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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2398/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTAGNI ENRICO Parte_1 C.F._1 del foro di PISTOIA
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata da iusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procura in atti con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA del foro di LIVORNO
C.F. ), CP_3 C.F._2
C.F. ), CP_4 C.F._3
CONVENUTI avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione all'udienza del 22.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertati i fatti come descritti nella parte narrativa dell'atto di citazione, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. e, per CP_3 l'effetto, dato atto del pagamento, da parte di in corso di causa, della somma di euro CP_2 10.500,00, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della residua somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, come descritti nella premessa dell'atto di citazione, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, all'esito dell'istruttoria e dell'espletata CTU medico – legale, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., e rivalutazione monetaria, se dovuta, dal dì del sinistro al saldo effettivo, nonché, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., di una ulteriore somma, equitativamente determinata.
Vittoria di competenze e spese del giudizio, comprese quelle forfettarie ex art. 2 DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, oltre cpa e iva come per legge, delle quali il sottoscritto difensore chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di non riscosso gli pagina 1 di 13 onorari e di avere anticipato le spese;
oltre spese di CTU, anticipate dall'attrice nella misura di euro 707,60, che si chiede vengano poste a definitivo carico dei convenuti, e di CTP, delle quali ultime si chiede la liquidazione nella misura di euro 488,00, come da documentazione allegata.
per parte convenuta Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione, voglia il Tribunale:
- in tesi respingere la domanda attorea stante l'importo di € 10.500,00 già corrisposto (pari alle somme non aggredibili in caso di rivalsa di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie) e la mancata tempestiva produzione della dichiarazione ex art. 142 codice delle assicurazioni;
- in ipotesi liquidare la somma che dovesse ritenersi dovuta e provata al netto del suddetto importo di
€ 10.500,00. Spese secondo giustizia.
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di rispettivamente conducente e proprietario del ciclomotore CP_3 CP_4
Piaggio, targato X8MD4F, e della compagnia che assicura le R.C.A. di Controparte_1
detto veicolo, in conseguenza del sinistro avvenuto in data 25.07.2021, alle ore 18:00 circa, in Livorno viale Italia all'altezza del civico 131.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva:
a) che lei era a bordo del motociclo Honda SH, targato DY34589, condotto da Persona_1
b) che detto motociclo veniva travolto dal ciclomotore condotto dal Sig. che, proveniente CP_3
dalla direzione opposta, perdeva il controllo del proprio mezzo, invadendo la corsia di marcia di pertinenza dello stesso Sig. Giugni;
c) che la esclusiva responsabilità del sinistro era di che aveva violato l'art. 143, primo e CP_3
quarto comma, C.d.S., secondo i quali “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera” e “quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra …”;
d) che lei, in conseguenza del sinistro, riportava la “Frattura omero prossimale sinistro;
Frattura F1 del I dito mano sinistra” che le cagionavano un'invalidità temporanea di complessivi giorni 186, di cui
50 di invalidità temporanea assoluta;
50 di invalidità temporanea parziale al 75%; 50 di invalidità temporanea parziale al 50%; 36 di invalidità temporanea parziale al 25%, nonché il residuo di postumi permanenti in misura del 15%;
e) che pertanto ella aveva diritto a vedere condannare i convenuti, in solido fra di loro, a risarcirle tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.1. I convenuti e nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si CP_4 CP_3
costituivano in giudizio e venivano, pertanto, dichiarati contumaci.
1.2 Si costituiva invece la rappresentata da giusta procura Controparte_1 CP_2
in atti, non contestando la perdita di controllo del mezzo da parte del ed il diritto della attrice ad CP_3
essere integralmente risarcita dalla nella misura di giustizia. Controparte_1
Contestava, invece, l'entità dei danni patiti dalla attrice deducendo che il proprio fiduciario aveva valutato i postumi permanenti nella misura del 12% e la invalidità temporanea in 30 giorni in via assoluta, 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% ed ulteriori 40 giorni al 25%.
1.3 La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di prove testimoniali sulle CP_3
attività precedentemente svolte dalla attrice e CTU medico legale. pagina 3 di 13 2. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli art. 142 e 148 codice delle assicurazioni.
Sostiene la assicurazione convenuta che, a seguito della liquidazione di qualsivoglia somma per la quale sia possibile il regresso o la rivalsa da parte di enti gestori di assicurazioni sociali, relativamente agli importi percepiti, il danneggiato perde la legittimazione ad agire.
Conseguentemente, ed onde evitare che il responsabile civile possa vedersi richiedere dall'assicuratore sociale somme già corrisposte al danneggiato, l'art. 142 codice delle assicurazioni prevede che il danno sia liquidato solo a seguito del rilascio da parte del danneggiato della dichiarazione di non avere diritto a prestazioni dagli enti di cui sopra.
Essendo mancata la tempestiva prova del rilascio da parte della ricorrente di tale dichiarazione, correttamente, la convenuta si era limitata a liquidare l'importo di € 10.500,00 asseritamente corrispondente alle somme non aggredibili dall'assicuratore sociale.
2.1 Costituisce principio più volte affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. tra le altre Cass. Ord. 15445/2021; ma si veda anche Cass. Ord. 19354/2016).
Da ciò consegue, come ha chiaramente statuito la Suprema Corte (cfr. ancora i due precedenti citati) ed a differenza di quanto sostenuto dalla assicurazione convenuta che, ove manchi nella richiesta di risarcimento del danno la dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai propri obblighi. Se, infatti, il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione. Infatti l'art. 142 CdA prevede L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
Il "sistema" di cui all'art. 142 Cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla pagina 4 di 13 legge, con la conseguenza che l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
Pertanto, a prescindere dal se la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 C.d.A. di non avere diritto alla prestazione da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, a seguito delle lesioni personali riportate in seguito al sinistro del 25.7.202, fosse stata o meno tempestivamente resa dalla odierna attrice, sicuramente la eventuale omessa tempestiva comunicazione di ciò non avrebbe impedito alla assicurazione convenuta di liquidare per intero il danno subito dalla attrice.
Ne consegue, pertanto, che è del tutto infondata la eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla assicurazione convenuta.
3. Alla luce della incontroversa esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per CP_3
cui è causa, occorre procedere alla liquidazione del danno subito dalla attrice in conseguenza dello stesso.
Dalla CTU redatta dal dott. è emerso quanto segue: Persona_2
In occasione del sinistro che la vide coinvolta in data 25.7.2021, la sig.ra ebbe a Parte_1
riportare un trauma isolato all'arto superiore sinistro con evidenze cliniche e strumentali
(accertamenti di Pronto Soccorso effettuati nelle immediatezze dell'evento, comprensivi di indagini radiodiagnostiche) di frattura scomposta della testa omerale di sinistra e frattura scomposta della falange prossimale del I dito della mano omolaterale.
Tale contesto lesivo è da ritenere per natura, sede ed entità, complessivamente compatibile con la riferita dinamica del sinistro, non sollevandosi dubbi in merito alla sussistenza di nesso causale tra evento e lesioni documentate.
...
A seguito della diagnosi posta dai sanitari del Pronto Soccorso, entrambe le fratture vennero trattate conservativamente da specialista ortopedico, con riduzione ed immobilizzazione. Il decorso clinico, documentato da periodiche visite specialistiche ed esami radiografici di controllo, fu sostanzialmente regolare per quanto attiene il distretto della spalla, mentre a carico della mano il processo di guarigione risultò inficiato dalla manifestazione di fenomeni algodistrofici. Una radiografia della spalla sinistra effettuata nel dicembre '21 documentò gli esiti di frattura del collo dell'omero di sinistra, con monconi non completamente allineati.
Un esame ecografico effettuato nello stesso periodo rilevò aspetto assottigliato, con sfaldamento delle fibre, del tendine flessore del I dito della mano sinistra.
Come prescritto dai sanitari che la ebbero in cura, la paziente osservò un congruo periodo di riposo,
pagina 5 di 13 sottoponendosi alle cure mediche del caso, nonché ad opportuno trattamento riabilitativo.
In questa ottica, il danno biologico temporaneo – in relazione alla valutazione prognostica ed alle prescrizioni terapeutiche attestate presso strutture sanitarie pubbliche di primo soccorso e tenuto debito conto delle peculiarità del quadro lesivo in oggetto – può essere equamente articolato in giorni
30 (trenta) di inabilità totale, giorni 30 (trenta) di inabilità parziale al 75%, giorni 45
(quarantacinque) al 50% e giorni 45 (quarantacinque) al 25%.
Esaminate le evidenze clinico-strumentali desumibili dalla documentazione medica, si ritengono sussistere i presupposti circa la risarcibilità del quadro lesivo documentato, residuando un contesto menomativo essenzialmente rappresentato da: 1) apprezzabile limitazione funzionale della spalla sinistra quale attendibile esito di frattura scomposta della testa omerale;
2) marcata limitazione funzionale del I raggio della mano sinistra in esiti algodistrofici di frattura scomposta della falange prossimale.
Prendendo come riferimento i più comuni barèmes per la valutazione medico-legale del danno permanente in ambito di invalidità civile (per es. le recenti “Linee guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, ed. Giuffrè, 2016), considerando che entrambe le lesioni e relative menomazioni concorrono nella disfunzione dell'arto superiore non dominante, si ritiene che in conseguenza del sinistro stradale che la vide coinvolta in data 25.7.2021 la sig.ra abbia subito una compromissione della globale integrità psico-fisica complessivamente Pt_1
valutabile nella misura del 13% (tredici per cento).
La natura ed entità dei postumi di cui sopra non appare tale da poter inficiare apprezzabilmente
l'autonomia nello svolgimento dei principali atti della vita quotidiana, pur avendo la perizianda lamentato residue difficoltà a svolgere alcune semplici operazioni – quali legarsi i capelli, aprire barattoli e sollevare pesi – che, tuttavia, possono essere vicariate con adeguate strategie compensatorie.
Relativamente alle spese sanitarie sostenute, risultano attinenti e congrue le seguenti: spese di farmacia per un totale di € 349,05; ticket sanitari AOU Careggi per un totale di € 118,00; visite specialistiche € 152,00; accertamenti strumentali € 210,00.
Non ammissibili le spese relative a cure odontoiatriche (€ 152,00) per impossibilità ad accertare il nesso con il sinistro de quo e spesa di farmacia del maggio 2022 (€ 25,40) sostenuta in epoca ampiamente successiva alla stabilizzazione clinica.
Risulta, altresì, allegata una ricevuta relativa a perizia medico-legale di parte attinente al caso, pari ad € 400,00 + Iva (importo in linea con le tariffe comunemente applicate per questo genere di prestazione).
pagina 6 di 13 Allo stato attuale non sono prevedibili ulteriori spese future per il trattamento delle menomazioni.
