Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 27.05.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive della convenuta e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.26.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Massimo Curcio) Parte_1
attore
E
n.q. di Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime delle Strada, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, (Avv. Giacomo Raffaele Esposito)
convenuta
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta le domande spiegate da con atto di citazione dell'01.07.2022; Parte_1
- Condanna l'attore alla rifusione nei confronti della convenuta delle spese di giudizio, liquidate, d'ufficio, in complessivi € 2.377,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
convenuta, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
al ristoro dei danni fisici patiti a causa di un sinistro stradale asseritamente avvenuto in data
17.08.2016, alle ore 16.00 circa, allorquando, mentre era intento ad attraversare la strada in prossimità della P.zza G. Cesare di Palermo, veniva investito da un autoveicolo Audi di colore scuro, che, nel superare a sinistra un altro veicolo – il cui conducente aveva rallentato la propria marcia per fermarsi al semaforo proiettante luce rossa –, lo investiva, facendolo rovinare al suolo, e si dava alla fuga, rimanendo sconosciuto.
Svolte dette premesse in punto di fatto, è da dire che la domanda attorea non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza: e infatti, le emergenze processuali acquisite non consentono di ritenere sufficientemente provato l'an debeatur nei termini in cui esso è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Si osserva in diritto che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Nella fattispecie, la domanda, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente si è
verificato per la condotta colposa del conducente di un'autovettura, avente obbligo di assicurazione,
rimasto ignota, che avrebbe attinto il pedone, provocandone la caduta e dandosi alla fuga senza consentirne l'identificazione, ed è stata, quindi, citata in giudizio la n.q. di Impresa CP_1
Designata, ex art. 20 L. 990/69, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 19, lett. a), della medesima legge, oggi trasfuso nell'art. 283, lett. a) del D. L.vo n. 209/05 (Cod. Assicurazioni Private).
Mette conto ricordare, altresì, che l'intervento del Fondo, previsto dalla normativa in parola, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla citata regola generale per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato,
deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo,
provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
L'attore può adempiere a tale onere probatorio anche mediante il richiamo a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, ma, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse.
Va ulteriormente precisato che la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta dal danneggiato mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato,
pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
In buona sostanza, l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ.,
sez. III, n. 5892/16; n. 1325/16).
Secondo il Supremo Collegio, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza (Cass. Civ., sez. III, n. 23710/16).
In concreto, è da dire che, al di là dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, nel merito, all'esito della compiuta istruttoria, parte attrice non ha conseguito esaustiva e convincente prova in ordine al verificarsi del sinistro con le modalità descritte, alla circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un mezzo rimasto sconosciuto e all'attribuibilità dell'incidente alla sola condotta del conducente di un veicolo non identificato. Nella vicenda portata all'esame di questo Tribunale, non sono stati forniti dalla parte su cui incombeva il relativo onere – l'attore danneggiato, appunto – elementi sufficienti a provare il fatto lamentato dallo stesso nell'atto introduttivo, essendosi il quadro probatorio acquisito rivelato assolutamente inidoneo a supportare la domanda risarcitoria.
Invero, va in primo luogo recisamente escluso che sulla realtà del sinistro si sia formata “non contestazione”, atteso che il Fondo, costituendosi in giudizio, ha mosso contestazioni in ordine veridicità del fatto storico come prospettato dall'attore e alle sue modalità.
In effetti, parte convenuta ha sottolineato la rigorosità dell'onere gravante sull'attore di offrire – a fronte della peculiare natura della società convenuta – una severa dimostrazione dei fatti lamentati.
Le contestazioni della convenuta, quindi, impediscono certamente di far reputare pacifica la verificazione dell'evento dannoso sì come descritto in citazione, in punto di an debeatur, e avrebbero richiesto un'accurata dimostrazione, sotto ogni profilo, dei fatti lamentati da parte attrice.
E tuttavia, nessun elemento probatorio è stato offerto a supporto della domanda.
Nel dettaglio, la prova orale dedotta dall'attore in atto di citazione con il teste addotto nella memoria istruttoria – id est fratello dell'attore – non è mai stata assunta, né innanzi al Tes_1
Tribunale di Palermo né innanzi a quello di Napoli, presso cui era stata disposta - su richiesta dello stesso attore - la prova delegata ex art. 203 c.p.c., a cagione delle prospettate precarie condizioni di salute del teste medesimo, di guisa che nessuna conferma hanno trovato le circostanze all'uopo capitolate a corroborare la veridicità del fatto e le sue modalità.
Si aggiunga a tanto che il verbale di sommarie informazioni rese da al commissariato Tes_1
di P.S. “Bagnoli” della Questura di Napoli in data 05.01.2017 in merito all'incidente stradale del
17.08.2016, a cui lo stesso avrebbe assistito, è stato tardivamente prodotto in giudizio – come eccepito dalla convenuta e rilevato dal Giudice –, già scaduti i termini per deduzioni istruttorie,
benchè ad essi preesistente, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni (peraltro, del tutto generiche) in esso trasfuse.
Quanto al verbale di pronto soccorso allegato dal non può non osservarsi che esso – come Pt_1
ammesso dall'attore – afferisce ad un suo ingresso successivo presso il nosocomio, ovvero il
26.08.2016, e non piuttosto a quello per cui è lite. Dalle considerazioni fin qui espresse, discende che sulla realtà del sinistro, sulla sua effettiva dinamica e sul coinvolgimento di un mezzo rimasto sconosciuto – indefettibile presupposto della legittimazione passiva della convenuta, nella sua qualità di Fondo di Garanzia – non sono stati forniti elementi sufficienti a corroborare la prospettazione dell'attore, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento attorea, che va, dunque, respinta.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, quelle sostenute dalla n.q CP_1
per resistere ad una domanda rivelatasi infondata seguono la soccombenza e, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.377,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'attore.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 27 maggio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina