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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/11/2024, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Sansoni e Tiziana Rosi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Chiocca, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.03.22, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in AC (RM) l'11.09.1993 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno Controparte_1
1993, atto n.62, parte II, serie A, Ufficio 1;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che nel corso del tempo la convivenza è diventata intollerabile a causa di diverse circostanze;
- che i coniugi dispongono di un conto corrente cointestato presso Poste
Italiane Bancoposta che ha un saldo iniziale al 31.12.2017 pari a € 99,047,79;
- che a partire dal 2018 il conto è stato progressivamente svuotato dal mediante prelievi con cadenza settimanale di 600,00 euro, per CP_1 complessivi € 28.800,00, oltre al pagamento della vettura Mercedes SLC, pari a €
33.000,00;
- che i prelievi si sono verificati sistematicamente anche per gli anni 2019, 2020
e 2021;
- di essersi sempre occupata della famiglia, dipendendo economicamente dal marito;
- che il marito è attualmente privo di una occupazione lavorativa, anche se si occupa di borsa titoli con un discreto successo testimoniato dai risultati remunerativi e consistenti;
- che il è proprietario di un appartamento sito in Roma, Via CP_1
Giulio Clovio 23, nonché proprietario di altro immobile e di un terreno sito in
Roma, zona CP_2
2 - che il coniuge si è allontanato ingiustificatamente dalla residenza coniugale, violando così l'obbligo di coabitazione;
- di aver mantenuto un ottimo tenore di vita in costanza di matrimonio, ma che attualmente la sua situazione è radicalmente cambiata.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo a carico del un assegno di mantenimento da corrispondersi in suo CP_1 favore nella misura di € 500,00 mensili.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 29.06.2022 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, richiedendo il rigetto della domanda di addebito di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'udienza del 12.07.2022 sono comparse le parti personalmente insieme ai difensori ed il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori, disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 500,00.
All'udienza cartolare del 27.4.23 il Giudice su richiesta delle parti ha asssegnato i termini di cui all'art 183 c. VI c.p.c., rinviando all'udienza del 24.11.23 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 24.11.23 il G.I. ha ammesso le prove orali richieste dalle parti e rinviato all'udienza del 10.5.24 per l'escussione dei testi.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato conclusioni congiunte richiedendo l'accoglimento delle medesime, e all'udienza del 4.10.2024 il Giudice
Istruttore, lette le note depositate telematicamente dai difensori, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti, considerato anche che dall'unione non sono nati figli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della
3 presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1021/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a NA il 16.07.1971e nato a [...] il Controparte_1
26.6.1963, aventi contratto matrimonio in AC (RM) l'11.09.1993, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 1993, atto n. 62, parte
II, serie A, Ufficio 1;
B) i coniugi continueranno a vivere presso i rispettivi domicili con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
C) la casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della con quanto Parte_1 in essa contenuto, atteso che il se ne è già allontanato da tempo. CP_1
D) Dichiara i coniugi economicamente indipendenti;
E) Dichiara che i coniugi hanno regolarizzato i relativi rapporti di natura economica e pertanto non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo;
F) Il si impegna a corrispondere a saldo e stralcio, a titolo di spese CP_1 di lite del reclamo rigettato dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza
240/2023 la somma di € 2.000,00;
G) I coniugi saranno liberi di fissare ove meglio credono la propria dimora, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Sansoni e Tiziana Rosi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Chiocca, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.03.22, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in AC (RM) l'11.09.1993 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno Controparte_1
1993, atto n.62, parte II, serie A, Ufficio 1;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che nel corso del tempo la convivenza è diventata intollerabile a causa di diverse circostanze;
- che i coniugi dispongono di un conto corrente cointestato presso Poste
Italiane Bancoposta che ha un saldo iniziale al 31.12.2017 pari a € 99,047,79;
- che a partire dal 2018 il conto è stato progressivamente svuotato dal mediante prelievi con cadenza settimanale di 600,00 euro, per CP_1 complessivi € 28.800,00, oltre al pagamento della vettura Mercedes SLC, pari a €
33.000,00;
- che i prelievi si sono verificati sistematicamente anche per gli anni 2019, 2020
e 2021;
- di essersi sempre occupata della famiglia, dipendendo economicamente dal marito;
- che il marito è attualmente privo di una occupazione lavorativa, anche se si occupa di borsa titoli con un discreto successo testimoniato dai risultati remunerativi e consistenti;
- che il è proprietario di un appartamento sito in Roma, Via CP_1
Giulio Clovio 23, nonché proprietario di altro immobile e di un terreno sito in
Roma, zona CP_2
2 - che il coniuge si è allontanato ingiustificatamente dalla residenza coniugale, violando così l'obbligo di coabitazione;
- di aver mantenuto un ottimo tenore di vita in costanza di matrimonio, ma che attualmente la sua situazione è radicalmente cambiata.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo a carico del un assegno di mantenimento da corrispondersi in suo CP_1 favore nella misura di € 500,00 mensili.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 29.06.2022 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, richiedendo il rigetto della domanda di addebito di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'udienza del 12.07.2022 sono comparse le parti personalmente insieme ai difensori ed il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori, disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 500,00.
All'udienza cartolare del 27.4.23 il Giudice su richiesta delle parti ha asssegnato i termini di cui all'art 183 c. VI c.p.c., rinviando all'udienza del 24.11.23 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 24.11.23 il G.I. ha ammesso le prove orali richieste dalle parti e rinviato all'udienza del 10.5.24 per l'escussione dei testi.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato conclusioni congiunte richiedendo l'accoglimento delle medesime, e all'udienza del 4.10.2024 il Giudice
Istruttore, lette le note depositate telematicamente dai difensori, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti, considerato anche che dall'unione non sono nati figli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della
3 presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1021/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a NA il 16.07.1971e nato a [...] il Controparte_1
26.6.1963, aventi contratto matrimonio in AC (RM) l'11.09.1993, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 1993, atto n. 62, parte
II, serie A, Ufficio 1;
B) i coniugi continueranno a vivere presso i rispettivi domicili con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
C) la casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della con quanto Parte_1 in essa contenuto, atteso che il se ne è già allontanato da tempo. CP_1
D) Dichiara i coniugi economicamente indipendenti;
E) Dichiara che i coniugi hanno regolarizzato i relativi rapporti di natura economica e pertanto non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo;
F) Il si impegna a corrispondere a saldo e stralcio, a titolo di spese CP_1 di lite del reclamo rigettato dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza
240/2023 la somma di € 2.000,00;
G) I coniugi saranno liberi di fissare ove meglio credono la propria dimora, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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