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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6858/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
-ricorrente-
contro
( Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
All'udienza dell'11.07.2024 il GOT, all'uopo delegato dal GR, procedeva all'esame della persona interdicenda e all'esito la causa veniva rimessa al GR.
Il Giudice disponeva CTU volta ad accertare se la parte fosse parzialmente o del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
pagina 1 di 3 L'elaborato peritale veniva deposita in data 12.01.2025
Nel termine assegnato dal giudice, il PM precisava le conclusioni come in epigrafe indicate con note scritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Disabilità Controparte_1
Intellettiva Moderata (cod. F71 sec. DSM 5), è rallentata, poco comunicativa, non pragmatica e dipendente dalle figure adulte, come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare un colloquio significativo con il G.R. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, ha risposto in maniera parziale e non sempre pertinente alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale, era disorientata nel tempo e nello spazio, non riconosceva il valore del denaro.
Dalla CTU è emerso che l'interdicendo esprime i propri bisogni con verbalizzazioni elementari, limitate alla concretezza della necessità, senza alcun costrutto sintattico, non è autonomo in moltissimi ambiti, come fare la spesa o curare l'igiene personale dove necessita di assistenza.
Il perito incarico ha risposto al quesito posto dal GR concludendo che è Controparte_1 affetto da Disabilità Intellettiva Moderata abituale, comportante un deficit delle funzioni intellettive, quali il ragionamento, il problem solving, la pianificazione, il pensiero astratto, la capacità di giudizio,
l'apprendimento scolastico e l'apprendimento dall'esperienza.
A causa di siffatta menomazione il convenuto risulta del tutto incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere atti di natura ordinaria e straordinaria.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente pagina 2 di 3 e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite e di CTU come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 il 24.04.2005, residente in [...] sc c.;
SPESE di lite e di CTU come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 16.4.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6858/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
-ricorrente-
contro
( Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
All'udienza dell'11.07.2024 il GOT, all'uopo delegato dal GR, procedeva all'esame della persona interdicenda e all'esito la causa veniva rimessa al GR.
Il Giudice disponeva CTU volta ad accertare se la parte fosse parzialmente o del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
pagina 1 di 3 L'elaborato peritale veniva deposita in data 12.01.2025
Nel termine assegnato dal giudice, il PM precisava le conclusioni come in epigrafe indicate con note scritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Disabilità Controparte_1
Intellettiva Moderata (cod. F71 sec. DSM 5), è rallentata, poco comunicativa, non pragmatica e dipendente dalle figure adulte, come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare un colloquio significativo con il G.R. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, ha risposto in maniera parziale e non sempre pertinente alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale, era disorientata nel tempo e nello spazio, non riconosceva il valore del denaro.
Dalla CTU è emerso che l'interdicendo esprime i propri bisogni con verbalizzazioni elementari, limitate alla concretezza della necessità, senza alcun costrutto sintattico, non è autonomo in moltissimi ambiti, come fare la spesa o curare l'igiene personale dove necessita di assistenza.
Il perito incarico ha risposto al quesito posto dal GR concludendo che è Controparte_1 affetto da Disabilità Intellettiva Moderata abituale, comportante un deficit delle funzioni intellettive, quali il ragionamento, il problem solving, la pianificazione, il pensiero astratto, la capacità di giudizio,
l'apprendimento scolastico e l'apprendimento dall'esperienza.
A causa di siffatta menomazione il convenuto risulta del tutto incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere atti di natura ordinaria e straordinaria.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente pagina 2 di 3 e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite e di CTU come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 il 24.04.2005, residente in [...] sc c.;
SPESE di lite e di CTU come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 16.4.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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