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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR IE Presidente
dott. HI MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1034/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Barbetti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Tavanti, n. 2 e con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Luca ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campi Bisenzio (FI), via Santo
Stefano, n. 41, con domicilio digitale Email_2
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott. Concetta Gintoli;
1 Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <l'ascolto dei minori (anni 12) e - In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR IE Presidente
dott. HI MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1034/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Barbetti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Tavanti, n. 2 e con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Luca ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campi Bisenzio (FI), via Santo
Stefano, n. 41, con domicilio digitale Email_2
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott. Concetta Gintoli;
1 Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
PerPt_1 Per_1 [...]
(anni 11) o solo data l'età, che non sono stati sentiti in primo Per_2 Per_1
grado nonostante espressa richiesta, per verificare la rispondenza all'interesse e desideri dei minori della modalità di frequentazione concordate tra i genitori;
si chiede ammettersi il deposito dell'ultima paga di ottobre e i movimenti bancari successivi all'accredito dell'ultimo stipendio. Nel revocare e/o annullare il capo
6 in quanto incompatibile col capo 5, contrario alla legge e comunque infondato,
modificare il capo 8 relativo alle spese di giudizio del primo grado e stabilire in tesi la compensazione delle spese ed in dannata ipotesi ridurre il residuo 50% al minimo. In caso di soccombenza nel presente giudizio si chiede la compensazione delle spese per ragioni di giustizia sostanziale vista la situazione economica del sig. In caso di avvenuto pagamento del compenso si chiede Pt_1
condannarsi il soggetto percettore alla restituzione dell'importo eventualmente versato.
Per < CP_1
data dall'emissione della sentenza n. 1773/25 (sospesa con decreto del 03.06.25 in ordine ai capi 6 e 8) al fine di evitare grave pregiudizio alla Sig.ra CP_1
, parte più debole economicamente con introiti pari ad 1/3 del con
[...] Pt_1
un mantenimento di soli E. 100,00 per figlio, nelle more della causa e per il futuro,
non avrebbe di cosa sostenere i figli dal 20 di ogni mese, idem in ordine alla condanna alla refusione delle spese legali alla Sig.ra da parte del CP_1 Pt_1
La prima sarebbe impossibilitata a corrispondere le spese legali senza dover essere costretta a chiedere un finanziamento che poi non riuscirebbe a soddisfare visto il modestissimo stipendio mensile di circa E. 700,00 considerando anche le relative spese. Nel merito: 2) rigettare le domande dell'appellante e Pt_1
2 conseguentemente confermare la sentenza di primo grado nello specifico in ordine ai capi 6 e 8 già ritrascritti in comparsa. 3) con vittoria di spese legali del presente procedimento e di quello di primo grado come da sentenza>>.
Per il PG: <
con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza>>
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza di divorzio n. 1775/2025, pubblicata il 22.5.2025, preso atto dell'accordo dei genitori in merito alla frequentazione dei figli minori (nato nel 2013) e (nata nel 2011) in regime di Per_1 Persona_2
affido condiviso, regolava gli aspetti patrimoniali dando atto:
- che il padre godeva di un reddito mensile di € 1.850 che poteva arrivare a €
1.950/2000 mensili in caso di straordinari e non disponeva di altri immobili rispetto alla casa ove attualmente abitava e a quella occupata dalla , per la CP_1
quale sosteneva un rateo mensile del mutuo di € 399,80. Era inoltre gravato dalla rata di un ulteriore finanziamento di € 240 mensili, oltre alle spese straordinarie per la casa occupata dalla e alle spese della propria abitazione (€ 60 CP_1
mensili per il condominio) e alle utenze. Le giacenze medie del conto corrente a lui intestato nell'anno 2024 erano di € 1.395,00;
- che la madre lavorava part time e guadagnava circa 720 euro mensili, suscettibile di aumento in caso di straordinari, oltre alla 13^ e alla 14^. Era gravata da un reteo mensile di € 160 a causa di un accertamento dell'agenzia delle entrate, ma non contribuiva al mutuo per la casa (acquistata in parte anche con denari della
, ma intestata al ove risiedeva insieme ai figli;
CP_1 Pt_1
- che, sebbene entrambi i genitori contribuissero al mantenimento diretto dei figli durante i periodi paritari di rispettiva pertinenza, era, tuttavia, ravvisabile una sperequazione tra le condizioni economiche delle parti che, pur dovendosi tenere conto del fatto che il padre pagava il mutuo per la casa occupata dalla , CP_1
3 giustificava l'imposizione di un assegno mensile di € 380 quale contributo che il doveva corrispondere alla per il mantenimento dei minori, oltre Pt_1 CP_1
al 50% delle spese straordinarie, suddividendo a metà l'assegno unico.
