Ordinanza cautelare 18 gennaio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2024, proposto da:
- ME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
-della determinazione n. 478 del 25.9.2024, con la quale la Regione Puglia ha negato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al progetto di impianto eolico composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW e opere connesse nei Comuni di Altamura, Santeremo in Colle e Matera, denominato Mezzanotte;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi e nei limiti dell’interesse azionato:
- la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi del 29 maggio 2024;
- il verbale della seduta di conferenza dei servizi del 5 aprile 2024;
- il verbale della seduta di conferenza dei servizi del 19 dicembre 2023;
- il parere sfavorevole della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 159421 del 28.03.2024;
- il parere sfavorevole della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 253894 del 28.05.2024;
- il parere sfavorevole della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 308829 del 20.06.2024;
- il parere sfavorevole della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia prot. n. 12495 del 23.11.2022;
- il parere sfavorevole della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia prot. n. 2629 del 9.02.2023;
- il parere sfavorevole della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia prot. n. 221338 del 9.05.2024;
- il parere sfavorevole della Soprintendenza speciale per il PNNR presso il MiC prot. n. 10358 del 4.04.2024;
- il parere sfavorevole della Soprintendenza speciale per il PNNR presso il MiC prot. n. 13640 dell’8.05.2024;
- il Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare:
(a) gli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del PPTR;
(b) la scheda d’ambito Alta Murgia, nei limiti dell’interesse azionato e ove interpretata nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente;
(c) le linee guida 4.4.1 del PPTR., ove interpretate nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il dott. LO RT e uditi per le parti l’avvocato Daniele Chiatante, su delega dell’avvocato Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l’avvocato Regina Paola Bellomo, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22.11.2024 e ritualmente depositato, ME s.r.l. (di seguito anche solo “Società”) ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con i quali – all’esito della conferenza di servizi – è stato espresso il diniego di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ex art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale, di seguito citato anche solo con l’acronimo di TUA), con giudizio non favorevole di compatibilità del progetto di cui è titolare la predetta società per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, denominato “Mezzanotte” e composto da diversi aerogeneratori (inizialmente 6 poi ridotti a 4) per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzare – con le relative opere di connessione – nei Comuni di Altamura (BA), Santeremo in Colle (BA) e Matera.
1.1. La ricorrente ha esposto, in particolare, che:
- in data 12.4.2022 è stata proposta l’istanza, ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, per il rilascio del PAUR in relazione al predetto progetto di impianto eolico;
- a seguito della pubblicazione della documentazione progettuale e del relativo avviso al pubblico, in data 18.3.2023, si è conclusa la fase di pubblicità, a valle della quale sono pervenuti alcuni pareri degli enti coinvolti, ma nessuna osservazione del pubblico;
- in data 16.11.2023, la Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi decisoria per il 19.12.2023;
- in data 18.1.2024, la Società ha formulato una soluzione progettuale alternativa e riduttiva del numero di aerogeneratori da 6 a 4;
- in data 5.4.2024, si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi, nel corso della quale è stata data lettura del parere favorevole del 9.2.2024, con il quale la Commissione regionale per la valutazione di impatto ambientale (VI), ha ritenuto che “il notevole ridimensionamento dell’impianto (1/3 di quanto precedentemente proposto) con la soppressione degli aerogeneratori WTG05 e WTG06, comporta una notevole riduzione delle interferenze di tipo visivo e percettivo (e quindi paesaggistico), che la presenza degli aereogeneratori produce nel contesto territoriale e rispetto alle componenti storico testimoniali rilevate (segnalazione architettonica di Masseria Jesce); ovvero rispetto alla seppur minima perdita di suolo agricolo” ; inoltre, nel medesimo contributo è stato precisato che “gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi, a condizione che la variazione della potenza massima erogata dal singolo aerogeneratore non comporti modifiche su tutte le matrici ambientali” ;
- nel corso delle successive sedute, sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti, tutti prevalentemente di segno favorevole, salvo i pareri negativi della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio (cui ha aderito la Sezione transizione energetica della Regione Puglia), nonché quello del Ministero della cultura;
- al termine della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 29 maggio 2024, l’Autorità procedente ha comunicato “l’impossibilità di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l’esercizio del progetto” , invitando la Società a presentare eventuali osservazioni;
- in data 19.09.2024 facendo seguito al parere positivo della Commissione regionale VI, il Servizio VI/VIncA della Sezione autorizzazioni ambientali ha adottato il provvedimento di VI recante giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto;
- in data 25.9.2024, la Sezione autorizzazioni ambientali ha adottato la determinazione n. 478 del 25.9.2024 di rigetto dell’istanza di PAUR.
1.2. Tanto rappresentato sotto il profilo procedimentale, con il presente mezzo di gravame sono state articolate le censure di seguito sintetizzate, deducendosi plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Segnatamente, sarebbero stati violati, o comunque erroneamente applicati, gli artt. 27- bis d.lgs. n. 152/2006 (TUA), 12 del d.lgs. n. 387/2003, 1, 2, 3, 10- bis , 14 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché il d.lgs. n. 199/2021, il d.m. 10.9.2010, il d.lgs. n. 42/2004, il Regolamento UE n. 2577/2022, le direttive europee 2018/2001/UE e 2009/28/CE, 2001/77/CE, gli artt. 3 e 97 Cost., il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
1.3. Con il primo motivo, si contestano, sotto il profilo generale, i lavori della conferenza di servizi per omessa valorizzazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Secondo la prospettazione di parte, peraltro, andrebbe valorizzato il rilievo per cui nessuna amministrazione disporrebbe di un potere di veto e nessun parere potrebbe assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell’autorità procedente.
1.4. Con il secondo motivo, ci si duole del fatto che l’Autorità procedente avrebbe dovuto considerare recessivi i pareri espressi in materia paesaggistica, dal momento che il progetto ricadrebbe in aree prive di vincoli (non qualificate come non idonee dalla normativa regionale) e ha ricevuto un parere favorevole di compatibilità ambientale.
1.5. Secondo la ricorrente, poi, l’Autorità procedente non avrebbe adeguatamente valutato il progetto neppure rispetto alla normativa regionale e ciò rivestirebbe rilievo assorbente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica.
1.6. Ancora, ad avviso della difesa della Società, i singoli pareri negativi espressi dalla Sezione paesaggio (e che avrebbero determinato l’esito negativo del procedimento) risulterebbero viziati, innanzitutto, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, rilevandosi un irragionevole automatismo per cui si sarebbe preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale a fronte di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo. In altre parole, i pareri sarebbero illegittimi nella misura in cui poggerebbero su generici contrasti con gli indirizzi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), e delle relative schede di ambito, privi di carattere precettivo. Inoltre, sono state contestate le componenti di piano asseritamente interessate dal progetto (sistema percettivo ed insediativo, luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio, fulcri visivi, segni culturali, ecc.), nonché le valutazioni operate in termini di impatti cumulativi. Sotto il profilo più strettamente procedimentale, la Sezione paesaggio si sarebbe (erroneamente) limitata:
(i) a effettuare una generica descrizione dell’ambito di inserimento del progetto;
(ii) a contestare la presenza di presunte interferenze tra il progetto e beni tutelati;
(iii) a esprimere parere negativo sulla base di motivazione generiche e apodittiche e senza che sia esplicitato un effettivo e concreto pregiudizio per il paesaggio.
1.7. Con un ulteriore motivo di gravame, è stata poi dedotta l’illegittimità dei pareri della Soprintendenza speciale per il PNRR (in seno al Ministero della cultura – MIC), la quale avrebbe confermato il proprio (iniziale) parere negativo (anche all’esito della riduzione dell’impianto eolico da 6 a 4 aerogeneratori), aderendo “ciecamente” alle argomentazioni spese dalle Soprintendenze locali e senza valutare opportunamente le modifiche progettuali apportate dall’odierna ricorrente.
1.8. Sarebbero illegittimi, inoltre, i pareri della Sezione infrastrutture energetiche e digitali, la quale ha ritenuto improcedibile l’istanza per il rilascio del PAUR, in ragione del parere negativo espresso dalla Sezione paesaggio. Ad avviso della ricorrente, invece, una volta avviato il procedimento e verificata la completezza documentale, l’istanza avrebbe dovuto essere considerata procedibile, incombendo quindi sulla Sezione regionale l’onere di pronunciarsi, nell’ambito della conferenza dei servizi, nel merito dell’istanza.
