3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorita' amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 21 dicembre 1996, n. 665 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo "l'AAAVTAG puo' instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unita' da impiegare in via prioritaria per le attivita' di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verra' definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale gia' dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneita' psico-fisica, con eta' non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto."