenza l'appellante va condannato alle spese del presente grado di giudizio liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €uro 700,00 oltre accessori.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
SISTO GI, Relatore
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Servizi Di Riviera Spa - 01214390096
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area S.r.l. - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241356 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240985 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17762514 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17762511 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato a mezzo Pec all'Avv. Difensore_2 quale difensore della Società Servizi di Riviera Spa, rubricato al N. 408/2025, l'Avv. Ricorrente_1, impugnava la sentenza N. 54/2025 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona in data 16.04.2025, con la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso promosso in data 12.10.2023 in opposizione intimazioni di pagamento documento n. 17762514 TARI 2016 e documento n.17762511 TARI 2015 emessi su incarico di Servizi di RRiviera s.p.a., (già Società_3 s.p.a.) e notificati entrambi a mezzo raccomandata AR il 14.08.2023 da Area S.r.l. Società Unipersonale nonché avverso l'avviso di accertamento, divenuto titolo esecutivo n. 241356 asseritamente notificato il 14.09.2020 e avviso di accertamento, divenuto titolo esecutivo n. 240985 asseritamente notificato il 22.09.2020 emessi da Servizi di Riviera s.p.a., (già Società_3 s.p.a.).
Gli importi richiesti riguardavano la TARI relativa ad un immobile sito in Finale Ligure, Indirizzo_1
, la cui titolare (quale usufruttuaria) era la sig.ra Nominativo_1 (madre del Signor Nominativo_2
) deceduta in Cinisello Balsamo il 12.10.2020.
L'appellante riceveva, in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, in data 14.08.2023, gli atti impositivi sopra descritti intimanti il pagamento della somma di € 1.462,31 a titolo di TARI 2016 e di € 1.451,79 a titolo di TARI 2015 ed il 28.08.2023 Area S.r.l. provvedeva, con pignoramento diretto presso l'Istituto di credito ex art. 50 D.P.R.602/1973, ove il ricorrente risultava essere contitolare con il figlio, a farsi attribuire le somme asseritamente dovute e pari ad € 3.008,10.
L'Appellante, dichiarando di non aver mai ricevuto, in precedenza, atti prodromici all'intimazione, fra cui anche le comunicazioni datate 02.02.2023, n. 2 preavvisi di fermo, le comunicazioni datate 03.05.2023 e l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo: Piaggio Vespa150 targato Targa_1, chiedeva l'accoglimento del ricorso previa sospensione ex art. 47 del D. Lgs. 546/1992.
L'appellante impugna la sentenza N. 54/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona in data 16.04.2025, sostenendo che l'avviso di accertamento TARI 2015 indirizzato alla Sig.ra Nominativo_1 sarebbe stato ritirato presso l'ufficio postale in data 22.09.2022 a firma illeggibile, quanto ben 21 mesi e 20gg prima la signora Nominativo_1 era deceduta.
Le appellate Servizi di Riviera s.p.a., e Area S.r.l., sostengono, invece, che il riferimento al 22.09.2022, rappresenta un mero errore materiale occorso nella redazione della sentenza, atteso che il plico sarebbe stato ritirato il 22.09.2020 e non 22.09.2022 e chiedono il rigetto dell'impugnazione per infondatezza delle eccezioni relative all'inesistenza della notifica degli atti presupposti .
Ad ogni buon conto il contribuente ritiene che, la notifica degli avvisi di accertamento TARI 2015 e 2016 sarebbe nulla perché non ricorrerebbero i presupposti di validità indicati dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 34400/2023, essendo assolutamente incerta, per illeggibilità della firma la persona alla quale è stata consegnata la raccomandata e la sua qualifica per la presenza di sottoscrizione illeggibile, apposta in uno spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, l'agente postale, stante la temporanea indisponibilità di persone abilitate a riceverlo, ha immesso un avviso nella cassetta postale con la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale. Nel giudizio di primo grado è stato accertato che l'atto è stato ritirato presso l'ufficio postale dove era stato depositato, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario. Il quesito sottoposto a questo giudice
è il seguente cosa accade nell'ipotesi in cui vi sia prova che il destinatario ha ritirato l'atto giudiziario presso l'ufficio postale ove era depositato, come previsto dall'art. 149 c.p.c.? La Suprema corte con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26287 accoglie ha dettato il seguente principio di diritto. “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro”. Le ragioni che inducono a ritenere che il ritiro del plico presso l'ufficio postale costituisca un pieno equipollente della produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione si basano sul ragionamento per cui nell'ipotesi in discorso, non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto giudiziario, avendolo ritirato presso l'ufficio postale (il ritiro del plico presso l'ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso immesso in cassetta in occasione dell'accesso dell'agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poichè è solo essendo in possesso di almeno uno di questi due documenti che il destinatario può recarsi all'ufficio postale e ritirare la raccomandata, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie). Pertanto, il ritiro del plico presso l'ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce "prova indiretta" dell'avvenuta ricezione dell'avviso di ricevimento o della CAD
(che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico). La ragione decisiva per la quale si ritiene che l'avviso di ricevimento del plico non possa essere sostituito da documenti equipollenti sta nel fatto che
è soltanto mediante tale avviso che sarebbe possibile accertare la data e il luogo di notificazione dell'atto, nonché l'identità della persona che lo ha ricevuto (ossia tutti gli elementi che consentono di riferire la notificazione al suo effettivo destinatario); tuttavia, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere il piego, ovvero di rifiuto di riceverlo o di firmare il registro di consegna, l'art. 8,
l. n. 890 del 1982 cit. prevede che il plico debba essere depositato presso l'ufficio postale e la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nell'ipotesi, quindi, di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, la data di perfezionamento della stessa non dipende dall'avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta, bensì dalla data di spedizione della CAD ovvero dalla data di ritiro del plico presso l'ufficio postale. Si consideri, inoltre, che il ritiro presso l'ufficio postale, non pone problemi di identificazione del soggetto ritirante (e quindi non interessa a questo collegio se la Signora Nominativo_1 fosse, o no, assistita da una badante) né di leggibilità della sottoscrizione, in quanto colui che si presenta allo sportello deve essere necessariamente generalizzato da parte dell'agente postale;
ciò consente di superare ogni incertezza circa la correttezza e la completezza delle attività volte a rintracciare il destinatario della spedizione a mezzo posta, poiché l'idoneità delle stesse è incontrovertibilmente attestata dal raggiungimento dello scopo. Va confermato che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario nel momento in cui il piego postale è ritirato da costui o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall'agente postale le attività previste dalla L.
n. 890 del 1982, art. 8, commi 1 e 2, atteso che, con la consegna del piego, contenente l'atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell'attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza che tale consegna sia avvenuta nell'ufficio postale anziché nel luogo indicato sul piego postale. Nel caso di specie, dunque, la notificazione dell'atto presupposto è valida e la decisione impugnata deve essere quindi confermata sul punto.
Il contribuente impugna anche il capo riportato a pag. 7 della sentenza punto d) per violazione di legge dal momento che la Corte ha ritenuto erroneamente che non vi sarebbe invalidità in punto di notifica degli atti di intimazione prodromici avendo l'avv. Ricorrente_1 avuto notizia ma non impugnato i successivi atti di riscossione/ esecuzione (preavvisi di fermo e pignoramenti presso terzi).
Proprio, perché gli atti prodromici, costituiti dalle intimazioni di pagamento n.17762511 TARI 2015 e n.
17762514 TARI 2016 e documento, come in precedenza ritenuto da questo Collegio, risultano correttamente notificati, il 22.09.2020, pertanto dalla data di notifica degli atti presupposti alla data di notifica del pignoramento diretto ex art. 50 D.P.R. 602/1973, avvenuto il 28.08.2023, non si è consumata alcuna prescrizione del relativo credito erariale, atteso che la Tari, come tutti i tributi locali, è soggetta a prescrizione in un termine di 5 anni, come statuito fra le tante, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15674 del 17 maggio 2022, che partendo dal presupposto che i tributi locali si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.
L'appello, pertanto, va respinto e, in base al principio della soccombenza l'appellante va condannato alle spese del presente grado di giudizio liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €uro 700,00 oltre accessori.