1.9. Con un ultimo motivo, proposto in via subordinata, è stata dedotta l’illegittimità derivata degli atti impugnati, in relazione agli articoli 89 e 91 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) nella misura in cui, attraverso tali disposizioni, si sarebbe introdotto un nuovo e diverso titolo autorizzativo aggiuntivo rispetto all’autorizzazione paesaggistica, ossia l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Peraltro, anche a voler ritenere il nuovo titolo autorizzativo previsto dal PPTR rispettoso del più generale quadro normativo, secondo la difesa di parte, l’Autorità procedente avrebbe interpretato in modo errato la disciplina di riferimento, tramutando surrettiziamente in vincolanti i pareri fondati su previsioni di mero indirizzo e prive di carattere precettivo, come previsto espressamente dalle norme tecniche. In altri termini, le previsioni di ciascun ambito paesaggistico sarebbero per definizione non vincolanti (risolvendosi in meri indirizzi e direttive), salvo che l’intervento prospettato intercetti specifiche emergenze ambientali puntualmente individuate dal PPTR (e dallo specifico ambito). Pertanto, in assenza d’interferenza di precisi e puntuali beni paesaggistici, sarebbe manifestamente illegittimo vincolare la realizzazione dell’iniziativa al rilascio di un titolo autorizzativo non contemplato dal d.lgs. n. 42/2004.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Puglia, la quale ha eccepito – preliminarmente – l’irricevibilità del ricorso per intempestiva impugnazione del diniego dell’autorizzazione unica rilasciato dalla Sezione regionale transizione energetica, sottolineando l’autonoma efficacia lesiva del predetto provvedimento. Ad avviso dell’Ente resistente, il ricorso sarebbe comunque infondato anche nel merito: nessuna attività di ponderazione, né alcuna valutazione delle posizioni prevalenti, benché supportata da motivazione rafforzata, sarebbero state idonee a superare il diniego espresso dalla Sezione transizione energetica al rilascio della AU, titolo che per sua stessa natura non può essere sostituito dal provvedimento di PAUR, ma che in esso confluisce.
Per quanto riguarda le censure mosse sui singoli pareri, la difesa della Regione ha dedotto genericità delle doglianze evidenziando, sul punto, l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa della pubblica amministrazione e la conseguente limitatezza del vaglio giurisdizionale ai soli vizi – non sussistenti nel caso di specie – di arbitrarietà, manifestata irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà.
3. Anche l’Avvocatura erariale, costituitasi in giudizio in rappresentanza e difesa del Ministero della cultura (MIC), ha dedotto l’infondatezza del ricorso in ragione degli ampi margini di discrezionalità riconosciuti, in subiecta materia , in capo all’autorità decidente, con la conseguente impossibilità per il giudice di sostituirsi all’amministrazione e di annullare i provvedimenti gravati in assenza di elementi di abnormità dell’azione amministrativa rilevabili ictu oculi.
4. Alla pubblica udienza del 16 settembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie per ribadire le proprie tesi e argomentazioni, la causa – previa discussione – è stata trattenuta in decisione.
5. Va premesso che l’impugnazione – attesa anche la particolare complessità del procedimento presupposto nonché lo spettro composito ed esteso delle contestazioni sull’azione amministrativa – è stata idealmente divisa in due sezioni: nella prima sono state dedotte illegittimità di carattere generale, concernenti tout court l’azione amministrativa; nella seconda sono stati avversati i singoli pareri istruttori, anche nel loro contenuto tecnico-discrezionale, nonché (in via subordinata) il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) in parte qua , per avere lo stesso “introdotto un nuovo e diverso titolo autorizzativo aggiuntivo rispetto all’autorizzazione paesaggistica, ossia l’accertamento di compatibilità paesaggistica” .
6. Innanzitutto, va disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalla Regione Puglia, per la quale il ricorso sarebbe irricevibile in quanto il ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato il “diniego” rilasciato dalla Sezione regionale transizione energetica di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’eccezione è innanzitutto inammissibile per la mancata individuazione (nei suoi estremi rilevanti) dell’atto cui riconnettere il presunto onere di immediata impugnazione. Se poi ci si riferisse alla “posizione” espressa dalla Sezione transizione energetica (e richiamata tanto nel diniego di PAUR quanto nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi), allora non ci si troverebbe al cospetto di un provvedimento ma di una (mera) comunicazione ad effetti interni alla conferenza e priva di efficacia lesiva diretta, concreta e attuale. Di ciò ne è prova nelle stesse verbalizzazioni dei lavori della conferenza di servizi, laddove si dà atto della nota del 9.5.2024, con la quale la predetta Sezione – richiamando un parere non favorevole della Sezione regionale tutela del paesaggio – esprime il proprio contributo evidenziando che “persiste la condizione di improcedibilità per il rilascio del titolo autorizzativo, stanti gli attuali presupposti, salvo diversa determinazione sul punto da parte delle autorità competenti e investite in materia ambientale/paesaggistica” .
Si tratta, in tutta evidenza, di un “rilievo” istruttorio ed endoprocedimentale con il quale l’Organo che lo assume rappresenta la propria “posizione” su un aspetto preciso del relativo progetto in valutazione (ossia la ricorrenza o meno di un’area idonea) ma senza mai giungere ad alcun “diniego” di autorizzazione unica. Neppure può trascurarsi, poi, come sia la stessa nota della predetta Sezione regionale ad evidenziare la “non definitività” di quella stessa posizione (basti considerare l’inciso “stanti gli attuali presupposti”) e persino la sua “superabilità” nella misura in cui si fa salva financo una diversa determinazione da parte delle autorità competenti in materia ambientale/paesaggistica. Pertanto, l’eccezione – oltre che inammissibile per mancata indicazione dell’atto asseritamente impugnabile – si rivela comunque infondata.
7. Si può quindi passare all’esame delle censure formulate dalla ME.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa della ricorrente ha dedotto, in via assorbente, l’illegittimità del diniego per violazione del modello decisorio della conferenza di servizi. Ad avviso di ME, quindi, sarebbe mancata una “valutazione contestuale” degli interessi pubblici coinvolti ed anche una “valutazione ponderata” di tutti i pareri pervenuti, così tradendosi lo spirito di semplificazione e accelerazione dei processi decisionali impresso dal legislatore, in modo significativo, con il d.lgs. n. 127/2016 (cd. “riforma Madia”).
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato.
7.1. In primo luogo, sotto il profilo strettamente fattuale, non deve sfuggire un elemento idoneo a connotare – in senso deficitario – sia l’istruttoria procedimentale che il conseguente corredo motivazionale a supporto del diniego assunto: ci si riferisce, in particolare, al fatto che la “determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 29.05.2024” , con la quale sono stati dichiarati “chiusi” i relativi lavori ( cfr. pag. 20 del citato atto) ed è stata rappresentata l’“impossibilità” di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico, è stata assunta ben prima dell’adozione formale del provvedimento – favorevole – di valutazione di impatto ambientale (emesso il 19.9.2024).
In altri termini, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, avvenuta circa 4 mesi prima del provvedimento di VI, dimostra ex se l’assenza di alcuna ponderazione e bilanciamento in ordine alla valutazione di impatto ambientale, atteso che quest’ultima non era stata ancora formalmente resa (né in senso positivo, né in senso negativo). In disparte, infatti, il “parere” (favorevole al progetto) del Comitato VI regionale (di cui si dà atto nei relativi verbali di conferenza), il Sevizio VI/Vinca della Regione Puglia, quale “autorità competente per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale”, al momento della conclusione della conferenza di servizi, non aveva ancora emesso una valutazione finale al riguardo, così come risulta anche dalla stessa determinazione conclusiva del 29.5.2024 ove si legge che il citato Servizio “a verbale di Conferenza dei Servizi ha dichiarato di poter rilasciare un giudizio favorevole di compatibilità ambientale” .
