Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2013, n. 31300
CASS
Sentenza 19 aprile 2013

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro distaccante, il quale aveva dato corso al distacco senza essersi accertato della sussistenza delle condizioni di sicurezza del cantiere ove il dipendente avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa).

Commentario1

  • 1Sulla posizione di garanzia del datore di lavoro in caso di distacco del lavoratore
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 3 maggio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2013, n. 31300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31300
Data del deposito : 19 aprile 2013

Testo completo