Per tali ragioni, così statuiva: < - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pompei (NA) in data 21.8.2005 da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) al n. 180, parte
II, serie A, anno 2005; - la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone quanto alla frequentazione genitori - figli in conformità all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 07.05.2025 le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minori quando questi sono collocati presso di loro;
- pone a carico del padre il versamento della somma complessiva di € 380,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e oltre Per_1 Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli minori così come indicate dalle Linee Guida CNF 2017 siano ripartite al 50 % tra i genitori;
- dispone che l'Assegno Unico erogato dall'Inps per i minori sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio per la metà e condanna a Parte_1
rifondere a la residua metà, liquidata in € 3.600, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge>>.
Con ricorso depositato il 31.5.2025, proponeva appello Parte_1
per impugnare la misura del contributo al mantenimento dei figli posto a suo
4 carico dal Tribunale e la regolamentazione delle spese di primo grado,
illustrando i seguenti motivi:
1) col primo, lamentava la violazione dell'art. 473bis.29 cod. proc. civ.,
perché il primo giudice non aveva tenuto conto di alcune significative circostanze sopravvenute dopo l'omologa della separazione tra i coniugi che incidevano sulle condizioni delle parti in modo tale da rendere non più sostenibile l'assetto delineato in tale sede. In primo luogo, il fatto che la casa familiare, invece di essere intestata alla (che aveva corrisposto l'importo di € 45.000), come CP_1
concordato in sede di separazione, era stata intestata ad esso il quale non Pt_1
aveva potuto fruire delle agevolazioni della “prima casa” quando era andato ad acquistare la propria, ed aveva dovuto sopportare anche una quota maggiore del mutuo. Egli era inoltre responsabile diretto anche di tutti gli oneri condominiali della casa occupata dalla di straordinaria manutenzione e, in caso di CP_1
mancato pagamento da parte della ex moglie, anche di ordinaria manutenzione.
In secondo luogo, rimarcava che la collocazione dei figli era attualmente paritetica e alternata, mentre all'epoca della separazione essi erano prevalentemente collocati presso la madre. In terzo luogo, evidenziava che erano migliorate le condizioni economiche della , la quale, al momento della CP_1
separazione percepiva il reddito di cittadinanza, mentre, attualmente essa lavorava con un reddito medio di € 954 mensili, sino a raggiungere 1.400 euro nel mese di luglio 2024.
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver indicato parametri numerici errati in merito alle condizioni economiche delle parti, posto che la non guadagnava mediamente 760, ma 954 euro mensili. Inoltre, CP_1
esso data la frequentazione paritetica dei figli, non poteva fare gli stessi Pt_1
straordinari che faceva in regime di separazione personale, per cui il suo reddito medio era di € 1.900 mensili e non di € 2.000 come ritenuto dal primo giudice.
5 Mensilmente egli era gravato di ratei (per mutuo e finanziamenti) di € 670 mensili e non di € 730 mensili come erroneamente ritenuto dal primo giudice, per cui,
riequilibrate le posizioni reddituali delle parti, l'assegno che esso doveva Pt_1
corrispondere alla ex moglie per i figli non poteva essere superiore all'importo di
€ 218 mensili. Rimarcava, infine, che mentre il debito della verso CP_1
l'Agenzia delle Entrate era in via di esaurimento, quelli del erano destinati Pt_1
ad estinguersi tra 5 anni (il finanziamento) e tra 20 anni (il mutuo). Né il primo giudice aveva tenuto conto del fatto che la aveva un nuovo compagno, CP_1
presente 5 giorni su 7 nella casa familiare, oltre al fatto che il suo basso reddito le consentiva di fruire del bonus bollette. Faceva rilevare che il genitore gravato da maggiori oneri, in questo caso il padre, doveva poter disporre di maggiori risorse residue per provvedere in caso di necessità ed allegava che la , lavorando CP_1
part time, poteva solo incrementare la propria capacità reddituale, mentre la possibilità di esso di svolgere lavoro straordinario era diminuita in esito Pt_1
al collocamento paritario dei figli. Infine, esso oltre ad essere gravato Pt_1
dalle spese di vitto e alloggio della nonna paterna dalla Campania al fine di consentire ai figli di coltivare il rapporto con la nonna, provvedeva anche ai costi delle partite di Pasquale nel fine settimana;
4) col quarto motivo lamentava la violazione dell'art. 337 quater comma 4
cod. civ. per essersi il primo giudice discostato dall'equilibrio voluto dalle parti in sede di separazione consensuale, ove era stato mantenuto un divario economico di circa 400 euro;
5) col quinto motivo lamentava che il primo giudice non aveva tenuto adeguatamente conto del fatto che il padre aveva messo a disposizione della la casa ove essa attualmente risiedeva;
CP_1
6) col sesto, il settimo e l'ottavo motivo censurava la regolamentazione delle spese, contestando che esso potesse considerarsi maggiormente Pt_1
6 soccombente sol perché la somma determinata ex officio da parte del giudice si avvicinava di più a quanto richiesto dalla madre (€ 500), poiché, stante la reciproca soccombenza, dette spese dovevano essere compensate. Inoltre, le spese erano state liquidato in modo eccessivo, senza tenere conto in concreto dell'attività difensiva svolta, considerato che la causa era stata istruita solo con documenti e che la controparte non aveva depositato il piano genitoriale, né le buste paga recenti ed aveva dichiarato fatti non corrispondenti ai documenti dalla stessa depositati.
