CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 710/21 (riunita la n. R.G.743/21)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse con appelli depositati in data 7 e 24 settembre 2021 da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Pettoello, Roberto Tosetto, Rossana Bembo e Saveria
Aversa, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Corso del Popolo, 85 - scala A - 30172
Venezia - Mestre, PEC: Email_1
-appellante nella causa RG n. 710/21 e appellato nella causa riunita RG n.
743/21-
e da (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dagli avvocati Barbara Togni e Matteo De Gobbi, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
- appellante nella causa riunita RG n. 743/21 e appellata nella causa RG n.
710/21- contro
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessio _2
Veggiari, giusta procura allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC: Email_4
- appellata-
Oggetto: appelli avverso sentenza n. 319/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per nella causa RG n. 710/21: “che Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 319/2021, n. 2386/2017 R.G., pubblicata in data 02.08.21, notificata in data 26.08.21, voglia 1) Respingere le domande svolte da nei confronti del SI ovvero limitare CP_1 Parte_1
l'eventuale condanna del SI nella misura ritenuta di giustizia, Pt_1
in considerazione di quanto esposto nel presente atto. 2) Con rifusione
pag. 2/32 delle spese e dei compensi per l'attività difensiva, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Cpa ed Iva, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Si ribadisce, in ogni caso, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel primo grado di giudizio.
[…]”
Conclusioni per nella causa riunita RG n. 743/21: “In Parte_2
via preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza attesi i gravi errori che la stessa contiene indicati nel presente ricorso ed il grave danno che l'esecuzione forzata comporterebbe nei confronti della IG;
Pt_2
In via principale
1) accertare che nulla è dovuto alla società a titolo di CP_1
risarcimento del danno sia a titolo di responsabilità contrattuale che aquiliana;
2) rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati nella memoria di primo grado nonché nel presente atto di appello. 3) accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al superiore Parte_2
livello III del CCNL Terziario distribuzione e servizi, o a quello immediatamente inferiore livello IV CCNL terziario distribuzione e servizi servizi, sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_1
vale a dire dal 11.11.2010 e per l'effetto condannarsi la società CP_1
al pagamento delle differenze retributive a titolo di errato inquadramento contrattuale nonché a titolo di retribuzione differita (tredicesima mensilità) il tutto per la complessiva somma di euro € 7.254,17 in linea capitale al
pag. 3/32 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, o per la diversa somma (anche superiore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal dovuto al saldo effettivo;
4) accertare e dichiarare il mancato pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di ottobre
2016, novembre 2016, dicembre 2016, e gennaio 2017, nonché del TFR e delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità) il tutto per la complessiva somma di euro 21.636,17 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali o per la diversa somma (anche superiore) che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarsi la società al pagamento della predetta CP_1
somma in linea capitale al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, o per la diversa somma (anche superiore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal dovuto al saldo effettivo;
5) vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, se dovuta,
Cpa e contr. Forfetario 15% anche del primo grado.”
Conclusioni per elle cause RG nn. 710/21 e 743/21: CP_1
“Respingere l'appello principale e le domande tutte ex adverso svolte da controparte perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Verona n. 319/21 pubblicata in data 18.05.21.
Spese e compensi interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
In via istruttoria:”
Svolgimento del processo
Con autonomi appelli depositati in data 7 e 24 settembre 2021, i ricorrenti in epigrafe impugnavano la sentenza n. 319/21 del Giudice del lavoro del pag. 4/32 Tribunale di Verona con la quale veniva accolta la domanda formulata dalla società ex datrice di lavoro tesa all'accertamento della CP_1
responsabilità in solido dei due ex dipendenti odierni appellanti per le condotte fraudolente poste a fondamento della domanda medesima, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo pari ad €.55.830,53 a titolo di danno patrimoniale (con detrazione per compensazione impropria in favore della sig.ra dell'importo per t.f.r. e retribuzioni pari ad € 21.636,17), Pt_2
ed € 13.750,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Con distinte memorie depositate il 6 febbraio 2023 si costitutiva la società appellata nei due giudizi, chiedendo la reiezione delle interposte impugnazioni.
Le cause, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, venivano discusse all'udienza del 3 ottobre 2024 -
e in quella sede riunite, previa riassegnazione della causa 743/21 all'odierno relatore – in occasione della quale il collegio disponeva un ulteriore rinvio della discussione al 12 dicembre 2024, per consentire alle parti di valutare soluzione conciliativa, prevedente un parziale pagamento da parte di entrambi gli appellati a fronte dell'abbandono del contenzioso.
