Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12230 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 28/09/1987, residente in [...]3A/12 16122 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BATINI FABIO (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
ECUADOR, il 03/09/1992, residente in V. PACINOTTI 1/2 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. UGOLINI ELISABETTA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 08.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ottenere la regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore
[...]
nata il [...], l'individuazione della collocazione abitativa, delle Persona_1
regole di frequentazione con il genitore non collocatario, nonché la disciplina dei correlati aspetti economici;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Affidamento condiviso della figlia minore con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con il seguente regime di frequentazione con il padre: a fine settimana alternati dal sabato ore 10,00 fino alla domenica sera ore 21.00; due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola oppure, in caso di sospensione scolastica dalle ore 12.00 fino alle 21.00; il convenuto si impegna a comunicare alla ricorrente le proprie disponibilità sulle altre due domeniche del mese entro il mercoledì precedente così da poter tenere la figlia anche in tali domeniche dalle 10,00 alle 21.00 quando il predetto è libero dal lavoro.
Le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
In punto economico il signor verserà entro il giorno 25 di ogni mese in CP_1
favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00 oltre rivalutazione ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'AU continuerà ad essere percepito per intero dalla signora Parte_1
.
[...]
Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, per la figlia minore.
Spese di lite compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni