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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2027.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualino Bosco;
Parte_1
-creditore opposto-
CONTRO
, e ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
-debitore contumace-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il creditore opposto: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: 1) Rigettare nel merito, in quanto inammissibile ed infondata, l'opposizione all'esecuzione spiegata dai signori _1
, e mediante il ricorso notificato in data 9 novembre 2020; 2)
[...] CP_3 CP_2
Condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte della sanzione ex art. 96 cpc terzo comma nella misura che sarà equitativamente liquidata;
3) Liquidare secondo i parametri di cui al DM 55/14 le spese e i compensi della fase sommaria, aumentati di rimborso s.g. 15%, iva e cap di legge, della procedura esecutiva RGE 961 – 1 sub 1/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del procuratore antistatario;
4) Condannare gli opponenti, sempre in solido fra loro,
pagina 1 di 6 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre s.g. 15%, Iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., introduceva il giudizio di merito a seguito della fase sommaria tenuta dinanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con ordinanza del 16.12.2020 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 961-1/2020 R.G.E. mobiliare. La procedura esecutiva trae origine dalla notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 450/2020 del
Tribunale di Salerno “in uno” all'atto di precetto con il quale il creditore procedente,
chiedeva il pagamento solidale ai sigg.ri , Parte_1 Controparte_1 [...]
e della complessiva somma di € 7321,22 scaturente dal CP_2 Controparte_3
mancato pagamento degli oneri condominiali. In mancanza del pagamento della somma intimata con l'atto di precetto, il Condominio promuoveva espropriazione forzata la cui procedura veniva iscritta al n. R.G.E. 961/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore;
gli esecutati, quindi, proponevano opposizione – contrassegnata al n. R.G.E. 961 sub 1/2020 - ai sensi dell'art. 615 cpc, secondo comma con il quale chiedevano: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la piena legittimità ed ammissibilità della spiegata opposizione e, per l'effetto, sospendere urgentemente l'esecuzione; b) dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9.3.2020, in uno al decreto ingiuntivo n. 450/2020, reso, in forma provvisoriamente esecutiva, dal Tribunale di Salerno in data 13.02.2020, e dell'intimazione di pagamento in esso contenuta, nonché la illegittimità del pignoramento con conseguente pagina 2 di 6 declaratoria di illegittimità del processo espropriativo ex adverso promosso e l'assenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata. Gli esecutati si opponevano contestando il diritto del creditore di procedere ad esecuzione perché l'ingiunzione avrebbe dovuto essere richiesta pro quota tra loro nonché nei confronti di altri comproprietari risultati tali a seguito di successione ereditaria del loro dante causa, sig. , Persona_1
germano del sig. , dante causa degli opponenti. Persona_2
Nel giudizio cautelare, si costituiva il creditore, che chiedeva in via Parte_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto gli opponenti lamentavano che l'ingiunzione andava rivolta pro quota anche alla massa ereditaria del defunto , eccependo, pertanto, vizi inerenti al merito della pretesa Persona_1
sostanziale e quindi, inammissibile. In via subordinata, nel merito il creditore opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione, richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo cui i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono, in realtà, tenuti in solido (e non pro quota), nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294
c.c.” (Cass. Civ. Ord. n. 33039/2018 – rel. Scarpa).
Con ordinanza del 16.12.2020, proc. n. 961-1/20 R.G. Espropriazione Mobiliare, Il G.E. : a) rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione; b) fissava il termine perentorio di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza per l' introduzione della causa di merito -a cura della parte interessata- secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, dinanzi al giudice tabellarmente competente, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà; c) riservava la liquidazione di spese e compensi della presente fase cautelare unitamente alla decisione del merito;
d) rimetteva le parti dinanzi a sé in sede esecutiva all'udienza del 27.04.2021 per provvedere all'assegnazione delle somme pignorate.
Pertanto, il in persona dell'amministratore p.t., introduceva il Parte_1
giudizio di merito principalmente al fine di ottenere le spese della fase sommaria e in secondo luogo per sentire dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione RGE 961-1/2020 Cont spiegata dai signori , e o comunque Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rigettarla nel merito perché infondata in fatto e in diritto confermando la legittimità dell'azione esecutiva.
pagina 3 di 6 I debitori, sigg.ri , , , ancorchè Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci.
Tanto premesso in fatto, la domanda merita accoglimento.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il provvedimento con cui viene definita la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo, (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20532 del 23/09/2009, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016). Tale provvedimento, infatti, è emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria. Tale principio trova applicazionei anche se il giudice dell'esecuzione, al termine della fase sommaria, ometta di provvedere all'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena ed alla liquidazione delle spese della stessa fase sommaria, come di regola sarebbe tenuto a fare («il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una pronuncia sull'opposizione e sulle spese»; ( Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017). Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere la revisione della decisione in ordine alle eventuali misure cautelari, concesse o meno dal giudice dell'esecuzione).
