Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14250 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: accertamento negativo della debenza somme di denaro e condanna al pagamento
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso, in via congiunta e disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Felice Ragone e
Andrea Ragone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti, sito in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale 152 (Parco Sebeto), come da procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F./P.IVA in persona del Presidente p.t., rappresentato, P.IVA_2 assistito e difeso dall'Avv. Daniela De Nicola, giusta procura alle liti in calce al presente atto, tutti elettivamente domiciliati presso la sede della società in
Napoli al Centro Direzionale – Isola F9
CONVENUTO
E
Controparte_2
, (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3
Ivan Filippelli, presso il cui studio sito alla Piazza G. Bovio n. 22 – Napoli elegge domicilio
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...] Parte (di seguito, per brevità, conveniva Parte_1 in giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2 Cont (di seguito, per brevità, al fine di far accertare il suo
[...] diritto di credito pari ad €. 63.938,21 ed ottenere la condanna della CP_1 al suo pagamento.
L'attrice deduceva, in fatto, che con Determinazione dell'Amministratore
Delegato n.63 del 19/03/2020, ella risultava aggiudicataria della CP_1 fornitura di strutture modulari di posti letto mobili per la terapia intensiva, articolato in 3 lotti (Lotto n.1 ASL Centro Ospedale del Mare;
Lotto CP_4
n. 2 A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e di Salerno e lotto n. CP_2
3 A.O.U. di Salerno); che in data 24/03/2020 veniva stipulato il CP_2 contratto (c.d. accordo quadro) ed emesso l'Ordine di fornitura n. 37; che, nello specifico, il Lotto 3 atteneva a una struttura Modulare prefabbricata per terapia intensiva da 24 posti letto da consegnarsi presso la struttura ospedaliera convenuta;
che l'opera veniva integralmente collaudata, senza riserve, come da verbale di collaudo e verifica di conformità del 10/3/2021; che in data 16 aprile 2021, la con apposita nota, comunicava che CP_1
l' nel prendere atto della relazione sulla verifica di conformità eseguita CP_3 dalla IQM ISPEZIONI sulla fornitura dell'appalto in oggetto, precisava di aver dovuto sostenere dei costi di spettanza della ditta M. (odierna CP_2 attrice) per acquisire opere urgenti per la fruibilità delle strutture modulari, pari ad €. 63.938,21; che tali opere, ovvero, la rampa di accesso principale dei moduli, per un costo di €. 39.547,13 e accessi alle porte secondarie dei moduli per un costo complessivo di €. 24.436,08, si sarebbero rese necessarie perché
“il piano di calpestio dei moduli si sviluppava ad una quota di circa 0,60 m rispetto al piano di accesso delle aree perimetrali alla struttura modulare”.
In diritto, l'attrice eccepiva: 1) la violazione delle norme procedimentali per la contestazione della fornitura - incompetenza;
2) la violazione delle norme
- 2 - procedimentali per la contestazione della fornitura – omessa contestazione in contraddittorio;
3) la violazione delle norme procedimentali per la contestazione della fornitura – tardività della contestazione;
4) l'inammissibilità della contestazione;
5) la violazione del principio di correttezza e buona fede;
6) l'infondatezza della contestazione e violazione dell'accordo quadro.
Sulla scorta di quanto brevemente esposto, la società attrice concludeva: “In via principale, A. accertare: I) l'incompetenza del soggetto che ha avviato il procedimento e trattenuta, II) l'omessa convocazione delle parti, III) la tardività della contestazione e, per l'effetto, accertare incidentalmente
l'illegittimità, onde disapplicare la nota n. SRA 0006260 2021 a firma dell'Avv. Gianmarco Massa, quale antecedente della lesione del diritto di credito dell'odierna istante;
B. dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni per essere pervenute dopo la consegna, l'accettazione, il collaudo e la verifica di conformità della fornitura;
C. accertare che le opere eseguite non spettavano alla ditta appaltatrice, perché esulanti gli obblighi Contr contrattuali e perché resesi necessarie per omissioni e ritardi dell' ; D.
Parte per l'effetto, accertare il diritto di credito della di € 63.938,21 e
Parte condannare la a pagare alla € 63.938,21 che illegittimamente CP_1 trattiene, oltre interessi moratori;
E. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga le opere carpenteria di competenza
Parte della quantificare il loro costo conformemente al prezziario regionale vigente all'epoca dei lavori escludendo le duplicazioni, e condannare la
Parte
a pagare alla la differenza rispetto a quanto trattiene CP_1 illegittimamente. In ogni caso: rifusione delle spese e dei compensi di avvocato in caso di vittoria della lite, con attribuzione in favore del legale costituito.”
Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, CP_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.
Cont Parimenti, si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, ed eccependo, preliminarmente, il suo “difetto di legittimazione passiva”, nel merito, domandava il rigetto della domanda in quanto destituita di fondamento.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuti superflui i mezzi istruttori articolati dalle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 03/02/2025 per la precisazione delle
- 3 - conclusioni, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note conclusive rassegnate dalle parti, assegnava la causa a sentenza, concedendo loro i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia occorre affermare che la domanda, per quanto di ragione, è fondata e va accolta.
Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva”
(rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in Cont giudizio) articolata dall' Tale eccezione è fondata e va accolta. Invero, Cont dall'esame dell'accordo quadro si desume che la posizione dell' è di mera Parte beneficiaria della prestazione oggetto dell'obbligazione che lega la alla;
in tal senso, può trovare applicazione nel caso di specie, l'istituto CP_1 del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), laddove è noto che giammai il terzo assume il ruolo di parte formale o sostanziale del contratto stipulato, acquisendo, per converso, attraverso la dichiarazione di volerne profittare, il solo diritto di credito nascente dal contratto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente affermato che: “ Nel contratto in favore di terzi le parti stipulanti assumono reciprocamente degli obblighi in favore di terzo il quale assume la veste di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso formale, né in senso sostanziale;
ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate per le prestazioni convenute (cfr. Cass. civ. sent. 7398/1996). Nel caso di Cont specie, peraltro, si evidenzia che l' ha rivestito, nell'esecuzione del contratto, un ruolo meramente operativo, ai fini della corretta esecuzione del contratto, come si desume dalla lettura dell'art 4 commi 3 e 6 dell'accordo quadro (cfr. co 3 “ A seguito di Ordinativo di fornitura, l'amministrazione beneficiaria designerà il responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, si potrà nominare il direttore dell'esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti del art. 31 co. 1 e 3, e dell'art. 101 co. 1, e co 6 bis e art 111 co 2 del Codice, e art 16 commi 1 e 4 del decreto Mit del 7 Marzo 2018 n. 49”; co 6 “ Fermo quanto stabilito in altre parti del presente accordo quadro e relativi allegati, e/o CP_1
l'amministrazione beneficiaria: - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di
- 4 - privacy;- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n . 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore; - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica”).
Giova, inoltre, evidenziare che, in un certo senso, della fondatezza dell'eccezione in commento sembra consapevole la stessa parte attrice che, in effetti, ha formulato la domanda di condanna al pagamento del credito vantato nei soli confronti della (v. punto D. conclusioni) e non anche nei CP_1 Cont confronti dell'
Cont Da quanto precede, scaturisce la fondatezza dell'eccezione dell' con conseguente suo difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Ciò chiarito, venendo al merito, occorre evidenziare che il motivo della lite è da identificare nel fatto che la ha ritenuto una parte del credito CP_1 nascente dal contratto stipulato (€. 63.938,21) adducendo degli inadempimenti Parte a carico della la quale non avrebbe, in particolare, realizzato le opere urgenti per la fruibilità delle strutture modulari richieste e consistenti nella rampa di accesso principale ai moduli e negli accessi alle porte secondarie di quest'ultimi. In altri termini, al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'attrice, la convenuta ha formulato l'eccezione di CP_1 inadempimento ex art 1460 c.c. Ora, il citato articolo prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la prestazione dovuta, qualora l'altro non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto;
tuttavia, non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. La ratio della norma è quindi quella di fornire ad una delle parti contraenti uno strumento di autotutela, tramite la sospensione del proprio adempimento in ragione dell'inadempimento dell'altra parte. La valutazione del legittimo esercizio di questo strumento deve essere effettuata sulla base del principio di correttezza e buona fede oggettiva, di cui agli att.
1175 e 1375 c.c., richiamati dal secondo comma dello stesso art. 1460 c.c. Dal tenore dello stesso art. 1460 c.c. – applicabile solo ai contratti a prestazioni corrispettive - si evince che la prestazione di cui può essere sospeso
- 5 - l'adempimento, opponendo la relativa eccezione, deve porsi in rapporto di sinallagmaticità con la prestazione inadempiuta dalla controparte.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova in caso di eccezione di inadempimento è quella stabilita dalla Suprema Corte con sentenza n.
826/2015 che richiama la storica sentenza delle SS.UU. n. 13533/2001 secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”.
Parte Orbene, le contestazioni mosse dalla ai numeri 1) a 3) dell'atto di citazione e connesse a violazioni procedimentali sono di natura puramente formale che, anche ammesso che abbiano un qualche rilievo sostanziale, esse, da un lato non determinano l'invalidità derivata degli atti successivi, non essendo tale conseguenza prevista dalla legge, dall'altro, non incidono sul cuore del problema rappresentato dall'individuazione del novero delle opere che l'attrice avrebbe dovuto eseguire per contratto.
Quanto all'eccezione sub 4) concernente l'approvazione senza riserve delle Parte opere realizzate dalla mediante l'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 ad opera della stazione appaltante, è condivisibile l'argomentazione della CP_1 secondo cui tale atto ha natura provvisoria e non priva quest'ultima della facoltà di formulare successivamente le contestazioni del caso. Ed infatti, per convincersi dell'infondatezza della proposta eccezione, è sufficiente richiamare l'art. 102 D.lgs. 50/2016 che stabilisce che “(…) Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e
- 6 - assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine” (co 3) e che “Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”
(co 5).
Per ciò che concerne l'eccezione sub 5), in parte, essa è puramente congetturale, priva, invero, di pregio giuridico, in parte, si ricollega alla questione che si affronterà infra e che attiene al vero e proprio merito della controversia in esame.
Parte Venendo, pertanto, all'eccezione sub 6), la sostiene che le rampe di accesso principali e secondarie dei moduli commissionati, indispensabili dato il dislivello di 60 cm tra il piano di calpestio di tali strutture e quello delle aree perimetrali non sarebbero state convenute nel contratto e che, in tanto, si sarebbero rese necessarie, in quanto la stazione appaltante non avrebbe eseguito le opere necessarie alla predisposizione dell'area di sedime di cui all'art 5 dell'accordo quadro. Per tale ragione, in sede istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire i profili di natura tecnica connessa all'appalto commissionato.
Appare, dunque, opportuno riportare ampi stralci della eseguita consulenza, cui il Tribunale aderisce in ragione del metodo scientifico con cui essa è stata redatta e della coerenza logica dei risultati cui è giunta.
Il consulente, quanto alla latitudine delle prestazioni dedotte nel contratto, ha chiarito, sotto il profilo tecnico che: “L'ordine di fornitura prevedeva la fornitura, da parte della ditta aggiudicataria, di una struttura modulare prefabbricata per terapia intensiva da 24 posti letto da consegnarsi entro 18 giorni dall'ordine. Era, altresì, indicato – in tale ordine di fornitura – che la ditta fornitrice era tenuta all'installazione, al supporto e al collaudo e alla formazione presso le Aziende sanitarie destinatarie della fornitura per i tre lotti aggiudicati. L'accordo quadro del 24/03/2020 prevedeva all'art. 5 –
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE – che erano a carico del fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo
- 7 - adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio, per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso. Nello specifico, era altresì previsto che la realizzazione a nuovo di tutte le opere edili, d'inserimento nell'area d'intervento, intersezione e/o collegamento con l'esistente, nonché la realizzazione e la messa in opera di tutti gli impianti meccanici, aeraulici, idraulici, elettrici, audio, video, dati ecc. erano tutti oneri a carico del fornitore nessuno escluso o riservato. Era, invece, espressamente previsto che tutte le opere civili preliminari necessarie alla predisposizione dell'area di sedime su cui doveva essere realizzata la fornitura erano a carico della