Si costituiva , per chiedere il rigetto dell'appello, posto Controparte_1
che il quantum dell'assegno per il mantenimento dei figli stabilito dal primo giudice era stato correttamente determinato tenendo conto della capacità
reddituale delle parti e della considerevole sperequazione delle rispettive condizioni economiche: il infatti, percepiva mensilmente € 2.600 (importo Pt_1
comprensivo della 13^ e della 14^ mensilità spalmate su 12 mesi e della metà
dell'assegno unico che gli era stato attribuito), mentre essa percepiva CP_1
mensilmente un importo complessivo di € 1.060 (comprensivo della retribuzione di circa 750/830 euro mensili, della 13^ e della 14^ mensilità e della restante metà
dell'assegno unico). Rimarcava che la casa dove abitava essa coi figli era CP_1
stata intestata al pur avendo esso contribuito all'acquisto mediante il Pt_1
versamento dell'importo di € 45.000 derivante dalla vendita della casa coniugale.
Inoltre, in esito all'intestazione al della suddetta casa, quest'ultimo non Pt_1
era stato sottoposto ad alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate,
poiché l'acquisto era avvenuto entro cinque anni dalla vendita della casa coniugale, mentre essa per tale ragione era stata sottoposta a sanzione (€ CP_1
6.000). Sottolineava che, dagli estratti conto in atti, si rilevava che il Pt_1
sosteneva spese voluttuarie (ristoranti, pasticcerie, ecc.), mentre essa CP_1
poteva portare i figli a mangiare la pizza solo una volta ogni due mesi. Inoltre,
7 dagli estratti conto emergeva che la compagna del Pt_1 Parte_2
, aveva eseguito numerosi pagamenti (anticipi e acconti per
[...]
ristrutturazione e mobilia). Illustrava di aver optato per il lavoro attuale e di aver rinunciato a quello presso la LY perché quest'ultimo, sebbene di mattina, non garantiva l'assunzione a tempo indeterminato. Concludeva per il rigetto dell'appello, anche in merito alle spese che erano state correttamente regolate dal primo giudice, con la revoca dell'ordinanza di accoglimento dell'inibitoria con effetto retroattivo e col favore delle spese del grado.
Il Procuratore Generale, ricevuta la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa, esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 21.11.2025,
svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era riservata per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la richiesta di audizione dei figli e Per_1
(di 12 e 11 anni), non essendo allegate criticità di sorta in merito Persona_2
alla loro collocazione paritaria presso i genitori, frutto di un accordo condiviso tra le parti. Per cui, restando controversi unicamente i profili economici del divorzio, l'incombente istruttorio richiesto non appare utile ai fini della decisione e va conseguentemente disatteso.
I primi cinque motivi di appello si esaminano congiuntamente siccome connessi rispetto alla questione della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli (nato nel 2013) e (nata nel 2014). Per_1 Persona_2
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Sussiste un divario rilevante nelle condizioni economico – patrimoniale delle parti: da un lato il guadagna almeno 1.900 euro mensili, cui si Pt_1
8 aggiungono la 13^ e la 14^ mensilità, mentre la percepisce uno stipendio CP_1
mensile che oscilla tra € 750 e € 830 a seconda delle ore lavorate, cui si aggiungono la 13^ e la 14^ mensilità.
