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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1324/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Mario Petrucciani e Michelina Di Tata, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 76;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Nives Migliaccio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via F. de Attellis n. 6/D;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: mantenimento dei figli
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15.9.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di disciplinare l'obbligo del marito di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio , chiedendo di stabilirne il relativo Persona_1 ammontare e di stabilire la ripartizione delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di aver sposato il convenuto nel 2016 e di avuto un figlio, nato lo stesso anno;
di aver contribuito, in costanza di matrimonio, alle finanze della famiglia, lavorando nella pizzeria del marito o comunque autonomamente, anche con lavori saltuari;
che il convenuto, invece, non si è dedicato alla famiglia ed ha sempre sostenuto di non avere denaro da destinare ai familiari;
di essere separati in via di fatto a far data da gennaio 2024, dopo aver ricevuto lo sfratto per morosità dell'immobile condotto in locazione;
di essersi trasferita con il figlio nella casa in comproprietà con la madre;
di aver adito il
Tribunale per i Minorenni per ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale del convenuto, che portava con sé il figlio piccolo in sale giochi;
l'intervenuta nomina di un curatore speciale da parte del Tribunale per i Minorenni, che stabilisce le modalità e tempistiche di esercizio del diritto di visita;
di percepire un reddito mensile di circa euro 900,00, lavorando come dipendente parrucchiera;
di non conoscere il lavoro attualmente svolto dal convenuto né il reddito ad oggi percepito;
la mancata contribuzione, ad opera del padre, nel mantenimento del figlio.
Si è costituito , chiedendo: che l'assegno unico continui ad essere Controparte_1 integralmente percepito dalla ricorrente, considerando la metà dell'importo quale contributo al mantenimento del minore;
in subordine, che l'assegno unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50% e che il mantenimento a proprio carico sia stabilito in misura non superiore ad euro 150,00 mensili;
in ogni caso, che il mantenimento sia stabilito nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della sua posizione, ha dedotto: l'errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, essendosi sempre prodigato per non far mancare nulla alla sua famiglia, fornendo altresì la sua differente versione;
di aver prestato il consenso, fino all'attualità, a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico, ciò che deve essere interpretato quale contribuzione economica indiretta al pagina 2 di 7 mantenimento del figlio minore;
di aver versato sul libretto intestato al figlio gli assegni INPS percepiti in un dato periodo, sulla cui gestione non ha avuto alcuna informazione;
di versare in significative difficoltà economiche, essendo nella sostanza disoccupato, nonostante gli sforzi per reperire un lavoro idoneo a mantenere anche il figlio;
di avere significativi debiti con l'erario; di avere lavorato, da ultimo, con contratto a tempo determinato, con scadenza al 20.12.2025, senza possibilità di rinnovo;
di non avere intenzione di sottrarsi al contributo per il mantenimento del figlio.
La causa è stata istruita in via documentale.
E' stata discussa all'udienza del 16.12.2025 e trattenuta in decisione.
***
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre riqualificare la domanda ex artt. 145 e 316 bis c.c..
Ciò in quanto risulta ex actis – e non è smentito dalle parti – che e Pt_1 CP_1 sono ancora coniugati, essendo separati unicamente in via di fatto, e non è pendente domanda giudiziale di separazione, di tal che la domanda deve essere intesa a regolare il disaccordo tra i coniugi con riferimento agli affari essenziali della famiglia, ivi incluso l'obbligo di contribuire ai suoi bisogni, ex art. 145 co. 1 e 3 c.c., che richiama l'art. 316 bis c.c..
Ancora in via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la misura della contribuzione economica del padre al sostentamento del figlio minore, di tal che tutte le ulteriori questioni, relative ad altro giudizio pendente tra le medesime parti innanzi al Tribunale per i Minorenni ed avente ad oggetto l'eventuale sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, sono irrilevanti nella presente sede.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
pagina 3 di 7 all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- la ricorrente: in passato ha lavorato presso la pizzeria del marito;
attualmente percepisce uno stipendio mensile di circa euro 900,00; dalle dichiarazioni dei redditi in atti, si evince che ha dichiarato euro 8.724,00 per il 2023, nulla per il
2022, euro 15.380,00 per il 2024; risulta comproprietaria di un immobile, nel quale verosimilmente si è trasferita con il figlio;
le evidente dei conti correnti sono coerenti con la situazione economica descritta;
è proprietaria di un'automobile acquistata nel 2024;
- Il convenuto: risulta ad oggi disoccupato;
ha presentato domanda per la Naspi in data 6.11.2025; dalle dichiarazioni dei redditi in atti, risulta che ha dichiarato euro 14.178,00 per il 2022, nulla per i due anni successivi;
è destinatario di una pluralità di cartelle di pagamento di NZ;
non Controparte_2
pagina 4 di 7 risulta proprietario di beni immobili;
è proprietario di un'automobile immatricolata nel 2024; all'udienza del 16.12.2025, la difesa ha rappresentato il mancato del rinnovo del contratto di lavoro a termine, con scadenza prevista al
20.12.2025.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
2. L'GN IC
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
pagina 5 di 7 In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall'INPS ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario ed in pendenza del procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, che non risulta, ad oggi, definito - l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'esito della controversia e alle difese in concreto spiegate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che versi, a titolo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1
l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese secondo le Parte_1 modalità che quest'ultima vorrà indicare;
pagina 6 di 7 - spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- assegno unico percepito da ciascun genitore nella misura della metà;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1324/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Mario Petrucciani e Michelina Di Tata, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 76;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Nives Migliaccio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via F. de Attellis n. 6/D;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: mantenimento dei figli
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15.9.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di disciplinare l'obbligo del marito di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio , chiedendo di stabilirne il relativo Persona_1 ammontare e di stabilire la ripartizione delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di aver sposato il convenuto nel 2016 e di avuto un figlio, nato lo stesso anno;
di aver contribuito, in costanza di matrimonio, alle finanze della famiglia, lavorando nella pizzeria del marito o comunque autonomamente, anche con lavori saltuari;
che il convenuto, invece, non si è dedicato alla famiglia ed ha sempre sostenuto di non avere denaro da destinare ai familiari;
di essere separati in via di fatto a far data da gennaio 2024, dopo aver ricevuto lo sfratto per morosità dell'immobile condotto in locazione;
di essersi trasferita con il figlio nella casa in comproprietà con la madre;
di aver adito il
Tribunale per i Minorenni per ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale del convenuto, che portava con sé il figlio piccolo in sale giochi;
l'intervenuta nomina di un curatore speciale da parte del Tribunale per i Minorenni, che stabilisce le modalità e tempistiche di esercizio del diritto di visita;
di percepire un reddito mensile di circa euro 900,00, lavorando come dipendente parrucchiera;
di non conoscere il lavoro attualmente svolto dal convenuto né il reddito ad oggi percepito;
la mancata contribuzione, ad opera del padre, nel mantenimento del figlio.