Committenza. Al comma n. 2 veniva, altresì, indicato che erano interamente a carico del fornitore nulla escluso e riservato, limitatamente ad un raggio di
100 mt dal luogo ove verranno collocati i singoli moduli, l'esecuzione delle opere civili ed impiantistiche necessarie all'installazione dei beni in fornitura e quanto altro necessario al normale funzionamento e all'utilizzo degli stessi usufruendo degli allacciamenti impiantistici ai punti di prelievo esistenti, indicati dalla Committenza. Al comma n. 12 veniva, altresì, indicato che erano interamente a carico del fornitore nulla escluso e
riservato tutto quanto altro necessario e previsto dalla legge per la realizzazione “chiavi in mano” della fornitura che soddisfi le esigenze dell'Azienda beneficiaria e gli standard di riferimento per le moderne sale di terapia intensiva.”; ed ancora che “alla luce di tutto quanto sopra esposto si può ragionevolmente ritenere che i lavori oggetto di causa siano ricompresi in quelli affidati alla ditta fornitrice mediante l'ordine di fornitura e
l'accordo quadro atteso che - nella genericità dell'appalto dovuta molto probabilmente alla situazione emergenziale in atto all'epoca dei fatti – la fornitura dei moduli era da intendersi “chiavi in mano” (rif. comma 12 art. 5) ossia che l'aggiudicatario doveva fornire tutto quanto necessario per un corretto funzionamento e utilizzo dei detti moduli e per un corretto utilizzo dei moduli. Per l'utilizzazione di tali moduli, posizionati a 60 cm da terra, erano quindi necessarie ed indispensabili la rampa di accesso al modulo principale
e gli accessi alle porte secondarie degli stessi.” Già da quanto appena Parte riportato emerge, in modo molto evidente, che le opere ritenute dalla escluse dall'appalto, erano invece in esso ricomprese;
del resto, dello stesso avviso sembra essere anche l'attrice che, a mezzo del suo tecnico, nella nota di riscontro e riserve nel verbale del 30/04.2020 afferma che “Mancata realizzazione degli accessi (scalini e/o rampe) (la struttura è posizionata ad
- 8 - una quota si + 60 cm dal livello stradale, accessi che dovrebbero essere compresi nella fornitura). Si concorda per quanto esclusivamente utile e funzionale ai soli ingressi e uscite dalle vie di ingresso ed esodo con pedane
e/o gradini in zincato a prezzi di mercato” (v. all. 10 memoria secondo termine art 183 co 6 di . Quanto poi all'anomalia rilevata sia dalla CP_1 parte attrice e dal ctu per cui dalla documentazione versata in atti emerge che la prima “contestazione” da parte della Committenza relativamente alla mancata realizzazione degli accessi (scalini e/o rampe) veniva sollevata nel verbale di sopralluogo del 30/04/2020, mentre, in data 27/04/2020 – e cioè tre giorni prima di tale verbale di sopralluogo - erano stati già ultimati i lavori di fornitura e installazione della rampa e degli scalini da parte delle ditte e si tratta di un'anomalia Pt_3 Controparte_5 Controparte_6 marginale, probabilmente dovuta all'urgenza del provvedere, ma che non smentisce, anzi, finisce per confermare che le lavorazioni, pur previste nel contratto, non sono poi state eseguite dall'attrice.
Proseguendo nella disamina della questione, il ctu scrive: “Infine - con riferimento ai lavori che si resero necessari per l'installazione di scalini e rampe di accesso ai moduli per cui è causa accertando e quantificando, sulla base degli atti di causa, il loro corrispettivo ed il corrispettivo per la realizzazione degli accessi (scalini e/o rampe) resesi necessari per la funzionalità dei moduli oggetto di controversia - si relaziona quanto segue: In data 23/04/2020 veniva redatto verbale di consegna in via d'urgenza afferente alla realizzazione della rampa di accesso ai moduli affidato alla ditta Le attività da svolgere consistevano Controparte_6 sommariamente in: - Realizzazione di una rampa di accesso carrabile per raggiungere la quota del piano di calpestio della struttura modulare posta a
60 cm da terra;
- Realizzazione di vespaio aerato posizionato su piano, performato di elementi in polipropilene e sovrastante massetto in c.a. con interposta rete elettrosaldata fi 8/15*15;- Pavimentazione industriale del tipo
a spolvero;
- Ringhiera in ferro zincato;
- Posa in opera di pannello grigliato elettrosaldato in acciaio;
- Chiusini, pozzetti e tubazioni per raccolta acque pluviali;
