Improcedibile
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/07/2025, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05797/2025REG.PROV.COLL.
N. 04815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4815 del 2024, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calceranica al Lago, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 184/2023, resa tra le parti, per l’annullamento: 1) della nota prot. n.833 del 22.2.2023, adottata dal Dirigente del Servizio Tecnico Gestione Associata dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, con la quale si è ordinato alla Wind tre S.p.A. di non eseguire le opere previste nella richiesta di permesso a costruire presentato il 27.9.2022 prot. 4558 per la realizzazione di una nuova stazione radio base denominata TN276 Calceranica al Lago sulla particella 614/1 in C.C. Calceranica in ragione del parere sospensivo della Commissione Edilizia Comunale del 26.1.2023 (mai comunicato a Wind Tre S.p.A.); 2) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, ivi incluso il parere della Commissione Edilizia Comunale del 26.1.2023, esclusivamente richiamato per relationem nell’atto impugnato sub a) con il quale è stato espresso parere sospensivo “ in attesa che sia presentato un elaborato progettuale che faccia completamente salva la fascia di protezione assoluta dei pozzi che approvvigionano l’acqua potabile comunale; ciò con l’auspico che il richiedente in considerazione della delicatezza dell’area ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica possa valutare altri siti per la localizzazione ”;
nonché per l’accertamento del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 82, comma 2 della legge provinciale n. 15/2015, sulla domanda di permesso di costruire del 27.9.2022 prot. 4558 a seguito dell’integrazione fornita il 7.12.2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza ora gravata (n. 184/2023) il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, sede di Trento, ha respinto il ricorso con cui Wind Tre S.p.a., odierna appellante, aveva impugnato i provvedimenti del 2022 di diniego all’installazione di una nuova stazione radio base a Calceranica sul Lago (p.f. 614/1 in C.C. Calceranica).
2. Nessuno delle parti appellate si è costituita nel giudizio, nonostante la tempestiva e rituale notifica dell’atto d’appello.
3. Con nota del 5 giugno 2025 il difensore dell’appellante ha esposto che nelle more del giudizio la Provincia Autonoma di Trento con nota del 20.5.2025 “ ha rilasciato l’autorizzazione unica ex art. 2 quinquies L.P. n. 9/97 e artt. 6 e 6 bis D.P.P. 20.12.2012 n.25-100/geg. per realizzare, in via Andanta snc (sito TN276C), un impianto di telecomunicazioni alternativo a quello per cui è il presente contenzioso ” e ha dichiarato che sia venuto meno l’interesse alla riforma della sentenza, con contestuale richiesta della compensazione delle spese di lite.
4. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Non resta, infatti, al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa in tal senso dalla difesa di parte appellante con nota del 5 giugno 2025, con compensazione delle spese del giudizio d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO