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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5540/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TYXCREW00100-2018 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.02.19 Nominativo_1, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della Resistente_1 S.r.l, impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate, l'atto meglio descritto in epigrafe. Costituitasi la resistente, dopo alcuni rinvii, rigettata da parte dell'Ufficio impositore l'istanza di conciliazione avanzata dal Nominativo_1, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
Affermava la Corte adita:
“La controversia attiene all'atto di recupero, scaturente da un controllo formale della dichiarazione 2014, corrispondente al credito di imposta utilizzato in compensazione nell'anno 2013, per il complessivo importo di euro 1.328.781,77 e dei relativi interessi, oltre sanzioni, determinato dalla mancata prestazione delle garanzie di legge. In pratica si contesta che quanto afferente alle società controllate Società_1. e Società_2.) dalla ricorrente, i cui crediti e debiti erano stati trasferiti, così da consentire la compensazione algebrica, doveva essere garantito mediante cauzione o fideiussione;
cosa che non era avvenuta nella specie.
La Resistente_1 rilevava il difetto di motivazione e l'insussistenza dell'obbligo di prestazione delle garanzie suddette.
In particolare, evidenziava: che la SICAL era stata incorporata in essa opponente, giusta deliberazione dell'1.03.13, verbalizzata con atto del 6.03.13, e successivo atto di fusione in notar Nominativo_1 del 26.04.13;
che la dichiarazione incriminata, risalente al 29.09.14, era stata erroneamente presentata con modello IVA autonomo;
che, rilevato l'errore, in data 16.11.16, essa Resistente_1 aveva provveduto a presentare dichiarazione integrativa IVA 2014, con riferimento alla nuova situazione creatasi per dette società con l'incorporazione, inserendo, accanto al proprio, i moduli riferiti alle incorporate, che dovevano essere considerate esterne all'IVA di gruppo, in quanto il debito della Società_1 era già diventato un debito IVA dell'incorporante; che, pertanto la Resistente_1 non aveva effettuato alcuna compensazione e non aveva ottenuto alcun effetto riconducibile a un rimborso d'imposta, avendo partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo, non già con una eccedenza di credito di euro 708.079,00 per come esposto dall'Ufficio, ma con una eccedenza di debito di euro 701.112,00, derivante dalla somma algebrica dei saldi IVA delle tre società oggetto di fusione. La Società_1 e la Società_2, quindi, già erroneamente oggetto di dichiarazioni IVA come soggetti autonomi, facenti parte del gruppo societario, dovevano ormai considerarsi estranee, non potendo essere ritenute nell'anno 2013 autonomi soggetti d'imposta, essendo state incorporate con effetti dal 1° marzo 2013.
Aggiungeva che l'Agenzia aveva annullato, in autotutela, in virtù di detta correzione e integrazione, l'atto di recupero a suo tempo emesso per l'IVA della Società_1, procedendo allo sgravio (il relativo giudizio di opposizione si era chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere).
L'Ufficio contestava detta prospettazione e depositava provvedimento di diniego dell'istanza di conciliazione avanzata nelle more dall'opponente.
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che la liquidazione dell'IVA di gruppo, a cui si rifà l'Agenzia nell'atto di recupero, costituisce una speciale modalità di compensazione (eventualmente di rimborso) del debito tributario;
essa è disciplinata dall'art.73, comma 3, DPR 633/72, che rimanda per l'attuazione ai decreti ministeriali.
In pratica con tale meccanismo si opera la perdita, da parte delle controllate, dei saldi IVA disponibili ed il trasferimento dei relativi crediti e debiti di imposta alla controllante, in modo da consentire a quest'ultima una compensazione algebrica dei saldi a credito ed a debito che emergono dalle liquidazioni periodiche.
Il D.M. 13712/79 prescrive, poi, che le eccedenze di crediti d'imposta compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate da altre società del gruppo devono essere garantite secondo le disposizioni del DPR 633/72, art.38 bis.
E' chiaro che, l'operatività di detta disciplina, invocata dall'Agenzia, presuppone la autonomia e distinzione tra le società nel cui ambito avviene il meccanismo più sopra indicato, oltrechè, ovviamente, il rapporto particolare che lega le stesse.
Delineato il quadro normativo, appare pacifico che l'atto impugnato è stato emesso a seguito della dichiarazione integrativa del 16.11.16.
In proposito, dalla documentazione prodotta emerge che la Società ha presentato il modello IVA con tre moduli, dei quali il primo si riferisce alla incorporante e gli altri due alle incorporate Società_1 e Società_2. Con riferimento al quadro VK emerge che la Resistente_1 ha trasferito una eccedenza a credito di euro 708.079,00 e che le due società incorporate hanno trasferito una eccedenza a debito di euro 1.409.391,00 ed una eccedenza a credito di euro 200,00. Con riferimento alla Società_1 risulta un credito trasferito di euro 79.500,00 ed un debito trasferito di euro 1.488.891,00, con una conseguente eccedenza, determinata dalla somma algebrica, di euro 1.409.391,00.Il credito Società_1 anno 2012 di euro 474.305,00 viene indicato come utilizzato in compensazione per l'intero importo nel quadro VL.
V'è da rilevare che l'ufficio ha accolto tale prospettazione, basata sulla avvenuta incorporazione delle due società, accogliendo la domanda di sgravio (il relativo giudizio si è, pertanto chiuso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere).
Ne discende che, come ha evidenziato la ricorrente, non si è trattato di liquidazione dell'IVA di gruppo, per la quale occorrono i presupposti più sopra enunziati, ma di operazione effettuata nell'alveo della società incorporante, avvalendosi delle situazioni finanziarie delle società ormai incorporate e, pertanto, prive di una loro autonomia giuridica e patrimoniale. Sostanzialmente, l'imposta a debito contestata era già confluita in quella della società incorporante.
Il comportamento dell'Ufficio, al riguardo, in relazione alla prima liquidazione, costituisce, del resto, una accettazione implicita di tale situazione.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Ricorrono giusti motivi, stante la complessità della questione, per compensare interamente le spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina con atto del 20 Ottobre 2022 deducendo i seguenti motivi.
1) La sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto emessa in violazione di legge, oltre che con motivazione carente ed erronea.
Contrariamente a quanto affermato dai primi Giudici, quest'Agenzia delle Entrate ha legittimamente emesso l'atto di recupero, in assenza della prestazione delle garanzie ex art. 38bis del D.P.R. 633/72 come previste ex art. 6 del decreto Ministero delle Finanze 13/12/1979 n. 11065.
Ciò in quanto l'eccedenza di debito trasferita dalla Società_1 srl, per €1.409.391,00, è avvenuta nell'ambito della liquidazione dell'iva di gruppo, ininfluente al riguardo che la società si fosse fusa per incorporazione con la Resistente_1 Intanto, si ribadisce, che l'atto di recupero oggetto del presente giudizio è stato emesso sulla base dei dati dichiarati dalla stessa società odierna appellata nella dichiarazione integrativa modello Iva
2013 presentata del 16/11/2016.
Ivi, contrariamente a quanto affermato in ricorso circa la consistenza dei propri saldi, la Resistente_1, nel quadro VK (determinazione dell'eccedenza d'imposta) del modulo 1 relativo alla posizione di essa controllante non espone la pretesa eccedenza di debito iva di € 701.112,00, ma, come più volte precisato un credito iva di € 708.079,00. Per la Società_1 nel quadro VK del modulo 2 relativo alla posizione della detta società, risulta il trasferimento di un'eccedenza di debito di € 1.409.391,00. Gli stessi primi Giudici prendono atto della situazione, riconoscendo testualmente in sentenza che dalla documentazione prodotta emerge che la Società ha presentato il modello IVA con tre moduli, dei quali il primo si riferisce alla incorporante e gli altri due alle incorporate Società_1 e Società_2. Con riferimento al quadro VK emerge che la Resistente_1 ha trasferito una eccedenza a credito di euro 708.079,00 e che le due società incorporate hanno trasferito una eccedenza a debito di euro 1.409.391,00 ed una eccedenza a credito di euro 200,00. Con riferimento alla Società_1 risulta un credito trasferito di euro 79.500,00 ed un debito trasferito di euro 1.488.891,00, con una conseguente eccedenza, determinata dalla somma algebrica, di euro 1.409.391,00.
Diversamente, i dati esposti in dichiarazione confermano che le posizioni iva a debito ed a credito delle incorporate oggetto del presente recupero non erano confluite in quella della incorporante ma avevano partecipato alla liquidazione dell'iva di gruppo.
Ciò del resto coerentemente col periodo di maturazione delle posizioni debitorie e creditorie traferite dalla Società_1 al gruppo.
Come infatti evidenziato da quest'ufficio già in sede di controdeduzioni, il debito Iva trasferito dalla Società_1 vedasi quadro VH relativo modulo 2, di € 1.488.891,00 era maturato nel primo mese dell'anno 2013, mentre i crediti, per complessivi € 79.500,00 si riferivano ai mesi da 2 a 5 del detto anno 2013.
Ne risulta che l'eccedenza a debito di € 1.409.391,00 trasferita dalla Società_1 va imputata al primo mese dell'anno 2013 e quindi ad un periodo antecedente la fusione che, per stessa ammissione di controparte- vedasi pag. 2 dell'istanza di conciliazione depositata dalla parte- spiegava efficacia a far data dal 06/5/2013.
Questo profilo è stato inopinatamente del tutto ignorato dai primi Giudici, di modo che anche sotto questo aspetto la sentenza appare meritevole di censura.
Considerato che
le società incorporate si estinguono a seguito della fusione per incorporazione, risulta che la società incorporante è tenuta, quale soggetto risultante dall'operazione straordinaria, a presentare la dichiarazione IVA tenendo distinte le operazioni effettuate prima della fusione da quelle effettuate nel periodo successivo alla fusione.
Per questo motivo nella dichiarazione IVA devono essere riepilogati, in distinti moduli intestati alle società incorporate, le operazioni effettuate da queste ultime nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato alla incorporante le operazioni compiute ante e post fusione.
Dunque, il saldo-eccedenza a debito Iva della Società_1 essendo relativo ad un periodo ante fusione partecipava alla liquidazione dell'iva di gruppo, con obbligo di prestazione delle garanzie di legge, che invece la
Resistente_1 non ha prestato.
Attesa la mancata presentazione della garanzia prevista dall'art. 38 bis del D.P.R. 633/72, le compensazioni nell'ambito della liquidazione dell'IVA di gruppo, di cui al citato art. 73 del citato decreto, non possono considerarsi come perfezionate, con l'effetto di rendere dovuto “ex tunc” il versamento dell'imposta oggetto di compensazione, che dunque, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è stato legittimamente recuperato a tassazione con interessi e sanzioni.
Né la legittimità dell'atto di recupero de quo può essere inficiata dagli annullamenti e dagli sgravi relativi all'atto di recupero n. TYXCRC300001/2017 ed alle cartelle n.29520170007929962 e n.
29520170007860014000 indicati dalla parte nell'istanza di conciliazione.
Al riguardo, preliminarmente si osserva che l'annullamento dell'atto di recupero n. TYXCRC300001/2017 è avvenuto con provvedimento del 23.02.2017. Come tale la parte ne era già a conoscenza prima della proposizione del ricorso di primo grado del presente giudizio in data 25.1.2019, di modo che qualsiasi rimostranza sul punto doveva essere esposta già in ricorso, con la conseguenza che la tardiva eccezione sollevata con l'istanza depositata il 30/04/2021 era inammissibile e non poteva essere posta dai primi Giudici
a supporto della statuizione di annullamento.
In ogni caso, i prefati annullamenti sono assolutamente ininfluenti sulla legittimità e validità dell'atto di recupero. Ed infatti, come da documentazione già depositata da controparte in primo grado, l'atto di recupero
TYXCRC30001/2017 era stato emesso in quanto dal controllo dei modelli F24 anno 2013 risultava l'utilizzo in compensazione, per € 445.762,57, del credito iva annuale relativo all'anno d'imposta 2012 non risultante dalla relativa dichiarazione modello Iva 2013- anno d'imposta 2012 presentata il 28/2/2013, utilizzo indebito da sanzionarsi, ex art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/97, con una sanzione pari al 100% del credito utilizzato.
Atteso che, in sede di liquidazione della dichiarazione modello iva presentata per l'anno d'imposta 2013 in data 29/9/2014 si era già provveduto a recuperare l'imposta con interessi, oltre ad irrogare una sanzione nella misura del 10%, l'atto di recupero di che trattasi si riferiva al pagamento della differenza sull'irrogazione sanzionatoria. Ebbene, come peraltro evidenziato da quest'Ufficio nell'atto di diniego di conciliazione, il su indicato atto di recupero era stato annullato in ragione della presentazione della dichiarazione integrativa del 16/11/2016, ove al quadro VL del modulo –intercalare 2 relativo alla Società_1 veniva esposta l'esistenza di un credito iva della Società_1 risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2012 per € 474.305,00, ivi dichiarato come interamente utilizzato in compensazione per l'intero importo, come del resto riconosciuto in sentenza dal Collegio di prime cure.
Per analoga motivazione, come da parere della DR Sicilia già in allegazione di controparte in primo grado, sono state sgravate le iscrizioni a ruolo iva recate dalla cartella 295 2017 0007929962000, emessa in esito alla liquidazione, ex art. 54-bis del D.P.R. 633/72, della dichiarazione IVA2014 presentata dalla società in data 29.09.2014, liquidazione che evidenziava l'utilizzo in compensazione nell'esercizio 2013, da parte della Resistente_1, di crediti IVA dell'esercizio 2012, per l'importo di € 445.780,00, in assenza di alcuna esposizione nella predetta dichiarazione IVA 2014 o di anni precedenti, di modo che il detto credito risultava sconosciuto all'Ufficio.
Ricevuta la comunicazione di irregolarità, la Resistente_1 procedeva ad integrare i dati mancanti, in ultimo con l'integrativa del 16/11/2016, ove inseriva i moduli relativi alle incorporate, facendo emergere il credito
IVA riportato dall'anno d'imposta precedente.
Dunque l'annullamento e gli sgravi disposti dall'Ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, non inficiano l'atto di recupero oggetto del presente giudizio, né avvalorano la tesi della società circa la confluenza, anche per l'eccedenza debito iva di che trattasi, delle situazioni finanziarie delle incorporate nella Resistente_1, né implicano l'accettazione o l'accoglimento da parte dell'Ufficio di tale prospettazione. Ciò, in quanto, mentre il credito sorto nell'esercizio 2012 veniva acquisito dalla Resistente_1 a seguito della fusione, l'eccedenza a debito di cui all'esercizio 2013 confluiva nella liquidazione dell'iva di gruppo, da ciò lo sgravio della cartella 29520170007860014000- recupero Iva Società_1 anno 2013.
Non era infatti possibile la partecipazione del credito iva 2012 alla liquidazione dell'Iva di gruppo atteso che, per come precisato nel citato parere della DR Sicilia depositato in giudizio dalla stessa società ricorrente che non contesta quanto ivi indicato, nel 2012 il gruppo non aveva optato per alcuna tassazione comune dell'IVA che iniziava nel 2013, con la presentazione del mod. IVA 26.
Pertanto, il credito anno 2012 non era trasferibile al gruppo come previsto dall'art. 73 ultimo comma 4 del
D.P.R. 633/72, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008. Invece, le eccedenze di debito iva in oggetto sono state trasferite dalla Società_1 nell'ambito della liquidazione iva di gruppo ed era dovuta la prestazione della prescritta garanzia. Peraltro, tale garanzia sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui la società Resistente_1 srl avesse trasferito una eccedenza a debito di euro 701.112,00.
Risulterebbe, infatti, che anche in tale ipotesi una posizione a debito - a fronte della quale avrebbe dovuto esserci un versamento - ha trovato copertura mediante compensazione di posizioni a credito di altre società del gruppo e, quindi, secondo quanto stabilito dal citato art. 38 bis, avrebbero dovuto essere garantite.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1369/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 1 e depositata il 10
Giugno 2022.
La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Inquadramento normativo e sistematico. La soluzione della presente controversia impone un'analisi attenta del quadro normativo e regolamentare che disciplina la liquidazione iva di gruppo e, più in generale, le modalità di compensazione d'imposta in ambito intragruppo.
Sulla liquidazione IVA di gruppo e disciplina delle compensazioni, l'art.73, comma 3, D. P. R.633/1972: offre la possibilità alle società appartenenti ad un gruppo societario di procedere alla compensazione dei crediti e debiti IVA emergenti dai rispettivi conteggi d'imposta, consentendo una gestione finanziaria più efficiente tra le società collegate. Tale istituto, pur rispondendo ad esigenze di semplificazione e ottimizzazione delle risorse del gruppo, è però assistito da una rigorosa disciplina per evitare fenomeni di erosione fiscale e salvaguardare il credito erariale. Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979: dettando le regole attuative, configura l'obbligo di una preventiva prestazione di garanzia per l'ipotesi in cui una società (controllata) intenda trasferire il proprio credito al gruppo al fine di compensarlo con il debito di un'altra società (controllante o appartenente allo stesso gruppo). L'Art.38-bis D. P. R.633/1972: la disposizione, pur originariamente prevista per il rimborso dei crediti IVA, viene richiamata dal DM in parola anche all'ipotesi di compensazione infragruppo, rendendo la garanzia uno strumento essenziale e non derogabile.
Finalità dell'obbligo di prestazione di garanzia:
1. Neutralità rispetto alla posizione dell'Erario a fronte di trasferimenti consolidati di crediti tra società con personalità giuridica autonoma.
2. Prevenzione di abusi e frodi mediante l'elusione della reale posizione debitoria o creditoria delle società coinvolte.
3. Garanzia dell'esigibilità effettiva dell'imposta, anche nell'ipotesi di liquidazione, insolvenza o perdita di soggettività giuridica di uno dei soggetti coinvolti.
Implicazioni in caso di operazioni straordinarie: In presenza di operazioni straordinarie (es. fusione o incorporazione tra società del gruppo), la successione nei rapporti fiscali da parte dell'incorporante comporta la responsabilità integrale per le obbligazioni tributarie, comprese quelle di carattere vincolistico-procedurale come la prestazione delle garanzie a supporto della compensazione. La natura strumentale della garanzia emerge dunque in modo rafforzato: anche in caso di mutamento del soggetto giuridico, l'obbligo permane in capo alla società subentrante senza soluzione di continuità, pena la decadenza dei benefici fiscali o la nullità delle compensazioni operate, come chiarito anche da plurima giurisprudenza della Suprema Corte e delle Corti di merito.
L'esame dettagliato della documentazione agli atti evidenzia quanto segue: La parte appellata ha inoltrato istanza di compensazione di credito IVA maturato in capo ad una delle società del gruppo, richiedendone il trasferimento e la consolidazione ai sensi della normativa sopra richiamata. Contestualmente, non risulta depositata (né in sede di dichiarazione, né in successivi adempimenti) alcuna garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art.38-bis D. P. R.633/1972, elemento che emerge con particolare evidenza sia dalla difesa dell'Ufficio sia dall'analisi delle carte processuali. È documentato inoltre che la società non ha proceduto a successive regolarizzazioni spontanee né ha fornito elementi giustificativi in ordine all'omissione, neppure nell'ambito del primo grado di giudizio che si è risolto in suo favore. La mancata prestazione della garanzia è, quindi, comprovata in modo incontrovertibile dal materiale probatorio in atti, restando priva di efficacia l'asserzione (sostenuta in via generica in primo grado) di una presunta equivalenza tra i crediti maturati e il saldo IVA di gruppo.
Sulla base del quadro normativo descritto e degli accertamenti effettuati, si possono trarre le seguenti considerazioni: La funzione del meccanismo di garanzia: la giurisprudenza tributaria ha chiarito che tale meccanismo non rappresenta un mero formalismo, bensì un presidio sostanziale di tutela per evitare che il trasferimento del credito possa costituire fonte di danno per l'Erario. L'assenza della garanzia, quindi, non può essere surrogata dal fatto che il credito sia reale, ma implica la radicale inefficacia della compensazione.
Carattere indefettibile dell'obbligo: l'omessa presentazione della garanzia costituisce motivo legittimo e sufficiente per il recupero integrale dell'IVA compensata, senza che sia necessario per l'Amministrazione dimostrare ulteriori profili di anomalia o malafede in capo al contribuente. Incapacità di sanatoria ex post: la prestazione tardiva o la regolarizzazione successiva dell'inadempimento non producono effetti sananti rispetto all'illecito già commesso;
la ratio della norma risiede nell'esigenza di predeterminare ab origine la copertura del rischio fiscale. Responsabilità in capo alla capogruppo/incorporante: anche nelle ipotesi di trasformazioni societarie straordinarie, si conferma la perdurante titolarità di tutti gli obblighi e delle sanzioni accessorie in materia di IVA, senza possibilità di disapplicazione della disciplina delle garanzie.
I motivi dedotti dall'Agenzia delle Entrate trovano pieno riscontro:
1. Violazione della disciplina delle garanzie
IVA di gruppo: la sentenza di primo grado viola l'art.73, comma 3, D. P. R.633/1972, il D. M.13 dicembre
1979 e l'art.38-bis D. P. R.633/1972, ritenendo, in modo erroneo, che la mancata garanzia non infici l'efficacia della compensazione.
2. Carenza motivazionale e di prova: la pronuncia impugnata si fonda su una rappresentazione parziale del quadro documentale e normativo, omettendo di valutare le conseguenze giuridiche della omessa garanzia e l'inadempienza della società contribuente.
3. Principio di legalità e neutralità fiscale: le operazioni infragruppo devono essere subordinate al rispetto dei vincoli formali e sostanziali prescritti dalla legge, pena l'invalidità delle compensazioni e la legittimità degli atti di recupero emanati dall'Ufficio.
4. Tutela dell'interesse erariale: la finalità delle norme impone un'interpretazione restrittiva degli istituti agevolativi e delle deroghe, fermo restando il principio della certezza del diritto e della parità delle parti nella dinamica processuale tributaria. Tali rilievi comportano l'accoglimento integrale dell'appello.