7.2. A ciò si aggiunga, in senso dirimente, che tanto il provvedimento di diniego di PAUR del 25.9.2024 (di poco successivo al provvedimento favorevole di VI del 19.9.2024) quanto la predetta determinazione di chiusura della conferenza del 29.5.2024 (molto precedente al provvedimento di VI e successiva al parere della Commissione VI regionale del 9.2.2024) non danno minimamente conto di una reale ponderazione e di un effettivo bilanciamento delle diverse posizioni emerse nel modulo procedimentale. L’Amministrazione procedente – la Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia – si è sostanzialmente limitata ad una attività di mera verbalizzazione dei lavori e di acquisizione dei relativi contributi espressi dagli enti coinvolti.
Non è dato riscontrare, nelle determinazioni gravate, il percorso logico-motivazionale che ha portato alla conclusione negativa della conferenza e al diniego definitivo del PAUR. Più nello specifico, si rileva una omessa, effettiva considerazione – prima in fase istruttoria e poi in sede motivazionale – dei diversi contributi assunti e segnatamente del giudizio di compatibilità ambientale. Come è stato puntualmente evidenziato dalla ricorrente, il Servizio VI ha infatti condiviso le valutazioni tecniche già espresse dalla Commissione VI regionale, organo tecnico della Regione Puglia per le istruttorie dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, ritenendo che ‹‹il notevole ridimensionamento dell’impianto (1/3 di quanto precedentemente proposto) con la soppressione degli aerogeneratori WTG05 e WTG06, comporti soprattutto una notevole riduzione dell’impatto visivo e percettivo (e quindi paesaggistico) sulle componenti storico testimoniali rilevate (segnalazione architettonica di Masseria Jesce) nonché rispetto alla seppur minima perdita di suolo agricolo. In merito alla Valutazione di Incidenza, l’attuazione delle misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali individuate dal Proponente nella Relazione di Progetto “RN1KUE4_StudioFattibilitaAmbientale_07.pdf, da pag. 125 a pag. 132, garantiranno una riduzione delle potenziali incidenze negativi sul sito “Natura 2000 - ZSC/ZPS Murgia Alta”››. La lettura degli atti procedimentali, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e del diniego di PAUR restituiscono un quadro istruttorio e motivazionale che denota l’assenza di ogni valutazione dell’autorità procedente in ordine al provvedimento favorevole di VI.
7.3. Sul punto, deve ricordarsi che la disciplina della conferenza di servizi è l’elemento caratterizzante del procedimento unico ambientale e che, seguendo i principi enucleati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 9/2019 e n. 53/2021, tale modulo «impone» l’esame contestuale dei diversi punti di vista, esame che investe anche la «qualità» delle valutazioni effettuate in conferenza. Dunque, l’elemento qualificante della disciplina recata dall'art. 27- bis del TUA è rappresentato dalla circostanza che l’autorità competente in materia di VI ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, dovendo comunque assumersi la determinazione finale sulla base (ossia tenendo conto) del provvedimento di VI ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1831/2025).
7.4. Peraltro, questa Sezione (con sentenza n. 528/2023) ha già avuto modo di affermare che tra i principi fondamentali – desumibili dagli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 – su cui poggia l’istituto della conferenza di servizi vanno ricordati:
- la semplificazione dell’azione amministrativa, mediante la concentrazione in unica sede delle valutazioni e della ponderazione di tutti gli interessi rilevanti in relazione a un determinato progetto;
- l’assenza di ogni forma di “potere di veto” da parte delle amministrazioni partecipanti, mediante la tecnica decisionale delle posizioni prevalenti, in forza della quale l’autorità procedente effettua una ponderazione di tutte le posizioni espresse dai soggetti competenti all’esito della conclusione della fase conferenziale, senza poter assegnare a nessuna di esse carattere vincolante rispetto all’adozione del provvedimento finale;
- l’obbligo per le Amministrazioni partecipanti di esprimere un parere puntualmente motivato che deve indicare le modifiche progettuali necessarie al rilascio dell’assenso, con la precisazione che la violazione di tale obbligo comporta che il parere negativo eventualmente rilasciato deve intendersi quale atto di assenso.