Si è costituito , chiedendo: che l'assegno unico continui ad essere Controparte_1 integralmente percepito dalla ricorrente, considerando la metà dell'importo quale contributo al mantenimento del minore;
in subordine, che l'assegno unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50% e che il mantenimento a proprio carico sia stabilito in misura non superiore ad euro 150,00 mensili;
in ogni caso, che il mantenimento sia stabilito nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della sua posizione, ha dedotto: l'errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, essendosi sempre prodigato per non far mancare nulla alla sua famiglia, fornendo altresì la sua differente versione;
di aver prestato il consenso, fino all'attualità, a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico, ciò che deve essere interpretato quale contribuzione economica indiretta al pagina 2 di 7 mantenimento del figlio minore;
di aver versato sul libretto intestato al figlio gli assegni INPS percepiti in un dato periodo, sulla cui gestione non ha avuto alcuna informazione;
di versare in significative difficoltà economiche, essendo nella sostanza disoccupato, nonostante gli sforzi per reperire un lavoro idoneo a mantenere anche il figlio;
di avere significativi debiti con l'erario; di avere lavorato, da ultimo, con contratto a tempo determinato, con scadenza al 20.12.2025, senza possibilità di rinnovo;
di non avere intenzione di sottrarsi al contributo per il mantenimento del figlio.
La causa è stata istruita in via documentale.
E' stata discussa all'udienza del 16.12.2025 e trattenuta in decisione.
***
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre riqualificare la domanda ex artt. 145 e 316 bis c.c..
Ciò in quanto risulta ex actis – e non è smentito dalle parti – che e Pt_1 CP_1 sono ancora coniugati, essendo separati unicamente in via di fatto, e non è pendente domanda giudiziale di separazione, di tal che la domanda deve essere intesa a regolare il disaccordo tra i coniugi con riferimento agli affari essenziali della famiglia, ivi incluso l'obbligo di contribuire ai suoi bisogni, ex art. 145 co. 1 e 3 c.c., che richiama l'art. 316 bis c.c..
Ancora in via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la misura della contribuzione economica del padre al sostentamento del figlio minore, di tal che tutte le ulteriori questioni, relative ad altro giudizio pendente tra le medesime parti innanzi al Tribunale per i Minorenni ed avente ad oggetto l'eventuale sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, sono irrilevanti nella presente sede.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
pagina 3 di 7 all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- la ricorrente: in passato ha lavorato presso la pizzeria del marito;
attualmente percepisce uno stipendio mensile di circa euro 900,00; dalle dichiarazioni dei redditi in atti, si evince che ha dichiarato euro 8.724,00 per il 2023, nulla per il
2022, euro 15.380,00 per il 2024; risulta comproprietaria di un immobile, nel quale verosimilmente si è trasferita con il figlio;
le evidente dei conti correnti sono coerenti con la situazione economica descritta;
è proprietaria di un'automobile acquistata nel 2024;
- Il convenuto: risulta ad oggi disoccupato;
ha presentato domanda per la Naspi in data 6.11.2025; dalle dichiarazioni dei redditi in atti, risulta che ha dichiarato euro 14.178,00 per il 2022, nulla per i due anni successivi;
è destinatario di una pluralità di cartelle di pagamento di NZ;
non Controparte_2
pagina 4 di 7 risulta proprietario di beni immobili;
è proprietario di un'automobile immatricolata nel 2024; all'udienza del 16.12.2025, la difesa ha rappresentato il mancato del rinnovo del contratto di lavoro a termine, con scadenza prevista al
20.12.2025.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
2. L'GN IC
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
pagina 5 di 7 In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall'INPS ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario ed in pendenza del procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, che non risulta, ad oggi, definito - l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'esito della controversia e alle difese in concreto spiegate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che versi, a titolo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1
l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese secondo le Parte_1 modalità che quest'ultima vorrà indicare;
pagina 6 di 7 - spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- assegno unico percepito da ciascun genitore nella misura della metà;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 7 di 7