Tali lavori venivano ultimati in data 27/04/2020 per un importo
(come da stato finale) pari ad € 37.246,62 non ribassato e quindi € 32.415,68 al netto del ribasso offerto pari al 20%. La loro corretta esecuzione veniva, infine, certificata in data 20/05/2020. In data 24/04/2020 veniva redatto verbale di consegna in via d'urgenza afferente alla realizzazione di scale di accesso ai moduli affidato alla ditta Le Parte_4 attività da svolgere consistevano sommariamente in: - Realizzazione di scalini
- 9 - e rampette in acciaio zincato per raggiungere la quota del piano di calpestio della struttura modulare;
Tali lavori venivano ultimati in data 27/04/2020 per un importo (come da stato finale) pari ad € 24.536,96 non ribassato e quindi
€ 20.029,57 al netto del ribasso offerto pari al 20%. La loro corretta esecuzione veniva, infine, certificata in data 20/05/2020. Pertanto,
l'ammontare finale globale di tali lavorazioni era pari ad € 52.445,.25 oltre I.V.A.” Ancora, “Pertanto, sulla scorta del quesito conferito, si procede di seguito – con tutte le difficoltà dettate dal caso in esame e dall'assenza in atti di documentazione precisa inerente all'esecuzione di dette lavorazioni – alla distinzione, sulla base della documentazione in atti, delle lavorazioni che si resero necessarie per l'installazione di scalini e rampe di accesso ai moduli per cui è causa (con relativa quantificazione) e di quelle direttamente attinenti alla realizzazione degli accessi (scalini e/o rampe) resesi necessari per la funzionalità dei moduli oggetto di controversia. Orbene, con riferimento alle lavorazioni affidate alla ditta Controparte_6 si può ragionevolmente ritenere che: 1) Le voci da n. 1 a n. 4 (rif. scavo, rinterro, trasporto e scarriolatura) possano rientrare nella prima categoria di lavorazioni ossia quelle attinenti alle lavorazioni che si resero necessarie per poi realizzare la rampa e gli scalini di accesso ai moduli (o comunque rientranti nella preventiva preparazione dell'area di sedime); 2) Le voci n.
15-16 (rif. recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio
e montaggio pannelli bianchi opachi) possano rientrare nella prima categoria di lavorazioni (ossia di completamento e/o sicurezza) cioè quelle attinenti alle lavorazioni che si resero necessarie per poi realizzare la rampa e gli scalini di accesso ai moduli (o comunque rientranti nella preventiva preparazione dell'area di sedime); 3) Le voci dalla n. 21 alla n. 25 (rif. tubazioni in pvc, pozzetti, chiusini e griglie, demolizione di pavimentazione bituminosa, rimozione di basolati) possano rientrare nella prima categoria di lavorazioni
(ossia di completamento per lo smaltimento delle acque pluviali) cioè quelle attinenti alle lavorazioni che si resero necessarie per poi realizzare la rampa
e gli scalini di accesso ai moduli (o comunque rientranti nella preventiva preparazione dell'area di sedime); Il costo di tali opere – come da documentazione contabile in atti - è pari ad € 18.375,37 (€ 7.242,14 per le lavorazioni di cui al punto n. 1, € 9.989,61 per le lavorazioni di cui al punto n. 2 ed € 1.143,62 per le lavorazioni di cui al punto n. 3). Di conseguenza si ha che l'importo delle lavorazioni che si resero necessarie per l'installazione delle rampe e gradini, al netto del ribasso offerto del 20% più i costi della sicurezza (€ 2.618,38) in rapporto percentuale sul totale, può essere determinato in € 15.992,06 mentre quello attinente alla realizzazione della
- 10 - rampa carrabile in € 16.423,62”. Ancora, l'ausiliario riporta che: “Con riferimento, invece, alle lavorazioni affidate alla ditta
[...] si può ragionevolmente ritenere quanto segue: Parte_4
Preliminarmente si evidenzia come, a parere di chi scrive, non si ritiene che vi sia stata una duplicazione dei costi attinenti alle due forniture in quanto, dall'analisi dei documenti in atti, risulta che la fornitura CP_6 sia afferente alla sola realizzazione della rampa di accesso
[...] carrabile mentre la fornitura sia attinente Parte_4 alla realizzazione di scale di accesso alla struttura modulare per terapia intensiva. Orbene, a differenza di quanto relazionato in precedenza relativamente alle attività inerenti alla realizzazione della rampa carrabile, per quanto attiene la realizzazione degli scalini di accesso alla struttura modulare va riferito come, dall'analisi della documentazione in atti (rif.
“stato finale dei lavori”), non risulti possibile operare alcuna distinzione tra lavorazioni che si resero necessarie per l'installazione di detti scalini di accesso ai moduli per cui è causa e quelle direttamente attinenti alla realizzazione degli accessi (scalini) resesi necessari per la funzionalità dei moduli oggetto di controversia in quanto dall'analisi del documento contabile su menzionato si riscontra come tali lavorazioni siano afferenti esclusivamente alla fornitura e montaggio di detti scalini con relativa verniciatura per un importo pari, al netto del ribasso del 20% e oltre oneri della sicurezza, ad € 20.029,57.”
In definitiva, conclude il ctu: “si può ritenere – sulla scorta del mandato conferito – che la quantificazione delle lavorazioni che si resero necessarie per l'installazione di detti scalini e/o rampe di accesso ai moduli (opere preliminari/propedeutiche), sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti, è pari ad € 15.992,06 mentre la quantificazione delle lavorazioni direttamente attinenti alla realizzazione degli accessi (scalini e/o rampe) resesi necessari per la funzionalità dei moduli oggetto di controversia è pari ad € 36.453,19.”
Va evidenziato che nel corso del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio, è stato offerto ampissimo spazio al deposito di osservazioni delle parti e che l'ausiliario ha, con argomentazioni tecniche pienamente condivisibili da intendersi qui per ripetute e trascritte cui si rinvia, prontamente risposto ai rilievi sollevati dalle parti nei termini all'uopo concessi, arrivando così alle conclusioni innanzi riportate. La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle
- 11 - affermazioni rendono condivisibile le conclusioni che precedono. Giova, inoltre, per completezza aggiungere che come precisato dalla Suprema Corte, che "Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (cfr. Cass. n. 5151/98, nonché Cass. n. 6432/02,
Cass. n. 1230/06).
Pertanto, poiché come accertato dal consulente d'ufficio, il costo dei lavori necessari per la funzionalità dei moduli commissionati è pari ad €. 36.453,19
e considerato che, come più volte rimarcato, tali lavorazioni risultavano comprese nel contratto di appalto stipulato e pacificamente non eseguite dall'attrice, deve concludersi che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla è parzialmente fondata, laddove dalla somma ritenuta, ovvero, CP_1
€. 63.938,21, essa può trattenere legittimamente la cifra di €. 36.453,19; d'altro canto, non sussistendo ulteriori contestazioni in merito all'appalto eseguito, deve ritenersi parimenti fondata la domanda di condanna alla Parte restituzione della somma residua da parte di in favore della e CP_1 pari dunque ad €. 27.485,02, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo, in mancanza di una costituzione in mora.
Dalle superiori considerazioni, discende, dunque, il parziale accoglimento della domanda attorea.
Quanto alle spese di lite, in ragione del predetto parziale accoglimento, ai sensi dell'art 92 co 2 c.p.c., sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra attrice e convenuta per la metà CP_1 ponendosi la residua parte a carico di quest'ultima da liquidarsi secondo il
DM 55/14, aggiornato ai sensi del DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori medi, con attribuzione all'avv. costituito dichiaratosi antistatario.
- 12 - Cont Quanto alle spese di lite tra l'attrice e l' l'obiettiva difficoltà di individuare i soggetti legittimati coinvolti nella vicenda comporta la sussistenza di valide ragioni per compensare le spese di lite
Per le medesime ragioni, le spese di ctu, come liquidate con separata Parte ordinanza, sono poste a metà tra la e della CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma di €. 27.485,02 in CP_1 favore di parte attrice oltre interessi moratori, come in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra l'attrice e la le la metà CP_1 condanna per la residua parte la al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore dell'attrice che liquida in € 379,50 per esborsi ed € 3808 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre iva e cpa come per legge;
Parte c) Pone definitivamente a carico della e della le spese di CP_1 ctu, come liquidate con separata ordinanza;
Cont d) Dichiara il difetto di legittimazione della Cont e) Compensa le spese di lite tra l'attrice e l'
Così deciso in Napoli, il 8.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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