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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1044/2024 Registro , vertente Parte_1
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, come da procura in Parte_2 atti appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2953/2024 pubblicata il 12.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2023, adiva il giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Roma chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti, ex art. 1 comma 121 della Legge 13.7.2015 n. 107, in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, sulla base dei periodi di servizio svolti (A.S.
2018/2019 dal 11.10.2018 al 30.06.2019 - A.S. 2019/2020 dal 04.11.2019 al 30.06.2020 - A.S.
1 2020/2021 dal 05.10.2020 al 30.06.2021); per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio, per un importo totale di € 1.500,00, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato;
che negli anni, essendo in possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento, aveva prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche per ciascun anno, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle annualità scolastiche indicate in ricorso;
che l'attività svolta negli anni elencati risultava essere stata assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; che ciò nonostante, in relazione ai periodi di servizio elencati, non aveva potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo, prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo
DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione de loro status di docenti a tempo determinato;
che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal quali aventi diritto, con un accredito di € 500,00 anni sul loro “borsellino Controparte_1 elettronico”, cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferiva.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'art.1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condannava il all'accredito del CP_1 predetto beneficio, oltre interessi legali, dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione;
compensava integralmente le spese di lite motivando in tal senso: “in ragione della complessità interpretativa delle questioni esaminate, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di
Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., che in via amministrativa avevano indotto l'amministrazione a disconoscere l'attribuzione del beneficio richiesto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello limitatamente alla statuizione Parte_2 relativa alla compensazione delle spese di lite, per il seguente articolato motivo: “Error in iudicando - violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – violazione e falsa
2 applicazione degli artt. 24 e 111 Cost – motivazione incongrua e perplessa - abnormità – manifesta ingiustizia”.
Ha sostenuto, in particolare, l'appellante che nella vicenda de qua non si è mai venuto a determinare un contrasto giurisprudenziale ma anzi si è assistito “ad una copiosa messe di sentenze di accoglimento non solo dei Giudici ordinari di merito, ma anche delle massime autorità giudiziarie
(Consiglio di Stato, prima, Corte di Giustizia UE, poi, e infine la Suprema Corte di Cassazione richiamata dal giudice di primo grado)”; che il granitico orientamento espresso in virtù di detti pronunciamenti è stato univoco nell'accertare la chiara discriminazione subita dai docenti precari nell'accesso al beneficio economico.
Evidenziata, quindi, la mancanza dei presupposti per derogare al principio della soccombenza, ha concluso chiedendo di riformare parzialmente la sentenza e di condannare l'amministrazione scolastica alla refusione delle spese di lite in relazione a entrambi i gradi di giudizio, da attribuire in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio il – richiamando la Controparte_1 CP_1 giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui il principio di soccombenza, pur avendo carattere generale, non riveste tuttavia portata assoluta, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, comma 2 c.p.c., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la deroga alla regola generale. Ha evidenziato che, in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al giudice di merito, il Tribunale ha correttamente statuito in ordine alle spese, dovendosi ravvisare nella specie i presupposti per la compensazione “nella natura seriale del contenzioso, che non determina un'elevata complessità della controversia”. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è fondato, nei termini di seguito precisati.
Come è noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non
3 iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, n. 20012/2023).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado sulla scorta della seguente motivazione: “in ragione della complessità interpretativa delle questioni esaminate, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., che in via amministrativa avevano indotto l'amministrazione a disconoscere l'attribuzione del beneficio richiesto”.
Rileva, tuttavia, il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
20.11.2023) la questione relativa all'attribuzione della “Carta docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015, per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
Al momento in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era, quindi, più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
4 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Vi è da aggiungere, avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla parte appellata, che la serialità della controversia certamente può incidere sulla quantificazione dei compensi in favore della parte vittoriosa, ma non integra ragione di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella specie, non vi erano, quindi, i motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
2.1. Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della Parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo.
È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto della tipologia della controversia (in materia di lavoro) e del valore della causa, rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, nonché delle previsioni del DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie atteso che le prestazioni professionali dei procuratori di si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto Parte_2
D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
I compensi vanno determinati tenendo unicamente conto della “fase di studio”, della “fase introduttiva del giudizio” e della “fase decisionale”, non essendosi in concreto svolta la fase istruttoria.
La serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse giustifica la quantificazione dei compensi nella seguente misura minima: € 1.030,00 (€ 444,00 per la fase di studio della controversia;
€ 213 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 373 per la fase decisionale).
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, il va condannato al rimborso delle spese di Controparte_1 lite del primo grado del giudizio nella misura di € 1.030,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone, che si è dichiarato antistatario.
5 Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice, e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.030,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n.
35007/2023), sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.030,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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