Nel supplemento di CTU depositato il 21.9.2024 il CTU ha affermato che le spese per trattamenti fisioterapici sostenute dalla sig.ra per un ammontare complessivo di € 1.538,00 e Parte_1
documentate dai doc. da 61 a 96 di parte attrice sebbene nei vari documenti non risulti indicato il tipo di trattamento effettuato, ... sono da ritenere attinenti al caso per la data di emissione delle fatture
(periodo agosto-dicembre 2021) e l'importo complessivo congruo in relazione alle lesioni documentate.
3.1 Il danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto per cui è causa, danno che alla luce delle notissime sentenze gemelle del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema Corte va liquidato unitariamente, può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2024, applicate dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate in tutto il territorio nazionale.
Ha, infatti, statuito la Suprema Corte (a partire da Cass. 12408/2011) che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge (come nella specie, non essendo applicabili i criteri di cui alla Tabella Unica Nazionale per le lesioni macro permanenti pubblicata con DPR 12 del
13.1.2025, applicabili solo ai sinistri verificatisi dopo il 5.3.2025), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Va altresì ricordato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto pagina 7 di 13 avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 17/01/2018, n. 901).
Non si può, tuttavia, non considerare quanto al danno morale che il Tribunale di Milano una volta intervenute le sentenze delle sezioni unite del 2008 nel redigere le nuove tabelle del danno non patrimoniale già a partire da quelle del 2009, poi elevate a rango paranormativo dalla Cassazione con sentenza 12408/2011, ha considerato anche il danno derivante dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione del bene salute tradizionalmente identificato come danno morale.
Infatti si legge nei “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” delle tabelle del
2024: A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”.
Quindi le tabelle Milanesi, adottate successivamente alle sezioni unite, nella determinazione del punto base hanno considerato non soltanto il danno biologico in senso stretto ma anche il danno conseguente alla sofferenza morale, che il danno non patrimoniale da lucro cessante per la diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato, per usare le parole di Cass 901/2018, per la determinazione del punto base tenendo conto del fatto che normalmente tali aspetti conseguono ad ogni lesione e salva la possibilità di personalizzare tali valori in presenza di comprovate ragioni.
pagina 8 di 13 Ne consegue, pertanto, che non è possibile applicare tali tabelle e poi autonomamente riconoscere il danno morale e il danno relazionale in quanto altrimenti, proprio per come sono state costruite tali tabelle, si arriverebbe ad una duplicazione risarcitoria dei medesimi danni, salva la possibilità comunque, in presenza di comprovate ragioni di personalizzare il risarcimento, ove il danneggiato provi che le conseguenze in termini di sofferenza interiore conseguente all'illecito o le conseguenze dinamico relazionali delle stesse esorbitano da quelle che normalmente si verificano.
Nel caso di specie si ritiene che non vi siano ragioni per personalizzare il danno in quanto le conseguenze sulle attività della vita che la attrice ha subito in conseguenza del sinistro, come emerse dalla prova orale espletata: interruzione delle vacanze in conseguenza del sinistro, impossibilità di continuare, nel periodo successivo al sinistro (avendo il CTU accertato che una volta stabilizzati i danni che la natura ed entità dei postumi patiti dalla attrice non appare tale da poter inficiare apprezzabilmente l'autonomia nello svolgimento dei principali atti della vita quotidiana) gli hobbies precedentemente praticati (pittura, suonare il piano, nuoto giardinaggio) e a svolgere lavori domestici non sono delle conseguenze dinamico relazionali permanenti e che, comunque, esorbitano da quelle che normalmente si verificano in conseguenza di un sinistro che comporti lesioni quali quelle subite dalla attrice.
Ciò premesso, valutati la malattia e i postumi subiti dalla attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, tenuto conto dell'età della stessa all'epoca del fatto per cui è causa, della natura e dell'entità delle lesioni subite, tenuto conto che non vi sono ragioni per personalizzare i valori tabellari va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 34.889,00 in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato invece in Euro 11.212,50, sempre in applicazione delle menzionate tabelle, considerato che appare congruo riconoscere per la invalidità totale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della verificazione del sinistro nel periodo in cui la attrice godeva delle vacanze estive e della conseguente necessità di interromperle, come emerso dalla istruttoria testimoniale espletata, la somma giornaliera di € 130,00.
Quindi il danno non patrimoniale subito dalla attrice in conseguenza del fatto per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 46.101,50.
Essendo tal somma già espressa in moneta attuale, non può essere liquidata la rivalutazione monetaria, in quanto già compresa in tale somma.
3.2 La attrice ha inoltre dimostrato di aver effettuato spese mediche in conseguenza del sinistro per €
2.367,05, che il CTU ha considerato congrue e dipendenti dal sinistro.
Anche tale somma deve essere riconosciuta quale posta di danno.
pagina 9 di 13 3.3. Nessuna somma può essere riconosciuta per i danni che parte attrice asserisce di avere subito in conseguenza del sinistro per cui è causa quali spese di trasporto, telefoniche, per generi di conforto, e così via dicendo, che la stessa asserisce che conseguono ad eventi del genere di quello per cui è causa ma che sono di difficile, se non impossibile, dimostrazione, ma di innegabile esistenza.
Ritiene in giudicante infatti che non sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità da fatto illecito. L'art. 1226 c.c., consente esclusivamente una parziale relevatio ab onere probandi, senza affatto esonerare il creditore dall'onere della prova, posto che egli comunque deve sperimentare tutti i mezzi di cui dispone per dimostrare il danno non solo nell'an, ma anche nel quantum, mentre al giudice è riconosciuto il compito di sanare, in via equitativa, esclusivamente le lacune probatorie dovute ad effettiva impossibilità o a seria difficoltà e non certo ad inerzia o negligenza del danneggiato.
Pertanto, ai sensi dell'art 1226 c.c. una liquidazione del danno con valutazione equitativa è possibile solo ove vi sia la certezza della esistenza ontologica del danno e l'impossibilità di provare il danno nel suo ammontare (cfr. Cass., 30 ottobre 1986, n. 674; Cass 9244/2007; Cass. 11368/2010; Cass.
13515/2022).
Deve trattarsi non di una vera e propria impossibilità assoluta di provare il danno nella sua precisa entità ma è sufficiente l'estrema difficoltà, in relazione alle particolarità del caso, alle risultanze processuali, alle posizioni difensive delle parti (Cass., 5 maggio 1988, n. 3340; 21 aprile 1988, n. 3090;
11 gennaio 1988, n. 35; 9 giugno 1987, n. 5031; 11 febbraio 1987, n. 1489; 27 gennaio 1987, n. 736).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sia possibile procedere alla liquidazione del danno con valutazione equitativa, ai sensi dell'artt. 1226 c.c., come richiesto dalla attrice, non avendo la stessa sperimentato alcun mezzo al fine di dimostrare non solo la ricorrenza del danno di cui chiede il risarcimento, ma l'entità dello stesso, ad esempio producendo le fatture del telepass o i biglietti autostradali o le bollette telefoniche a dimostrazione dei maggiori costi delle telefonate, gli scontrini fiscali dei pasti ecc.
3.4 Dalle somme dovute a titolo di risarcimento deve essere detratta la somma già corrisposta alla attrice in data 13.12.2022 da parte della assicurazione convenuta pari ad € 10.500,00.
3.5 Le somme indicate ai punti 3.2 e 3.4 che precedono, per renderle omogenee a quelle del danno non patrimoniale espresso in moneta attuale, debbono essere rivalutate ad oggi secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria e dunque rispettivamente, tenuto conto del periodo degli esborsi, rispettivamente in € 2.743,50 ed € 10.815,00.
3.6 Pertanto il danno che la attrice ha complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 48.845,00 (46.101,50 + € 2.743,50).
pagina 10 di 13 Da tale somma deve essere detratto l'acconto già corrisposto rivalutato ad oggi e pertanto la somma di
€ 10.815,00.
Pertanto la ulteriore somma, espressa in moneta attuale, che i convenuti debbono versare a parte attrice,
a titolo di risarcimento del danno, è pari ad € 38.030,00.
Come detto essendo la suddetta somma espressa in moneta attuale sulla stessa non è dovuta la rivalutazione monetaria.
3.6.1 Invece debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale (non potendosi applicare gli stessi nella misura di cui all'art 1284 comma 4 c.c. richiesta da parte attrice) da calcolarsi annualmente su tale somma, previa devalutazione della stessa da oggi al 25.7.2021 (data del fatto per cui è causa) ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e poi via via rivalutata di anno in anno dal 25.7.2021 ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
Infatti secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass.
19063/2023), l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016). Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Da ciò consegue che attenendo gli interessi 'compensativi' alla necessità di reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra pagina 11 di 13 l'evento lesivo e la liquidazione, per essi non è applicabile la previsione dell'art 1284 comma 4 c.c. perché il criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' non attiene all'applicazione dell'art. 1224 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014, come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della domanda, nei limiti nei quali è stata accolta e dunque dello scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore da € 26.001 a € 52.000,00.
4.1 Per lo stesso principio le spese di CTU debbono essere poste ad integrale carico dei convenuti, in solido fra di loro, che quindi debbono essere condannati a rimborsare alla attrice le spese dalla stessa anticipate a tale titolo. Per lo stesso principio i convenuti debbono essere condannati, in solido fra di loro, a rimborsare alla attrice le spese di CTU come documentate.
5. Non è possibile applicare l'art 96 comma 3 c.p.c., come richiesto da parte attrice nel precisare le conclusioni, non essendovi totale soccombenza della assicurazione convenuta, non essendo stati riconosciuti alla attrice per intero gli importi richiesti, così che non può dirsi che la stessa abbia resistito con colpa grave. Infatti la condanna per l'abuso dello strumento processuale presuppone che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91
c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. 15232/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna e la in solido fra di loro, a versare a CP_3 CP_4 Controparte_1
la ulteriore somma (oltre a quella già versata dalla assicurazione convenuta il Parte_1
13.12.2022) di € 38.030,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dal 25.7.2021 sulla somma sopra indicata devalutata al 25.7.2021 applicando gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e poi via via rivalutata di anno in anno sulla base dei medesimi indici da tale data ad oggi.
Condanna altresì e la in solido fra di loro, a CP_3 CP_4 Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € € 828,58 per esborsi, 1.701,00 per la Parte_1 fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
2.905,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Enrico Montagni dichiaratosi antistatario.
Pone a definitivo carico dei convenuti, in solido fra di loro, le spese di CTU e di conseguenza condanna e la in solido fra di loro, a rimborsare a CP_3 CP_4 Controparte_1 Pt_1 pagina 12 di 13 le spese dalla stessa anticipate al CTU pari ad € 707,60 nonché a rimborsarle le spese di CTP Pt_1 pari ad € 488,00.
