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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11182 dell'anno 2022
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pagano ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 21.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1482/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
05.05.2022 su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della CP_1
somma di € 28.907,77 oltre interessi e spese della procedura. L'opponente eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto opposto per tardiva notificazione ex art. 644
c.p.c. nonché la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta e nel merito la mancata prova del credito ingiunto e la prescrizione dei diritti di credito.
Si costituiva in giudizio la società opposta che nel merito contestava le avverse pretese insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Assegnati i termini per esperire la mediazione obbligatoria, che non veniva avviata dalla parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.06.2024.
A questa udienza le parti precisavano le conclusioni e a causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
L'opponente ha eccepito l'improcedibilità della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo per non avere la società opposta promosso la mediazione, ai sensi del D. Lgs
n. 28/2010, nel termine stabilito con l'ordinanza del 06.11.2020.
L'eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
Deve osservarsi che la giurisprudenza precedente all'arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 19596 del 18.09.2020, riteneva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata attivazione del procedimento di mediazione comportasse
Pag. 2 di 5 l'improcedibilità (non della domanda monitoria) bensì del giudizio di opposizione con la necessaria conseguenza dell'acquisto, da parte del decreto ingiuntivo, della autorità
ed efficacia di cosa giudicata. La Cassazione aveva anche affermato che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verteva sulla parte opponente poiché
l'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e,
quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015). Infatti, motivava la S.C., è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più
dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
Sul contrasto della giurisprudenza di legittimità è stata investita la Suprema Corte a
Sezioni Unite che ha, invece, affermato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. In particolare si è statuito che : “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione dell'istante sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contradditorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema,
letto nella sua globalità, che le parti riprendano la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione”.
Pag. 3 di 5 Le SS.UU., su tali premesse, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del
2010, art. 5, co.
1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel presente giudizio, nessuna delle parti ha introdotto il procedimento di mediazione che doveva essere avviato dalla società opposta, con la conseguente improcedibilità
dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1482/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
05.05.2022;
2) Condanna la società opposta, verso l'opponente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 320,00 per esborsi ed euro
7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Bari il 20.10.2025
Il Giudice
Savino BA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11182 dell'anno 2022
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pagano ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 21.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1482/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
05.05.2022 su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della CP_1
somma di € 28.907,77 oltre interessi e spese della procedura. L'opponente eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto opposto per tardiva notificazione ex art. 644
c.p.c. nonché la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta e nel merito la mancata prova del credito ingiunto e la prescrizione dei diritti di credito.
Si costituiva in giudizio la società opposta che nel merito contestava le avverse pretese insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Assegnati i termini per esperire la mediazione obbligatoria, che non veniva avviata dalla parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.06.2024.
A questa udienza le parti precisavano le conclusioni e a causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
L'opponente ha eccepito l'improcedibilità della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo per non avere la società opposta promosso la mediazione, ai sensi del D. Lgs
n. 28/2010, nel termine stabilito con l'ordinanza del 06.11.2020.
L'eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
Deve osservarsi che la giurisprudenza precedente all'arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 19596 del 18.09.2020, riteneva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata attivazione del procedimento di mediazione comportasse
Pag. 2 di 5 l'improcedibilità (non della domanda monitoria) bensì del giudizio di opposizione con la necessaria conseguenza dell'acquisto, da parte del decreto ingiuntivo, della autorità
ed efficacia di cosa giudicata. La Cassazione aveva anche affermato che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verteva sulla parte opponente poiché
l'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e,
quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015). Infatti, motivava la S.C., è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più
dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
Sul contrasto della giurisprudenza di legittimità è stata investita la Suprema Corte a
Sezioni Unite che ha, invece, affermato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. In particolare si è statuito che : “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione dell'istante sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contradditorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema,
letto nella sua globalità, che le parti riprendano la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione”.
Pag. 3 di 5 Le SS.UU., su tali premesse, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del
2010, art. 5, co.
1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel presente giudizio, nessuna delle parti ha introdotto il procedimento di mediazione che doveva essere avviato dalla società opposta, con la conseguente improcedibilità
dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
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Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1482/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
05.05.2022;
2) Condanna la società opposta, verso l'opponente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 320,00 per esborsi ed euro
7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Bari il 20.10.2025
Il Giudice
Savino BA
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