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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 52 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cardedu presso lo studio dell'Avv. RI DA, che li rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(c.f. ), (c.f. , DA RI
[...] C.F._7 CP_6 C.F._8
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
), (c.f. ), ( c . f . C.F._11 Parte_5 C.F._12 Parte_6
), ( c . f . ), C.F._13 Parte_7 C.F._14 [...]
( c . f . ), ( c . f . Parte_8 C.F._15 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 Parte_10 C.F._17 Parte_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._18 Parte_12 C.F._19 Parte_13
, (c.f. ), C.F._20 Parte_14 C.F._21 Parte_15
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._22 Parte_16 C.F._23 Parte_17
(c.f. ), (c.f. ), C.F._24 Parte_18 C.F._25 Parte_19
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._26 Parte_20 C.F._27 Parte_21
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 Parte_22 C.F._29 Parte_23
pagina 1 di 9 ), (c.f. ), C.F._30 Parte_24 C.F._31 Parte_25
(c.f. ), (c.f. ), C.F._32 Parte_26 C.F._33 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_27 C.F._34 Parte_28 C.F._35
(c.f. ), ( ), Parte_29 C.F._36 Pt_30 C.F._37 Pt_31
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._38 Parte_32 C.F._39 Parte_33
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._40 Parte_34 C.F._41 Parte_35
, (c.f. ), (c.f. C.F._42 Parte_36 C.F._43 Parte_37
), (c.f. , (c.f. C.F._44 Parte_38 C.F._45 Parte_39
), (c.f. ), (c.f. C.F._46 Parte_40 C.F._47 Parte_41
, (c.f. ), (c.f. C.F._48 Parte_42 C.F._49 Parte_43
), (c.f. ), (c.f. C.F._50 Parte_44 C.F._51 CP_7
), ( ), C.F._52 CP_8 C.F._53
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (foglio di precisazione conclusioni del 17.12.2024.):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così provvedere:
- dichiarare (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 comproprietari per 1/2 per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili:
1) terreno sito in agro di Cardedu, località "Su Scusorgiu", censito al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 40 mappale 1260, coerente a strada vicinale Baccu e Ludu - Museddu, strada comunale in disuso oggi adibita a scolo delle acque meteoriche, proprietà eredi , salvo Persona_1 altri.
2) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40 mappali 938, 1265, 1268, 1277, 1279 e 1274, coerente a proprietà eredi
, proprietà eredi , proprietà e strada provinciale Pelau- Persona_2 Persona_1 Persona_3
Buoncammino.
3) fabbricato sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Cardedu al foglio 40 mappale 938 Categoria C/2, coerente a proprietà eredi Per_2
, proprietà eredi , altro terreno di proprietà dei medesimi attori.
[...] Persona_1
pagina 2 di 9 4) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Brocca", censito al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 39 mappali 1389 e 1391, coerente a proprietà eredi , proprietà Persona_4
, proprietà eredi e strada comunale Sa Brocca. Parte_32 Persona_1
5) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 39 mappale 1395, coerente a proprietà famiglia , proprietà , CP_9 Parte_32 proprietà eredi e strada comunale Sa Brocca. Persona_1
6) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 39 mappali 1397, 1399, 1401 e 1403, ove insistono diverse unità collabenti non censite, coerente a proprietà eredi , proprietà , proprietà eredi Persona_4 Parte_32 Per_1
e stradello privato che permette l'accesso dalla strada comunale Sa Brocca.
[...]
7) 1/4 dello stradello privato, sito in Cardedu, località “Sa Brocca”, censito al Catasto Terreni del
Comune di Cardedu al foglio 39 mappale 1396, coerente a strada comunale Sa Brocca, a proprietà
, proprietà eredi e proprietà eredi . Parte_32 Persona_1 Persona_4
8) terreno sito in agro di Cardedu, località "Linnargiu", distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 35 mappali 1232, 1234 e 1236, coerente a strada interpoderale, proprietà CP_10
, proprietà e proprietà famiglia .
[...] Parte_32 Per_5
- Con vittoria di competenze e spese di giudizio in caso di opposizione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 Parte_2 essere proprietari, per intervenuta usucapione degli immobili, siti in Cardedu ed in particolare:
1) terreno in località "Su Scusorgiu", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 40, particella 1260;
2) terreno in località "Sa Perda Niedda", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 40, particella 938, 1265, 1268, 1277, 1279 e 1274;
3) fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Gairo al Foglio 40, particella 938;
4) terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 39, particella 1389 e 1391;
5) terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 39, particella 1395 e 1396;
6) terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 39, particella 1397, 1399, 1401 e 1403; pagina 3 di 9 7) terreno in località "Linnargiu", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 35, particella 1232, 1234 e 1236.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa, specificando di aver esercitato per ciascun immobile, il possesso attraverso:
1) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, la cura e la raccolta dei frutti di un agrumeto, la manutenzione di un pozzo e di una vasca di raccolta acqua per uso irriguo e la pulizia periodica del terreno;
2) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, la cura e la raccolta dei frutti degli ulivi, la pulizia periodica del terreno dedicato in gran parte alla produzione di foraggio e cereali e la realizzazione di una strada;
3) la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato composto da due piani (piano terra e piano primo), l'uso di una parte come magazzino per lo stoccaggio del foraggio e di altre colture e un'altra parte come locale di sgombero e deposito attrezzi agricoli;
4) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, il posizionamento all'ingresso di una rete metallica sostenuta da paletti in ferro come cancello, la cura e la raccolta dei frutti degli ulivi, dei mandorli e della vigna, la raccolta della legna e la pulizia periodica;
5) la recinzione del fondo con pali in cemento e rete metallica per tre lati, la manutenzione del muretto a secco posto sul confine sud, il posizionamento all'ingresso di una rete metallica sostenuta da paletti in ferro come cancello e la pulizia periodica;
6) l'attività di puntellamento e mantenimento in sicurezza delle unità collabenti, la cura e la pulizia periodica degli spazi verdi, il posizionamento all'ingresso di una rete metallica sostenuta da paletti in ferro come delimitazione del confine con la proprietà di Parte_32
7) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, la pulizia periodica del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi, la cura e la raccolta dei frutti delle piante di ulivo.
All'udienza del 22 maggio 2024 e con note per l'udienza del 18 dicembre 2024, gli attori hanno evidenziato che la particella 1396 di cui al punto 5) dell'atto di citazione, indicato come proprietà esclusiva, in realtà coincide con lo stradello privato che consente l'accesso, direttamente dalla strada comunale, oltre ai fondi degli attori anche ai fondi di proprietà esclusiva di Parte_32 Per_1
e ; pertanto, costituisce una proprietà indivisa tra gli attori, gli
[...] Persona_4 Parte_32 eredi di e gli eredi di , nella misura di ¼ ciascuno. Persona_1 Persona_4
pagina 4 di 9 Inoltre, nel foglio di precisazione delle conclusioni gli attori hanno dato atto che, con variazione territoriale del 15 novembre 2022, ai sensi della L.R. n. 16/1984, è stato istituito il Comune di Cardedu come comune catastale autonomo.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
pagina 5 di 9 Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda riconoscendoli nelle foto aeree e nella planimetria esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza
(dichiarazioni dei testi e rese rispettivamente all'udienza del 9 maggio Testimone_1 Tes_2
2024 e 22 maggio 2024).
e hanno rispettivamente specificato che dalla metà degli anni Novanta e Testimone_1 Tes_2 dagli anni 1997/1998, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa.
I testi hanno riferito in merito a ciascun immobile oggetto di causa.
Riguardo all'immobile sito in Cardedu, località “Su Scusorgiu”, i testi univocamente hanno riferito che il terreno è recintato con paletti in cemento e rete metallica, privo di cancello e vi si accede spostando pagina 6 di 9 la rete. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che vi è un agrumeto coltivato dagli attori - il teste ha precisato di collaborare insieme a Pt_32 CP_11 per l'attività di fresatura che richiede l'ausilio di mezzi meccanici - che si occupano direttamente della potatura delle piante e della raccolta dei frutti, oltre almeno due-tre volte l'anno della pulizia del terreno. Inoltre, nel terreno è presente un pozzo che riempie una vasca destinata a irrigare le piante.
In riferimento all'immobile sito in Cardedu località "Sa Perda Niedda", i testi hanno riferito che il terreno è recintato con paletti in cemento e rete metallica, privo di cancello e vi si accede spostando la rete. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che nella parte bassa del fondo vi è un uliveto - per il teste circa 70 alberi -, poi vi è una parte dove si Pt_32 seminano le foraggere e ancora più in alto una parte boschiva dalla quale gli attori ricavano la legna.
Hanno precisato che una parte dell'uliveto era stata messa a dimora dal padre degli attori, Per_6
e un'altra parte dagli attori e che percorso un viale di ulivi si arriva al fabbricato.
[...]
e hanno dichiarato che gli attori curano, anche con la loro collaborazione la coltivazione Tes_1 Pt_32 delle piante (ulivi e foraggere), la raccolta dei frutti e la pulizia del fondo, infatti producono l'olio per uso familiare. Inoltre, hanno riferito che per irrigare le piante gli attori si servono di un pozzo a valle della strada asfaltata e che - già ai tempi in cui era utilizzato dal padre degli attori - era stata realizzata una strada che dalla via pubblica attraversa il fondo fino quasi il crinale della montagna che gli attori provvedono a tenere pulita.
In merito al fabbricato sito in Cardedu, località "Sa Perda Niedda", i testi hanno riferito che è utilizzato dagli attori come deposito per le attrezzature agricole (tende per la raccolta delle olive, zappe, rastrelli, concime).
Per il teste si compone di un piano terra con due stanzine ed un sottoscala e un piano primo con Pt_32 due stanze e con veranda in entrambi i piani.
Per il teste si compone di un piano terra con tre stanze e un piano primo con due stanze e con Tes_1 veranda in entrambi i piani.
L'immobile sito in Cardedu località "Sa Brocca", per i testi e si compone di due corpi: Tes_1 Pt_32 nella porzione più grande del terreno vi è un vigneto, un mandorleto e un oliveto e nella parte più alta delle piante di eucaliptus, mentre la porzione più piccola è utilizzata per uso seminativo di foraggere.
Hanno riferito che entrambe le porzioni di terreno sono recintate con rete metallica e paletti in cemento, con paletti in ferro e rete metallica, la parte più piccola con muretto a secco e vi si accede spostando la rete. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che gli pagina 7 di 9 attori, con l'ausilio di entrambi i testi, curano la coltivazione e la pulizia del fondo, ricavando la legna dalle piante di eucaliptus.
Inoltre, hanno individuato nel mappale 1396 la strada utilizzata oltre che dagli attori da Parte_32 dagli eredi di e dagli eredi di . Persona_1 Persona_4
Riguardo l'immobile sito in Cardedu, località "Sa Brocca", un terreno su cui insistono diversi piccoli fabbricati - sette per il teste -, in condizioni fatiscenti (due puntellati e negli altri è crollato il Tes_1 solaio), i testi non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione e hanno dichiarato di non essere stati incaricati dagli attori di mettere in sicurezza i suddetti fabbricati;
invece, sono stati incaricati dagli attori di pulire la strada e la corte attinente al loro caseggiato.
Infine, sull'immobile sito in Cardedu, località "Linnargiu", i testi hanno riferito che il terreno è recintato per tutti i lati con rete metallica e paletti in ferro, all'ingresso è posizionato un “cancello agricolo” realizzato con rete metallica e paletti in cemento. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che sono presenti sei piante di ulivo e che gli attori, con l'ausilio di entrambi i testi, provvedono alla potatura, alla raccolta delle olive oltre che alla pulizia del fondo.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari degli immobili che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori in quanto le aziende sono vicine - il teste veniva incaricato dal padre degli Tes_2 attori di svolgere dei lavori agricoli;
il teste e gli attori si aiutano a vicenda nei lavori CP_11 agricoli -, nonché in ragione del rapporto di amicizia tra famiglie.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
[...]
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. , proprietari degli immobili siti in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cardedu ed in particolare:
- terreno in località "Su Scusorgiu" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 40, particella 1260;
- terreno in località "Sa Perda Niedda" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 40, particella 938, 1265, 1268, 1277, 1279 e 1274;
- fabbricato in località "Sa Perda Niedda" distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al
Foglio 40, particella 938;
- terreno in località "Sa Brocca" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1389 e 1391;
- terreno in località "Sa Brocca" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1395;
- terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1397, 1399, 1401 e 1403;
- 1/4 dello stradello privato in località “Sa Brocca” distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1396;
- terreno in località "Linnargiu" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 35 particella 1232, 1234 e 1236;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 52 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cardedu presso lo studio dell'Avv. RI DA, che li rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(c.f. ), (c.f. , DA RI
[...] C.F._7 CP_6 C.F._8
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
), (c.f. ), ( c . f . C.F._11 Parte_5 C.F._12 Parte_6
), ( c . f . ), C.F._13 Parte_7 C.F._14 [...]
