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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 78/24 RG
Udienza del 28.10.25
È presente, via teams, l'avv. Esposito.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 78/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Parte appellante ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, lo ha impugnato la comunicazione CP_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676201800000070000, con riferimento alle cartelle ad essa sottese nn. 06620120007045458000, 06620130009944112000, 06620160010824927000, eccependo: la mancata indicazione della qualifica del firmatario;
la mancata notifica delle cartelle;
la prescrizione del diritto alla relativa riscossione.
L pregiudizialmente eccepita la carenza di giurisdizione con Controparte_1 riferimento alla terza delle cartelle in questione, in quanto relativa ad una pretesa tributaria (bollo auto), per il resto ha contestato le eccezioni attoree, chiedendo quindi la declaratoria del parziale difetto di giurisdizione e per il resto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 256/22, il Giudice di Pace, ritenuta la tardività della costituzione della convenuta e pertanto la mancata prova contraria rispetto alle eccezioni dell'attore, ha annullato la comunicazione impugnata.
L ha proposto appello, per un verso insistendo nell'eccezione di Controparte_1 giurisdizione, per altro verso sostenendo che la propria costituzione era stata tempestiva e che pertanto la documentazione prodotta, che dimostrava l'infondatezza delle eccezioni attoree, avrebbe dovuto essere presa in considerazione.
L'appellante ha quindi reiterato le conclusioni formulate in primo grado.
Lo non si è costituito. CP_2
Motivi della decisione
1. – Premesso che, ex art. 6 d. lgs. 150/11, alle cause in materia di opposizione a sanzioni amministrative si applica il rito del lavoro, a questo consegue che, ex art. 416 cpc, il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, pena, in caso di costituzione non tempestiva, la decadenza sia dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio sia dalle richieste istruttorie, nonché la non utilizzabilità della documentazione depositata.
2. – Alla luce di quanto precede, consegue che, essendo l'eccezione di difetto di giurisdizione rilevabile d'ufficio, con riferimento ad essa nessuna decadenza può ritenersi essersi verificata, per cui l'eccezione va esaminata e, nel merito, ritenuta fondata.
Essendo quella relativa alla cartella di pagamento n. 06620160010824927000, pacificamente, una pretesa tributaria (si riferisce al pagamento del bollo auto), la giurisdizione a decidere su di essa spetta infatti al giudice Tributario.
Con riferimento a tale cartella deve dunque essere dichiarata la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria.
3. – Con riferimento alle altre due cartelle, sicuramente infondato il primo motivo di opposizione, dato che nessuna norma prescrive l'indicazione, a pena di invalidità, della qualifica del firmatario, gli altri due risultano invece fondati.
Non potendo essere presa in esame la documentazione prodotta dalla convenuta-appellante, ne consegue infatti che deve ritenersi non provata sia la notifica delle cartelle sia l'interruzione della prescrizione.
In riforma della sentenza di primo grado, la cartella impugnata va tuttavia annullata non interamente, ma solo con riferimento alle due cartelle in contestazione.
4. – Essendo risultato l'appello solo parzialmente fondato, le relative spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Contr dichiara il difetto di giurisdizione dell' sull'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in motivazione con riferimento alla cartella n. 06620160010824927000; annulla la medesima cartella con riferimento alle cartelle nn. 06620120007045458000 e
06620130009944112000; compensa le spese.
CH Fornaciari
Udienza del 28.10.25
È presente, via teams, l'avv. Esposito.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 78/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Parte appellante ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, lo ha impugnato la comunicazione CP_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676201800000070000, con riferimento alle cartelle ad essa sottese nn. 06620120007045458000, 06620130009944112000, 06620160010824927000, eccependo: la mancata indicazione della qualifica del firmatario;
la mancata notifica delle cartelle;
la prescrizione del diritto alla relativa riscossione.
L pregiudizialmente eccepita la carenza di giurisdizione con Controparte_1 riferimento alla terza delle cartelle in questione, in quanto relativa ad una pretesa tributaria (bollo auto), per il resto ha contestato le eccezioni attoree, chiedendo quindi la declaratoria del parziale difetto di giurisdizione e per il resto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 256/22, il Giudice di Pace, ritenuta la tardività della costituzione della convenuta e pertanto la mancata prova contraria rispetto alle eccezioni dell'attore, ha annullato la comunicazione impugnata.
L ha proposto appello, per un verso insistendo nell'eccezione di Controparte_1 giurisdizione, per altro verso sostenendo che la propria costituzione era stata tempestiva e che pertanto la documentazione prodotta, che dimostrava l'infondatezza delle eccezioni attoree, avrebbe dovuto essere presa in considerazione.
L'appellante ha quindi reiterato le conclusioni formulate in primo grado.
Lo non si è costituito. CP_2
Motivi della decisione
1. – Premesso che, ex art. 6 d. lgs. 150/11, alle cause in materia di opposizione a sanzioni amministrative si applica il rito del lavoro, a questo consegue che, ex art. 416 cpc, il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, pena, in caso di costituzione non tempestiva, la decadenza sia dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio sia dalle richieste istruttorie, nonché la non utilizzabilità della documentazione depositata.
2. – Alla luce di quanto precede, consegue che, essendo l'eccezione di difetto di giurisdizione rilevabile d'ufficio, con riferimento ad essa nessuna decadenza può ritenersi essersi verificata, per cui l'eccezione va esaminata e, nel merito, ritenuta fondata.
Essendo quella relativa alla cartella di pagamento n. 06620160010824927000, pacificamente, una pretesa tributaria (si riferisce al pagamento del bollo auto), la giurisdizione a decidere su di essa spetta infatti al giudice Tributario.
Con riferimento a tale cartella deve dunque essere dichiarata la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria.
3. – Con riferimento alle altre due cartelle, sicuramente infondato il primo motivo di opposizione, dato che nessuna norma prescrive l'indicazione, a pena di invalidità, della qualifica del firmatario, gli altri due risultano invece fondati.
Non potendo essere presa in esame la documentazione prodotta dalla convenuta-appellante, ne consegue infatti che deve ritenersi non provata sia la notifica delle cartelle sia l'interruzione della prescrizione.
In riforma della sentenza di primo grado, la cartella impugnata va tuttavia annullata non interamente, ma solo con riferimento alle due cartelle in contestazione.
4. – Essendo risultato l'appello solo parzialmente fondato, le relative spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Contr dichiara il difetto di giurisdizione dell' sull'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in motivazione con riferimento alla cartella n. 06620160010824927000; annulla la medesima cartella con riferimento alle cartelle nn. 06620120007045458000 e
06620130009944112000; compensa le spese.
CH Fornaciari