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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4110 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato CIAMPI ANNUNZIATA
e
AN NC, C.F. , nato a [...] il C.F._2
09/12/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSIN KATIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e OM Parte_1
NZ in Vicenza, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno
2003, Parte I, atto n.84, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni;
2) La casa coniugale sita in Torri di Quartesolo (VI), via Camisana, 48 int. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà in uso alla stessa con tutti gli arredi e corredi in essa presenti;
Parte_1
3) La IA maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, risiederà con la Persona_1
madre presso la casa coniugale sopra descritta;
4) il rapporto padre/IA verrà disciplinato in autonomia tra gli stessi e gli incontri verranno
1 comunicati di volta in volta secondo gli impegni scolastici di e di lavoro del sig. OM;
Per_1
5) A titolo di contributo al mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, il sig. OM corrisponderà alla moglie, entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno di mantenimento di €525,00 (con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat);
6) l'assegno unico sarà interamente percepito dalla NO nella misura del 100% e quindi, Parte_1
il sig. OM rinuncia a percepirlo;
7) Il sig. OM e la sig.ra parteciperanno alle spese straordinarie della IA , nella Parte_1 Per_1
misura del 50% cadauno, ed in ugual misura potranno fiscalmente detrarle, come di seguito stabilite:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (e-mail, sms) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro tre giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché, l'uno
2 dell'altro, a titolo di mantenimento.
9) L'automobile intestata al sig. OM ma in uso alla moglie resterà in uso a questa anche dopo il divorzio.
10) I coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro se non quanto previsto dal presente atto.
12) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 19/07/2003.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza passata in giudicato e la data di deposito del presente ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di OM NZ l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della IA , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 525,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla IA, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
3 avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da OM NZ in Parte_1
Vicenza il 19/07/2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 84, parte I, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4110 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato CIAMPI ANNUNZIATA
e
AN NC, C.F. , nato a [...] il C.F._2
09/12/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSIN KATIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e OM Parte_1
NZ in Vicenza, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno
2003, Parte I, atto n.84, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni;
2) La casa coniugale sita in Torri di Quartesolo (VI), via Camisana, 48 int. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà in uso alla stessa con tutti gli arredi e corredi in essa presenti;
Parte_1
3) La IA maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, risiederà con la Persona_1
madre presso la casa coniugale sopra descritta;
4) il rapporto padre/IA verrà disciplinato in autonomia tra gli stessi e gli incontri verranno
1 comunicati di volta in volta secondo gli impegni scolastici di e di lavoro del sig. OM;
Per_1
5) A titolo di contributo al mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, il sig. OM corrisponderà alla moglie, entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno di mantenimento di €525,00 (con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat);
6) l'assegno unico sarà interamente percepito dalla NO nella misura del 100% e quindi, Parte_1
il sig. OM rinuncia a percepirlo;
7) Il sig. OM e la sig.ra parteciperanno alle spese straordinarie della IA , nella Parte_1 Per_1
misura del 50% cadauno, ed in ugual misura potranno fiscalmente detrarle, come di seguito stabilite:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (e-mail, sms) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro tre giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché, l'uno
2 dell'altro, a titolo di mantenimento.
9) L'automobile intestata al sig. OM ma in uso alla moglie resterà in uso a questa anche dopo il divorzio.
10) I coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro se non quanto previsto dal presente atto.
12) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 19/07/2003.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza passata in giudicato e la data di deposito del presente ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di OM NZ l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della IA , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 525,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla IA, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
3 avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da OM NZ in Parte_1
Vicenza il 19/07/2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 84, parte I, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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