( c . f . ), ( c . f . Parte_8 C.F._15 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 Parte_10 C.F._17 Parte_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._18 Parte_12 C.F._19 Parte_13
, (c.f. ), C.F._20 Parte_14 C.F._21 Parte_15
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._22 Parte_16 C.F._23 Parte_17
(c.f. ), (c.f. ), C.F._24 Parte_18 C.F._25 Parte_19
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._26 Parte_20 C.F._27 Parte_21
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 Parte_22 C.F._29 Parte_23
pagina 1 di 9 ), (c.f. ), C.F._30 Parte_24 C.F._31 Parte_25
(c.f. ), (c.f. ), C.F._32 Parte_26 C.F._33 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_27 C.F._34 Parte_28 C.F._35
(c.f. ), ( ), Parte_29 C.F._36 Pt_30 C.F._37 Pt_31
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._38 Parte_32 C.F._39 Parte_33
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._40 Parte_34 C.F._41 Parte_35
, (c.f. ), (c.f. C.F._42 Parte_36 C.F._43 Parte_37
), (c.f. , (c.f. C.F._44 Parte_38 C.F._45 Parte_39
), (c.f. ), (c.f. C.F._46 Parte_40 C.F._47 Parte_41
, (c.f. ), (c.f. C.F._48 Parte_42 C.F._49 Parte_43
), (c.f. ), (c.f. C.F._50 Parte_44 C.F._51 CP_7
), ( ), C.F._52 CP_8 C.F._53
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (foglio di precisazione conclusioni del 17.12.2024.):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così provvedere:
- dichiarare (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 comproprietari per 1/2 per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili:
1) terreno sito in agro di Cardedu, località "Su Scusorgiu", censito al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 40 mappale 1260, coerente a strada vicinale Baccu e Ludu - Museddu, strada comunale in disuso oggi adibita a scolo delle acque meteoriche, proprietà eredi , salvo Persona_1 altri.
2) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40 mappali 938, 1265, 1268, 1277, 1279 e 1274, coerente a proprietà eredi
, proprietà eredi , proprietà e strada provinciale Pelau- Persona_2 Persona_1 Persona_3
Buoncammino.
3) fabbricato sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Cardedu al foglio 40 mappale 938 Categoria C/2, coerente a proprietà eredi Per_2
, proprietà eredi , altro terreno di proprietà dei medesimi attori.
[...] Persona_1
pagina 2 di 9 4) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Brocca", censito al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 39 mappali 1389 e 1391, coerente a proprietà eredi , proprietà Persona_4
, proprietà eredi e strada comunale Sa Brocca. Parte_32 Persona_1
5) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 39 mappale 1395, coerente a proprietà famiglia , proprietà , CP_9 Parte_32 proprietà eredi e strada comunale Sa Brocca. Persona_1
6) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 39 mappali 1397, 1399, 1401 e 1403, ove insistono diverse unità collabenti non censite, coerente a proprietà eredi , proprietà , proprietà eredi Persona_4 Parte_32 Per_1
e stradello privato che permette l'accesso dalla strada comunale Sa Brocca.
[...]
7) 1/4 dello stradello privato, sito in Cardedu, località “Sa Brocca”, censito al Catasto Terreni del
Comune di Cardedu al foglio 39 mappale 1396, coerente a strada comunale Sa Brocca, a proprietà
, proprietà eredi e proprietà eredi . Parte_32 Persona_1 Persona_4
8) terreno sito in agro di Cardedu, località "Linnargiu", distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 35 mappali 1232, 1234 e 1236, coerente a strada interpoderale, proprietà CP_10
, proprietà e proprietà famiglia .
