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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2180/2021
Successivamente alle ore 15.45 nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2180/2021; promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Luigi Antonio Alboccino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cirò Marina alla via V. Emanuele n.
14;
PARTE ATTOREA OPPONENTE
Contro cod. fisc. n. , corrente in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 P.IVA_1
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Napoli, Via Riviera di Chiaia n.267.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 01.07.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: -il sig. , in data Parte_1
05.09.2011, richiedeva alla Deutshe Bank S.p.A. la concessione di prestito personale dell'importo di Euro 13.823,55 da rimborsare in n. 60 rate mensili dell'importo di euro
282,00; Deutshe Bank S.p.A erogava il finanziamento richiesto, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
- la suddetta creditrice cedeva il credito di cui al ricorso a
Banca Ifis S.p.A.; - in data 29.6.2018, veniva conferito ramo d'azienda relativo all'Area
NPL di Banca Ifis S.p.A. alla subentrando quest'ultima, in continuità in Controparte_2
tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo all'Area NPL di Banca IFIS S.p.A; - in data
27.6.2019, infine, cedeva alla società pro soluto ed in Controparte_2 Controparte_1
blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui risultava ricompreso anche il credito azionato;
- la ricorrente, nella sua qualità di cessionaria, vantava un credito nei confronti del debitore pari ad euro 14.739,45 alla data del 25.05.2015; - la ricorrente aveva inutilmente sollecitato il pagamento delle somme dovute;
sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti di Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 538/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in Parte_1
data 05.08.2021, per la somma di 14.739,45, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, disconoscendo la firma apposta sul contratto;
deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre i termini di legge nonché la prescrizione della pretesa creditoria;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.05.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la Controparte_1
genericità, oltre che l'infondatezza, delle deduzioni avversarie, evidenziando che debitore aveva corrisposto le prime 50 rate del finanziamento oggetto del giudizio riconoscendo il debito per facta concludentia; rilevava che la cessione del credito era avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B e che in atti era prodotta l'avviso di pubblicazione sulla
2 Gazzetta Ufficiale;
- deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non operando nel caso di specie il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ma il termine decennale applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento;
osservava che il decreto ingiuntivo opposto era pienamente efficace, poiché tempestivamente notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c.; chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa.
4.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fallito il tentativo di mediazione, la causa istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
3 intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Nell'atto di citazione in opposizione l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancata notifica del decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Quest'ultimo è stato emesso in data 05.08.2021 e notificato in data 15.10.2021, ovvero, secondo l'assunto attoreo, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c.
Al riguardo giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di notifica del decreto ingiuntivo è soggetto alla sospensione feriale nel periodo che va dal
1° al 31 agosto (cfr. Cass. 22959/2007; Cass. 5447/1999).
La notifica risulta eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario (cfr. allegato comparsa di costituzione)
Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto ( Cass. n. 19211/2022; Cass. n. 7324/2012).
Nel caso di specie, la notificazione risulta perfezionata per il notificante in data 15.10.2021
(cfr. allegato comparsa di costituzione) e pertanto nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c..
L'eccezione appare, pertanto, priva di pregio.
7.
Parte opponente disconosce genericamente la sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “rispetto ad una fotocopia non è necessario il disconoscimento della sottoscrizione di cui all'art. 215 c.p.c.; è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, a sensi dell'art. 2719 c.c.” (Cass. n. 7775/2014).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, affermato che “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
4 una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. ex plurimis Cass. 15790/2016).
Perché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che, pur non richiedendo forme particolari, evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale.
Il disconoscimento deve quindi contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto,
o, in alternativa, le parti aggiunte;
la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può, pertanto, avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisce dall'originale (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 12730/2016).
Parte opponente non ha contestato la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale del documento nè ha specificamente addotto utili elementi atti a contestare l'autenticità della sottoscrizione.
Si osserva, infine, che il contratto risulta in parte eseguito e che parte opponente non ha offerto alcuna valida giustificazione del possesso da parte dell'odierna opposta di informazioni personali dell'opponente, identificato attraverso carta di identità n. rilasciata dal Comune di Cirò Marina in data 11.09.2008 (cfr. all. 1 comparsa di Numero_1
costituzione).
Le circostanze appena evidenziate appaiono scarsamente compatibili con l'addotta estraneità dell'opponente al rapporto contrattuale.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione del contratto formulato da parte opponente.
8.
Va disattesa l'eccezione con la quale parte opponente lamenta la mancata comunicazione della cessione del credito.
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione da a è stato pubblicato sulla CP_2 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 4 comparsa di costituzione).
5 Giova evidenziare che l'avviso di cessione contiene sufficienti elementi identificativi del credito ceduto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 31188/2017; Cass. 20739/2022).
Inoltre, dalla documentazione prodotta in atti si evince che con lettera racc. a.r. n.
61766963067-0 del 18.11.2019, parte opposta ha comunicato la cessione del credito al debitore (cfr. all. 5 comparsa di costituzione).
La notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, ha raggiunto il suo scopo, in quanto
è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.
Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale del Giudice di legittimità può affermarsi che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n. 9427/2023;
Cass. n. 511/2019; Cass. n. 24015/2017), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito” (Cass. n. 19232/2018).
In ogni caso, giova evidenziare che la giurisprudenza del Giudice di legittimità ha chiarito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. costituisce atto a forma libera, purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. “(cfr.
Cass. n. 1770/2014).
9.
Anche l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da parte opponente, non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “nonostante l'accordo tra la banca e il cliente preveda l'obbligo di restituzione della somma a rate, tale razionamento del debito non modifica la natura del contratto, che è e resta unitaria, facendo capo a un unico
6 contratto. Il che significa, quindi, che è anche unica la prestazione e non andrà riferita, invece, a ogni singola rata rispetto alla relativa scadenza” (Cass. 18951/2013).
L'unicità del debito, sia pure ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di un debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente stabilito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità dell'art. 2948 c.c. (Cass. n. 1110/1994).
Ed ancora, il Supremo Collegio ha statuito che “nel contratto di mutuo, il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo“ (Cass. n.
17798/2011; Cass. n. 2301/2004).
Il Giudice di legittimità ha ulteriormente precisato che “ l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicchè non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ.. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacchè identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi “ (cfr. Cass. n. 4232/2023).
Il contratto per cui è causa, stipulato in data 05.09.2011 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione) prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in 60 rate mensili a partire dal 06.10.2011 con scadenza al 06.09.2016 (cfr. all. 6 comparsa di costituzione).
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione non risulta maturato al momento della notificazione del decreto ingiuntivo.
10.
Alla luce della documentazione in atti, risulta acclarato il rapporto contrattuale e la corresponsione della somma, oggetto della pretesa creditoria.
In relazione al quantum della pretesa creditoria giova evidenziare che dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento al piano di ammortamento e al saldo contabile, si evince che le rate scoperte al momento della cessione del credito erano solo dieci per un importo residuo di euro 2.820,00, oltre interessi ed accessori (cfr. all. 6 comparsa di
7 costituzione)
Detta circostanza risulta peraltro espressamente ammessa nello stesso atto costitutivo della società opposta, laddove si legge testualmente “ Il sig. ha corrisposto le prime 50 rate Pt_1
del finanziamento oggetto del giudizio (Allegato n. 2 del fascicolo monitorio) dando, potendosi affermare, senza dubbio, il riconoscimento del debito da parte dell'odierno opponente per facta concludentia” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione), dispensando in tal modo parte opponente dalla prova contraria.
Pertanto, alla luce delle emergenze in atti il credito va accertato e rideterminato nella somma di euro 2.820,00 oltre interessi ed accessori.
Occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità a validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto.
11.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Dall'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione deriva la nullità “ope legis” della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione stessa, sicchè non è consentito al giudice dell'opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in essa contenuta non sia stata modificata” (cfr. ex plurimis Cass. n. 20052/2013; Cass. n.
4436/2014).
Ne consegue che, qualora il giudice riconosca (come nel caso di specie) fondata solo parzialmente l'opposizione formulata dall'opponente, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l'originario “petitum” senza che ciò costituisca domanda nuova, né in primo grado né in appello” ( Cass. 22489/2006; Cass. n. 15186/2004).
Facendo applicazione dei principi enunciati dal Supremo Collegio, si impone, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento della residua somma pari ad euro 2.820,00, oltre interessi ed accessori.
12.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale, e in
8 misura sensibilmente ridotta, della domanda monitoria, possono essere interamente compensate tra le parti.
13.
Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per i motivi esposti in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 538/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 05.08.2021 nel procedimento 1259/2021 R.G.;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., della somma di euro 2.820,00, oltre interessi, come da domanda, ed accessori;
3. spese della fase monitoria e del presente giudizio compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 26.02.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
9
Successivamente alle ore 15.45 nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2180/2021; promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Luigi Antonio Alboccino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cirò Marina alla via V. Emanuele n.