Livorno, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2398/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTAGNI ENRICO Parte_1 C.F._1 del foro di PISTOIA
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata da iusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procura in atti con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA del foro di LIVORNO
C.F. ), CP_3 C.F._2
C.F. ), CP_4 C.F._3
CONVENUTI avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione all'udienza del 22.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertati i fatti come descritti nella parte narrativa dell'atto di citazione, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. e, per CP_3 l'effetto, dato atto del pagamento, da parte di in corso di causa, della somma di euro CP_2 10.500,00, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della residua somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, come descritti nella premessa dell'atto di citazione, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, all'esito dell'istruttoria e dell'espletata CTU medico – legale, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., e rivalutazione monetaria, se dovuta, dal dì del sinistro al saldo effettivo, nonché, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., di una ulteriore somma, equitativamente determinata.
Vittoria di competenze e spese del giudizio, comprese quelle forfettarie ex art. 2 DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, oltre cpa e iva come per legge, delle quali il sottoscritto difensore chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di non riscosso gli pagina 1 di 13 onorari e di avere anticipato le spese;
oltre spese di CTU, anticipate dall'attrice nella misura di euro 707,60, che si chiede vengano poste a definitivo carico dei convenuti, e di CTP, delle quali ultime si chiede la liquidazione nella misura di euro 488,00, come da documentazione allegata.
per parte convenuta Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione, voglia il Tribunale:
- in tesi respingere la domanda attorea stante l'importo di € 10.500,00 già corrisposto (pari alle somme non aggredibili in caso di rivalsa di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie) e la mancata tempestiva produzione della dichiarazione ex art. 142 codice delle assicurazioni;
- in ipotesi liquidare la somma che dovesse ritenersi dovuta e provata al netto del suddetto importo di
€ 10.500,00. Spese secondo giustizia.
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di rispettivamente conducente e proprietario del ciclomotore CP_3 CP_4
Piaggio, targato X8MD4F, e della compagnia che assicura le R.C.A. di Controparte_1
detto veicolo, in conseguenza del sinistro avvenuto in data 25.07.2021, alle ore 18:00 circa, in Livorno viale Italia all'altezza del civico 131.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva:
a) che lei era a bordo del motociclo Honda SH, targato DY34589, condotto da Persona_1
b) che detto motociclo veniva travolto dal ciclomotore condotto dal Sig. che, proveniente CP_3
dalla direzione opposta, perdeva il controllo del proprio mezzo, invadendo la corsia di marcia di pertinenza dello stesso Sig. Giugni;
c) che la esclusiva responsabilità del sinistro era di che aveva violato l'art. 143, primo e CP_3
quarto comma, C.d.S., secondo i quali “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera” e “quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra …”;
d) che lei, in conseguenza del sinistro, riportava la “Frattura omero prossimale sinistro;
Frattura F1 del I dito mano sinistra” che le cagionavano un'invalidità temporanea di complessivi giorni 186, di cui
50 di invalidità temporanea assoluta;
50 di invalidità temporanea parziale al 75%; 50 di invalidità temporanea parziale al 50%; 36 di invalidità temporanea parziale al 25%, nonché il residuo di postumi permanenti in misura del 15%;
e) che pertanto ella aveva diritto a vedere condannare i convenuti, in solido fra di loro, a risarcirle tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.1. I convenuti e nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si CP_4 CP_3
costituivano in giudizio e venivano, pertanto, dichiarati contumaci.
1.2 Si costituiva invece la rappresentata da giusta procura Controparte_1 CP_2
in atti, non contestando la perdita di controllo del mezzo da parte del ed il diritto della attrice ad CP_3
essere integralmente risarcita dalla nella misura di giustizia. Controparte_1
Contestava, invece, l'entità dei danni patiti dalla attrice deducendo che il proprio fiduciario aveva valutato i postumi permanenti nella misura del 12% e la invalidità temporanea in 30 giorni in via assoluta, 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% ed ulteriori 40 giorni al 25%.
1.3 La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di prove testimoniali sulle CP_3
attività precedentemente svolte dalla attrice e CTU medico legale. pagina 3 di 13 2. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli art. 142 e 148 codice delle assicurazioni.
Sostiene la assicurazione convenuta che, a seguito della liquidazione di qualsivoglia somma per la quale sia possibile il regresso o la rivalsa da parte di enti gestori di assicurazioni sociali, relativamente agli importi percepiti, il danneggiato perde la legittimazione ad agire.
Conseguentemente, ed onde evitare che il responsabile civile possa vedersi richiedere dall'assicuratore sociale somme già corrisposte al danneggiato, l'art. 142 codice delle assicurazioni prevede che il danno sia liquidato solo a seguito del rilascio da parte del danneggiato della dichiarazione di non avere diritto a prestazioni dagli enti di cui sopra.
Essendo mancata la tempestiva prova del rilascio da parte della ricorrente di tale dichiarazione, correttamente, la convenuta si era limitata a liquidare l'importo di € 10.500,00 asseritamente corrispondente alle somme non aggredibili dall'assicuratore sociale.
2.1 Costituisce principio più volte affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. tra le altre Cass. Ord. 15445/2021; ma si veda anche Cass. Ord. 19354/2016).