[...] Parte_32 Per_5
- Con vittoria di competenze e spese di giudizio in caso di opposizione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 Parte_2 essere proprietari, per intervenuta usucapione degli immobili, siti in Cardedu ed in particolare:
1) terreno in località "Su Scusorgiu", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 40, particella 1260;
2) terreno in località "Sa Perda Niedda", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 40, particella 938, 1265, 1268, 1277, 1279 e 1274;
3) fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Gairo al Foglio 40, particella 938;
4) terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 39, particella 1389 e 1391;
5) terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 39, particella 1395 e 1396;
6) terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 39, particella 1397, 1399, 1401 e 1403; pagina 3 di 9 7) terreno in località "Linnargiu", distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al Foglio 35, particella 1232, 1234 e 1236.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa, specificando di aver esercitato per ciascun immobile, il possesso attraverso:
1) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, la cura e la raccolta dei frutti di un agrumeto, la manutenzione di un pozzo e di una vasca di raccolta acqua per uso irriguo e la pulizia periodica del terreno;
2) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, la cura e la raccolta dei frutti degli ulivi, la pulizia periodica del terreno dedicato in gran parte alla produzione di foraggio e cereali e la realizzazione di una strada;
3) la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato composto da due piani (piano terra e piano primo), l'uso di una parte come magazzino per lo stoccaggio del foraggio e di altre colture e un'altra parte come locale di sgombero e deposito attrezzi agricoli;
4) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, il posizionamento all'ingresso di una rete metallica sostenuta da paletti in ferro come cancello, la cura e la raccolta dei frutti degli ulivi, dei mandorli e della vigna, la raccolta della legna e la pulizia periodica;
5) la recinzione del fondo con pali in cemento e rete metallica per tre lati, la manutenzione del muretto a secco posto sul confine sud, il posizionamento all'ingresso di una rete metallica sostenuta da paletti in ferro come cancello e la pulizia periodica;
6) l'attività di puntellamento e mantenimento in sicurezza delle unità collabenti, la cura e la pulizia periodica degli spazi verdi, il posizionamento all'ingresso di una rete metallica sostenuta da paletti in ferro come delimitazione del confine con la proprietà di Parte_32
7) la recinzione del fondo con pali e rete metallica, la pulizia periodica del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi, la cura e la raccolta dei frutti delle piante di ulivo.
All'udienza del 22 maggio 2024 e con note per l'udienza del 18 dicembre 2024, gli attori hanno evidenziato che la particella 1396 di cui al punto 5) dell'atto di citazione, indicato come proprietà esclusiva, in realtà coincide con lo stradello privato che consente l'accesso, direttamente dalla strada comunale, oltre ai fondi degli attori anche ai fondi di proprietà esclusiva di Parte_32 Per_1
e ; pertanto, costituisce una proprietà indivisa tra gli attori, gli
[...] Persona_4 Parte_32 eredi di e gli eredi di , nella misura di ¼ ciascuno. Persona_1 Persona_4
pagina 4 di 9 Inoltre, nel foglio di precisazione delle conclusioni gli attori hanno dato atto che, con variazione territoriale del 15 novembre 2022, ai sensi della L.R. n. 16/1984, è stato istituito il Comune di Cardedu come comune catastale autonomo.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
pagina 5 di 9 Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda riconoscendoli nelle foto aeree e nella planimetria esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza
(dichiarazioni dei testi e rese rispettivamente all'udienza del 9 maggio Testimone_1 Tes_2
2024 e 22 maggio 2024).
e hanno rispettivamente specificato che dalla metà degli anni Novanta e Testimone_1 Tes_2 dagli anni 1997/1998, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa.
I testi hanno riferito in merito a ciascun immobile oggetto di causa.
Riguardo all'immobile sito in Cardedu, località “Su Scusorgiu”, i testi univocamente hanno riferito che il terreno è recintato con paletti in cemento e rete metallica, privo di cancello e vi si accede spostando pagina 6 di 9 la rete. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che vi è un agrumeto coltivato dagli attori - il teste ha precisato di collaborare insieme a Pt_32 CP_11 per l'attività di fresatura che richiede l'ausilio di mezzi meccanici - che si occupano direttamente della potatura delle piante e della raccolta dei frutti, oltre almeno due-tre volte l'anno della pulizia del terreno. Inoltre, nel terreno è presente un pozzo che riempie una vasca destinata a irrigare le piante.
In riferimento all'immobile sito in Cardedu località "Sa Perda Niedda", i testi hanno riferito che il terreno è recintato con paletti in cemento e rete metallica, privo di cancello e vi si accede spostando la rete. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che nella parte bassa del fondo vi è un uliveto - per il teste circa 70 alberi -, poi vi è una parte dove si Pt_32 seminano le foraggere e ancora più in alto una parte boschiva dalla quale gli attori ricavano la legna.
