Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
È responsabile del delitto di omicidio colposo il proprietario dell'immobile in relazione al decesso dell'inquilino, caduto da un balcone non adeguatamente protetto. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il proprietario dell'immobile è titolare di una posizione di garanzia derivante dall'art. 1175 cod. civ. nella parte in cui prevede l'obbligo di consegnare e mantenere in buono stato di manutenzione la cosa locata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2013, n. 35296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35296 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/05/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1010
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 41641/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE IN, N. IL 17/10/1973;
avverso la sentenza n. 1960/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila del 3/10/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carlo Destro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. PETRELLA Mario, difensore dell'imputato, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Avezzano giudicava FO NI responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore ZK IL TR, in qualità di datore del lavoro del medesimo e lo condannava alla pena ritenuta equa, inflitta per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dall'esser stato commesso con violazione di norme prevenzionistiche, e per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 e art. 389, comma 1, lett. a).
Ad avviso del primo giudice, lo ZK aveva trovato la morte precipitando al suolo dal balcone non adeguatamente protetto del locale assegnatogli come alloggio dal datore di lavoro FO NI. La responsabilità di quest'ultimo discendeva dalla violazione degli obblighi di protezione in favore dei lavoratori gravanti sul datore di lavoro;
obblighi esigibili anche nel caso di specie, posto che il luogo da dove era caduto al suolo la povera vittima risultava essere ambiente di lavoro.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato contravvenzionale perché il fatto non sussiste ed escludendo quanto al delitto l'aggravante contestata, rideterminando per l'effetto la pena in mesi quattro di reclusione e confermando nel resto la pronuncia di condanna.
Ad avviso del giudice di secondo grado va in primo luogo escluso che nel caso che occupa trovi applicazione la nozione di infortunio sul lavoro, in quanto il godimento dell'alloggio da parte dello ZK non costituiva parte della prestazione lavorativa ma quota del corrispettivo di tale prestazione;
in ogni caso, non essendo previsto che al piano dell'alloggio fosse svolta attività lavorativa, il datore di lavoro non sarebbe stato tenuto ad adottare le misure precauzionali dovute per i luoghi di lavoro. Ciò posto, la Corte distrettuale ha ritenuto che il FO, per il fatto di aver "dato alloggio precario a tre persone nel soppalco del suo capannone avrebbe dovuto impedire agli occupanti di rimuovere la finestra a vasistas e quindi di accedere su di un cornicione senza ringhiere o altre idonee protezioni o avrebbe dovuto adottare tempestivamente idonee misure per scongiurare il pericolo di uscita sul cornicione stesso o, quantomeno, di caduta dal medesimo". Avendo quindi ravvisato l'efficienza causale della condotta colposa attribuibile all'imputato rispetto al sinistro verificatosi, la Corte territoriale ha concluso per la condanna del FO.
3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Mario Petrella.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 2 e art. 546 cod. proc. pen., lett. e). Il giudizio di responsabilità sarebbe fondato su mere presunzioni, relative alla conoscenza da parte del FO del fatto che gli inquilini avessero smontato la vetrata per accedere sullo sporto, che essa fosse stata rimossa in modo permanente, che fossero visibili segni dell'uso dello sporto a mò di balcone. Si cita a sostegno dell'assunto la deposizione di LA IO. Inoltre la Corte di Appello sarebbe incorsa in difetto di motivazione nel ritenere che l'imputato, quale locatore, avesse l'obbligo di munire di parapetto lo sporto del fabbricato nonostante l'avesse reso inaccessibile con vetrata che non permetteva il transito;
ed altresì nel ritenere che egli avesse l'obbligo di vigilare sull'uso della vetrata.
3.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertato stato di ubriachezza della vittima al momento del fatto. La deliberata rimozione della finestra, lo scavalcamento della parte di vetrata rimasta fissa, il deliberato accesso allo sporto in stato di ubriachezza costituiscono fatti idonei a interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento.
Inoltre, ad avviso dell'esponente, il comportamento del LO, coabitante dello ZK, che non era intervenuto per precludere a questi l'accesso allo sporto nonostante l'evidente stato di ubriachezza, oltre ad integrare il reato di cui all'art. 593 cod. pen., comma 2, esclude il nesso di causalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il primo motivo propone innanzitutto un rilievo attinente la valutazione della prova, assumendo che i giudici di merito hanno "presunto" una circostanza fattuale certamente decisiva nonostante "dalla deposizione del teste LA IO risulta che la finestra veniva rimossa ogni qual volta volevano accedere sulla pensilina";
dopo aver riportato alcuni passi della deposizione si conclude che "dal tenore delle risposte del teste LA è possibile soltanto dedurre che la finestra veniva rimossa all'occorrenza" e che tale giudizio non sarebbe smentito dalla deposizione di altro teste (NT Di ST), diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello.
In sostanza, come reso evidente da quanto appena riportato, il ricorrente censura la valutazione della prova resa dal giudice del merito, richiamandosi alla previsione dell'art. 606, lett. e) e all'art. 192 cod. proc. pen., n. 2 e art. 546 cod. proc. pen., lett. e), (cfr. pg. 13 del ricorso).
Orbene, in tema di vizio della motivazione per omessa o manifesta illogicità della medesima, nell'ambito del sindacato di legittimità rileva unicamente l'omissione intesa come mancato esame di una censura "sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività": Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009 - dep. 16/09/2009, Greco, Rv. 244763, laddove la manifesta illogicità è rappresentata dalla esplicazione delle risultanze dell'esame degli elementi probatori incoerente, incompiuta, monca e parziale. Come già rimarcato da questa Corte, il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione;
detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione (Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000 - dep. 20/04/2000, Pg in proc. Frasca, Rv. 215966).
