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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6564 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1960, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/10/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
[...]
2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Stabilire che il sig. lascerà l'abitazione coniugale a partire dal CP_1 momento in cui percepirà la pensione e che la signora continuerà ad Pt_1 abitare presso la medesima anche dopo che il marito sarà andato via.
4) Stabilire che il signor a partire dal mese in cui comincerà a percepire CP_1 la pensione, laddove questa sia di importo pari ad € 1.400,00 netti al mese, verserà alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 medesima, l'importo di € 300,00 mensili che, invece, salirà ad € 400,00, laddove
l'importo della pensione sia pari ad € 1.500,00 netti mensili.
Pag. 2 di 3 Laddove, invece, la pensione netta mensile percepita dal sig. ammonti CP_1 ad € 1.700,00 netti mensili, allora il mantenimento in favore della signora Pt_1 sarà di € 500,00 mensili.
Pers 5) Stabilire che il cane sarà tenuto e accudito dalla signora e che il sig. Pt_1
continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'autovettura Dacia Sandero, CP_1 targata GD458AA.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6564 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1960, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/10/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
[...]
2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Stabilire che il sig. lascerà l'abitazione coniugale a partire dal CP_1 momento in cui percepirà la pensione e che la signora continuerà ad Pt_1 abitare presso la medesima anche dopo che il marito sarà andato via.
4) Stabilire che il signor a partire dal mese in cui comincerà a percepire CP_1 la pensione, laddove questa sia di importo pari ad € 1.400,00 netti al mese, verserà alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 medesima, l'importo di € 300,00 mensili che, invece, salirà ad € 400,00, laddove
l'importo della pensione sia pari ad € 1.500,00 netti mensili.
Pag. 2 di 3 Laddove, invece, la pensione netta mensile percepita dal sig. ammonti CP_1 ad € 1.700,00 netti mensili, allora il mantenimento in favore della signora Pt_1 sarà di € 500,00 mensili.
Pers 5) Stabilire che il cane sarà tenuto e accudito dalla signora e che il sig. Pt_1
continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'autovettura Dacia Sandero, CP_1 targata GD458AA.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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