Hanno precisato che una parte dell'uliveto era stata messa a dimora dal padre degli attori, Per_6
e un'altra parte dagli attori e che percorso un viale di ulivi si arriva al fabbricato.
[...]
e hanno dichiarato che gli attori curano, anche con la loro collaborazione la coltivazione Tes_1 Pt_32 delle piante (ulivi e foraggere), la raccolta dei frutti e la pulizia del fondo, infatti producono l'olio per uso familiare. Inoltre, hanno riferito che per irrigare le piante gli attori si servono di un pozzo a valle della strada asfaltata e che - già ai tempi in cui era utilizzato dal padre degli attori - era stata realizzata una strada che dalla via pubblica attraversa il fondo fino quasi il crinale della montagna che gli attori provvedono a tenere pulita.
In merito al fabbricato sito in Cardedu, località "Sa Perda Niedda", i testi hanno riferito che è utilizzato dagli attori come deposito per le attrezzature agricole (tende per la raccolta delle olive, zappe, rastrelli, concime).
Per il teste si compone di un piano terra con due stanzine ed un sottoscala e un piano primo con Pt_32 due stanze e con veranda in entrambi i piani.
Per il teste si compone di un piano terra con tre stanze e un piano primo con due stanze e con Tes_1 veranda in entrambi i piani.
L'immobile sito in Cardedu località "Sa Brocca", per i testi e si compone di due corpi: Tes_1 Pt_32 nella porzione più grande del terreno vi è un vigneto, un mandorleto e un oliveto e nella parte più alta delle piante di eucaliptus, mentre la porzione più piccola è utilizzata per uso seminativo di foraggere.
Hanno riferito che entrambe le porzioni di terreno sono recintate con rete metallica e paletti in cemento, con paletti in ferro e rete metallica, la parte più piccola con muretto a secco e vi si accede spostando la rete. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che gli pagina 7 di 9 attori, con l'ausilio di entrambi i testi, curano la coltivazione e la pulizia del fondo, ricavando la legna dalle piante di eucaliptus.
Inoltre, hanno individuato nel mappale 1396 la strada utilizzata oltre che dagli attori da Parte_32 dagli eredi di e dagli eredi di . Persona_1 Persona_4
Riguardo l'immobile sito in Cardedu, località "Sa Brocca", un terreno su cui insistono diversi piccoli fabbricati - sette per il teste -, in condizioni fatiscenti (due puntellati e negli altri è crollato il Tes_1 solaio), i testi non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione e hanno dichiarato di non essere stati incaricati dagli attori di mettere in sicurezza i suddetti fabbricati;
invece, sono stati incaricati dagli attori di pulire la strada e la corte attinente al loro caseggiato.
Infine, sull'immobile sito in Cardedu, località "Linnargiu", i testi hanno riferito che il terreno è recintato per tutti i lati con rete metallica e paletti in ferro, all'ingresso è posizionato un “cancello agricolo” realizzato con rete metallica e paletti in cemento. Non hanno saputo riferire in merito all'apposizione della recinzione;
hanno specificato che sono presenti sei piante di ulivo e che gli attori, con l'ausilio di entrambi i testi, provvedono alla potatura, alla raccolta delle olive oltre che alla pulizia del fondo.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari degli immobili che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori in quanto le aziende sono vicine - il teste veniva incaricato dal padre degli Tes_2 attori di svolgere dei lavori agricoli;
il teste e gli attori si aiutano a vicenda nei lavori CP_11 agricoli -, nonché in ragione del rapporto di amicizia tra famiglie.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
[...]
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. , proprietari degli immobili siti in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cardedu ed in particolare:
- terreno in località "Su Scusorgiu" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 40, particella 1260;
- terreno in località "Sa Perda Niedda" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 40, particella 938, 1265, 1268, 1277, 1279 e 1274;
- fabbricato in località "Sa Perda Niedda" distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al
Foglio 40, particella 938;
- terreno in località "Sa Brocca" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1389 e 1391;
- terreno in località "Sa Brocca" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1395;
- terreno in località "Sa Brocca", distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1397, 1399, 1401 e 1403;
- 1/4 dello stradello privato in località “Sa Brocca” distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 39, particella 1396;
- terreno in località "Linnargiu" distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 35 particella 1232, 1234 e 1236;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 9 di 9