Non pare che possa tenersi conto dei redditi percepiti dalla CP_1
derivanti dal fatto che, per un limitato periodo di tempo, essa ha svolto anche un lavoro part time presso la LY, poi rinunciato perché non garantiva una possibilità di assunzione a tempo indeterminato, giacché tale scelta non pare contraria all'interesse della prole, consentendo alla madre un reddito più stabile.
Essendo suddiviso a metà tra i genitori, l'assegno unico non dà luogo ad un dato rilevante ai fini della determinazione dello squilibrio reddituale delle parti.
A differenza della – che è gravata da una sanzione di circa 6.000 CP_1
euro per la vendita della casa coniugale prima dei cinque anni – il non ha Pt_1
dovuto sopportare analoga sanzione, avendo acquistato l'immobile occupato dalla ex moglie entro detto termine. È rimasto tuttavia privo della possibilità di fruire dei benefici della c.d. prima casa per l'acquisto della propria abitazione.
Se è pur vero che il contribuisce ai bisogni dei figli anche mediante Pt_1
il pagamento della rata del mutuo (circa 400 euro mensili) contratto per l'acquisto della casa occupata dalla , va pure considerato che a detto acquisto ha CP_1
contribuito anche la ex moglie, mediante la corresponsione dell'importo di €
45.000 (di cui la ha potuto disporre in esito alla vendita della casa CP_1
coniugale ed alla ripartizione del ricavato tra i coniugi come da accordi di separazione) nonostante che l'abitazione sia stata poi interamente intestata al
Pt_1
Di alcuna rilevanza è invece il fatto che il padre debba sopportare i costi di vitto e alloggio della nonna paterna quando si reca in visita dei nipoti, posto che tale onere rientra a pieno titolo nei doveri di assistenza morale e materiale
9 che il ha nei confronti della propria madre, della quale, peraltro, non sono Pt_1
state affatto documentate le condizioni economiche.
Va poi considerato che sia il sia la hanno dei nuovi Pt_1 CP_1
compagni ed è verosimile ritenere che, secondo le regole di comune esperienza,
questi ultimi offrano un contributo alla gestione dei rispettivi ménage familiari.
Entrambi i genitori provvedono, inoltre, al mantenimento diretto dei minori per i tempi, del tutto paritetici, di frequentazione coi figli.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, pur a fronte della sperequazione reddituale di cui si è dato atto, debba tenersi conto del fatto che mentre la CP_1
è gravata da una modesta esposizione debitoria (di complessivi € 6.000 rateizzata e già in parte pagata), il come evidenziato anche dal primo giudice, è Pt_1
gravato, oltre che della menzionata rata del mutuo per l'abitazione occupata dalla e dai figli, pari a circa 400 euro mensili, anche del rateo di un CP_1
finanziamento di € 240 mensili e dall'assicurazione sulla predetta casa (€ 30
mensili) per cui sostiene un esborso di circa 670 euro mensili, che riducono il reddito spendibile a circa 1.230/1.300 euro mensili al netto della 13^ e della 14^
mensilità.
Per tali ragioni, ritiene questa Corte che detta differenza possa essere equamente perequata mediante un contributo al mantenimento ordinario dei figli minori di € 250 mensili (€ 125 per figlio) in considerazione del fatto che il padre provvede sia al loro mantenimento diretto per tempi del tutto paritetici rispetto alla madre, sia del fatto che egli contribuisce anche al soddisfacimento delle loro esigenze abitative mettendo a disposizione la casa di sua proprietà,
seppur acquistata anche con il contributo economico della . CP_1
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assegno per il contributo ordinario dei figli va rideterminato in € 250.000 mensili, oltre alla rivalutazione Istat su base annua.
10 Tenuto conto dell'esito complessive della lite e del fatto che la controversia verte unicamente sulla misura del contributo al mantenimento dei minori, reputa questa Corte sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
come interpretati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018,
per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
La presente statuizione assorbe, con ogni evidenza il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello proposto dal Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Procuratore Generale – sede, con ricorso depositato il 31.5.2025 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1775/2025, pubblicata il 22.5.2025,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata riduce a € 250 mensili il contributo al mantenimento ordinario dei figli che è tenuto a Parte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Controparte_1
rivalutazione Istat su base annua;
2) conferma la sentenza impugnata quanto alle restanti statuizioni;
3) compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 28.11.2025.
L'Estensore
HI MI
La Presidente
DR IE
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
11 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR IE Presidente
dott. HI MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1034/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Barbetti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Tavanti, n. 2 e con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Luca ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campi Bisenzio (FI), via Santo
Stefano, n. 41, con domicilio digitale Email_2
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott. Concetta Gintoli;
1 Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <l'ascolto dei minori (anni 12) e - In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR IE Presidente
dott. HI MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1034/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Barbetti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Tavanti, n. 2 e con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Luca ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campi Bisenzio (FI), via Santo
Stefano, n. 41, con domicilio digitale Email_2
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott. Concetta Gintoli;
1 Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per
(anni 11) o solo data l'età, che non sono stati sentiti in primo Per_2 Per_1
grado nonostante espressa richiesta, per verificare la rispondenza all'interesse e desideri dei minori della modalità di frequentazione concordate tra i genitori;
si chiede ammettersi il deposito dell'ultima paga di ottobre e i movimenti bancari successivi all'accredito dell'ultimo stipendio. Nel revocare e/o annullare il capo
6 in quanto incompatibile col capo 5, contrario alla legge e comunque infondato,
modificare il capo 8 relativo alle spese di giudizio del primo grado e stabilire in tesi la compensazione delle spese ed in dannata ipotesi ridurre il residuo 50% al minimo. In caso di soccombenza nel presente giudizio si chiede la compensazione delle spese per ragioni di giustizia sostanziale vista la situazione economica del sig. In caso di avvenuto pagamento del compenso si chiede Pt_1
condannarsi il soggetto percettore alla restituzione dell'importo eventualmente versato.
Per < CP_1
data dall'emissione della sentenza n. 1773/25 (sospesa con decreto del 03.06.25 in ordine ai capi 6 e 8) al fine di evitare grave pregiudizio alla Sig.ra CP_1
, parte più debole economicamente con introiti pari ad 1/3 del con
[...] Pt_1
un mantenimento di soli E. 100,00 per figlio, nelle more della causa e per il futuro,
non avrebbe di cosa sostenere i figli dal 20 di ogni mese, idem in ordine alla condanna alla refusione delle spese legali alla Sig.ra da parte del CP_1 Pt_1
La prima sarebbe impossibilitata a corrispondere le spese legali senza dover essere costretta a chiedere un finanziamento che poi non riuscirebbe a soddisfare visto il modestissimo stipendio mensile di circa E. 700,00 considerando anche le relative spese. Nel merito: 2) rigettare le domande dell'appellante e Pt_1
2 conseguentemente confermare la sentenza di primo grado nello specifico in ordine ai capi 6 e 8 già ritrascritti in comparsa. 3) con vittoria di spese legali del presente procedimento e di quello di primo grado come da sentenza>>.
Per il PG: <
con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza>>
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza di divorzio n. 1775/2025, pubblicata il 22.5.2025, preso atto dell'accordo dei genitori in merito alla frequentazione dei figli minori (nato nel 2013) e (nata nel 2011) in regime di Per_1 Persona_2
affido condiviso, regolava gli aspetti patrimoniali dando atto:
- che il padre godeva di un reddito mensile di € 1.850 che poteva arrivare a €
1.950/2000 mensili in caso di straordinari e non disponeva di altri immobili rispetto alla casa ove attualmente abitava e a quella occupata dalla , per la CP_1
quale sosteneva un rateo mensile del mutuo di € 399,80. Era inoltre gravato dalla rata di un ulteriore finanziamento di € 240 mensili, oltre alle spese straordinarie per la casa occupata dalla e alle spese della propria abitazione (€ 60 CP_1
mensili per il condominio) e alle utenze. Le giacenze medie del conto corrente a lui intestato nell'anno 2024 erano di € 1.395,00;
- che la madre lavorava part time e guadagnava circa 720 euro mensili, suscettibile di aumento in caso di straordinari, oltre alla 13^ e alla 14^. Era gravata da un reteo mensile di € 160 a causa di un accertamento dell'agenzia delle entrate, ma non contribuiva al mutuo per la casa (acquistata in parte anche con denari della
, ma intestata al ove risiedeva insieme ai figli;
CP_1 Pt_1
- che, sebbene entrambi i genitori contribuissero al mantenimento diretto dei figli durante i periodi paritari di rispettiva pertinenza, era, tuttavia, ravvisabile una sperequazione tra le condizioni economiche delle parti che, pur dovendosi tenere conto del fatto che il padre pagava il mutuo per la casa occupata dalla , CP_1
3 giustificava l'imposizione di un assegno mensile di € 380 quale contributo che il doveva corrispondere alla per il mantenimento dei minori, oltre Pt_1 CP_1
al 50% delle spese straordinarie, suddividendo a metà l'assegno unico.