In tale sede esse potranno ottenere, tra l'altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersi necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all'opposizione proposta, nonché il riesame delle statuizioni
(adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria.
Nel caso di specie, appare evidente la sussistenza dell'interesse della creditrice opposta ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità e procedibilità di detta opposizione, ed eventualmente, sussistendone le condizioni processuali, sul merito di essa, oltre, in ogni caso, ad un provvedimento definitivo sulle spese giudiziali, anche della fase sommaria. D'altra parte, la circostanza che lo stesso giudice dell'esecuzione,
pagina 4 di 6 immediatamente dopo aver deciso in ordine alla fase sommaria dell'opposizione proposta dal debitore, dichiarando detta opposizione improcedibile, abbia dichiarato altresì improcedibile l'azione esecutiva promossa dalla creditrice di certo non è idonea ad escludere l'interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte di quest'ultima, e ciò non solo nell'ottica del conseguimento di una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità dell'opposizione avanzata dal debitore ed eventualmente sul merito della stessa, ma quanto meno per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, in merito all'eccezione di inammissibilità, deve ritenersi condivisile l'argomentazione addotta dal G.E., secondo cui «Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori
a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159). Pertanto, risulta evidente l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto afferente a motivi inerenti al merito del titolo esecutivo, vizi la cui conoscenza e decisione è demandata al giudice della cognizione con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra l'altro già incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno.
Tutto quanto dedotto, la domanda merita accoglimento in merito all'eccezione di inammissibilità della procedura instaurata dinanzi al giudice dell'esecuzione in quanto venivano dedotti circostanze rilevabili solo con l'istaurazione del giudizio di merito;
quanto alla spese della fase cautelare e del presente giudizio di merito seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
pagina 5 di 6 1) Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione;
2) Condanna , e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese processuali del giudizio di opposizione all'esecuzione in favore del Parte_1
che liquida in € 985,55 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
[...]
3) Condanna, altresì, , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese processuali del presente giudizio di merito in favore del Parte_1 che liquida in € 2.921,00, oltre accessori di legge.
[...]
Si comunichi.
30.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2027.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualino Bosco;
Parte_1
-creditore opposto-
CONTRO
, e ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
-debitore contumace-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il creditore opposto: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: 1) Rigettare nel merito, in quanto inammissibile ed infondata, l'opposizione all'esecuzione spiegata dai signori _1
, e mediante il ricorso notificato in data 9 novembre 2020; 2)
[...] CP_3 CP_2
Condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte della sanzione ex art. 96 cpc terzo comma nella misura che sarà equitativamente liquidata;
3) Liquidare secondo i parametri di cui al DM 55/14 le spese e i compensi della fase sommaria, aumentati di rimborso s.g. 15%, iva e cap di legge, della procedura esecutiva RGE 961 – 1 sub 1/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del procuratore antistatario;
4) Condannare gli opponenti, sempre in solido fra loro,
pagina 1 di 6 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre s.g. 15%, Iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., introduceva il giudizio di merito a seguito della fase sommaria tenuta dinanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con ordinanza del 16.12.2020 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 961-1/2020 R.G.E. mobiliare. La procedura esecutiva trae origine dalla notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 450/2020 del
Tribunale di Salerno “in uno” all'atto di precetto con il quale il creditore procedente,
chiedeva il pagamento solidale ai sigg.ri , Parte_1 Controparte_1 [...]
e della complessiva somma di € 7321,22 scaturente dal CP_2 Controparte_3
mancato pagamento degli oneri condominiali. In mancanza del pagamento della somma intimata con l'atto di precetto, il Condominio promuoveva espropriazione forzata la cui procedura veniva iscritta al n. R.G.E. 961/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore;
gli esecutati, quindi, proponevano opposizione – contrassegnata al n. R.G.E. 961 sub 1/2020 - ai sensi dell'art. 615 cpc, secondo comma con il quale chiedevano: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la piena legittimità ed ammissibilità della spiegata opposizione e, per l'effetto, sospendere urgentemente l'esecuzione; b) dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9.3.2020, in uno al decreto ingiuntivo n. 450/2020, reso, in forma provvisoriamente esecutiva, dal Tribunale di Salerno in data 13.02.2020, e dell'intimazione di pagamento in esso contenuta, nonché la illegittimità del pignoramento con conseguente pagina 2 di 6 declaratoria di illegittimità del processo espropriativo ex adverso promosso e l'assenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata. Gli esecutati si opponevano contestando il diritto del creditore di procedere ad esecuzione perché l'ingiunzione avrebbe dovuto essere richiesta pro quota tra loro nonché nei confronti di altri comproprietari risultati tali a seguito di successione ereditaria del loro dante causa, sig. , Persona_1
germano del sig. , dante causa degli opponenti. Persona_2
Nel giudizio cautelare, si costituiva il creditore, che chiedeva in via Parte_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto gli opponenti lamentavano che l'ingiunzione andava rivolta pro quota anche alla massa ereditaria del defunto , eccependo, pertanto, vizi inerenti al merito della pretesa Persona_1
sostanziale e quindi, inammissibile. In via subordinata, nel merito il creditore opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione, richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo cui i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono, in realtà, tenuti in solido (e non pro quota), nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294
c.c.” (Cass. Civ. Ord. n. 33039/2018 – rel. Scarpa).