Da ciò consegue, come ha chiaramente statuito la Suprema Corte (cfr. ancora i due precedenti citati) ed a differenza di quanto sostenuto dalla assicurazione convenuta che, ove manchi nella richiesta di risarcimento del danno la dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai propri obblighi. Se, infatti, il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione. Infatti l'art. 142 CdA prevede L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
Il "sistema" di cui all'art. 142 Cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla pagina 4 di 13 legge, con la conseguenza che l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
Pertanto, a prescindere dal se la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 C.d.A. di non avere diritto alla prestazione da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, a seguito delle lesioni personali riportate in seguito al sinistro del 25.7.202, fosse stata o meno tempestivamente resa dalla odierna attrice, sicuramente la eventuale omessa tempestiva comunicazione di ciò non avrebbe impedito alla assicurazione convenuta di liquidare per intero il danno subito dalla attrice.
Ne consegue, pertanto, che è del tutto infondata la eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla assicurazione convenuta.
3. Alla luce della incontroversa esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per CP_3
cui è causa, occorre procedere alla liquidazione del danno subito dalla attrice in conseguenza dello stesso.
Dalla CTU redatta dal dott. è emerso quanto segue: Persona_2
In occasione del sinistro che la vide coinvolta in data 25.7.2021, la sig.ra ebbe a Parte_1
riportare un trauma isolato all'arto superiore sinistro con evidenze cliniche e strumentali
(accertamenti di Pronto Soccorso effettuati nelle immediatezze dell'evento, comprensivi di indagini radiodiagnostiche) di frattura scomposta della testa omerale di sinistra e frattura scomposta della falange prossimale del I dito della mano omolaterale.
Tale contesto lesivo è da ritenere per natura, sede ed entità, complessivamente compatibile con la riferita dinamica del sinistro, non sollevandosi dubbi in merito alla sussistenza di nesso causale tra evento e lesioni documentate.
...
A seguito della diagnosi posta dai sanitari del Pronto Soccorso, entrambe le fratture vennero trattate conservativamente da specialista ortopedico, con riduzione ed immobilizzazione. Il decorso clinico, documentato da periodiche visite specialistiche ed esami radiografici di controllo, fu sostanzialmente regolare per quanto attiene il distretto della spalla, mentre a carico della mano il processo di guarigione risultò inficiato dalla manifestazione di fenomeni algodistrofici. Una radiografia della spalla sinistra effettuata nel dicembre '21 documentò gli esiti di frattura del collo dell'omero di sinistra, con monconi non completamente allineati.
Un esame ecografico effettuato nello stesso periodo rilevò aspetto assottigliato, con sfaldamento delle fibre, del tendine flessore del I dito della mano sinistra.
Come prescritto dai sanitari che la ebbero in cura, la paziente osservò un congruo periodo di riposo,
pagina 5 di 13 sottoponendosi alle cure mediche del caso, nonché ad opportuno trattamento riabilitativo.
In questa ottica, il danno biologico temporaneo – in relazione alla valutazione prognostica ed alle prescrizioni terapeutiche attestate presso strutture sanitarie pubbliche di primo soccorso e tenuto debito conto delle peculiarità del quadro lesivo in oggetto – può essere equamente articolato in giorni
30 (trenta) di inabilità totale, giorni 30 (trenta) di inabilità parziale al 75%, giorni 45
(quarantacinque) al 50% e giorni 45 (quarantacinque) al 25%.
Esaminate le evidenze clinico-strumentali desumibili dalla documentazione medica, si ritengono sussistere i presupposti circa la risarcibilità del quadro lesivo documentato, residuando un contesto menomativo essenzialmente rappresentato da: 1) apprezzabile limitazione funzionale della spalla sinistra quale attendibile esito di frattura scomposta della testa omerale;
2) marcata limitazione funzionale del I raggio della mano sinistra in esiti algodistrofici di frattura scomposta della falange prossimale.
Prendendo come riferimento i più comuni barèmes per la valutazione medico-legale del danno permanente in ambito di invalidità civile (per es. le recenti “Linee guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, ed. Giuffrè, 2016), considerando che entrambe le lesioni e relative menomazioni concorrono nella disfunzione dell'arto superiore non dominante, si ritiene che in conseguenza del sinistro stradale che la vide coinvolta in data 25.7.2021 la sig.ra abbia subito una compromissione della globale integrità psico-fisica complessivamente Pt_1
valutabile nella misura del 13% (tredici per cento).
La natura ed entità dei postumi di cui sopra non appare tale da poter inficiare apprezzabilmente
l'autonomia nello svolgimento dei principali atti della vita quotidiana, pur avendo la perizianda lamentato residue difficoltà a svolgere alcune semplici operazioni – quali legarsi i capelli, aprire barattoli e sollevare pesi – che, tuttavia, possono essere vicariate con adeguate strategie compensatorie.
Relativamente alle spese sanitarie sostenute, risultano attinenti e congrue le seguenti: spese di farmacia per un totale di € 349,05; ticket sanitari AOU Careggi per un totale di € 118,00; visite specialistiche € 152,00; accertamenti strumentali € 210,00.
Non ammissibili le spese relative a cure odontoiatriche (€ 152,00) per impossibilità ad accertare il nesso con il sinistro de quo e spesa di farmacia del maggio 2022 (€ 25,40) sostenuta in epoca ampiamente successiva alla stabilizzazione clinica.
Risulta, altresì, allegata una ricevuta relativa a perizia medico-legale di parte attinente al caso, pari ad € 400,00 + Iva (importo in linea con le tariffe comunemente applicate per questo genere di prestazione).
pagina 6 di 13 Allo stato attuale non sono prevedibili ulteriori spese future per il trattamento delle menomazioni.