Per tali ragioni, così statuiva: < - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pompei (NA) in data 21.8.2005 da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) al n. 180, parte
II, serie A, anno 2005; - la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone quanto alla frequentazione genitori - figli in conformità all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 07.05.2025 le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minori quando questi sono collocati presso di loro;
- pone a carico del padre il versamento della somma complessiva di € 380,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e oltre Per_1 Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli minori così come indicate dalle Linee Guida CNF 2017 siano ripartite al 50 % tra i genitori;
- dispone che l'Assegno Unico erogato dall'Inps per i minori sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio per la metà e condanna a Parte_1
rifondere a la residua metà, liquidata in € 3.600, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge>>.
Con ricorso depositato il 31.5.2025, proponeva appello Parte_1
per impugnare la misura del contributo al mantenimento dei figli posto a suo
4 carico dal Tribunale e la regolamentazione delle spese di primo grado,
illustrando i seguenti motivi:
1) col primo, lamentava la violazione dell'art. 473bis.29 cod. proc. civ.,
perché il primo giudice non aveva tenuto conto di alcune significative circostanze sopravvenute dopo l'omologa della separazione tra i coniugi che incidevano sulle condizioni delle parti in modo tale da rendere non più sostenibile l'assetto delineato in tale sede. In primo luogo, il fatto che la casa familiare, invece di essere intestata alla (che aveva corrisposto l'importo di € 45.000), come CP_1
concordato in sede di separazione, era stata intestata ad esso il quale non Pt_1
aveva potuto fruire delle agevolazioni della “prima casa” quando era andato ad acquistare la propria, ed aveva dovuto sopportare anche una quota maggiore del mutuo. Egli era inoltre responsabile diretto anche di tutti gli oneri condominiali della casa occupata dalla di straordinaria manutenzione e, in caso di CP_1
mancato pagamento da parte della ex moglie, anche di ordinaria manutenzione.
In secondo luogo, rimarcava che la collocazione dei figli era attualmente paritetica e alternata, mentre all'epoca della separazione essi erano prevalentemente collocati presso la madre. In terzo luogo, evidenziava che erano migliorate le condizioni economiche della , la quale, al momento della CP_1
separazione percepiva il reddito di cittadinanza, mentre, attualmente essa lavorava con un reddito medio di € 954 mensili, sino a raggiungere 1.400 euro nel mese di luglio 2024.
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver indicato parametri numerici errati in merito alle condizioni economiche delle parti, posto che la non guadagnava mediamente 760, ma 954 euro mensili. Inoltre, CP_1
esso data la frequentazione paritetica dei figli, non poteva fare gli stessi Pt_1
straordinari che faceva in regime di separazione personale, per cui il suo reddito medio era di € 1.900 mensili e non di € 2.000 come ritenuto dal primo giudice.
5 Mensilmente egli era gravato di ratei (per mutuo e finanziamenti) di € 670 mensili e non di € 730 mensili come erroneamente ritenuto dal primo giudice, per cui,
riequilibrate le posizioni reddituali delle parti, l'assegno che esso doveva Pt_1
corrispondere alla ex moglie per i figli non poteva essere superiore all'importo di
€ 218 mensili. Rimarcava, infine, che mentre il debito della verso CP_1
l'Agenzia delle Entrate era in via di esaurimento, quelli del erano destinati Pt_1
ad estinguersi tra 5 anni (il finanziamento) e tra 20 anni (il mutuo). Né il primo giudice aveva tenuto conto del fatto che la aveva un nuovo compagno, CP_1
presente 5 giorni su 7 nella casa familiare, oltre al fatto che il suo basso reddito le consentiva di fruire del bonus bollette. Faceva rilevare che il genitore gravato da maggiori oneri, in questo caso il padre, doveva poter disporre di maggiori risorse residue per provvedere in caso di necessità ed allegava che la , lavorando CP_1
part time, poteva solo incrementare la propria capacità reddituale, mentre la possibilità di esso di svolgere lavoro straordinario era diminuita in esito Pt_1
al collocamento paritario dei figli. Infine, esso oltre ad essere gravato Pt_1
dalle spese di vitto e alloggio della nonna paterna dalla Campania al fine di consentire ai figli di coltivare il rapporto con la nonna, provvedeva anche ai costi delle partite di Pasquale nel fine settimana;
4) col quarto motivo lamentava la violazione dell'art. 337 quater comma 4
cod. civ. per essersi il primo giudice discostato dall'equilibrio voluto dalle parti in sede di separazione consensuale, ove era stato mantenuto un divario economico di circa 400 euro;
5) col quinto motivo lamentava che il primo giudice non aveva tenuto adeguatamente conto del fatto che il padre aveva messo a disposizione della la casa ove essa attualmente risiedeva;
CP_1
6) col sesto, il settimo e l'ottavo motivo censurava la regolamentazione delle spese, contestando che esso potesse considerarsi maggiormente Pt_1
6 soccombente sol perché la somma determinata ex officio da parte del giudice si avvicinava di più a quanto richiesto dalla madre (€ 500), poiché, stante la reciproca soccombenza, dette spese dovevano essere compensate. Inoltre, le spese erano state liquidato in modo eccessivo, senza tenere conto in concreto dell'attività difensiva svolta, considerato che la causa era stata istruita solo con documenti e che la controparte non aveva depositato il piano genitoriale, né le buste paga recenti ed aveva dichiarato fatti non corrispondenti ai documenti dalla stessa depositati.
