Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 17/09/2025, n. 16330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16330 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13066 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Santaniello , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare-
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 2395 del 26/9/2024
del Consolato Generale d'Italia a Canton.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/12/2024, l’istante – imprenditore di nazionalità cinese -
ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento negativo n. 2395 del 26/9/2024.
Con esso, il competente Consolato Generale d’Italia a Canton gli ha negato il visto d’ingresso per turismo, in quanto “le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili” , prospettando, inoltre, “ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”.
Si è costituito in resistenza, in data 12/12/ 2024, il MAECI - a mezzo della difesa erariale - depositando la relativa documentazione.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica.
In occasione dell’udienza camerale del 18/2/2025, il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata rinviata al merito.
All’udienza pubblica del 6/5/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso evidenzia come il censurato diniego sia stato emesso inaudita altera parte , denunciandone – in sintesi – il difetto di motivazione congrua nonché l’eccesso di potere.
Ritiene il Collegio che le censure evidenziate dal ricorrente siano fondate.
Il gravato diniego non solo non è stato preceduto dal cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L 241/1990 – obbligatorio ratione temporis – ma neanche da quel minimo di contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal cd. colloquio consolare ex art. 4, comma 2, secondo periodo del DI 11/5/2011.
In tal modo, precludendogli la possibilità di fornire opportune integrazioni documentali dell’ istanza di visto turistico - prima della decisione consolare – idonee a confermare l’attendibilità della documentazione precedentemente prodotta.
Tanto più che l’amministrazione resistente non ha smentito l’asserzione che ” il ricorrente ha già ricevuto numerosi visti USA e ben 7 visti Schengen dal Consolato Generale d'Italia a Canton (l'ultimo scaduto a marzo 2024), al termine dei quali è sempre rientrato in Cina”.
Con conseguente deficit motivazionale ed eccesso di potere, non rilevando l’eccezione che due autorità consolari straniere, in precedenza, abbiano ritenuto di negare il visto all’interessato.
Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza - previa compensazione parziale nella misura del 50% - e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 2395 del 26/9/2024.
Compensa le spese processuali nella misura del 50% e per il resto le pone a carico del MAECI e a favore del ricorrente nella misura pari a € 750/00 (Settecentocinquanta), oltre accessori di legge e rimborso integrale del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.