Va anche tenuto presente che, sempre in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 - dep. 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988); e che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274). Nel caso che occupa, già il primo giudice aveva affermato che " ... è emerso che i tre cittadini polacchi - spinti in parte dal caldo, in parte dal puzzo proveniente dagli animali ovini ricoverati al piano di sotto, in parte dai residui bruciati in un incendio avvenuto nei locali qualche tempo prima - erano soliti sganciare la finestra vasistas ed accedere con frequenza su quello sportico - qualificabile in termini di balcone, vista l'ampiezza, la facilità di accesso e la pluralità degli usi che consentiva - da cui poi è caduto lo WA.
Dal canto suo, la Corte di Appello ha posto a base del proprio giudizio la presenza sul cornicione di oggetti, quali mattoni forati messi a mò di sedie, bottiglie di vino e di birra;
la necessità perdurante di dare aria al locale, posto al di sopra di un maleodorante ricovero di ovini;
la incongruenza logica dell'ipotesi della reiterazione della rimozione e della reinstallazione dell'anta;
la circostanza dell'aver la vittima raggiunto con facilità il cornicione pur essendo ubriaca e afflitta da malessere. Ed ha di conseguenza giudicato scarsamente attendibili le deposizioni del fratello e del cognato dell'imputato, che avevano riferito di aver visto la finestra nella sua sede ordinaria fino al giorno prima del fatto.
Siffatta motivazione, che vale a dare contezza anche della ritenuta consapevolezza del FO dello stato di fatto venutosi a determinare, non è manifestamente illogica e pertanto risulta esente da vizi censurabili in sede di legittimità.
In ultima analisi, il ricorso manifesta la pretesa di veder avallata da questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dal giudice di merito.
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
4.2. Il secondo rilievo concerne l'identificazione di una posizione di garanzia in capo al FO, nella qualità di proprietario dell'immobile nel quale è avvenuto il sinistro.
Va premesso che la Corte di Appello, sovvertendo il giudizio espresso sullo specifico punto dal Tribunale, ha ritenuto che nella vicenda in esame non trovi applicazione la normativa prevenzionistica, poiché la precipitazione della vittima non è avvenuta da un luogo o in ambiente di lavoro;
di talché la disciplina giuridica della vicenda è stata rinvenuta nelle norme concernenti il rapporto di locazione di immobili. Si tratta di un accertamento di fatto e di una conseguente qualificazione che non è stata investita dall'impugnazione e che, pertanto, questa Corte non può che porre a base del proprio sindacato.
Ciò posto, va ricordato che l'art. 1575 cod. civ., impone al locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto ("in tema di vizi della cosa locata, il locatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa. Qualora il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento per i danni derivati dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa": Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 11969 del 17/05/2010, Rv. 613088). La previsione trova la propria ratio nella impossibilità giuridica del conduttore di intervenire su elementi strutturali del bene, essendo riservato al proprietario il potere di apportare modifiche ad esso. Molteplici fattori convergono nel fare di un edificio una fonte di pericolo per la salute di quanti vengono a contatto con il medesimo;
il soggetto titolare di poteri dispositivi viene quindi ad assumere una posizione di controllo (di tale fonte), e pertanto una posizione di garanzia dalla quale derivano obblighi la cui violazione assume rilievo giuridico.
La previsione di un dovere, peraltro, non implica di per sè che la relativa prescrizione abbia natura cautelare;
per restare alle previsioni dell'art. 1575 c.c., non appare aver tale natura l'obbligo del locatore di garantire al conduttore il pacifico godimento del bene durante la locuzione (art. 1575 c.c., n. 3). Occorre quindi chiedersi se la regola in questione (consegnare e mantenere in buono stato di manutenzione la cosa) abbia o meno lo scopo di prevenire eventi rientranti in una determinata sfera di rischio, individuando - per dirla con attenta dottrina - programmi di comportamento ritenuti idonei a fronteggiare il medesimo (eliminandolo: regole cautelari proprie;
diminuendone le probabilità di verificazione: regole cautelari improprie). Orbene, risulta palese che le attività manutentive tendono a garantire che l'uso ed il godimento del bene locato non comporti pericoli per la salute del conduttore;
non corrisponde ad un buono stato di manutenzione quell'immobile che presenta un cornicione, reso raggiungibile dalla rimozione dell'ostacolo posto all'accesso, privo di adeguato parapetto. Non vi è quindi dubbio che al locatore competesse di tenere in condizioni che lo rendessero idoneo all'uso anche il c.d. balcone, almeno dal momento in cui questo era stato adibito a zona di sosta dai conduttori, essendo di ciò divenuto consapevole il FO.
4.3. Parimenti infondato è il secondo motivo. In tema di nesso di causalità, ai sensi dell'art. 41 cod. pen., vale ad escludere il medesimo solo il fattore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale. Tale non può essere considerato lo stato di ubriachezza della vittima, posto che l'uso di sostanze alcoliche, anche sino allo stato di alterazione psico-fisica, da parte di un soggetto maschile di età adulta non costituisce evenienza imprevedibile ed eccezionale.
Nè si vede quale valenza sottrativa possa avere l'eventuale comportamento parimenti colposo di LA IO;
anche ad ammettere, ma esclusivamente a fini argomentativi, che a questi fosse ascrivibile di aver omesso di prestare soccorso allo ZK, si tratterebbe comunque di una condotta concorrente nella causazione dell'evento con quella tenuta dal FO.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
5. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013