TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Stellato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via
Mazzocchi n. 125;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Di Controparte_1
Salvio Reale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Viale delle Gardenie n. 35;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Anna Simeone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via G. Verdi
n.38;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
e la di Santa Maria Capua Vetere chiedendo Controparte_1 Controparte_2
al Tribunale adito di dichiarare che l'attrice è l'unica ed esclusiva proprietaria della somma di
L.100.000.000 (oggi pari ad € 51.645,69), versata ed annotata sul libretto di risparmio nominativo rilasciato dalla libretto n. Controparte_2
1084472 emesso in data 23/02/1996 (rapporto n. 01/84472/10 . 303/6/7), oltre alle Controparte_3
somme sullo stesso maturate e a maturarsi a titolo di interessi ed accessori, e, per l'effetto di dichiarare che l'attrice è l'unica avente diritto alla restituzione della predetta somma, oggetto di sequestro preventivo in virtù di decreto del 14/02/1996 eseguito in data 27/02/1996 dalla Questura di Caserta, con vittoria di spese e con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la NV , chiedendo di rigettare la domanda attorea, poiché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la NV ha eccepito di essere coerede, unitamente all'attrice, di e CP_4
che l'operazione di deposito della somma di L.100.000.000 presso la Controparte_2
di Santa Maria Capua Vetere e la conseguente apertura del libretto in data 23/02/1996 deve
[...] essere considerata illegittima poiché basata sull'assenza dell'effettiva volontà della de cuius, con la conseguenza che la somma in questione va fatta ricadere nella sua totalità nell'asse ereditario, stante il vizio di volontà della donante e l'inefficacia dell'atto.
La NV ha, quindi, chiesto di accertare il suo diritto alla riscossione del 50% delle somme portate dal libretto di risparmio in questione, con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la , eccependo la sua Controparte_2
carenza di legittimazione passiva.
La causa, meramente documentale, all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 13.05.2021).
Ciò premesso, va, in primo luogo, rilevata la inammissibilità della domanda di accertamento proposta dalla NV , in quanto costituitasi oltre il termine di venti giorni Controparte_1
prima della prima udienza di comparizione delle parti.
La domanda dell'attrice è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato che l'attrice è titolare di un libretto di risparmio nominativo emesso in data 23.2.1996 dalla di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
Libretto n. 10 84472, rapporto n. 01/84472/10 D/R Liberi nomin. (303/6/6).
Risulta, inoltre, documentalmente provato che detto libretto al portatore in uno alla somma di lire
100.000.000, all'epoca sullo stesso depositata, è stato oggetto di sequestro preventivo emesso dal
GIP dott. M. Palescandolo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento emesso e depositato in data 14.02.1996 nell'ambito del procedimento penale contrassegnato con il n. 3856/94
R.G. notizie di Reato e n. 2164/95 R.G. GIP. La detta misura cautelare preventiva è stata disposta in conseguenza della denuncia formalizzata da
, odierna NV, a seguito della quale è stato instaurato nei confronti Controparte_1 dell'odierna attrice un procedimento penale in quanto imputata “del Parte_1
reato p. e p. dall'art. 643 c.p. e 61 n. 7 c.p., perché per procurarsi un profitto abusando dello stato di infermità e deficienza psichica di sfociato in uno stato di incapacità di intendere e CP_4
di volere, induceva la predetta a consegnarle il certificato di deposito al portatore n. 900 305 524
01/ 5030000004/14 di lire 100.000.000 (il cui importo successivamente incassava) facendo credere che l'avrebbe depositato (ai fini di una più sicura custodia) a nome della stessa presso la CP_4
di Santa Maria Capua Vetere così cagionando alla un Controparte_2 CP_4 danno patrimoniale di rilevante entità”.
Infine, è documentato in atti che il giudizio penale in questione si è concluso con la sentenza n.
1163/04, passata in giudicato, con la quale l'odierna attrice è stata assolta dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
L'intestazione del libretto di risparmio in questione in capo all'odierna attrice costituisce certamente una donazione da parte della zia CP_4
Invero, i libretti di risparmio costituiscono titoli di credito e le donazioni attuate mediante titoli di credito non sono donazioni indirette ma donazioni dirette, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante”
(Cass. SSUU n.18725/2017).