La parte appellata, sebbene validamente citata, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. In base all'art.290 c. p. c. , la mancata costituzione non produce alcun effetto impeditivo sulla prosecuzione e definizione del giudizio e non limita in alcun modo la cognizione piena da parte del Collegio, che ben può fondare la decisione sugli atti ed i documenti tempestivamente acquisiti al fascicolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) per il primo grado ed euro 8.000,00 (ottomila/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5540/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TYXCREW00100-2018 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.02.19 Nominativo_1, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della Resistente_1 S.r.l, impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate, l'atto meglio descritto in epigrafe. Costituitasi la resistente, dopo alcuni rinvii, rigettata da parte dell'Ufficio impositore l'istanza di conciliazione avanzata dal Nominativo_1, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
Affermava la Corte adita:
“La controversia attiene all'atto di recupero, scaturente da un controllo formale della dichiarazione 2014, corrispondente al credito di imposta utilizzato in compensazione nell'anno 2013, per il complessivo importo di euro 1.328.781,77 e dei relativi interessi, oltre sanzioni, determinato dalla mancata prestazione delle garanzie di legge. In pratica si contesta che quanto afferente alle società controllate Società_1. e Società_2.) dalla ricorrente, i cui crediti e debiti erano stati trasferiti, così da consentire la compensazione algebrica, doveva essere garantito mediante cauzione o fideiussione;
cosa che non era avvenuta nella specie.
La Resistente_1 rilevava il difetto di motivazione e l'insussistenza dell'obbligo di prestazione delle garanzie suddette.
In particolare, evidenziava: che la SICAL era stata incorporata in essa opponente, giusta deliberazione dell'1.03.13, verbalizzata con atto del 6.03.13, e successivo atto di fusione in notar Nominativo_1 del 26.04.13;
che la dichiarazione incriminata, risalente al 29.09.14, era stata erroneamente presentata con modello IVA autonomo;
che, rilevato l'errore, in data 16.11.16, essa Resistente_1 aveva provveduto a presentare dichiarazione integrativa IVA 2014, con riferimento alla nuova situazione creatasi per dette società con l'incorporazione, inserendo, accanto al proprio, i moduli riferiti alle incorporate, che dovevano essere considerate esterne all'IVA di gruppo, in quanto il debito della Società_1 era già diventato un debito IVA dell'incorporante; che, pertanto la Resistente_1 non aveva effettuato alcuna compensazione e non aveva ottenuto alcun effetto riconducibile a un rimborso d'imposta, avendo partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo, non già con una eccedenza di credito di euro 708.079,00 per come esposto dall'Ufficio, ma con una eccedenza di debito di euro 701.112,00, derivante dalla somma algebrica dei saldi IVA delle tre società oggetto di fusione. La Società_1 e la Società_2, quindi, già erroneamente oggetto di dichiarazioni IVA come soggetti autonomi, facenti parte del gruppo societario, dovevano ormai considerarsi estranee, non potendo essere ritenute nell'anno 2013 autonomi soggetti d'imposta, essendo state incorporate con effetti dal 1° marzo 2013.
Aggiungeva che l'Agenzia aveva annullato, in autotutela, in virtù di detta correzione e integrazione, l'atto di recupero a suo tempo emesso per l'IVA della Società_1, procedendo allo sgravio (il relativo giudizio di opposizione si era chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere).
L'Ufficio contestava detta prospettazione e depositava provvedimento di diniego dell'istanza di conciliazione avanzata nelle more dall'opponente.
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che la liquidazione dell'IVA di gruppo, a cui si rifà l'Agenzia nell'atto di recupero, costituisce una speciale modalità di compensazione (eventualmente di rimborso) del debito tributario;
essa è disciplinata dall'art.73, comma 3, DPR 633/72, che rimanda per l'attuazione ai decreti ministeriali.
In pratica con tale meccanismo si opera la perdita, da parte delle controllate, dei saldi IVA disponibili ed il trasferimento dei relativi crediti e debiti di imposta alla controllante, in modo da consentire a quest'ultima una compensazione algebrica dei saldi a credito ed a debito che emergono dalle liquidazioni periodiche.
Il D.M. 13712/79 prescrive, poi, che le eccedenze di crediti d'imposta compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate da altre società del gruppo devono essere garantite secondo le disposizioni del DPR 633/72, art.38 bis.
E' chiaro che, l'operatività di detta disciplina, invocata dall'Agenzia, presuppone la autonomia e distinzione tra le società nel cui ambito avviene il meccanismo più sopra indicato, oltrechè, ovviamente, il rapporto particolare che lega le stesse.
Delineato il quadro normativo, appare pacifico che l'atto impugnato è stato emesso a seguito della dichiarazione integrativa del 16.11.16.
In proposito, dalla documentazione prodotta emerge che la Società ha presentato il modello IVA con tre moduli, dei quali il primo si riferisce alla incorporante e gli altri due alle incorporate Società_1 e Società_2. Con riferimento al quadro VK emerge che la Resistente_1 ha trasferito una eccedenza a credito di euro 708.079,00 e che le due società incorporate hanno trasferito una eccedenza a debito di euro 1.409.391,00 ed una eccedenza a credito di euro 200,00. Con riferimento alla Società_1 risulta un credito trasferito di euro 79.500,00 ed un debito trasferito di euro 1.488.891,00, con una conseguente eccedenza, determinata dalla somma algebrica, di euro 1.409.391,00.Il credito Società_1 anno 2012 di euro 474.305,00 viene indicato come utilizzato in compensazione per l'intero importo nel quadro VL.
V'è da rilevare che l'ufficio ha accolto tale prospettazione, basata sulla avvenuta incorporazione delle due società, accogliendo la domanda di sgravio (il relativo giudizio si è, pertanto chiuso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere).
Ne discende che, come ha evidenziato la ricorrente, non si è trattato di liquidazione dell'IVA di gruppo, per la quale occorrono i presupposti più sopra enunziati, ma di operazione effettuata nell'alveo della società incorporante, avvalendosi delle situazioni finanziarie delle società ormai incorporate e, pertanto, prive di una loro autonomia giuridica e patrimoniale. Sostanzialmente, l'imposta a debito contestata era già confluita in quella della società incorporante.