Nel supplemento di CTU depositato il 21.9.2024 il CTU ha affermato che le spese per trattamenti fisioterapici sostenute dalla sig.ra per un ammontare complessivo di € 1.538,00 e Parte_1
documentate dai doc. da 61 a 96 di parte attrice sebbene nei vari documenti non risulti indicato il tipo di trattamento effettuato, ... sono da ritenere attinenti al caso per la data di emissione delle fatture
(periodo agosto-dicembre 2021) e l'importo complessivo congruo in relazione alle lesioni documentate.
3.1 Il danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto per cui è causa, danno che alla luce delle notissime sentenze gemelle del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema Corte va liquidato unitariamente, può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2024, applicate dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate in tutto il territorio nazionale.
Ha, infatti, statuito la Suprema Corte (a partire da Cass. 12408/2011) che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge (come nella specie, non essendo applicabili i criteri di cui alla Tabella Unica Nazionale per le lesioni macro permanenti pubblicata con DPR 12 del
13.1.2025, applicabili solo ai sinistri verificatisi dopo il 5.3.2025), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Va altresì ricordato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto pagina 7 di 13 avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 17/01/2018, n. 901).
Non si può, tuttavia, non considerare quanto al danno morale che il Tribunale di Milano una volta intervenute le sentenze delle sezioni unite del 2008 nel redigere le nuove tabelle del danno non patrimoniale già a partire da quelle del 2009, poi elevate a rango paranormativo dalla Cassazione con sentenza 12408/2011, ha considerato anche il danno derivante dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione del bene salute tradizionalmente identificato come danno morale.
Infatti si legge nei “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” delle tabelle del
2024: A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”.
Quindi le tabelle Milanesi, adottate successivamente alle sezioni unite, nella determinazione del punto base hanno considerato non soltanto il danno biologico in senso stretto ma anche il danno conseguente alla sofferenza morale, che il danno non patrimoniale da lucro cessante per la diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato, per usare le parole di Cass 901/2018, per la determinazione del punto base tenendo conto del fatto che normalmente tali aspetti conseguono ad ogni lesione e salva la possibilità di personalizzare tali valori in presenza di comprovate ragioni.
pagina 8 di 13 Ne consegue, pertanto, che non è possibile applicare tali tabelle e poi autonomamente riconoscere il danno morale e il danno relazionale in quanto altrimenti, proprio per come sono state costruite tali tabelle, si arriverebbe ad una duplicazione risarcitoria dei medesimi danni, salva la possibilità comunque, in presenza di comprovate ragioni di personalizzare il risarcimento, ove il danneggiato provi che le conseguenze in termini di sofferenza interiore conseguente all'illecito o le conseguenze dinamico relazionali delle stesse esorbitano da quelle che normalmente si verificano.
Nel caso di specie si ritiene che non vi siano ragioni per personalizzare il danno in quanto le conseguenze sulle attività della vita che la attrice ha subito in conseguenza del sinistro, come emerse dalla prova orale espletata: interruzione delle vacanze in conseguenza del sinistro, impossibilità di continuare, nel periodo successivo al sinistro (avendo il CTU accertato che una volta stabilizzati i danni che la natura ed entità dei postumi patiti dalla attrice non appare tale da poter inficiare apprezzabilmente l'autonomia nello svolgimento dei principali atti della vita quotidiana) gli hobbies precedentemente praticati (pittura, suonare il piano, nuoto giardinaggio) e a svolgere lavori domestici non sono delle conseguenze dinamico relazionali permanenti e che, comunque, esorbitano da quelle che normalmente si verificano in conseguenza di un sinistro che comporti lesioni quali quelle subite dalla attrice.
Ciò premesso, valutati la malattia e i postumi subiti dalla attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, tenuto conto dell'età della stessa all'epoca del fatto per cui è causa, della natura e dell'entità delle lesioni subite, tenuto conto che non vi sono ragioni per personalizzare i valori tabellari va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 34.889,00 in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato invece in Euro 11.212,50, sempre in applicazione delle menzionate tabelle, considerato che appare congruo riconoscere per la invalidità totale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della verificazione del sinistro nel periodo in cui la attrice godeva delle vacanze estive e della conseguente necessità di interromperle, come emerso dalla istruttoria testimoniale espletata, la somma giornaliera di € 130,00.
Quindi il danno non patrimoniale subito dalla attrice in conseguenza del fatto per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 46.101,50.
Essendo tal somma già espressa in moneta attuale, non può essere liquidata la rivalutazione monetaria, in quanto già compresa in tale somma.
3.2 La attrice ha inoltre dimostrato di aver effettuato spese mediche in conseguenza del sinistro per €
2.367,05, che il CTU ha considerato congrue e dipendenti dal sinistro.
Anche tale somma deve essere riconosciuta quale posta di danno.
pagina 9 di 13 3.3. Nessuna somma può essere riconosciuta per i danni che parte attrice asserisce di avere subito in conseguenza del sinistro per cui è causa quali spese di trasporto, telefoniche, per generi di conforto, e così via dicendo, che la stessa asserisce che conseguono ad eventi del genere di quello per cui è causa ma che sono di difficile, se non impossibile, dimostrazione, ma di innegabile esistenza.