La NV assume che l'operazione realizzata dalla defunta con l'apertura del CP_4
libretto n.1084472 in data 23/02/1996 presso la di Santa Maria Controparte_2
Capua Vetere integra una donazione invalida per incapacità di intendere e di volere della disponente.
A parte che alcuna eccezione non rilevabile d'ufficio e domanda riconvenzionale poteva proporre la NV, in quanto come detto, costituitasi oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza di comparizione delle parti, va rilevato che in ogni caso nessuna prova nel presente giudizio
è stata fornita circa l'incapacità di intendere e di volere di al momento della CP_4
donazione in questione, incapacità non provata neanche nel procedimento penale a carico della odierna attrice come emerge dalla sentenza panale depositata. Né alcuna censura poteva essere mossa alla donazione in questione per lesione di legittima, non essendo l'odierna NV erede legittimaria di Controparte_1 CP_4
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, va accertato che la stessa è l'unica titolare del libretto di risparmio n. 1084472 emesso dalla Banca Sconti e Conti Correnti di
[...]
in data 23/02/1996 e di tutte le somme sullo stesso depositate ed ha Controparte_2
diritto alla restituzione delle stesse.
Le spese di lite nel rapporto tra e seguono la Parte_1 Controparte_1
soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della seconda. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Nel rapporto e la e di Santa Maria Parte_1 Controparte_2 CP_2
Capua Vetere vengono, invece, interamente compensate, in quanto l'attrice non si è opposta alla richiesta di estromissione della seconda e tenuto conto che questa, anche se non estromessa, avrebbe potuto limitarsi a depositare la comparsa di costituzione e risposta senza alcuna ulteriore attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta e dichiara che è l'unica titolare del libretto di risparmio Parte_1
nominativo n. 1084472 emesso in data 23/02/1996 dalla di Controparte_2
e delle somme sullo stesso depositate;
Controparte_2
b) accerta e dichiara il diritto di alla restituzione di tutte le somme Parte_1
depositate sul detto libretto;
c) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Stellato dichiaratosi anticipatario;
d) compensa le spese di lite nel rapporto tra e la Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.3.2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Stellato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via
Mazzocchi n. 125;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Di Controparte_1
Salvio Reale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Viale delle Gardenie n. 35;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Anna Simeone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via G. Verdi
n.38;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
e la di Santa Maria Capua Vetere chiedendo Controparte_1 Controparte_2
al Tribunale adito di dichiarare che l'attrice è l'unica ed esclusiva proprietaria della somma di
L.100.000.000 (oggi pari ad € 51.645,69), versata ed annotata sul libretto di risparmio nominativo rilasciato dalla libretto n. Controparte_2
1084472 emesso in data 23/02/1996 (rapporto n. 01/84472/10 . 303/6/7), oltre alle Controparte_3
somme sullo stesso maturate e a maturarsi a titolo di interessi ed accessori, e, per l'effetto di dichiarare che l'attrice è l'unica avente diritto alla restituzione della predetta somma, oggetto di sequestro preventivo in virtù di decreto del 14/02/1996 eseguito in data 27/02/1996 dalla Questura di Caserta, con vittoria di spese e con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la NV , chiedendo di rigettare la domanda attorea, poiché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la NV ha eccepito di essere coerede, unitamente all'attrice, di e CP_4
che l'operazione di deposito della somma di L.100.000.000 presso la Controparte_2
di Santa Maria Capua Vetere e la conseguente apertura del libretto in data 23/02/1996 deve
[...] essere considerata illegittima poiché basata sull'assenza dell'effettiva volontà della de cuius, con la conseguenza che la somma in questione va fatta ricadere nella sua totalità nell'asse ereditario, stante il vizio di volontà della donante e l'inefficacia dell'atto.
La NV ha, quindi, chiesto di accertare il suo diritto alla riscossione del 50% delle somme portate dal libretto di risparmio in questione, con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la , eccependo la sua Controparte_2
carenza di legittimazione passiva.
La causa, meramente documentale, all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 13.05.2021).
Ciò premesso, va, in primo luogo, rilevata la inammissibilità della domanda di accertamento proposta dalla NV , in quanto costituitasi oltre il termine di venti giorni Controparte_1
prima della prima udienza di comparizione delle parti.