Si costituiva , per chiedere il rigetto dell'appello, posto Controparte_1
che il quantum dell'assegno per il mantenimento dei figli stabilito dal primo giudice era stato correttamente determinato tenendo conto della capacità
reddituale delle parti e della considerevole sperequazione delle rispettive condizioni economiche: il infatti, percepiva mensilmente € 2.600 (importo Pt_1
comprensivo della 13^ e della 14^ mensilità spalmate su 12 mesi e della metà
dell'assegno unico che gli era stato attribuito), mentre essa percepiva CP_1
mensilmente un importo complessivo di € 1.060 (comprensivo della retribuzione di circa 750/830 euro mensili, della 13^ e della 14^ mensilità e della restante metà
dell'assegno unico). Rimarcava che la casa dove abitava essa coi figli era CP_1
stata intestata al pur avendo esso contribuito all'acquisto mediante il Pt_1
versamento dell'importo di € 45.000 derivante dalla vendita della casa coniugale.
Inoltre, in esito all'intestazione al della suddetta casa, quest'ultimo non Pt_1
era stato sottoposto ad alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate,
poiché l'acquisto era avvenuto entro cinque anni dalla vendita della casa coniugale, mentre essa per tale ragione era stata sottoposta a sanzione (€ CP_1
6.000). Sottolineava che, dagli estratti conto in atti, si rilevava che il Pt_1
sosteneva spese voluttuarie (ristoranti, pasticcerie, ecc.), mentre essa CP_1
poteva portare i figli a mangiare la pizza solo una volta ogni due mesi. Inoltre,
7 dagli estratti conto emergeva che la compagna del Pt_1 Parte_2
, aveva eseguito numerosi pagamenti (anticipi e acconti per
[...]
ristrutturazione e mobilia). Illustrava di aver optato per il lavoro attuale e di aver rinunciato a quello presso la LY perché quest'ultimo, sebbene di mattina, non garantiva l'assunzione a tempo indeterminato. Concludeva per il rigetto dell'appello, anche in merito alle spese che erano state correttamente regolate dal primo giudice, con la revoca dell'ordinanza di accoglimento dell'inibitoria con effetto retroattivo e col favore delle spese del grado.
Il Procuratore Generale, ricevuta la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa, esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 21.11.2025,
svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era riservata per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la richiesta di audizione dei figli e Per_1
(di 12 e 11 anni), non essendo allegate criticità di sorta in merito Persona_2
alla loro collocazione paritaria presso i genitori, frutto di un accordo condiviso tra le parti. Per cui, restando controversi unicamente i profili economici del divorzio, l'incombente istruttorio richiesto non appare utile ai fini della decisione e va conseguentemente disatteso.
I primi cinque motivi di appello si esaminano congiuntamente siccome connessi rispetto alla questione della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli (nato nel 2013) e (nata nel 2014). Per_1 Persona_2
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Sussiste un divario rilevante nelle condizioni economico – patrimoniale delle parti: da un lato il guadagna almeno 1.900 euro mensili, cui si Pt_1
8 aggiungono la 13^ e la 14^ mensilità, mentre la percepisce uno stipendio CP_1
mensile che oscilla tra € 750 e € 830 a seconda delle ore lavorate, cui si aggiungono la 13^ e la 14^ mensilità.