14;
PARTE ATTOREA OPPONENTE
Contro cod. fisc. n. , corrente in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 P.IVA_1
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Napoli, Via Riviera di Chiaia n.267.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 01.07.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: -il sig. , in data Parte_1
05.09.2011, richiedeva alla Deutshe Bank S.p.A. la concessione di prestito personale dell'importo di Euro 13.823,55 da rimborsare in n. 60 rate mensili dell'importo di euro
282,00; Deutshe Bank S.p.A erogava il finanziamento richiesto, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
- la suddetta creditrice cedeva il credito di cui al ricorso a
Banca Ifis S.p.A.; - in data 29.6.2018, veniva conferito ramo d'azienda relativo all'Area
NPL di Banca Ifis S.p.A. alla subentrando quest'ultima, in continuità in Controparte_2
tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo all'Area NPL di Banca IFIS S.p.A; - in data
27.6.2019, infine, cedeva alla società pro soluto ed in Controparte_2 Controparte_1
blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui risultava ricompreso anche il credito azionato;
- la ricorrente, nella sua qualità di cessionaria, vantava un credito nei confronti del debitore pari ad euro 14.739,45 alla data del 25.05.2015; - la ricorrente aveva inutilmente sollecitato il pagamento delle somme dovute;
sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti di Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 538/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in Parte_1
data 05.08.2021, per la somma di 14.739,45, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, disconoscendo la firma apposta sul contratto;
deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre i termini di legge nonché la prescrizione della pretesa creditoria;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.05.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la Controparte_1
genericità, oltre che l'infondatezza, delle deduzioni avversarie, evidenziando che debitore aveva corrisposto le prime 50 rate del finanziamento oggetto del giudizio riconoscendo il debito per facta concludentia; rilevava che la cessione del credito era avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B e che in atti era prodotta l'avviso di pubblicazione sulla
2 Gazzetta Ufficiale;
- deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non operando nel caso di specie il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ma il termine decennale applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento;
osservava che il decreto ingiuntivo opposto era pienamente efficace, poiché tempestivamente notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c.; chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa.
4.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fallito il tentativo di mediazione, la causa istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
3 intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Nell'atto di citazione in opposizione l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancata notifica del decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Quest'ultimo è stato emesso in data 05.08.2021 e notificato in data 15.10.2021, ovvero, secondo l'assunto attoreo, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c.
Al riguardo giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di notifica del decreto ingiuntivo è soggetto alla sospensione feriale nel periodo che va dal
1° al 31 agosto (cfr. Cass. 22959/2007; Cass. 5447/1999).
La notifica risulta eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario (cfr. allegato comparsa di costituzione)
Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto ( Cass. n. 19211/2022; Cass. n. 7324/2012).
Nel caso di specie, la notificazione risulta perfezionata per il notificante in data 15.10.2021
(cfr. allegato comparsa di costituzione) e pertanto nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c..
L'eccezione appare, pertanto, priva di pregio.
7.
Parte opponente disconosce genericamente la sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “rispetto ad una fotocopia non è necessario il disconoscimento della sottoscrizione di cui all'art. 215 c.p.c.; è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, a sensi dell'art. 2719 c.c.” (Cass. n. 7775/2014).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, affermato che “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
4 una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. ex plurimis Cass. 15790/2016).
Perché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che, pur non richiedendo forme particolari, evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale.
Il disconoscimento deve quindi contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto,
o, in alternativa, le parti aggiunte;
la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può, pertanto, avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisce dall'originale (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 12730/2016).
Parte opponente non ha contestato la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale del documento nè ha specificamente addotto utili elementi atti a contestare l'autenticità della sottoscrizione.
Si osserva, infine, che il contratto risulta in parte eseguito e che parte opponente non ha offerto alcuna valida giustificazione del possesso da parte dell'odierna opposta di informazioni personali dell'opponente, identificato attraverso carta di identità n. rilasciata dal Comune di Cirò Marina in data 11.09.2008 (cfr. all. 1 comparsa di Numero_1
costituzione).
Le circostanze appena evidenziate appaiono scarsamente compatibili con l'addotta estraneità dell'opponente al rapporto contrattuale.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione del contratto formulato da parte opponente.
8.
Va disattesa l'eccezione con la quale parte opponente lamenta la mancata comunicazione della cessione del credito.
