Articolo 11 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 febbraio 1909
>
Versione
18 luglio 1909
Art. 11.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.

Nulla pero' e' innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743 e 2 luglio 1896, n. 268 , pei beni ai quali esse si riferiscono ne' alla legge 5 luglio 1908, n. 390 , relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.

Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429 , concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 giugno 1909, n. 408 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le leggi mantenute in vigore coll' art. 11 della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , sono comprese quelle del 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496, e 5 luglio 1908, n. 361, alle quali nulla e' innovato".
Entrata in vigore il 18 luglio 1909