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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 892/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. ZENOBI PIERLUIGI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Hanno partecipato alla discussione con conclusionali e memorie di partecipazione I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZENOBI PIERLUIGI e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.CARDUCCI 22 TERAMO presso il difensore avv. ZENOBI PIERLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 LA SPEZIApresso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro che deve euro 23524,78 per andamento irregolare del contratto Parte_1
10433016832700 intrattenuto con fiditalia SPA e poi ceduto alla ricorrente, di finanziamento.
si oppone affermando che il contratto è usurario, indeterminato ed indeterminabile. Parte_1 chiede il rigetto della opposizione. Compiuta istruttoria con consulenza tecnica CP_2 contabile, Fatte precisare le conclusioni, in esito a discussione cartolare la causa, istruita con consulenza tecnica contabile, è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. La consulenza, che aveva il seguente quesito: "Il CTU, esaminata la documentazione prodotta, in riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto da Parte_1
1) predisponga un prospetto analitico recante l'indicazione delle condizioni pattuite, specificando - in particolare - la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge) pagina 2 di 3 e il loro criterio di calcolo;
2) determini il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla BA
d'TA nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;
3) verifichi se, computando i costi indicati al punto n. 1), vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usurarietà originaria) 4) nel caso di superamento del tasso soglia ex legge n. 108/96, provveda a scomputare gli interessi per tutta la durata del rapporto, rideterminando il saldo del rapporto oggetto del giudizio”; ha predisposto due conteggi, uno con ricalcolo nel caso che debba essere preso il Tegm, e l'altro senza ricalcolo nel caso che al tegm debba essere aggiunto il 2,1%. Tenuto conto che la maggiorazione del 2,1 punti percentuali per i tassi moratori va applicata, come dalle stesse istruzioni della BA d'TA , che precisa Il campo
TASSO_SOGLIA è calcolato:
dal 14 maggio 2011, aumentando i TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto Contr punti percentuali. Con Comunicato stampa del 18/5/2011 il ha precisato che tale metodo di calcolo è stato introdotto dal Decreto Legge n. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96. per i periodi precedenti, aumentando il TEGM del 50 per cento. ( in tal senso, per la correttezza di tale calcolo, Cassazione Sezioni Unite 19597/20), la opposizione a decreto ingiuntivo va respinta, non essendovi né indeterminatezza, né usurarietà nel contratto, il cui andamento è stato ricostruito dal Ctu sulla base degli elementi ivi indicati e sviluppati, mediante una semplice operazione matematica. Non resta pertanto che respingere la opposizione, con spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio, e condanna Pt_1
alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, spese di ctu come liquidate, spese di
[...] ctp come fatturate, esborsi documentati, accessori di legge e rimborso forfetario 15%.
Teramo 4 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 892/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. ZENOBI PIERLUIGI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Hanno partecipato alla discussione con conclusionali e memorie di partecipazione I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZENOBI PIERLUIGI e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.CARDUCCI 22 TERAMO presso il difensore avv. ZENOBI PIERLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 LA SPEZIApresso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro che deve euro 23524,78 per andamento irregolare del contratto Parte_1
10433016832700 intrattenuto con fiditalia SPA e poi ceduto alla ricorrente, di finanziamento.
si oppone affermando che il contratto è usurario, indeterminato ed indeterminabile. Parte_1 chiede il rigetto della opposizione. Compiuta istruttoria con consulenza tecnica CP_2 contabile, Fatte precisare le conclusioni, in esito a discussione cartolare la causa, istruita con consulenza tecnica contabile, è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. La consulenza, che aveva il seguente quesito: "Il CTU, esaminata la documentazione prodotta, in riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto da Parte_1
1) predisponga un prospetto analitico recante l'indicazione delle condizioni pattuite, specificando - in particolare - la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge) pagina 2 di 3 e il loro criterio di calcolo;
2) determini il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla BA
d'TA nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;
3) verifichi se, computando i costi indicati al punto n. 1), vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usurarietà originaria) 4) nel caso di superamento del tasso soglia ex legge n. 108/96, provveda a scomputare gli interessi per tutta la durata del rapporto, rideterminando il saldo del rapporto oggetto del giudizio”; ha predisposto due conteggi, uno con ricalcolo nel caso che debba essere preso il Tegm, e l'altro senza ricalcolo nel caso che al tegm debba essere aggiunto il 2,1%. Tenuto conto che la maggiorazione del 2,1 punti percentuali per i tassi moratori va applicata, come dalle stesse istruzioni della BA d'TA , che precisa Il campo
TASSO_SOGLIA è calcolato:
dal 14 maggio 2011, aumentando i TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto Contr punti percentuali. Con Comunicato stampa del 18/5/2011 il ha precisato che tale metodo di calcolo è stato introdotto dal Decreto Legge n. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96. per i periodi precedenti, aumentando il TEGM del 50 per cento. ( in tal senso, per la correttezza di tale calcolo, Cassazione Sezioni Unite 19597/20), la opposizione a decreto ingiuntivo va respinta, non essendovi né indeterminatezza, né usurarietà nel contratto, il cui andamento è stato ricostruito dal Ctu sulla base degli elementi ivi indicati e sviluppati, mediante una semplice operazione matematica. Non resta pertanto che respingere la opposizione, con spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio, e condanna Pt_1
alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, spese di ctu come liquidate, spese di
[...] ctp come fatturate, esborsi documentati, accessori di legge e rimborso forfetario 15%.
Teramo 4 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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