Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 37079
CASS
Sentenza 24 giugno 2008

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.

Commentari2

  • 1Distacco illecito di lavoratori
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2023

    L'art. 30 del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore. In presenza di un distacco legittimo, la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra il distaccante ed il distaccatario è stabilita dall'art. 3, comma 6, T.U.S.L., ai sensi del quale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In altri termini, …

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  • 2Sulla posizione di garanzia del datore di lavoro in caso di distacco del lavoratore
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 3 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 37079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37079
Data del deposito : 24 giugno 2008

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