Il collegio, preso atto del mancato raggiungimento del prospettato accordo transattivo come da nota depositata dal procuratore di parte appellata in data 2 dicembre 2024, nonché all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 12 dicembre u.s. e della camera di consiglio, si riservava con ordinanza di pari data, “al fine di evidenziare le parti eventuali profili di chiarimenti”.
pag. 5/32 Con successiva ordinanza del 9 aprile 2025, a scioglimento della riserva, la
Corte disponeva la prosecuzione della causa, da tenersi in data 22 maggio
2025, con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La vicenda su cui le parti in epigrafe controvertono trae origine da una verifica aziendale interna compiuta dalla nel dicembre 2016, CP_1
cui fecero seguito ulteriori accertamenti effettuati mediante l'ausilio di una società di consulenza esterna (Quva consulting s.r.l.) e dalla Guardia di
Finanza, ad esito della quale venivano contestate e addebitate a Pt_1
e a plurime anomalie contabili e di cassa, nei seguenti
[...] Parte_2
sintetici termini: a) pagamenti per complessivi €.19.335,84 in favore delle società e b) bonifici bancari online per €. Controparte_3 CP_4
372,42 ed €.1.500,00 effettuati dal conto corrente aziendale rispettivamente il 29.06.2016 e il 3.10.2016, entrambi privi di causali e disposti a favore del conto corrente privato intestato a c) disposizioni di Parte_2
pagamento mediante carte di credito aziendali rilasciate alle persone di stesso e di , socio dell'appellata, per complessivi Pt_1 _2
€.11.331,08, formalmente giustificate come “spese di trasferta e rappresentanza”; d) prelevamenti di denaro contante dalla cassa aziendale, negli esercizi 2012 – 2016, per un ammontare pari ad €. 15.008,61, formalmente giustificati come “rientri finanziamento soci”; e) utilizzo di scheda carburante “Esso card” n. , connessa all'autovettura NumeroD_1
Volvo targata BS431JS durante il periodo 5.04.2014 – 15.10.2016, per pag. 6/32 importo complessivo pari ad €.8.282,57 e formalmente giustificato come acquisto carburante riferito ad altre vetture aziendali.
2) Il giudice veronese, sulla scorta degli esiti delle predette rilevazioni contabili compiute dalla società medesima e dai militari della Guardia di
Finanza, oltre che dalle risultanze delle prove testimoniali (audizione di e , accertava la responsabilità in solido dei Tes_1 Testimone_2
due ex dipendenti per i danni cagionati all'odierna appellata, rilevando come le condotte materiali contestate, ai fini della loro concretizzazione, necessitavano a monte di un accordo ad hoc tra i due lavoratori o, quantomeno, dell'affidamento di ciascuno nell'omessa vigilanza sulle operazioni indebitamente compiute.
Tale sostanziale consapevolezza di poter agire in maniera del tutto indisturbata senza un effettivo controllo da parte del titolare della società
(presente solamente una settimana al mese) e in considerazione del ruolo ricoperto nella compagine aziendale: era responsabile commerciale Pt_1
con mansioni amministrativo-contabili nonché superiore gerarchico della impiegata amministrativa addetta altresì alla tenuta della Pt_2
contabilità, titolari entrambi dei codici di accesso all'home banking e alle carte di credito aziendali. Tale conclusione induceva il primo giudice a ricondurre in capo agli stessi non soltanto le “operazioni “comuni”, ma anche quelle realizzate individualmente attraverso il complice silenzio dell'altro; diversamente, ciascuno avrebbe scoperto l'infedeltà dell'altro e non avrebbe potuto che riferirne al titolare per scongiurare il rischio di essere considerato corresponsabile”.
Oltre ai superiori argomenti, con specifico riguardo alla posizione della che invocava per sé il riconoscimento dell'esercizio di mansioni Pt_2
pag. 7/32 superiori con inquadramento nel III livello o, in subordine, al IV livello del
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sin dall'inizio del rapporto lavorativo (11.10.2021), il giudice ha ritenuto di non accogliere la proposta domanda, in ragione del fatto che dall'istruttoria espletata non era emersa quella distinta preparazione professionale caratterizzate il profilo rivendicato.
Peraltro, nel sottolineare la correttezza dell'inquadramento al V livello, riconosciutole al momento della sua assunzione, il giudice osservava che dall'esame della declaratoria del suddetto livello venivano compiutamente descritti “compiti del tutto affini contenutisticamente a quelli svolti dalla ricorrente, quali l'applicazione di procedure complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo, l'elaborazione di situazioni contabili, la redazione di operazioni funzionali a bilanci preventivi o consuntivi.”
Ha, infine, ritenuto sottrarre dalla somma suindicata, a titolo di compensazione impropria, il credito retributivo pari ad €.21.63617 spettante alla lavoratrice, in quanto non contestato dalla società.
3) Propongono appello e sulla scorta dei Parte_1 Parte_2
seguenti motivi.
3.1) Quanto alla causa RG. n. 710/21, il SI ritiene del tutto Pt_1
inconsistente l'impianto probatorio sulla base del quale è stato accertato il suo coinvolgimento nelle condotte contestante dalla società appellata.
