Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, purchè accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti. (La Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che la mera pubblicazione degli annunci, non accompagnata da ulteriori attività - quali, nella specie, l'essersi l'imputato interessato alle foto delle donne da pubblicare, l'aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici - è penalmente irrilevante, in quanto considerata un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2009, n. 26343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26343 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 633
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 39456/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 30 gennaio 2008 dalla Corte d'appello di Roma;
udita nella pubblica udienza del 18 marzo 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Scambia Carmelo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CC NG venne rinviato a giudizio, insieme a TT NC e ad altri, per rispondere, in concorso con gli altri: A) del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di introduzione clandestina in Italia di persone da avviare alla prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché B) del reato di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di numerose persone, per avere pubblicizzato la loro prostituzione su siti internet, procurato gli appartamenti dove prostituirsi, percependo una canone o un prezzo per la cessione, e per essersi fatto consegnare la metà del ricavato della prostituzione. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza 21.12.2004, dichiarò il CC colpevole del reato di cui al capo B), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado osservando che il CC aveva pubblicato sul sito internet di cui era web master le inserzioni pubblicitarie relative alla attività delle prostitute in questione;
che egli era a conoscenza della attività pubblicizzata;
che era in contatto con il coimputato LA proprio in relazione alla attività di pubblicizzazione della attività delle donne;
che conosceva ed aveva contatti con le donne sfruttate dal LA, che cooperava concretamente ad allestire la pubblicità al fine evidentemente di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con i clienti;
che quindi sussisteva il reato di favoreggiamento della prostituzione perché la pubblicizzazione sul sito internet facilitava alla persona che intendeva prostituirsi la possibilità di offrirsi ai clienti e di trovare i desiderati contatti.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva che egli era stato accusato di far parte della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reato di introduzione clandestina in Italia di persone da avviare alla prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Da tale imputazione è stato poi assolto essendosi accertato che la sua attività era molto più defilata ed in sostanza limitata nell'ambito della sua attività di gestore di siti internet utilizzati dalla associazione. La sentenza di appello peraltro lo ha riconosciuto colpevole di concorso nei reato di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per avere contribuito con la sua attività alla commissione di tali reati. L'affermazione è manifestamente illogica perché se è stato accertato che egli non aveva nulla a che fare con l'associazione non può sussistere un suo concorso in una parte della attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in diretta e consapevole cooperazione con le attività della programma criminoso. In realtà i giudici hanno accertato che la sua attività era autonoma ed indipendente da quella dei coimputati e della associazione. Il ND solo un paio di volte si era rivolto a lui per ottenere dei servizi così come si sarà rivolto ad altri per ottenere i più diversi servizi.
Osserva poi che in ogni caso egli non ha mai procurato appartamenti alle prostitute e su tale punto manca qualsiasi motivazione. Allo stesso modo non ha mai compiuto alcuna attività di sfruttamento della prostituzione e non si è mai fatto consegnare la metà del ricavato della prostituzione, ed anche su tale punto i giudici del merito non hanno motivato.
Non è stato poi considerato che le somme da lui percepite rappresentavano il solo corrispettivo del servizio di inserzione che non è risultato essere superiore al normale prezzo di mercato, ne' riconducibile esclusivamente alla attività di meretricio espletata dalle inserzioniste.
Manca poi ogni motivazione sulla accusa di induzione alla prostituzione, dal momento che chi chiedeva le inserzioni già esercitava la prostituzione prima di richiedere la pubblicazione degli annunci pubblicitari.
I giudici del merito hanno poi errato ritenendo che la sua attività avesse favorito la prostituzione. Per osservare i principi costituzionali di determinatezza del precetto penale e di responsabilità personale la giurisprudenza ha individuato il criterio della offensività al fine di delimitare la condotta vietata. Il bene tutelato dalla norma in esame, oltre a quello della moralità pubblica e del buon costume, è quello della tutela della libertà e della dignità delle persone che si prostituiscono di fronte alle insidie dei terzi. Ora, la lettura su un sito internet di una pubblicità (peraltro leggibile solo da chi la cerca volontariamente) non offende ne' la moralità pubblica ne' il buon costume e tanto meno offende la libertà e la dignità della persona che si prostituisce, la quale si rivolge liberamente alla società editoriale senza esserne stata costretta e senza essere stata offesa, nè condizionata, ne' limitata, ne' coartata nella sua libertà. In realtà si tratta di una attività pubblicitaria e di una prestazione professionale svolta in favore della prostituta e non della prostituzione, ossia di un sevizio come un altro cui la prostituta ricorre liberamente e che non incide direttamente sulla possibilità oggettiva di esercitare quella attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato con riferimento al reato di favoreggiamento della prostituzione. La Corte d'appello ha infatti ritenuto sussistente tale reato perché l'imputato non si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari nel suo sito web - nel qual caso effettivamente si sarebbe dovuto adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali non si era ritenuto trattarsi di una attività simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerati come un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione - bensì perché aveva svolto, oltre a quella della mera pubblicazione, una attività ulteriore e diversa, consistente nell'aver cooperato concretamente e dettagliatamente ad allestire la pubblicità delle donne che si offrivano per gli incontri sessuali, al fine evidentemente di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, ed in particolare nell'essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, nel contattare il fotografo per fare delle foto nuove, nel fare sottoporre le donne a servizi fotografici erotici. Il Collegio quindi ritiene che non sia censurabile la motivazione con la quale la Corte d'appello ha considerato questa ulteriore attività finalizzata ad agevolare e favorire la prostituzione, facilitando le prostitute a trovare i clienti.
Sono invece fondati i motivi di ricorso relativi ai reati di induzione e sfruttamento della prostituzione. L'imputato infatti è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo B), ossia non solo di favoreggiamento della prostituzione, ma anche di induzione e sfruttamento della prostituzione di numerose donne, per avere procurato loro gli appartamenti in cui prostituirsi, per aver percepito un prezzo o un canone all'atto della cessione, e per essersi fatto consegnare la metà del denaro dalle prostitute. Orbene, della sussistenza di quest'ultimi comportamenti nella sentenza impugnata non solo non viene indicato alcun elemento di prova ma nemmeno viene fornita una qualche motivazione. In particolare, quanto all'attività di induzione, la Corte d'appello ha anche omesso di considerare che le persone che richiedevano le inserzioni pubblicitarie già svolgevano l'attività di prostituzione ancor prima di rivolgersi al ricorrente per la pubblicazione degli annunci sui siti web.
Per quanto concerne l'attività di sfruttamento della prostituzione, manca qualsiasi motivazione sul fatto che il CC si fosse fatto consegnare - così come contestato e ritenuto dalla sentenza impugnata - metà del ricavato della prostituzione e il canone o il prezzo degli appartamenti ceduti. Anzi, anche per quanto concerne il reato di favoreggiamento della prostituzione, manca ogni motivazione sul fatto contestato - e per il quale anche l'imputato è stato condannato - di avere procurato alle donne gli appartamenti dove esercitare l'attività.
La motivazione è inoltre mancane anche sull'esistenza di un eventuale concorso del CC con gli altri imputati nel compimento delle suddette attività, sebbene in ordine alle stessa una congrua ed adeguata motivazione era sicuramente necessaria, perché il CC era stato assolto dall'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata al compimento delle attività delittuose in questione, e ciò in quanto era stato accertato che la sua attività era maggiormente defilata ed era sostanzialmente delimitata al suo lavoro di gestore dei siti web utilizzati per pubblicità delle prostitute. Manca pertanto una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali è stato ritenuto provato che il ricorrente avrebbe concorso consapevolmente nelle suddette singole attività di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (ossia nelle singole induzioni, nelle singole cessioni degli appartamenti, nelle singole riscossioni dei prezzi e nelle singole consegne del ricavato della prostituzione), e ciò evidentemente con una condotta che fosse autonomamente rilevante penalmente, essendo stata esclusa qualsiasi sua condotta di adesione ai fini ed agli scopi dell'associazione per delinquere.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente ai reati di induzione e di sfruttamento della prostituzione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma limitatamente ai reati di induzione e sfruttamento della prostituzione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009