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione da a è stato pubblicato sulla CP_2 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 4 comparsa di costituzione).
5 Giova evidenziare che l'avviso di cessione contiene sufficienti elementi identificativi del credito ceduto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 31188/2017; Cass. 20739/2022).
Inoltre, dalla documentazione prodotta in atti si evince che con lettera racc. a.r. n.
61766963067-0 del 18.11.2019, parte opposta ha comunicato la cessione del credito al debitore (cfr. all. 5 comparsa di costituzione).
La notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, ha raggiunto il suo scopo, in quanto
è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.
Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale del Giudice di legittimità può affermarsi che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n. 9427/2023;
Cass. n. 511/2019; Cass. n. 24015/2017), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito” (Cass. n. 19232/2018).
In ogni caso, giova evidenziare che la giurisprudenza del Giudice di legittimità ha chiarito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. costituisce atto a forma libera, purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. “(cfr.
Cass. n. 1770/2014).
9.
Anche l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da parte opponente, non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “nonostante l'accordo tra la banca e il cliente preveda l'obbligo di restituzione della somma a rate, tale razionamento del debito non modifica la natura del contratto, che è e resta unitaria, facendo capo a un unico
6 contratto. Il che significa, quindi, che è anche unica la prestazione e non andrà riferita, invece, a ogni singola rata rispetto alla relativa scadenza” (Cass. 18951/2013).
L'unicità del debito, sia pure ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di un debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente stabilito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità dell'art. 2948 c.c. (Cass. n. 1110/1994).
Ed ancora, il Supremo Collegio ha statuito che “nel contratto di mutuo, il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo“ (Cass. n.
17798/2011; Cass. n. 2301/2004).
Il Giudice di legittimità ha ulteriormente precisato che “ l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicchè non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ.. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacchè identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi “ (cfr. Cass. n. 4232/2023).
Il contratto per cui è causa, stipulato in data 05.09.2011 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione) prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in 60 rate mensili a partire dal 06.10.2011 con scadenza al 06.09.2016 (cfr. all. 6 comparsa di costituzione).
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione non risulta maturato al momento della notificazione del decreto ingiuntivo.
10.
Alla luce della documentazione in atti, risulta acclarato il rapporto contrattuale e la corresponsione della somma, oggetto della pretesa creditoria.
In relazione al quantum della pretesa creditoria giova evidenziare che dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento al piano di ammortamento e al saldo contabile, si evince che le rate scoperte al momento della cessione del credito erano solo dieci per un importo residuo di euro 2.820,00, oltre interessi ed accessori (cfr. all. 6 comparsa di
7 costituzione)
Detta circostanza risulta peraltro espressamente ammessa nello stesso atto costitutivo della società opposta, laddove si legge testualmente “ Il sig. ha corrisposto le prime 50 rate Pt_1
del finanziamento oggetto del giudizio (Allegato n. 2 del fascicolo monitorio) dando, potendosi affermare, senza dubbio, il riconoscimento del debito da parte dell'odierno opponente per facta concludentia” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione), dispensando in tal modo parte opponente dalla prova contraria.
Pertanto, alla luce delle emergenze in atti il credito va accertato e rideterminato nella somma di euro 2.820,00 oltre interessi ed accessori.
Occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità a validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto.
11.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Dall'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione deriva la nullità “ope legis” della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione stessa, sicchè non è consentito al giudice dell'opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in essa contenuta non sia stata modificata” (cfr. ex plurimis Cass. n. 20052/2013; Cass. n.
4436/2014).
Ne consegue che, qualora il giudice riconosca (come nel caso di specie) fondata solo parzialmente l'opposizione formulata dall'opponente, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l'originario “petitum” senza che ciò costituisca domanda nuova, né in primo grado né in appello” ( Cass. 22489/2006; Cass. n. 15186/2004).
Facendo applicazione dei principi enunciati dal Supremo Collegio, si impone, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento della residua somma pari ad euro 2.820,00, oltre interessi ed accessori.
12.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale, e in
8 misura sensibilmente ridotta, della domanda monitoria, possono essere interamente compensate tra le parti.
13.
Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per i motivi esposti in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 538/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 05.08.2021 nel procedimento 1259/2021 R.G.;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., della somma di euro 2.820,00, oltre interessi, come da domanda, ed accessori;
3. spese della fase monitoria e del presente giudizio compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 26.02.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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