3.2) Con il primo articolato motivo, evidenzia anzitutto le molteplici contraddizioni nella deposizione del teste rilevandone non solo Tes_1
l'inattendibilità, dati i legami con controparte e l'interesse “… a scaricare su altri eventuali responsabilità che potrebbero essere … addebitate a lui”,
pag. 8/32 ma anche la palese falsità delle dichiarazioni da questo rese in sede testimoniale.
Denuncia l'irrilevanza degli atti del procedimento penale prodotti in causa dall'appellata, considerati inidonei a ravvisare una sua responsabilità, enfatizzando a tal fine una lettura incrociata delle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza dal teste (il legale rappresentante della _2
società appellata), con quanto dichiarato dalla e dalla IG CP_1
nelle rispettive memorie. Pt_2
In particolare, segnala come le accuse mosse da quest'ultima nei suoi confronti - seguite peraltro al sollecito di pagamento del TFR intimato alla dal lavoratore medesimo - si legherebbero alle richieste della CP_1
società stessa di diventare la sua “grande accusatrice”, a fronte della promessa di non agire nei suoi confronti.
Procede poi ad una disamina delle singole condotte contestate, all'esito della quale ritiene emergere in maniera inequivocabile la prova dell'assoluta estraneità a ciascuna di tali operazioni, a fronte della mancata dimostrazione della sussistenza di un suo qualsivoglia dovere o responsabilità di controllo su di esse, ovvero del conseguimento di un qualche arricchimento.
a) nega di avere sempre giustificato allo studio dei commercialisti i pagamenti alle società e come beni rivenduti alla clientela in CP_3 CP_4
costanza di rapporto: la stessa controparte, riconosce, che la questione emerse solo nel mese di ottobre 2016, a rapporto orami cessato;
la propria affermazione fu resa in tale diverso contesto come possibile spiegazione della condotta pacificamente riferibile alla come dalla stessa Pt_2
ammesso e, significativamente provato dall'atteggiamento di questa come pag. 9/32 riferito dalla teste in ordine ad una richiesta della stessa di Testimone_2
eliminare dalla contabilità ufficiale tutti i documenti relativi a e a CP_3
; CP_4
b) tutti i bonifici, come riconosciuto dalla stessa , erano CP_1
materialmente disposti dalla (unica depositaria dei relativi codici e Pt_2
password), in particolare quelli in contestazione sul conto corrente di quest'ultima; precisa che “il più rilevante di essi fu effettuato in data
03.10.16”, dopo la cessazione del proprio rapporto lavorativo;
c) le operazioni di addebito sulle carte di credito aziendali erano state effettuate materialmente dalla (come la stessa controparte riconosce Pt_2
precisando anche che i codici erano, in possesso della stessa e in Pt_2
assenza di mansioni di verificare contabile;
in ogni caso mancava la prova dell'estraneità degli acquisti ad attività aziendali: la teste afferma, Tes_2
che “non c'era corrispondenza fra quanto risulta nella prima nota a me consegnata e quanto risulta dall'estratto conto delle carte di credito”;
d) analogo rilievo vale per la gestione e la contabilizzazione dei contanti;
e) con riguardo alla scheda carburante richiama le concordi dichiarazioni dei testi e della società circa la sua consegna alla riferita alla Pt_2
vettura in precedenza utilizzata dal SI e poi venduta. La Tes_1
stessa espressamente afferma che la carta carburante fu consegnata CP_1
“alla IG per il successivo annullamento” (pagg. 18-19). Pt_2
Analoga dichiarazione il SI ha rilasciato alla GdF, precisando _2
che “l'unica persona che poteva disporre di detta scheda carburante … era la IG ”. Sul punto, perfino il teste risulta avere Parte_2 Tes_1
rilasciato dichiarazioni conformi al vero: “La carta era stata consegnata a
”; Parte_2
pag. 10/32 f) quanto alle dichiarazioni del teste in chiave accusatoria (“il sig. Tes_1
era il responsabile amministrativo”); essa è smentita dal teste Pt_1 Tes_3
che nell'elencare le proprie mansioni non menziona quella indicata dall'altro teste “Il sig. svolgeva un'attività sia di tipo tecnico, in Pt_1
prevalenza, che di tipo commerciale.”, m;
entre, a sua volta non Tes_4
aveva accennato al ruolo di responsabile della produzione (dato pacifico, ammesso anche dalla ); inoltre il teste si contraddice nel CP_1 Tes_1
riferire che nel 2015, assente per due mesi per malattia venne Pt_1
sostituito quanto alla produzione da “Nessuno lo sostituì. Le CP_5
sue mansioni furono svolte, quanto all'aspetto amministrativo, da Pt_2
e quanto alla produzione da .”, dichiarazione
[...] CP_5
quest'ultima smentita dalla circostanza che era cessato dal rapporto Tes_3
lavorativo in epoca anteriore;
l'inattendibilità del teste viene ulteriormente motivato con riguardo all'inverosimile affermazione che durante l'assenza di due mesi non venne sostituito da nessuna nel corso dei due mesi;
Pt_1
ulteriore circostanza che depone per la sua inaffidabilità è data dalla sua smentita circa la consegna di copia a lui (“copia ”) dopo aver Tes_1
affermato di non aver ricevuto copia delle schede carburante, in tale modo imputando alla società l'intenzione di smentire il teste da essa stessa indicato;
g) quanto alle emergenze dell'attività d'indagine della Guardia di Finanza, per quanto riguarda sé stesso, oltre alle dichiarazioni dello stesso e Tes_1
del legale rappresentante , lo coinvolge per “singolari _2
corrispondenze confrontando alcune date in cui risultano effettuati versamenti di denaro contante sui propri correnti bancari, con le date in cui sono stati eseguiti – contabilmente – addebiti di denaro contante alla
pag. 11/32 società come di seguito meglio descritto: … …: - CP_1 Parte_1
In data 04.10.12: versamento di denaro contante - € 900 - In data 24.09.12
– contabilizzazione prelievo cassa contanti / restituzione per € 400 - _2
In data 05.04.13: versamento di denaro contante - € 600 - In data 06.08.13
– contabilizzazione prelievo cassa contanti / rientro finanziamento _2
per € 900”;
[...]