Il comportamento dell'Ufficio, al riguardo, in relazione alla prima liquidazione, costituisce, del resto, una accettazione implicita di tale situazione.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Ricorrono giusti motivi, stante la complessità della questione, per compensare interamente le spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina con atto del 20 Ottobre 2022 deducendo i seguenti motivi.
1) La sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto emessa in violazione di legge, oltre che con motivazione carente ed erronea.
Contrariamente a quanto affermato dai primi Giudici, quest'Agenzia delle Entrate ha legittimamente emesso l'atto di recupero, in assenza della prestazione delle garanzie ex art. 38bis del D.P.R. 633/72 come previste ex art. 6 del decreto Ministero delle Finanze 13/12/1979 n. 11065.
Ciò in quanto l'eccedenza di debito trasferita dalla Società_1 srl, per €1.409.391,00, è avvenuta nell'ambito della liquidazione dell'iva di gruppo, ininfluente al riguardo che la società si fosse fusa per incorporazione con la Resistente_1 Intanto, si ribadisce, che l'atto di recupero oggetto del presente giudizio è stato emesso sulla base dei dati dichiarati dalla stessa società odierna appellata nella dichiarazione integrativa modello Iva
2013 presentata del 16/11/2016.
Ivi, contrariamente a quanto affermato in ricorso circa la consistenza dei propri saldi, la Resistente_1, nel quadro VK (determinazione dell'eccedenza d'imposta) del modulo 1 relativo alla posizione di essa controllante non espone la pretesa eccedenza di debito iva di € 701.112,00, ma, come più volte precisato un credito iva di € 708.079,00. Per la Società_1 nel quadro VK del modulo 2 relativo alla posizione della detta società, risulta il trasferimento di un'eccedenza di debito di € 1.409.391,00. Gli stessi primi Giudici prendono atto della situazione, riconoscendo testualmente in sentenza che dalla documentazione prodotta emerge che la Società ha presentato il modello IVA con tre moduli, dei quali il primo si riferisce alla incorporante e gli altri due alle incorporate Società_1 e Società_2. Con riferimento al quadro VK emerge che la Resistente_1 ha trasferito una eccedenza a credito di euro 708.079,00 e che le due società incorporate hanno trasferito una eccedenza a debito di euro 1.409.391,00 ed una eccedenza a credito di euro 200,00. Con riferimento alla Società_1 risulta un credito trasferito di euro 79.500,00 ed un debito trasferito di euro 1.488.891,00, con una conseguente eccedenza, determinata dalla somma algebrica, di euro 1.409.391,00.
Diversamente, i dati esposti in dichiarazione confermano che le posizioni iva a debito ed a credito delle incorporate oggetto del presente recupero non erano confluite in quella della incorporante ma avevano partecipato alla liquidazione dell'iva di gruppo.
Ciò del resto coerentemente col periodo di maturazione delle posizioni debitorie e creditorie traferite dalla Società_1 al gruppo.
Come infatti evidenziato da quest'ufficio già in sede di controdeduzioni, il debito Iva trasferito dalla Società_1 vedasi quadro VH relativo modulo 2, di € 1.488.891,00 era maturato nel primo mese dell'anno 2013, mentre i crediti, per complessivi € 79.500,00 si riferivano ai mesi da 2 a 5 del detto anno 2013.
Ne risulta che l'eccedenza a debito di € 1.409.391,00 trasferita dalla Società_1 va imputata al primo mese dell'anno 2013 e quindi ad un periodo antecedente la fusione che, per stessa ammissione di controparte- vedasi pag. 2 dell'istanza di conciliazione depositata dalla parte- spiegava efficacia a far data dal 06/5/2013.
Questo profilo è stato inopinatamente del tutto ignorato dai primi Giudici, di modo che anche sotto questo aspetto la sentenza appare meritevole di censura.
Considerato che
le società incorporate si estinguono a seguito della fusione per incorporazione, risulta che la società incorporante è tenuta, quale soggetto risultante dall'operazione straordinaria, a presentare la dichiarazione IVA tenendo distinte le operazioni effettuate prima della fusione da quelle effettuate nel periodo successivo alla fusione.
Per questo motivo nella dichiarazione IVA devono essere riepilogati, in distinti moduli intestati alle società incorporate, le operazioni effettuate da queste ultime nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato alla incorporante le operazioni compiute ante e post fusione.
Dunque, il saldo-eccedenza a debito Iva della Società_1 essendo relativo ad un periodo ante fusione partecipava alla liquidazione dell'iva di gruppo, con obbligo di prestazione delle garanzie di legge, che invece la
Resistente_1 non ha prestato.
Attesa la mancata presentazione della garanzia prevista dall'art. 38 bis del D.P.R. 633/72, le compensazioni nell'ambito della liquidazione dell'IVA di gruppo, di cui al citato art. 73 del citato decreto, non possono considerarsi come perfezionate, con l'effetto di rendere dovuto “ex tunc” il versamento dell'imposta oggetto di compensazione, che dunque, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è stato legittimamente recuperato a tassazione con interessi e sanzioni.
Né la legittimità dell'atto di recupero de quo può essere inficiata dagli annullamenti e dagli sgravi relativi all'atto di recupero n. TYXCRC300001/2017 ed alle cartelle n.29520170007929962 e n.
29520170007860014000 indicati dalla parte nell'istanza di conciliazione.
Al riguardo, preliminarmente si osserva che l'annullamento dell'atto di recupero n. TYXCRC300001/2017 è avvenuto con provvedimento del 23.02.2017. Come tale la parte ne era già a conoscenza prima della proposizione del ricorso di primo grado del presente giudizio in data 25.1.2019, di modo che qualsiasi rimostranza sul punto doveva essere esposta già in ricorso, con la conseguenza che la tardiva eccezione sollevata con l'istanza depositata il 30/04/2021 era inammissibile e non poteva essere posta dai primi Giudici
a supporto della statuizione di annullamento.
