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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rende alla Via Kennedy n. 56/D, presso lo studio dell'avv. Ludovico
MO SS, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- ATTORE -
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Crotone alla Via Vittorio Veneto 124/N, presso lo studio dell'avv. Luca Tolone che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO – in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore (c.f. e p.i. ) P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: azione ex art. 1051 c.c. per la costituzione di servitù di passaggio coattiva
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'attore (conclusioni precisate nelle note depositate ex art. 189 primo termine c.p.c. e richiamare all'udienza di rimessione in decisione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, - accertare e dichiarare essere intervenuta tra il Sig. e i convenuti principali e la Parte_1 CP_2 [...] transazione della vicenda per cui è causa con sottoscrizione di Controparte_2 preliminare di compravendita avente ad oggetto l'area agricola oggetto di domanda;
- per l'effetto chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha sempre assunto al riguardo della presente CP_1 vertenza un atteggiamento remissivo sia nella fase stragiudiziale che nella fase di media-conciliazione, sia infine nel presente giudizio;
- per l'effetto rigettare la richiesta di della condanna alle spese dell'attore in suo favore”; CP_1
Per il convenuto costituito (conclusioni precisate nelle note depositate ex art. 189 primo termine cpc): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza: Dare atto dell'accordo transattivo tra l'attore, signor , e la Parte_1 Controparte_2
e, pur dichiarando cessata la materia del contendere tra le parti, condannare
[...]
l'attore alle spese e competenze di lite in favore del Dottor ”. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo del procedimento , premesso di essere Parte_1 proprietario del fondo in Rende catastalmente identificato al fg. 27., p.lla 52 e p.lla
551 sub 1 e di aver sempre esercitato, per accedere al predetto fondo, il passaggio attraverso il fondo catastalmente identificato al fg. 27 p.lla 641, originariamente di proprietà di , poi divenuto, nel 2021, di proprietà della Persona_1 CP_2
lamentava la sopravvenuta interclusione del fondo di sua Controparte_2 proprietà in forza di condotte ascrivibili alla predetta società nonché l'indisponibilità dei proprietari dei fondi confinanti (la con riferimento Controparte_2 alla p.lla 641; con riferimento alla p.lla 484; con Controparte_3 CP_1 riferimento alle p.lle 218 e 648) a consentire la costituzione di servitù volontaria ai fini dell'accesso alla pubblica via. Chiedeva, quindi, la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo ritenuto maggiormente idoneo allo scopo, con determinazione dell'indennità in favore del proprietario del fondo servente.
Si costituiva dopo l'iniziale dichiarazione di contumacia chiedendo CP_1 il rigetto della domanda rispetto al fondo di sua proprietà, individuando lo stesso
2 attore come maggiormente idoneo per l'accesso alla pubblica via il terreno di proprietà della e comportando la costituzione di una Controparte_2 servitù sul proprio fondo la necessità di opere particolarmente invasive e limitative del diritto di proprietà.
Non si costituivano, di contro, neppure a seguito di rinnovazione della notifica,
e . Controparte_2 Controparte_3
Dopo alcuni rinvii dovuti alla pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti, all'udienza del 14.7.2025 l'attore dava atto di un accordo transattivo con satisfattivo dell'interesse dedotto nell'atto Controparte_2 introduttivo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. A tale istanza si associava, nelle note di precisazione delle conclusioni, insistendo, CP_1 tuttavia, ai fini della condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
2 Tanto premesso in fatto, sussistono i presupposti in diritto per la definizione del processo con pronuncia di cessazione della materia del contendere, stante le conclusioni in tal senso conformi rassegnate dalle parti costituite.
Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione (ed estinzione) del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito
(tra le tante, cfr. Cass. 21757/2021; Cass. 16891/2021; Cass. 4167/2020).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, come detto, l'attore ha dato atto del mutamento della situazione originariamente evocata in giudizio in forza di accordo transattivo con una delle parti
3 convenute, satisfattivo dell'interesse azionato in giudizio (in quanto sfociato in un preliminare di compravendita dell'area interessata dalla domanda di costituzione di servitù coattiva). Di ciò ha preso atto il convenuto costituito, associandosi all'istanza di cessazione della materia del contendere.
2.1 Residuando, tuttavia, contrasto in punto di spese, va applicato il criterio della soccombenza virtuale che, però, nel caso di specie conduce ad una pronuncia di compensazione. Sin dall'atto introduttivo, infatti, l'attore, denunciando una situazione di interclusione del fondo di sua proprietà, ha individuato il fondo di proprietà della come quale maggiormente idoneo ai Controparte_2 fini dell'accesso alla pubblica via, sia per l'ampiezza del passaggio ricavabile sia per la distanza dalla strada comunale. L'attore, cionondimeno, necessariamente doveva esercitare l'azione anche nei confronti dei proprietari degli altri fondi intercludenti e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, trattandosi di fattispecie che dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass., Sez. Un., 1900/2025). Né sarebbe possibile mettere a carico di (ritenuta dal Controparte_2 convenuto costituito responsabile della lesione dei diritti dell'attore) le spese per l'azione esercitata nei confronti del Di Dio, in mancanza di domande riconvenzionali trasversali tra le parti, a cui soltanto potrebbe legarsi una pronuncia sulle spese.
Essendo, pertanto, indefettibile la partecipazione al giudizio del ed essendo CP_1 anche la soccombenza virtuale espressione di un principio di causalità rispetto all'instaurazione della lite, sussistono le ragioni richieste dalla legge per la compensazione delle spese tra le parti costituite. Le spese sono, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto con i convenuti non costituiti, stante l'accordo transattivo con e la valenza, con riferimento alla posizione del Controparte_2
Con convenuto , delle medesime considerazioni fatte per la posizione del Di . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nel processo in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle domande dell'attore;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese e competenze di lite;
4 3. Dichiara le spese irripetibili nel rapporto tra l'attore e i convenuti non costituiti.
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 04/12/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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