Sentenza 2 maggio 1979
Massime • 2
L'irritualita dei provvedimenti emanati durante la sospensione del processo, disposta dall'art 367 cod proc civ a seguito della proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non puo essere utilmente dedotta nel relativo giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il cui ambito e circoscritto unicamente al problema della giurisdizione. (nella specie il ricorrente sosteneva che la proposizione della istanza di regolamento preventivo di giurisdizione avrebbe dovuto impedire al pretore l'emanazione dei provvedimenti d'urgenza a lui richiesti a norma dell'art 700 cod proc civ). ( V 709/76, mass n 379355).*
L'assunzione diretta da parte del comune di Venezia della gestione del casino municipale - istituito con RDL 16 luglio 1936, n 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n 62, con cui si sono estese al comune di Venezia le Disposizioni del RDL 22 dicembre 1927, n 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo - da luogo ad un'ipotesi di impresa gestita da un ente pubblico non economico, inquadrabile nelle previsioni dell'art 2093, secondo comma, cod civ: ne consegue che il rapporto di lavoro di coloro che sono stati assunti in tale impresa e disciplinato dal diritto privato e le relative controversie appartengono alla Competenza del giudice ordinario a norma degli artt 409, n 5 e 413 cod proc civ. ( Conf 4705/76, mass n 383452; ( Conf 3925/76, mass n 382599; ( Conf 2740/75, mass n 376741).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/1979, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 2 maggio 1979 |
Testo completo
L'assunzione diretta da parte del comune di Venezia della gestione del casino municipale - istituito con RDL 16 luglio 1936, n 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n 62, con cui si sono estese al comune di Venezia le Disposizioni del RDL 22 dicembre 1927, n 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo - da luogo ad un'ipotesi di impresa gestita da un ente pubblico non economico, inquadrabile nelle previsioni dell'art 2093, secondo comma, cod civ: ne consegue che il rapporto di lavoro di coloro che sono stati assunti in tale impresa e disciplinato dal diritto privato e le relative controversie appartengono alla Competenza del giudice ordinario a norma degli artt 409, n 5 e 413 cod proc civ. ( Conf 4705/76, mass n 383452; ( Conf 3925/76, mass n 382599; ( Conf 2740/75, mass n 376741).*