Ritiene in giudicante infatti che non sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità da fatto illecito. L'art. 1226 c.c., consente esclusivamente una parziale relevatio ab onere probandi, senza affatto esonerare il creditore dall'onere della prova, posto che egli comunque deve sperimentare tutti i mezzi di cui dispone per dimostrare il danno non solo nell'an, ma anche nel quantum, mentre al giudice è riconosciuto il compito di sanare, in via equitativa, esclusivamente le lacune probatorie dovute ad effettiva impossibilità o a seria difficoltà e non certo ad inerzia o negligenza del danneggiato.
Pertanto, ai sensi dell'art 1226 c.c. una liquidazione del danno con valutazione equitativa è possibile solo ove vi sia la certezza della esistenza ontologica del danno e l'impossibilità di provare il danno nel suo ammontare (cfr. Cass., 30 ottobre 1986, n. 674; Cass 9244/2007; Cass. 11368/2010; Cass.
13515/2022).
Deve trattarsi non di una vera e propria impossibilità assoluta di provare il danno nella sua precisa entità ma è sufficiente l'estrema difficoltà, in relazione alle particolarità del caso, alle risultanze processuali, alle posizioni difensive delle parti (Cass., 5 maggio 1988, n. 3340; 21 aprile 1988, n. 3090;
11 gennaio 1988, n. 35; 9 giugno 1987, n. 5031; 11 febbraio 1987, n. 1489; 27 gennaio 1987, n. 736).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sia possibile procedere alla liquidazione del danno con valutazione equitativa, ai sensi dell'artt. 1226 c.c., come richiesto dalla attrice, non avendo la stessa sperimentato alcun mezzo al fine di dimostrare non solo la ricorrenza del danno di cui chiede il risarcimento, ma l'entità dello stesso, ad esempio producendo le fatture del telepass o i biglietti autostradali o le bollette telefoniche a dimostrazione dei maggiori costi delle telefonate, gli scontrini fiscali dei pasti ecc.
3.4 Dalle somme dovute a titolo di risarcimento deve essere detratta la somma già corrisposta alla attrice in data 13.12.2022 da parte della assicurazione convenuta pari ad € 10.500,00.
3.5 Le somme indicate ai punti 3.2 e 3.4 che precedono, per renderle omogenee a quelle del danno non patrimoniale espresso in moneta attuale, debbono essere rivalutate ad oggi secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria e dunque rispettivamente, tenuto conto del periodo degli esborsi, rispettivamente in € 2.743,50 ed € 10.815,00.
3.6 Pertanto il danno che la attrice ha complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 48.845,00 (46.101,50 + € 2.743,50).
pagina 10 di 13 Da tale somma deve essere detratto l'acconto già corrisposto rivalutato ad oggi e pertanto la somma di
€ 10.815,00.
Pertanto la ulteriore somma, espressa in moneta attuale, che i convenuti debbono versare a parte attrice,
a titolo di risarcimento del danno, è pari ad € 38.030,00.
Come detto essendo la suddetta somma espressa in moneta attuale sulla stessa non è dovuta la rivalutazione monetaria.
3.6.1 Invece debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale (non potendosi applicare gli stessi nella misura di cui all'art 1284 comma 4 c.c. richiesta da parte attrice) da calcolarsi annualmente su tale somma, previa devalutazione della stessa da oggi al 25.7.2021 (data del fatto per cui è causa) ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e poi via via rivalutata di anno in anno dal 25.7.2021 ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
Infatti secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass.
19063/2023), l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016). Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Da ciò consegue che attenendo gli interessi 'compensativi' alla necessità di reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra pagina 11 di 13 l'evento lesivo e la liquidazione, per essi non è applicabile la previsione dell'art 1284 comma 4 c.c. perché il criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' non attiene all'applicazione dell'art. 1224 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014, come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della domanda, nei limiti nei quali è stata accolta e dunque dello scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore da € 26.001 a € 52.000,00.
4.1 Per lo stesso principio le spese di CTU debbono essere poste ad integrale carico dei convenuti, in solido fra di loro, che quindi debbono essere condannati a rimborsare alla attrice le spese dalla stessa anticipate a tale titolo. Per lo stesso principio i convenuti debbono essere condannati, in solido fra di loro, a rimborsare alla attrice le spese di CTU come documentate.
5. Non è possibile applicare l'art 96 comma 3 c.p.c., come richiesto da parte attrice nel precisare le conclusioni, non essendovi totale soccombenza della assicurazione convenuta, non essendo stati riconosciuti alla attrice per intero gli importi richiesti, così che non può dirsi che la stessa abbia resistito con colpa grave. Infatti la condanna per l'abuso dello strumento processuale presuppone che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91
c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. 15232/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna e la in solido fra di loro, a versare a CP_3 CP_4 Controparte_1
la ulteriore somma (oltre a quella già versata dalla assicurazione convenuta il Parte_1
13.12.2022) di € 38.030,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dal 25.7.2021 sulla somma sopra indicata devalutata al 25.7.2021 applicando gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e poi via via rivalutata di anno in anno sulla base dei medesimi indici da tale data ad oggi.
Condanna altresì e la in solido fra di loro, a CP_3 CP_4 Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € € 828,58 per esborsi, 1.701,00 per la Parte_1 fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
2.905,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Enrico Montagni dichiaratosi antistatario.
Pone a definitivo carico dei convenuti, in solido fra di loro, le spese di CTU e di conseguenza condanna e la in solido fra di loro, a rimborsare a CP_3 CP_4 Controparte_1 Pt_1 pagina 12 di 13 le spese dalla stessa anticipate al CTU pari ad € 707,60 nonché a rimborsarle le spese di CTP Pt_1 pari ad € 488,00.
Livorno, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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