evidenzia a tale ultimo riguardo l'inconsistenza dell'affermazione: risulterebbe, infatti, che si tratta di “cifre diverse tra loro, per operazioni eseguite a distanza di due settimane nel primo caso, e di 4 mesi nell'altro, nel primo caso, versando più soldi di quelli sottratti, e nel secondo caso a versare le somme sul proprio conto ben 4 mesi prima di sottrarle alla
!”; né maggiore pregnanza hanno le dichiarazioni di irre CP_1 _2
ammette in non essere in grado di fornire elementi per imputare la responsabilità delle irregolari operazioni di finanziamento soci e di prelevamenti con la carta carburante all'appellante, imputandola invece alla salvo virare la società nell'attuale sede civile per la tesi della Pt_2
corresponsabilità sua e della quale forma di ritorsione per l'insistita Pt_2
richiesta di pagamento del t.f.r. da parte dell'appellante;
h) richiama la deposizione della teste circa il mero ruolo di Testimone_2
addetto alla consegna della contabilità di Pt_1
i) in linea generale rimarca che buona parte delle condotte imputate sono proseguite anche successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro e che nessun teste gli ha attribuito il ruolo di redattore delle scritture contabili o di controllo delle movimentazioni bancarie. Solo la l'ha Pt_2
coinvolto con l'evidente scopo di “sgravarsi delle proprie responsabilità”
pag. 12/32 ed in modo implausibile assegnando ad altra persona il ruolo attribuito a sé stesso, dopo le sue dimissioni.
Tanto più considerando – sottolinea l'appellante – la carenza di esperienza nella gestione di tali aspetti contabili, nonché delle competenze necessarie l'esercizio di un effettivo controllo. Ribadisce che il proprio ruolo si limitava all' effettuazione della stampa dei movimenti bancari, per poi consegnarla a “Per le lavorazioni “just in time”, trasmetteva Tes_1 Tes_1
poi l'ordine al SI affinchè quest'ultimo potesse dare avvio alla Pt_1
lavorazione e seguirla fino al prodotto finale (doc. 11);”.
Oltre a ciò, occasionalmente, a richiesta, recapitava documentazione al commercialista della . CP_1
Rimarca che il proprio ruolo in azienda non era stato quello di responsabile commerciale, benché la lettera di assunzione tale incarico prevedesse,
(evidenziando tale inesattezza alla consulenza del lavoro ), ma Pt_3
quello di responsabile della produzione. Il ruolo di responsabile commerciale, invero, era stato assegnato a . Tes_1
Oltre a descrivere la propria presenza lavorativa presso la sede del tutto minima (“non più di 30/40 minuti al giorno (e non tutti i giorni”), ricorda che “In data 11.09.15 il SI ebbe un problema cardiaco, a Pt_1
seguito del quale dovette rimanere assente per due mesi dal lavoro;
”.
Ribadisce quindi come la piena responsabilità di tali infedeli condotte debba ricadere sulla IG colei che era materialmente preposta – Pt_2
come da lei stessa affermato – allo svolgimento delle mansioni di natura amministrativo-contabile all'interno della società.
Peraltro, nel sottolineare la lacunosità della documentazione contabile prodotta da controparte, si duole di come l'accertamento della pag. 13/32 responsabilità del danno lamentato sia stato disposto dal giudice di primo grado in palese violazione dei principi in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. e in materia di presunzioni ex art. 2729 c.c.
3.3) Con il secondo subordinato motivo, lamenta l'imprecisa ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine alla determinazione della misura del risarcimento in favore della società. A tal proposito punto rileva che:
- il connotato illecito delle operazioni contestate deve ravvisarsi limitatamente agli acquisti non autorizzati ed ai pagamenti disposti mediante bonifico bancario;
quanto al resto, evidenzia l'assenza di finalità extra-aziendali.
