Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2020, n. 4480
CASS
Sentenza 17 novembre 2020

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, il datore di lavoro distaccante, oltre all'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, ha il dovere di vigilare, per tutta la durata della lavorazione, anche sulla corretta funzionalità dei presidi, strumentali rispetto alla lavorazione, dei quali ha dotato il lavoratore. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità, tanto del distaccante quanto del distaccatario, per le lesioni subite dal lavoratore distaccato, caduto nel corso del montaggio di un palo a causa della scarsa efficienza di un moschettone fornito dal datore di lavoro distaccante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2020, n. 4480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4480
Data del deposito : 17 novembre 2020

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