Non pare che possa tenersi conto dei redditi percepiti dalla CP_1
derivanti dal fatto che, per un limitato periodo di tempo, essa ha svolto anche un lavoro part time presso la LY, poi rinunciato perché non garantiva una possibilità di assunzione a tempo indeterminato, giacché tale scelta non pare contraria all'interesse della prole, consentendo alla madre un reddito più stabile.
Essendo suddiviso a metà tra i genitori, l'assegno unico non dà luogo ad un dato rilevante ai fini della determinazione dello squilibrio reddituale delle parti.
A differenza della – che è gravata da una sanzione di circa 6.000 CP_1
euro per la vendita della casa coniugale prima dei cinque anni – il non ha Pt_1
dovuto sopportare analoga sanzione, avendo acquistato l'immobile occupato dalla ex moglie entro detto termine. È rimasto tuttavia privo della possibilità di fruire dei benefici della c.d. prima casa per l'acquisto della propria abitazione.
Se è pur vero che il contribuisce ai bisogni dei figli anche mediante Pt_1
il pagamento della rata del mutuo (circa 400 euro mensili) contratto per l'acquisto della casa occupata dalla , va pure considerato che a detto acquisto ha CP_1
contribuito anche la ex moglie, mediante la corresponsione dell'importo di €
45.000 (di cui la ha potuto disporre in esito alla vendita della casa CP_1
coniugale ed alla ripartizione del ricavato tra i coniugi come da accordi di separazione) nonostante che l'abitazione sia stata poi interamente intestata al
Pt_1
Di alcuna rilevanza è invece il fatto che il padre debba sopportare i costi di vitto e alloggio della nonna paterna quando si reca in visita dei nipoti, posto che tale onere rientra a pieno titolo nei doveri di assistenza morale e materiale
9 che il ha nei confronti della propria madre, della quale, peraltro, non sono Pt_1
state affatto documentate le condizioni economiche.
Va poi considerato che sia il sia la hanno dei nuovi Pt_1 CP_1
compagni ed è verosimile ritenere che, secondo le regole di comune esperienza,
questi ultimi offrano un contributo alla gestione dei rispettivi ménage familiari.
Entrambi i genitori provvedono, inoltre, al mantenimento diretto dei minori per i tempi, del tutto paritetici, di frequentazione coi figli.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, pur a fronte della sperequazione reddituale di cui si è dato atto, debba tenersi conto del fatto che mentre la CP_1
è gravata da una modesta esposizione debitoria (di complessivi € 6.000 rateizzata e già in parte pagata), il come evidenziato anche dal primo giudice, è Pt_1
gravato, oltre che della menzionata rata del mutuo per l'abitazione occupata dalla e dai figli, pari a circa 400 euro mensili, anche del rateo di un CP_1
finanziamento di € 240 mensili e dall'assicurazione sulla predetta casa (€ 30
mensili) per cui sostiene un esborso di circa 670 euro mensili, che riducono il reddito spendibile a circa 1.230/1.300 euro mensili al netto della 13^ e della 14^
mensilità.
Per tali ragioni, ritiene questa Corte che detta differenza possa essere equamente perequata mediante un contributo al mantenimento ordinario dei figli minori di € 250 mensili (€ 125 per figlio) in considerazione del fatto che il padre provvede sia al loro mantenimento diretto per tempi del tutto paritetici rispetto alla madre, sia del fatto che egli contribuisce anche al soddisfacimento delle loro esigenze abitative mettendo a disposizione la casa di sua proprietà,
seppur acquistata anche con il contributo economico della . CP_1
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assegno per il contributo ordinario dei figli va rideterminato in € 250.000 mensili, oltre alla rivalutazione Istat su base annua.
10 Tenuto conto dell'esito complessive della lite e del fatto che la controversia verte unicamente sulla misura del contributo al mantenimento dei minori, reputa questa Corte sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
come interpretati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018,
per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
La presente statuizione assorbe, con ogni evidenza il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello proposto dal Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Procuratore Generale – sede, con ricorso depositato il 31.5.2025 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1775/2025, pubblicata il 22.5.2025,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata riduce a € 250 mensili il contributo al mantenimento ordinario dei figli che è tenuto a Parte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Controparte_1
rivalutazione Istat su base annua;
2) conferma la sentenza impugnata quanto alle restanti statuizioni;
3) compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 28.11.2025.
L'Estensore
HI MI
La Presidente
DR IE
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
11 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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