- la responsabilità deve essere accertata solo per le condotte commesse
“finché egli era presente in azienda”, osservando come alcune delle operazioni di cui si discute sono avvenute nel periodo di sua assenza per malattia ovvero successivamente al proprio licenziamento.
- l'eventuale condanna dello stesso deve limitarsi alla “effettiva “quota” di ipotetica colpa del medesimo nella causazione del danno”;
- l'ulteriore importo di euro 13.750,00 a titolo di danno patrimoniale, è stato erroneamente riconosciuto, stante la mancata allegazione di controparte a supportare la relativa richiesta risarcitoria di tale voce.
4.1) Quanto invece alla causa RG n. 743/21, la sig.ra con il primo Pt_2
motivo si duole della statuizione in punto di condanna al pagamento del danno non patrimoniale, disposta, a suo dire, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il giudice non avrebbe tenuto debitamente conto della rinuncia da parte della società alla richiesta di risarcimento della suddetta voce di danno,
pag. 14/32 come dichiarato nella propria memoria conclusionale depositata il
29.03.2021.
4.2) Con il secondo motivo, lamenta il mancato accertamento del diritto alla corresponsione delle retribuzioni a lei spettanti e mai corrisposte dalla società appellata, per il periodo ottobre 2016 – gennaio 2017, pari adi €
21.636,17 “al lordo delle ritenute fiscali e contributive di cui euro 6.887,17 per il solo TFR maturato dal 2010 già conteggiato tenendo conto dell'anticipo dello stesso erogato in corso di rapporto”.
4.3) Con il terzo motivo denuncia altresì il mancato accertamento del diritto all'inquadramento al III livello - o, in subordine, al IV livello - del
CCNL di categoria, nonché della conseguente condanna alla corresponsione, in suo favore, delle relative differenze retributive.
Ritiene in tal senso non correttamente compiuta dal Giudice la valutazione delle mansioni qualificanti la categoria di inquadramento richiesta, deducendo l'incongruenza tra il livello assegnato all'atto dell'assunzione
(V livello) con le mansioni materialmente svolte, riconducibili a quelle di
“contabile” (III livello); tale assunto sarebbe peraltro confermato dalle indicazioni della lettera di assunzione, dalle risultanze testimoniali di e nonché dalla narrativa della società nel Tes_1 CP_5
proprio ricorso di primo grado.
4.4) Con il quarto motivo censura l'erroneo convincimento del giudice circa la misura del danno asseritamente subito dalla società, deducendo che la prova fornita in tal senso si basa su “testimonianze rese da personaggi di dubbia attendibilità (il teste ) e senza alcuna conoscenza Tes_1
diretta dei fatti di causa (il teste )”, su di un audit interno Testimone_2
mai prodotto in giudizio e di cui non si è mai messa in discussione la sua pag. 15/32 attendibilità e su indagini della Guardia di Finanza che hanno risentito
“solo della versione della società dato che gli indagati non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo”.
4.5) Con il quinto e sesto motivo, nel prendere puntuale posizione sulle singole operazioni denunciate, deduce l'infondatezza della parte della sentenza in cui veniva affermata la responsabilità in solido dei due lavoratori.
Ribadisce il suo ruolo di mera esecutrice delle direttive a lei impartite dai vertici aziendali (Vornicu – Popov – Bissoli), sottolineando altresì come il sig. oltre ad essere stato suo superiore gerarchico, era a tutti gli Pt_1
effetti “l'amministratore di fatto dell'azienda” nei periodi di assenza del titolare, cui era demandato tanto il controllo dell'attività aziendale, quanto l'operato dei dipendenti.
Ritiene quindi inverosimile quanto contestato e dedotto dalla società, facendo in ogni caso presente che, all'epoca dei fatti, ha sempre agito con la sua preventiva approvazione.
5) L'appello di merita di esser accolto in ragione degli Parte_1
argomenti di seguito esposti.
5.1) Quanto alle mansioni effettivamente svolte dall'appellante la sola lettera di assunzione non consente di ritenerlo effettivo responsabile commerciale della società a fronte della puntuale contestazione dell'ex dipendente a fronte della pretesa vantata dalla società col proprio ricorso di primo grado.
La questione centrale, invero, era altra, ossia se l'ex dipendente avesse mansione di responsabile amministrativo e, quindi, in tale veste avesse a pag. 16/32 perpetrare la condotta sottrattiva ovvero l'avesse consentita per una sua colpevole omessa vigilanza.
