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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 22991/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FERRI ALBERTO Parte_1 C.F._1
ricorrente
contro
(c.f. ), con l'avv. FERIALDI FRANCESCO Controparte_1 C.F._2
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
previo esame dell'elaborato oggetto di liquidazione dei compensi, ed assunte necessarie informazioni
anche con audizione personale del ricorrente, l' voglia rideterminare i compensi al CTU CP_2
nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia
Conclusioni della resistente:
1. rigettare, per tutti i motivi esposti, l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto Parte_1
di liquidazione C.T.U. emesso a favore dell'arch. nel procedimento R.G. 3267/2021 Controparte_1
con conferma integrale del provvedimento impugnato, nell'ipotesi di rideterminazione del compenso in
favore del CTU, condannare il ricorrente al pagamento dello stesso, oltre ad interessi legali dal dovuto
pagina 1 di 4 al saldo.
2. con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.24 ha proposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1
decreto di data 8.10.2024, comunicato il 9.10.2024, con il quale il Giudice dell'intestato Ufficio ha liquidato al C.T.U. arch. , per l'attività di consulenza svolta nel procedimento civile di Controparte_1
divisione n. 3267/2021 R.G., la somma di € 7.894,55 a titolo di onorario ed € 157,10 per spese, oltre accessori, deducendo, a motivi, un'ingiusta liquidazione del compenso nella misura massima consentita dalla tariffa, illegittimamente triplicata in ragione delle tre unità immobiliari esaminate costituenti, in realtà, un unico compendio.
L'Arch. si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea e la conferma integrale del provvedimento impugnato, eccependo l'avvenuta rinuncia all'opposizione in ragione del pagamento di un acconto e deducendo comunque la correttezza dei criteri utilizzati per la liquidazione.
La causa è stata discussa all'udienza del 13.3.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Quanto all'eccepita rinuncia all'opposizione in ragione dell'avvenuto versamento di un acconto, può
osservarsi preliminarmente che il pagamento non rappresenta condotta univocamente incompatibile con la volontà di eventualmente impugnare il provvedimento di liquidazione, potendo dipendere ad esempio dalla volontà di evitare eventuali azioni esecutive.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Il provvedimento impugnato liquida il compenso per l'attività di stima (ex art. 13 delle tabelle), per l'attività di verifica di rispondenza tecnica (art. 12, comma 1) e per i rilievi topografici (art. 12, comma
2) considerando, per tali ultime attività, come da richiesta del Consulente, la misura massima di €
970,00, triplicata in considerazione delle tre unità immobiliari esaminate.
pagina 2 di 4 Quanto all'applicazione della misura massima consentita dall'art. 12, l'opponente ne deduce l'incongruità attesa la diversità, per superficie e valore, delle tre unità esaminate.
L'argomento non sembra condivisibile, alla luce dell'attività complessivamente svolta dal Consulente, quale indicata dalla difesa dell'opposta nella comparsa di costituzione (rilievo planimetrico e fotografico, misure interne ed esterne, distanze dai confini, conformità dello stato di fatto alle risultanze urbanistiche e catastali, plurimi accessi agli atti, esame dei titoli autorizzativi, rilievo delle difformità
esistenti, rilievo dell'area scoperta di mq. 340, rilievo delle servitù esistenti) e non espressamente contestata dall'opponente, che sembra idonea a giustificare il compenso nella misura massima liquidata avuto riguardo ai criteri di difficoltà, completezza e pregio che, ex art. 51 d.p.r. 115/02, devono presiedere alla determinazione dell'onorario.
In ordine alla censurata triplicazione del compenso, assume l'opponente che, avendo avuto l'attività
compiuta da CTU ad oggetto un unico compendio immobiliare, essendo stato compiuto un unico accesso per l'intero compendio ed essendo stata svolta un'unica volta l'attività di verifica tecnica ed il rilievo topografico, l'onorario (ex art. 12, commi 1 e 2) dovrebbe essere unico.
Anche tale argomento non convince.
Come stabilito in giurisprudenza, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono “dall'unicità o dalla
pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato
perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime
soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle
indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario” (così, ad esempio, Cass. n. 21487/19).
Nel caso, se l'incarico riguardava la valutazione di un unico (dal punto di vista economico-giuridico)
compendio da dividere, può tuttavia ritenersi, avuto riguardo anche al fatto che i beni periziati costituenti tale compendio rappresentano tre distinte unità immobiliari (due appartamenti indipendenti ed un garage) con diverse caratteristiche per quanto evidenziato dal Tecnico nell'elaborato peritale, che pagina 3 di 4 l'indagine abbia implicato un oggetto plurimo (triplo, nel caso) sotto il profilo della verifica tecnica e di conformità.
L'opposizione va, per l'effetto, integralmente respinta con conferma del decreto odi liquidazione opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14 e ss.mm., per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 5.201,00,
tenuto conto della non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di liquidazione opposto;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in €
1.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 21/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario U.P.P. D.ssa Giulia Librandi
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