In ogni caso, i prefati annullamenti sono assolutamente ininfluenti sulla legittimità e validità dell'atto di recupero. Ed infatti, come da documentazione già depositata da controparte in primo grado, l'atto di recupero
TYXCRC30001/2017 era stato emesso in quanto dal controllo dei modelli F24 anno 2013 risultava l'utilizzo in compensazione, per € 445.762,57, del credito iva annuale relativo all'anno d'imposta 2012 non risultante dalla relativa dichiarazione modello Iva 2013- anno d'imposta 2012 presentata il 28/2/2013, utilizzo indebito da sanzionarsi, ex art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/97, con una sanzione pari al 100% del credito utilizzato.
Atteso che, in sede di liquidazione della dichiarazione modello iva presentata per l'anno d'imposta 2013 in data 29/9/2014 si era già provveduto a recuperare l'imposta con interessi, oltre ad irrogare una sanzione nella misura del 10%, l'atto di recupero di che trattasi si riferiva al pagamento della differenza sull'irrogazione sanzionatoria. Ebbene, come peraltro evidenziato da quest'Ufficio nell'atto di diniego di conciliazione, il su indicato atto di recupero era stato annullato in ragione della presentazione della dichiarazione integrativa del 16/11/2016, ove al quadro VL del modulo –intercalare 2 relativo alla Società_1 veniva esposta l'esistenza di un credito iva della Società_1 risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2012 per € 474.305,00, ivi dichiarato come interamente utilizzato in compensazione per l'intero importo, come del resto riconosciuto in sentenza dal Collegio di prime cure.
Per analoga motivazione, come da parere della DR Sicilia già in allegazione di controparte in primo grado, sono state sgravate le iscrizioni a ruolo iva recate dalla cartella 295 2017 0007929962000, emessa in esito alla liquidazione, ex art. 54-bis del D.P.R. 633/72, della dichiarazione IVA2014 presentata dalla società in data 29.09.2014, liquidazione che evidenziava l'utilizzo in compensazione nell'esercizio 2013, da parte della Resistente_1, di crediti IVA dell'esercizio 2012, per l'importo di € 445.780,00, in assenza di alcuna esposizione nella predetta dichiarazione IVA 2014 o di anni precedenti, di modo che il detto credito risultava sconosciuto all'Ufficio.
Ricevuta la comunicazione di irregolarità, la Resistente_1 procedeva ad integrare i dati mancanti, in ultimo con l'integrativa del 16/11/2016, ove inseriva i moduli relativi alle incorporate, facendo emergere il credito
IVA riportato dall'anno d'imposta precedente.
Dunque l'annullamento e gli sgravi disposti dall'Ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, non inficiano l'atto di recupero oggetto del presente giudizio, né avvalorano la tesi della società circa la confluenza, anche per l'eccedenza debito iva di che trattasi, delle situazioni finanziarie delle incorporate nella Resistente_1, né implicano l'accettazione o l'accoglimento da parte dell'Ufficio di tale prospettazione. Ciò, in quanto, mentre il credito sorto nell'esercizio 2012 veniva acquisito dalla Resistente_1 a seguito della fusione, l'eccedenza a debito di cui all'esercizio 2013 confluiva nella liquidazione dell'iva di gruppo, da ciò lo sgravio della cartella 29520170007860014000- recupero Iva Società_1 anno 2013.
Non era infatti possibile la partecipazione del credito iva 2012 alla liquidazione dell'Iva di gruppo atteso che, per come precisato nel citato parere della DR Sicilia depositato in giudizio dalla stessa società ricorrente che non contesta quanto ivi indicato, nel 2012 il gruppo non aveva optato per alcuna tassazione comune dell'IVA che iniziava nel 2013, con la presentazione del mod. IVA 26.
Pertanto, il credito anno 2012 non era trasferibile al gruppo come previsto dall'art. 73 ultimo comma 4 del
D.P.R. 633/72, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008. Invece, le eccedenze di debito iva in oggetto sono state trasferite dalla Società_1 nell'ambito della liquidazione iva di gruppo ed era dovuta la prestazione della prescritta garanzia. Peraltro, tale garanzia sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui la società Resistente_1 srl avesse trasferito una eccedenza a debito di euro 701.112,00.
Risulterebbe, infatti, che anche in tale ipotesi una posizione a debito - a fronte della quale avrebbe dovuto esserci un versamento - ha trovato copertura mediante compensazione di posizioni a credito di altre società del gruppo e, quindi, secondo quanto stabilito dal citato art. 38 bis, avrebbero dovuto essere garantite.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1369/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 1 e depositata il 10
Giugno 2022.
La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Inquadramento normativo e sistematico. La soluzione della presente controversia impone un'analisi attenta del quadro normativo e regolamentare che disciplina la liquidazione iva di gruppo e, più in generale, le modalità di compensazione d'imposta in ambito intragruppo.
Sulla liquidazione IVA di gruppo e disciplina delle compensazioni, l'art.73, comma 3, D. P. R.633/1972: offre la possibilità alle società appartenenti ad un gruppo societario di procedere alla compensazione dei crediti e debiti IVA emergenti dai rispettivi conteggi d'imposta, consentendo una gestione finanziaria più efficiente tra le società collegate. Tale istituto, pur rispondendo ad esigenze di semplificazione e ottimizzazione delle risorse del gruppo, è però assistito da una rigorosa disciplina per evitare fenomeni di erosione fiscale e salvaguardare il credito erariale. Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979: dettando le regole attuative, configura l'obbligo di una preventiva prestazione di garanzia per l'ipotesi in cui una società (controllata) intenda trasferire il proprio credito al gruppo al fine di compensarlo con il debito di un'altra società (controllante o appartenente allo stesso gruppo). L'Art.38-bis D. P. R.633/1972: la disposizione, pur originariamente prevista per il rimborso dei crediti IVA, viene richiamata dal DM in parola anche all'ipotesi di compensazione infragruppo, rendendo la garanzia uno strumento essenziale e non derogabile.
Finalità dell'obbligo di prestazione di garanzia:
1. Neutralità rispetto alla posizione dell'Erario a fronte di trasferimenti consolidati di crediti tra società con personalità giuridica autonoma.
2. Prevenzione di abusi e frodi mediante l'elusione della reale posizione debitoria o creditoria delle società coinvolte.
3. Garanzia dell'esigibilità effettiva dell'imposta, anche nell'ipotesi di liquidazione, insolvenza o perdita di soggettività giuridica di uno dei soggetti coinvolti.
Implicazioni in caso di operazioni straordinarie: In presenza di operazioni straordinarie (es. fusione o incorporazione tra società del gruppo), la successione nei rapporti fiscali da parte dell'incorporante comporta la responsabilità integrale per le obbligazioni tributarie, comprese quelle di carattere vincolistico-procedurale come la prestazione delle garanzie a supporto della compensazione. La natura strumentale della garanzia emerge dunque in modo rafforzato: anche in caso di mutamento del soggetto giuridico, l'obbligo permane in capo alla società subentrante senza soluzione di continuità, pena la decadenza dei benefici fiscali o la nullità delle compensazioni operate, come chiarito anche da plurima giurisprudenza della Suprema Corte e delle Corti di merito.
L'esame dettagliato della documentazione agli atti evidenzia quanto segue: La parte appellata ha inoltrato istanza di compensazione di credito IVA maturato in capo ad una delle società del gruppo, richiedendone il trasferimento e la consolidazione ai sensi della normativa sopra richiamata. Contestualmente, non risulta depositata (né in sede di dichiarazione, né in successivi adempimenti) alcuna garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art.38-bis D. P. R.633/1972, elemento che emerge con particolare evidenza sia dalla difesa dell'Ufficio sia dall'analisi delle carte processuali. È documentato inoltre che la società non ha proceduto a successive regolarizzazioni spontanee né ha fornito elementi giustificativi in ordine all'omissione, neppure nell'ambito del primo grado di giudizio che si è risolto in suo favore. La mancata prestazione della garanzia è, quindi, comprovata in modo incontrovertibile dal materiale probatorio in atti, restando priva di efficacia l'asserzione (sostenuta in via generica in primo grado) di una presunta equivalenza tra i crediti maturati e il saldo IVA di gruppo.
Sulla base del quadro normativo descritto e degli accertamenti effettuati, si possono trarre le seguenti considerazioni: La funzione del meccanismo di garanzia: la giurisprudenza tributaria ha chiarito che tale meccanismo non rappresenta un mero formalismo, bensì un presidio sostanziale di tutela per evitare che il trasferimento del credito possa costituire fonte di danno per l'Erario. L'assenza della garanzia, quindi, non può essere surrogata dal fatto che il credito sia reale, ma implica la radicale inefficacia della compensazione.
Carattere indefettibile dell'obbligo: l'omessa presentazione della garanzia costituisce motivo legittimo e sufficiente per il recupero integrale dell'IVA compensata, senza che sia necessario per l'Amministrazione dimostrare ulteriori profili di anomalia o malafede in capo al contribuente. Incapacità di sanatoria ex post: la prestazione tardiva o la regolarizzazione successiva dell'inadempimento non producono effetti sananti rispetto all'illecito già commesso;
la ratio della norma risiede nell'esigenza di predeterminare ab origine la copertura del rischio fiscale. Responsabilità in capo alla capogruppo/incorporante: anche nelle ipotesi di trasformazioni societarie straordinarie, si conferma la perdurante titolarità di tutti gli obblighi e delle sanzioni accessorie in materia di IVA, senza possibilità di disapplicazione della disciplina delle garanzie.
I motivi dedotti dall'Agenzia delle Entrate trovano pieno riscontro:
1. Violazione della disciplina delle garanzie
IVA di gruppo: la sentenza di primo grado viola l'art.73, comma 3, D. P. R.633/1972, il D. M.13 dicembre
1979 e l'art.38-bis D. P. R.633/1972, ritenendo, in modo erroneo, che la mancata garanzia non infici l'efficacia della compensazione.
2. Carenza motivazionale e di prova: la pronuncia impugnata si fonda su una rappresentazione parziale del quadro documentale e normativo, omettendo di valutare le conseguenze giuridiche della omessa garanzia e l'inadempienza della società contribuente.
3. Principio di legalità e neutralità fiscale: le operazioni infragruppo devono essere subordinate al rispetto dei vincoli formali e sostanziali prescritti dalla legge, pena l'invalidità delle compensazioni e la legittimità degli atti di recupero emanati dall'Ufficio.
4. Tutela dell'interesse erariale: la finalità delle norme impone un'interpretazione restrittiva degli istituti agevolativi e delle deroghe, fermo restando il principio della certezza del diritto e della parità delle parti nella dinamica processuale tributaria. Tali rilievi comportano l'accoglimento integrale dell'appello.
La parte appellata, sebbene validamente citata, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. In base all'art.290 c. p. c. , la mancata costituzione non produce alcun effetto impeditivo sulla prosecuzione e definizione del giudizio e non limita in alcun modo la cognizione piena da parte del Collegio, che ben può fondare la decisione sugli atti ed i documenti tempestivamente acquisiti al fascicolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) per il primo grado ed euro 8.000,00 (ottomila/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)