Con ordinanza del 16.12.2020, proc. n. 961-1/20 R.G. Espropriazione Mobiliare, Il G.E. : a) rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione; b) fissava il termine perentorio di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza per l' introduzione della causa di merito -a cura della parte interessata- secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, dinanzi al giudice tabellarmente competente, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà; c) riservava la liquidazione di spese e compensi della presente fase cautelare unitamente alla decisione del merito;
d) rimetteva le parti dinanzi a sé in sede esecutiva all'udienza del 27.04.2021 per provvedere all'assegnazione delle somme pignorate.
Pertanto, il in persona dell'amministratore p.t., introduceva il Parte_1
giudizio di merito principalmente al fine di ottenere le spese della fase sommaria e in secondo luogo per sentire dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione RGE 961-1/2020 Cont spiegata dai signori , e o comunque Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rigettarla nel merito perché infondata in fatto e in diritto confermando la legittimità dell'azione esecutiva.
pagina 3 di 6 I debitori, sigg.ri , , , ancorchè Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci.
Tanto premesso in fatto, la domanda merita accoglimento.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il provvedimento con cui viene definita la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo, (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20532 del 23/09/2009, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016). Tale provvedimento, infatti, è emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria. Tale principio trova applicazionei anche se il giudice dell'esecuzione, al termine della fase sommaria, ometta di provvedere all'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena ed alla liquidazione delle spese della stessa fase sommaria, come di regola sarebbe tenuto a fare («il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una pronuncia sull'opposizione e sulle spese»; ( Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017). Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere la revisione della decisione in ordine alle eventuali misure cautelari, concesse o meno dal giudice dell'esecuzione).
In tale sede esse potranno ottenere, tra l'altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersi necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all'opposizione proposta, nonché il riesame delle statuizioni
(adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria.
Nel caso di specie, appare evidente la sussistenza dell'interesse della creditrice opposta ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità e procedibilità di detta opposizione, ed eventualmente, sussistendone le condizioni processuali, sul merito di essa, oltre, in ogni caso, ad un provvedimento definitivo sulle spese giudiziali, anche della fase sommaria. D'altra parte, la circostanza che lo stesso giudice dell'esecuzione,
pagina 4 di 6 immediatamente dopo aver deciso in ordine alla fase sommaria dell'opposizione proposta dal debitore, dichiarando detta opposizione improcedibile, abbia dichiarato altresì improcedibile l'azione esecutiva promossa dalla creditrice di certo non è idonea ad escludere l'interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte di quest'ultima, e ciò non solo nell'ottica del conseguimento di una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità dell'opposizione avanzata dal debitore ed eventualmente sul merito della stessa, ma quanto meno per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, in merito all'eccezione di inammissibilità, deve ritenersi condivisile l'argomentazione addotta dal G.E., secondo cui «Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori
a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159). Pertanto, risulta evidente l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto afferente a motivi inerenti al merito del titolo esecutivo, vizi la cui conoscenza e decisione è demandata al giudice della cognizione con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra l'altro già incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno.
Tutto quanto dedotto, la domanda merita accoglimento in merito all'eccezione di inammissibilità della procedura instaurata dinanzi al giudice dell'esecuzione in quanto venivano dedotti circostanze rilevabili solo con l'istaurazione del giudizio di merito;
quanto alla spese della fase cautelare e del presente giudizio di merito seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
pagina 5 di 6 1) Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione;
2) Condanna , e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese processuali del giudizio di opposizione all'esecuzione in favore del Parte_1
che liquida in € 985,55 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
[...]
3) Condanna, altresì, , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese processuali del presente giudizio di merito in favore del Parte_1 che liquida in € 2.921,00, oltre accessori di legge.
[...]
Si comunichi.
30.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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