La domanda dell'attrice è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato che l'attrice è titolare di un libretto di risparmio nominativo emesso in data 23.2.1996 dalla di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
Libretto n. 10 84472, rapporto n. 01/84472/10 D/R Liberi nomin. (303/6/6).
Risulta, inoltre, documentalmente provato che detto libretto al portatore in uno alla somma di lire
100.000.000, all'epoca sullo stesso depositata, è stato oggetto di sequestro preventivo emesso dal
GIP dott. M. Palescandolo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento emesso e depositato in data 14.02.1996 nell'ambito del procedimento penale contrassegnato con il n. 3856/94
R.G. notizie di Reato e n. 2164/95 R.G. GIP. La detta misura cautelare preventiva è stata disposta in conseguenza della denuncia formalizzata da
, odierna NV, a seguito della quale è stato instaurato nei confronti Controparte_1 dell'odierna attrice un procedimento penale in quanto imputata “del Parte_1
reato p. e p. dall'art. 643 c.p. e 61 n. 7 c.p., perché per procurarsi un profitto abusando dello stato di infermità e deficienza psichica di sfociato in uno stato di incapacità di intendere e CP_4
di volere, induceva la predetta a consegnarle il certificato di deposito al portatore n. 900 305 524
01/ 5030000004/14 di lire 100.000.000 (il cui importo successivamente incassava) facendo credere che l'avrebbe depositato (ai fini di una più sicura custodia) a nome della stessa presso la CP_4
di Santa Maria Capua Vetere così cagionando alla un Controparte_2 CP_4 danno patrimoniale di rilevante entità”.
Infine, è documentato in atti che il giudizio penale in questione si è concluso con la sentenza n.
1163/04, passata in giudicato, con la quale l'odierna attrice è stata assolta dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
L'intestazione del libretto di risparmio in questione in capo all'odierna attrice costituisce certamente una donazione da parte della zia CP_4
Invero, i libretti di risparmio costituiscono titoli di credito e le donazioni attuate mediante titoli di credito non sono donazioni indirette ma donazioni dirette, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante”
(Cass. SSUU n.18725/2017).
La NV assume che l'operazione realizzata dalla defunta con l'apertura del CP_4
libretto n.1084472 in data 23/02/1996 presso la di Santa Maria Controparte_2
Capua Vetere integra una donazione invalida per incapacità di intendere e di volere della disponente.
A parte che alcuna eccezione non rilevabile d'ufficio e domanda riconvenzionale poteva proporre la NV, in quanto come detto, costituitasi oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza di comparizione delle parti, va rilevato che in ogni caso nessuna prova nel presente giudizio
è stata fornita circa l'incapacità di intendere e di volere di al momento della CP_4
donazione in questione, incapacità non provata neanche nel procedimento penale a carico della odierna attrice come emerge dalla sentenza panale depositata. Né alcuna censura poteva essere mossa alla donazione in questione per lesione di legittima, non essendo l'odierna NV erede legittimaria di Controparte_1 CP_4
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, va accertato che la stessa è l'unica titolare del libretto di risparmio n. 1084472 emesso dalla Banca Sconti e Conti Correnti di
[...]
in data 23/02/1996 e di tutte le somme sullo stesso depositate ed ha Controparte_2
diritto alla restituzione delle stesse.
Le spese di lite nel rapporto tra e seguono la Parte_1 Controparte_1
soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della seconda. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Nel rapporto e la e di Santa Maria Parte_1 Controparte_2 CP_2
Capua Vetere vengono, invece, interamente compensate, in quanto l'attrice non si è opposta alla richiesta di estromissione della seconda e tenuto conto che questa, anche se non estromessa, avrebbe potuto limitarsi a depositare la comparsa di costituzione e risposta senza alcuna ulteriore attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta e dichiara che è l'unica titolare del libretto di risparmio Parte_1
nominativo n. 1084472 emesso in data 23/02/1996 dalla di Controparte_2
e delle somme sullo stesso depositate;
Controparte_2
b) accerta e dichiara il diritto di alla restituzione di tutte le somme Parte_1
depositate sul detto libretto;
c) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Stellato dichiaratosi anticipatario;
d) compensa le spese di lite nel rapporto tra e la Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.3.2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco