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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/11/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSAIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 41 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nata a [...] il [...]; CF ), in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. SANA RITA
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...]; CF CP_1
), in giudizio con l'avv. SANA RITA C.F._2
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 13/01/2025, e Parte_1 [...]
hanno contestualmente chiesto pronunciarsi la separazione coniugale e, CP_1 successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR il 18/5/2019
(atto n. 6, parte II, serie C, anno 2019).
Quanto alle condizioni di cui alla separazione personale, i coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile in comproprietà, gravato di mutuo, sito in Santa Teresa di Gallura, distinto al Foglio 2 particelle 1828 subalterno 2 Piano Terra interno 2, rimarrà nella disponibilità del signor con ogni onere di gestione a suo esclusivo carico (utenze, condominio, CP_1 imposte, tasse e quant'altro necessario);
3. Il signor a fronte dell'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà, si obbliga CP_1 sin d'ora ad accollarsi l'intera rata del mutuo manlevando espressamente la OR Pt_1 sino alla stipula dell'atto di compravendita ed, altresì, a procedere all'acquisto della quota ideale dell'immobile in capo alla OR con accollo liberatorio del mutuo in essere n. Pt_1
0C14048617012, regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. stipulato in Olbia in data 14 dicembre 2018 con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., rogito notaio . Persona_1
4. L'atto di acquisto dovrà essere perfezionato entro il termine essenziale del 31 dicembre
2025.
5. Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla OR , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il suindicato termine del 31 dicembre 2025 fissato per la stipulazione del definitivo, la somma di € 26.100,00, corrispondente alla metà di quanto già versato dai coniugi come da piano di ammortamento del mutuo, maggiorata dell'ulteriore importo di € 5.000,00 convenuto in via forfettaria, a titolo rimborso per le spese sostenute dalla OR per la cada Parte_1
(pergotenda) e spese notarili.
6. La signora nei termini e alle condizioni di cui sopra, si obbliga a Parte_1 trasferire al signor la quota ideale dell'immobile in comproprietà, impegnandosi sin d'ora CP_1
2 a compiere quanto necessario per il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo liberatorio ed a comparire personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale, davanti al notaio incaricato dal sig. per la stipula del rogito, con un preavviso di almeno tre giorni. CP_1
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'accollo liberatorio del mutuo in essere da parte del sig. è condizione necessaria per il trasferimento della quota ideale CP_1 dell'immobile da parte della signora così che la mancata liberazione della Parte_1 originaria mutuataria da parte della banca determinerà la risoluzione dell'accordo e l'immobile, sarà messo in vendita a terzi, sin da successivo 1° gennaio 2026, libero da persone e da cose, con previsione di distribuzione del ricavato in parti uguali, al netto dell'importo dovuto all'istituto bancario per il rimborso anticipato del mutuo.
8. Resta comunque impregiudicata la possibilità che il sig. possa procedere CP_1 all'acquisto della quota ideale dell'immobile in comproprietà con contestuale estinzione del mutuo regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. entro e non oltre il richiamato termine essenziale del 31 dicembre 2025;
9. Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono entrambi di capacità lavorativa e di autosufficienza economica a titolo di mantenimento.
10. I coniugi prestano il reciproco consenso, se necessario, al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
11. Dare atto, se del caso, che i ricorrenti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle condizioni riportate”.
Con sentenza del 26/2/2025 il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la separazione consensuale, accogliendo le riportate conclusioni, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la delibazione della restante domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, nelle quali hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, le parti hanno chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo (“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in AR (atto n. 6, Parte II, Serie C, Anno 1994) tra il signor e CP_1 Pt_1
in data 18 maggio 2019, alle condizioni di cui alla separazione;
- ordinare al Comune di
[...]
AR di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla sulle spese”).
Riscontrato il deposito delle note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR il 18/5/2019 (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2019):
TRA
(nata a [...] il [...]; CF ), Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...]; CF CP_1
), C.F._2 alle condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile in comproprietà, gravato di mutuo, sito in Santa Teresa di Gallura, distinto al Foglio 2 particelle 1828 subalterno 2 Piano Terra interno 2, rimarrà nella disponibilità del signor con ogni onere di gestione a suo esclusivo carico (utenze, condominio, CP_1 imposte, tasse e quant'altro necessario);
3. Il signor a fronte dell'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà, si obbliga CP_1 sin d'ora ad accollarsi l'intera rata del mutuo manlevando espressamente la OR Pt_1 sino alla stipula dell'atto di compravendita ed, altresì, a procedere all'acquisto della quota ideale dell'immobile in capo alla OR con accollo liberatorio del mutuo in essere n. Pt_1
0C14048617012, regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. stipulato in Olbia in data 14 dicembre 2018 con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., rogito notaio . Persona_1
4 4. L'atto di acquisto dovrà essere perfezionato entro il termine essenziale del 31 dicembre
2025.
5. Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla OR , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il suindicato termine del 31 dicembre 2025 fissato per la stipulazione del definitivo, la somma di € 26.100,00, corrispondente alla metà di quanto già versato dai coniugi come da piano di ammortamento del mutuo, maggiorata dell'ulteriore importo di € 5.000,00 convenuto in via forfettaria, a titolo rimborso per le spese sostenute dalla OR per la cada Parte_1
(pergotenda) e spese notarili.
6. La signora nei termini e alle condizioni di cui sopra, si obbliga a Parte_1 trasferire al signor la quota ideale dell'immobile in comproprietà, impegnandosi sin d'ora CP_1
a compiere quanto necessario per il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo liberatorio ed a comparire personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale, davanti al notaio incaricato dal sig. per la stipula del rogito, con un preavviso di almeno tre giorni. CP_1
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'accollo liberatorio del mutuo in essere da parte del sig. è condizione necessaria per il trasferimento della quota ideale CP_1 dell'immobile da parte della signora così che la mancata liberazione della Parte_1 originaria mutuataria da parte della banca determinerà la risoluzione dell'accordo e l'immobile, sarà messo in vendita a terzi, sin da successivo 1° gennaio 2026, libero da persone e da cose, con previsione di distribuzione del ricavato in parti uguali, al netto dell'importo dovuto all'istituto bancario per il rimborso anticipato del mutuo.
8. Resta comunque impregiudicata la possibilità che il sig. possa procedere CP_1 all'acquisto della quota ideale dell'immobile in comproprietà con contestuale estinzione del mutuo regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. entro e non oltre il richiamato termine essenziale del 31 dicembre 2025;
9. Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono entrambi di capacità lavorativa e di autosufficienza economica a titolo di mantenimento.
10. I coniugi prestano il reciproco consenso, se necessario, al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
11. Dare atto, se del caso, che i ricorrenti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle condizioni riportate”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
5 6.3.87 n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSAIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 41 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nata a [...] il [...]; CF ), in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. SANA RITA
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...]; CF CP_1
), in giudizio con l'avv. SANA RITA C.F._2
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 13/01/2025, e Parte_1 [...]
hanno contestualmente chiesto pronunciarsi la separazione coniugale e, CP_1 successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR il 18/5/2019
(atto n. 6, parte II, serie C, anno 2019).
Quanto alle condizioni di cui alla separazione personale, i coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile in comproprietà, gravato di mutuo, sito in Santa Teresa di Gallura, distinto al Foglio 2 particelle 1828 subalterno 2 Piano Terra interno 2, rimarrà nella disponibilità del signor con ogni onere di gestione a suo esclusivo carico (utenze, condominio, CP_1 imposte, tasse e quant'altro necessario);
3. Il signor a fronte dell'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà, si obbliga CP_1 sin d'ora ad accollarsi l'intera rata del mutuo manlevando espressamente la OR Pt_1 sino alla stipula dell'atto di compravendita ed, altresì, a procedere all'acquisto della quota ideale dell'immobile in capo alla OR con accollo liberatorio del mutuo in essere n. Pt_1
0C14048617012, regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. stipulato in Olbia in data 14 dicembre 2018 con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., rogito notaio . Persona_1
4. L'atto di acquisto dovrà essere perfezionato entro il termine essenziale del 31 dicembre
2025.
5. Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla OR , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il suindicato termine del 31 dicembre 2025 fissato per la stipulazione del definitivo, la somma di € 26.100,00, corrispondente alla metà di quanto già versato dai coniugi come da piano di ammortamento del mutuo, maggiorata dell'ulteriore importo di € 5.000,00 convenuto in via forfettaria, a titolo rimborso per le spese sostenute dalla OR per la cada Parte_1
(pergotenda) e spese notarili.
6. La signora nei termini e alle condizioni di cui sopra, si obbliga a Parte_1 trasferire al signor la quota ideale dell'immobile in comproprietà, impegnandosi sin d'ora CP_1
2 a compiere quanto necessario per il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo liberatorio ed a comparire personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale, davanti al notaio incaricato dal sig. per la stipula del rogito, con un preavviso di almeno tre giorni. CP_1
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'accollo liberatorio del mutuo in essere da parte del sig. è condizione necessaria per il trasferimento della quota ideale CP_1 dell'immobile da parte della signora così che la mancata liberazione della Parte_1 originaria mutuataria da parte della banca determinerà la risoluzione dell'accordo e l'immobile, sarà messo in vendita a terzi, sin da successivo 1° gennaio 2026, libero da persone e da cose, con previsione di distribuzione del ricavato in parti uguali, al netto dell'importo dovuto all'istituto bancario per il rimborso anticipato del mutuo.
8. Resta comunque impregiudicata la possibilità che il sig. possa procedere CP_1 all'acquisto della quota ideale dell'immobile in comproprietà con contestuale estinzione del mutuo regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. entro e non oltre il richiamato termine essenziale del 31 dicembre 2025;
9. Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono entrambi di capacità lavorativa e di autosufficienza economica a titolo di mantenimento.
10. I coniugi prestano il reciproco consenso, se necessario, al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
11. Dare atto, se del caso, che i ricorrenti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle condizioni riportate”.
Con sentenza del 26/2/2025 il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la separazione consensuale, accogliendo le riportate conclusioni, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la delibazione della restante domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, nelle quali hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, le parti hanno chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo (“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in AR (atto n. 6, Parte II, Serie C, Anno 1994) tra il signor e CP_1 Pt_1
in data 18 maggio 2019, alle condizioni di cui alla separazione;
- ordinare al Comune di
[...]
AR di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla sulle spese”).
Riscontrato il deposito delle note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR il 18/5/2019 (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2019):
TRA
(nata a [...] il [...]; CF ), Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...]; CF CP_1
), C.F._2 alle condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile in comproprietà, gravato di mutuo, sito in Santa Teresa di Gallura, distinto al Foglio 2 particelle 1828 subalterno 2 Piano Terra interno 2, rimarrà nella disponibilità del signor con ogni onere di gestione a suo esclusivo carico (utenze, condominio, CP_1 imposte, tasse e quant'altro necessario);
3. Il signor a fronte dell'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà, si obbliga CP_1 sin d'ora ad accollarsi l'intera rata del mutuo manlevando espressamente la OR Pt_1 sino alla stipula dell'atto di compravendita ed, altresì, a procedere all'acquisto della quota ideale dell'immobile in capo alla OR con accollo liberatorio del mutuo in essere n. Pt_1
0C14048617012, regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. stipulato in Olbia in data 14 dicembre 2018 con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., rogito notaio . Persona_1
4 4. L'atto di acquisto dovrà essere perfezionato entro il termine essenziale del 31 dicembre
2025.
5. Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla OR , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il suindicato termine del 31 dicembre 2025 fissato per la stipulazione del definitivo, la somma di € 26.100,00, corrispondente alla metà di quanto già versato dai coniugi come da piano di ammortamento del mutuo, maggiorata dell'ulteriore importo di € 5.000,00 convenuto in via forfettaria, a titolo rimborso per le spese sostenute dalla OR per la cada Parte_1
(pergotenda) e spese notarili.
6. La signora nei termini e alle condizioni di cui sopra, si obbliga a Parte_1 trasferire al signor la quota ideale dell'immobile in comproprietà, impegnandosi sin d'ora CP_1
a compiere quanto necessario per il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo liberatorio ed a comparire personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale, davanti al notaio incaricato dal sig. per la stipula del rogito, con un preavviso di almeno tre giorni. CP_1
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'accollo liberatorio del mutuo in essere da parte del sig. è condizione necessaria per il trasferimento della quota ideale CP_1 dell'immobile da parte della signora così che la mancata liberazione della Parte_1 originaria mutuataria da parte della banca determinerà la risoluzione dell'accordo e l'immobile, sarà messo in vendita a terzi, sin da successivo 1° gennaio 2026, libero da persone e da cose, con previsione di distribuzione del ricavato in parti uguali, al netto dell'importo dovuto all'istituto bancario per il rimborso anticipato del mutuo.
8. Resta comunque impregiudicata la possibilità che il sig. possa procedere CP_1 all'acquisto della quota ideale dell'immobile in comproprietà con contestuale estinzione del mutuo regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. entro e non oltre il richiamato termine essenziale del 31 dicembre 2025;
9. Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono entrambi di capacità lavorativa e di autosufficienza economica a titolo di mantenimento.
10. I coniugi prestano il reciproco consenso, se necessario, al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
11. Dare atto, se del caso, che i ricorrenti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle condizioni riportate”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
5 6.3.87 n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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