Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2399/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
rilevato che la richiesta di trattazione orale formulata dalla parte ricorrente non sia accoglibile: giacchè trattasi di contenzioso seriale, sistematicamente definito con pronunce dall'univoco tenore, di guisa che un'eventuale discussione in presenza, nulla aggiungerebbe a sostegno delle ragioni attoree a fronte appunto del granitico orientamento formatosi sulla questione in seno all'intestato AL e confermato in grado di appello;
tenuto altresì conto della vetustà della causa, che richiede in quanto tale una immediata definizione tanto più alla luce del fatto che alla decorsa udienza, le parti non depositavano note scritte determinando l'ennesimo rinvio ex art 309 cpc alla data odierna;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 18 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del AL di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2399/2019 R.G.
TRA presso lo studio elettivamente domiciliata in Catania via Firenze n.144 Parte 1
dell'avv.to E.M. Bartoli, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 19.11.2019 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2016 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SA PORI E DELIZIE di IA LF RI per complessive 102 gg;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l'anno in questione. Lamentava che l' CP_1 in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione delle somme erogate a tale titolo. Avversava l'avviso di addebito n.594 2019 00006797 53 000 formato il 09.10.2019 e notificato il
06.11.2019 con cui era stato chiesto il pagamento della somma di € 2.613,48.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia.
Vinte e distratte le spese di lite.
L'CP 1 nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Ammessa la prova orale chiesta in ricorso, autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
**:
La domanda non può trovare accoglimento, essendo nel merito infondata e restando assorbita ogni altra eccezione dell' CP 1.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell'CP_1), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto alle prestazioni previdenziali, al momento
...
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che "sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio" (Cass. cit.), ricordando altresì che "il giudice del merito... non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)" (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo. non avendo il valore probatorio di unSi osserva infatti come “i verbali ispettivi dell'CP_ accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo"
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla SAPORI E DELIZIE Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è
pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti nei termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso appare per certi versi generica (non si specificano con precisione le giornate lavorate, ma si indica solo il relativo arco temporale, non si indica l'articolazione oraria giornaliera della prestazione lavorativa, ma solo in numero totale delle ore, né
si individuano i preposti o delegati dal datore di lavoro.
Ma il capitolato che, più di tutti, appare platealmente inammissibile, è il n. 3, in cui il teste dovrebbe confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovrebbero porre in visione. In primo luogo, il fatto che non venga indicata - non solo nel capitolato di prova,
ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il ricorrente, svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
Le prove sono state tuttavia ammesse nonostante la tendenziale genericità dei capitoli di prova articolati al fine di tentare di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
Non di meno, ritiene questo decidente che gli elementi acquisiti, già di per sé carenti, non possano dirsi sufficienti a fondare la prospettazione attorea in ragione del fatto che, alle circostanza dedotte in premessa risultanti dai verbali, si aggiunge il dato per cui i due testi escussi ( parte ricorrente rinunciava all'escussione di uno dei testi), uno dei quali è peraltro la moglie del ricorrente ( [...]
Tes 1 ), risultano aver intentato analoghi procedimenti innanzi all'intestato AL (vedi verbale di udienza del 29 febbraio 2024).
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di soggetti scarsamente attendibili, che non hanno precisato aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra). Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 18 marzo 2025.