7.5. Su tali basi, deve quindi disattendersi anche la deduzione della difesa della Regione resistente, per la quale “Nessuna attività di ponderazione né alcuna valutazione delle posizioni prevalenti, benché supportata da motivazione rafforzata, sarebbero state idonee, infatti, a superare il diniego espresso dalla Sezione Transizione Energetica al rilascio della Autorizzazione Unica, titolo che per sua stessa natura […] non può essere sostituito dal provvedimento di PAUR, ma che in esso confluisce” . Innanzitutto, per quanto già esposto supra , nel caso di specie non è dato rilevare in atti alcun provvedimento di autorizzazione unica; in ogni caso, in via dirimente, l’Amministrazione procedente è sempre tenuta all’esame contestuale dei diversi punti di vista al fine di perseguire anche la risoluzione dei possibili conflitti interni alla conferenza e originati non solo dalla contrapposizione tra interesse privato e interesse pubblico ma anche dal possibile attrito tra diversi interessi pubblici antagonisti. In mancanza di tale opportuna ponderazione, l’autorità procedente che si limiti ad un’attività meramente notarile, senza effettuare una valutazione di sintesi delle ragioni e delle posizioni emerse, incorre senz’altro in un deficit istruttorio, nel corso del procedimento, e motivazionale in sede di determinazione finale, così come dimostra proprio la vicenda all’esame del Collegio.
In definitiva, sono quindi riscontrabili nel caso che qui occupa vizi della funzione nell’espletamento del modulo procedimentale, pertanto, il primo motivo di ricorso è fondato.
8. Restano logicamente assorbite le ulteriori censure mosse, prevalentemente, con riguardo ai singoli pareri non favorevoli assunti nel modulo procedimentale; tali contributi “negativi” alla realizzazione del progetto dovranno infatti, necessariamente, prima essere considerati – e opportunamente soppesati anche in relazione al provvedimento di VI favorevole – dalla stessa Autorità procedente, così emendando il vizio procedimentale qui rilevato per quanto detto nel precedente punto. In ossequio al disposto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. (secondo cui “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” ), soltanto all’esito di tale (ri)esercizio (corretto) del potere amministrativo, si potrà, in ipotesi, passare al vaglio, in primis , la ponderazione dei diversi interessi e la relativa sintesi cui sarà pervenuta l’Autorità procedente, in secundis , la stessa legittimità dei singoli pareri (eventualmente fatti propri, ma con autonoma valutazione dall’Autorità procedente), restando fermo, naturalmente, che sotto tale ultimo profilo il vaglio del giudice amministrativo sarà comunque limitato a quei (soli) vizi di abnormità per i quali può essere censurata l’attività latamente discrezionale della pubblica amministrazione.
9. È appena il caso di rilevare, seppur incidentalmente, che rispetto all’ultima censura proposta in via subordinata – asserita illegittimità degli atti impugnati in via derivata dall’illegittimità in parte qua del PPTR (art. 89 e 91 delle NTA), assumendosi l’accertamento di compatibilità paesaggistica quale “nuovo e diverso titolo” autorizzatorio surrettiziamente introdotto dalla legislazione regionale – questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi di recente, nell’ambito di una vicenda autorizzatoria analoga, con la sentenza n. 110/2026.
In tale pronuncia, sono stati rammentati gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il cui contenuto dispositivo è bene riportare testualmente anche in tale sede. In particolare, a mente dell’art. 135, ‹‹Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"››. Inoltre, il comma 4 della predetta disposizione prevede che “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni” .
L’art. 143 del medesimo codice, concernente proprio l’attività di pianificazione paesaggistica, prevede alla lettera h) l’individuazione delle “misure necessarie” per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Ciò posto dal punto di vista strettamente normativo, non può neppure sfuggire, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha recentemente affermato “come, secondo un costante orientamento della Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale in materia di tutela ambientale e paesaggistica consente di adottare misure di tutela ulteriori e/o maggiori, ben potendo la legislazione regionale fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela di tali beni, secondo la c.d. logica delle tutele incrementali” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9487/2025).
10. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto in relazione agli assorbenti vizi procedimentali dedotti con il primo motivo, salve le rinnovate determinazioni della pubblica amministrazione, da assumere nel rispetto delle indicazioni di portata conformativa contenute nel presente provvedimento.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle peculiarità dei procedimenti del tipo di quello per cui è causa nonché alla particolare complessità delle valutazioni amministrative agli stessi sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione n. 478 del 25.9.2024 della Regione Puglia nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO IG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RT | IO IG |
IL SEGRETARIO