A riguardo la sola dichiarazione del tutto approssimativo di e di Tes_1
circa i compiti di carattere amministrativo: l'affermazione è priva di quelle concrete connotazioni che giustifichino un giudizio di affidabilità del teste, qualificatosi come responsabile commerciale per il mercato estero. Quanto alle specifiche relazioni tra le due figure il teste: “Il sig. mi forniva Pt_1
delle stampe del c/c in modo che io annotassi e indicassi i clienti dai quali provenivano le somme e lo consegnavo alla IG ”. Ancora meno Pt_2
significativa la dichiarazione della teste “Ricordo che era Testimone_2
che inseriva le registrazioni nella prima nota e a volta il ci Pt_2 Pt_1
portava materialmente la contabilità.”. Sostanzialmente irrilevante la precisazione dell'impiegata dello studio di consulenza del lavoro, Per_1
che aveva curato la pratica di assunzione dell'appellante: “Non mi
[...]
ricordo se il sig. dopo l'assunzione, mi contattò per precisare che Pt_1
era responsabile di produzione e non commerciale. Posso solo dire che dopo aver ricevuto la citazione ho verificato i documenti e mi risulta che fosse responsabile commerciale. Personalmente ritengo che lo fosse realmente perché la società era di tipo commerciale”. Si tratta di dichiarazione che proviene da persona che, evidentemente, non può conoscere la realtà aziendale e che in relazione alla deduzione del convenuto circa l'episodio su cui è stata interrogata, temporalmente collocato nel 2010, al momento dell'assunzione, comprensibilmente non può conservare adeguata memoria.
In senso opposto, invece, risulta corroborata l'affermazione dell'appellate circa il suo effettivo ruolo. Il teste , che ha operato per la CP_5
pag. 17/32 società in Italia fino al 2015, ha riferito: “Ero un tecnico all'interno di
…. Lavoravo nello stesso ufficio del sig. Il sig. CP_1 Pt_1 Pt_1
svolgeva un'attività sia di tipo tecnico, in prevalenza, che di tipo commerciale…. mi metteva in contatto con gli artigiani in grado di Pt_1
fare il lavoro al meglio e poi controllava le fatture quando il prodotto era stato eseguito. Non sono sicuro, ma penso che potesse operare sul Pt_1
conto corrente della società ed usare la carta di credito. diceva che _2
non era capace di controllare la contabilità e quindi diceva che Pt_1
aveva lui il controllo. Non so se avesse il controllo…. Oltre al controllo delle fatture, organizzava le fiere, controllava, credo il magazzino, Pt_1
non ricordo altre sue mansioni…. Non so se il stampasse Pt_1
quotidianamente i movimenti bancari.”.
Emerge, quindi, che il teste interloquiva effettivamente sulle questioni attinenti agli aspetti “tecnici”, quanto all'ulteriore mansioni “di tipo commerciale” il teste non è in grado di riferire con lo stesso grado di precisione, sia perché riporta quanto appreso da , sia perché _2
si esprime in termini perplessi.
Quest'ultimo sentito in sede di indagini preliminari nel procedimento penale, come ricordato dalla difesa si è limitato a riferire: “Non sono in grado di fornirvi ulteriori elementi che possano ricondurre a responsabilità da attribuire, inequivocabilmente ed oggettivamente, ai miei ex dipendenti SIi e , per aver Parte_2 Parte_1
prelevato/trattenuto indebitamente per sé dette somme di denaro. … Al SI era affidata la gestione del controllo di tutte le Parte_1
operazioni economico- finanziarie dell'acciaio, mentre alla IG Pt_2
era affidata la mansione di provvedere ad effettuare e redigere le
[...]
pag. 18/32 scritture azioni contabili e di prima nota che poi provvedeva a consegnare al consulente della ”. Pt_4
A sua volta in quella sede aveva dichiarato: “- dal 2013 al Tes_1
2016 ci sono state anomali ordini di beni di vario tipo (giocattoli ed altro materiale) che risultano ordinati da , di cui il sig. Parte_2 Pt_1
era a conoscenza, beni che venivano quindi acquistati a nome e per
[...]
conto della ma di fatto mai entrati nella disponibilità della CP_1
società in quanto venivano ceduti a terzi ed il ricavato, nella disponibilità della , che a suo dire poi girava interamente al sig. Parte_2 Pt_1
. - dal 2014 al 2016 ci sono state invece, anomale movimentazioni
[...]
eseguite attraverso l'utilizzo delle carte di credito per un totale nel periodo di oltre € 10.000,00, di cui una a e nella sua disponibilità ed Parte_1
altra intestata a ma nella disponibilità levita della sig.ra _2
, appoggiate entrambe sul c/c della società…”. Persona_2
Si tratta di affermazioni, quelle riferibili al ruolo dell'appellante, di scarsa pregnanza non venendo illustrate le circostanze che dovrebbero avvalorare il ruolo attribuitogli dall'informatore.
Anche volendo prospettare una relazione gerarchica con la sovra ordinazione del SI nei confronti della IG in forza Pt_1 Pt_2
della quale al primo era imputata una responsabilità in via solidale anche per omessa vigilanza sulla condotta della seconda1, nessuna emergenza istruttoria ha consentito di lumeggiare la relazione funzionale tra i due dipendenti. 1 Col ricorso di primo grado dopo aver illustrato la posizione lavorativa dell'odierno appellante aveva dedotto: “al sig. veniva altresì demandata l'attività di controllo/supervisione sia sulla produzione Pt_1 che sulla parte economico amministrativa”, pag. 2, e “era stato delegato, anche con specifico riferimento alla attività di controllo e verifica della medesima”, pag.9; “il sig. come detto, aveva il dovere di Pt_1 controllarne le modalità operative in virtù del possesso di chiavetta ad hoc appositamente concessa per lo svolgimento di detta attività di controllo;
”, pag.16) pag. 19/32 Sulla base di tale ricognizione della prova testimoniale o orale
(informazioni in sede di indagine penale), quindi, si devono valutare le ulteriori emergenze, anche di carattere documentale che la società ha posto a fondamento della propria domanda nei confronti dell'appellante.
5.2) Con riguardo alla disponibilità dell'operatività sul conto corrente bancario della società, della carta di credito di cui era titolare e sull'utilizzo della scheda carburante è merso con sufficiente limpidezza che nessuna effettiva possibilità di utilizzo vi era con riguardo alle operazioni scrutinate.
Ciò certamente vale per quanto riguardo il conto corrente bancario e la scheda carburante, ma la stessa conclusione va ritenuta anche per la carta di credito.
Ciò per almeno due concorrenti argomenti.
E' la società che nella lettera di contestazione alla dipendente Pt_2
afferma: “Lei è l'unica dipendente amministrativa dotata, tra l'altro, in forza della sua qualifica e delle sue mansioni di impiegata contabile, del potere di accesso ai conti correnti aziendali e del potere di gestione delle operazioni correlate alle carte di credito e delle carte prepagate aziendali intestate, rispettivamente, al titolare OR , ed al _2
responsabile commerciale OR nonchè del potere di Parte_1
movimentazione/disposizione delle somme ivi depositate grazie alla disponibilità dei rispettivi codici e passwords di accesso;
”.
Nessun testimone è stato in grado di riferire circa l'impiego degli strumenti di pagamento o di disposizione del conto bancario da parte del SI
salvo le sue dichiarazioni ed i limiti entro i quali l'operatività era Pt_1
svolta2. 2 In sede di libero interrogatorio la parte ha riferito: “io avevo una carta di credito che utilizzavo per le pag. 20/32 Non Popov che si limita ad affermare in modo generico – peraltro senza specificare la fonte di conoscenza - che “…Entrambi avevano la possibilità di operare con home banking sul conto corrente della società e di utilizzare la carta di credito. Entrambi disponevano di carte di credito: il Pt_1
disponeva di una carta di credito a lui stesso intestata e a Parte_2
era stata consegnata dal una carta di credito. Non so dove i due ex _2
dipendenti custodissero i token.”. Analoga è la dichiarazione resa avanti i militari della Guardia di Finanza.
Si noti , per altro, che tali pagamenti sono avvenuti col il sistema “paypal”, quindi, non mediante l'uso “fisico” della carta” (sistema utilizzato dall'appellante), senza che l'impiego diretto della carta per l'esecuzione delle transazioni, ma attraverso l'abusivo strumento di pagamento digitale.
L'affermazione circa la possibilità di operare poteva giustificarsi solo per avere verificato personalmente l'utilizzo del token, ma tale circostanza non viene neppure citata tanto da fare dichiarare al teste che non è in grado di precisare dove erano custodito il sistema di accesso.
Ancora più perplessa ed incerta è a dichiarazione del teste “Non Tes_5
sono sicuro, ma penso che potesse operare sul conto corrente della Pt_1
società ed usare la carta di credito.”.
mie spese personali (biglietti e soprattutto pasti). Poi avevo i codici di accesso del c/c bancario intestato alla società, che mi furono consegnati dall'operatore bancario, quando insieme al , ci recammo _2 alla filiale credo del San Paolo. I codici di accesso mi servivano per verificare che agli ordini fossero seguiti i pagamenti. I codici di accesso servivano per accedere appunto alla banca on line. Con tali codici avrei potuto fare le operazioni anche di bonifico ma non le feci. Io accedevo alla banca on line tutte le mattine. Avevo memorizzato i codici e tenevo il dispositivo nel cassetto della scrivania. Anche la IG aveva il dispositivo, non so dove lo tenesse. Il cassetto non era chiuso a chiave. Io avevo Pt_2 un mio ufficio. La IG aveva il suo. Mi risulta che ci fosse un solo conto corrente aziendale Pt_2 che utilizzavamo per tutte le spese aziendali. Mi erano stati consegnati anche i codici della carta di credito aziendale, ma non la usavo mai, davo tutto alla . Era lei che mi prendeva i biglietti aerei. Pt_2 Sia io che la potevamo, attraverso l'accesso on line o attraverso la carta di credito, utilizzare il Pt_2 conto corrente aziendale. Io consultavo il conto corrente ogni giorno, anzi non lo consultavo, stampavo e consegnavo al sig. e lui controllava le entrate e uscite dal conto corrente. Io mi limitavo a Tes_1 fare la stampa dell'estratto conto.” pag. 21/32 5.3) Quanto alla scheda carburante afferma che è stata consegnata Tes_1
alla IG Nelle proprie difese di primo grado la dipendente a Pt_2
fronte della specifica allegazione della società (“Tra le automobili di proprietà della società ricorrente c'era anche una Volvo modello V40, targata BS 431 JS, venduta da il 27/03/2014 … alla quale era legata CP_1
la scheda carburante “Esso Card” n° 001BS431JS (quest'ultima parte del codice coincideva, infatti, con la targa della citata Volvo …. Venduta
l'auto, il sig. consegnò la relativa carta carburante Esso n. Tes_1
001BS431JS alla IG per il successivo annullamento….”) l'ex Pt_2
dipendente non ha mai contestato la veridicità della circostanza limitandosi a replicare che “…aveva solo il compito di ricevere le schede carburante mensilmente dai loro utilizzatori e di riportarne il contenuto ai fini della contabilità aziendale;
”.
Il suggestivo dato prospettato dalla società circa la vicinanza del distributore ove era stata utilizzata la carta carburante a Cerea. Lugo di residenza dell'appellante, ha trovato puntuale risposta nella precisazione del contraddittore circa la vicinanza della pompa di benzina anche alla sede della società, circostanza pacifica.
In secondo luogo, l'illecita prassi locupletatoria denunciata risulta attuata senza soluzione di continuità con le medesime modalità sia durante l'assenza nei due mesi dell'appellante, sia soprattutto una volta cessato il rapporto di lavoro.
In tale senso vale la ricostruzione dele transazioni che hanno riguardo in parte tali periodi anche per quanto concerne la carta di credito rilasciata al SI Pt_1
pag. 22/32 Quanto al periodo che va dall' 11 settembre 2015 vi sono almeno 8 transazioni3 avvenuta durante i due mesi la malattia. Quanto al periodo successivo alle dimissioni del lavoratore (con effetto dall'1° ottobre 2016) sono documentate ulteriori operazioni a far data da tale giorno4.
5.4) Anche il rilievo della Giardia di Finanza circa i prelevamenti per cassa, come giustamente enfatizzato dalla difesa dell'appellante, è fuori centro. Si tratta di operazioni che non hanno corrispondenza né per gli importi né per i tempi di versamento del contante sul conto intestato al SI Pt_1
rispetto ai prelievi dal conto societario.
Di ciò è fedele espressione il dato riportato nell'annotazione di polizia (al foglio n. 21): “In data 04.10.2012 - Versamento di denaro contante - Euro
900,00; In data 24.09.2012 - Contabilizzazione prelievo "Cassa Contanti"
"Restituzione " per Euro 400,00; - In data 05.04.2013 - Versamento _2
di denaro contante - Euro 600,00; In data 06.08.2013 - Contabilizzazione 3 Dettagliate nella difesa di rio grado della società:
“09.10.2015 PAYPAL TELECOMITAL-35314369001 50,00 € 09.10.2015 PAYPAL VF.IT RFL-35314369001 50,00 €
15.10.2015 PAYPAL TRENDY MAIK-35314369001 11,79 €
16.10.2015 PAYPALTELECOMITAL-35314369001 50,00 €
17.10.2015 PAYPAL VF.IT 50,00 € C.F._3
27.10.2015 PAYPAL GROUPONINTE-4029357733 17,89 €
28.10.2015 PAYPAL GROUPONINTE-4029357733 59,90 € 30.10.2015 STX51-IUTTERSTOCK.COM-02070234958 159,00 € 4 01.10.2016 PAYPAL NETSALES - 35314369001 14,31 € 01.10.2016 PAYPAL NETSALES - 35314369001 13,47 €
01.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 9,81 €
02.10.2016 PAYPAL RICARICATRE - 35314369001 5,00 €
02.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 49,51 €
03.10.2016 PAYPAL BRAVOFLY SA - 35314369001 186,68 €
15.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 46,55 €
16.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 20,00 € 19.10.2016 PAYPAL MYPROTEINN - 35314369001 79,58 € 21.10.2016 ITUNES.COM/BILL € Controparte_6
23.10.2016 PAYPAL LESARA GMBH- 35314369001 79,46 €
24.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 9,31 €
pag. 23/32 prelievo "Cassa Contanti" / "Rientro Finanziamento US NI per
Euro 900,00;”.
L'enfasi della difesa dell'appellata circa l''ammissione dell'appellante circa una propria attività di prelevamento di contanti (capitolo 24 della memoria difensiva di primo grado), in realtà va correlata alla tenuta della contabilità in nero di cui l'ex lavoratore aveva documentato la propria rendicontazione, non contestata (doc. 13 res., senza che ciò imponesse di doverla considerare coincidente con la parallela rendicontazione redatta dalla IG che, infatti, riguarda ulteriori movimenti). Inoltre, il Pt_2
meccanismo frodatorio implicava che per i prelevamenti in discussione fosse data una formale, ma fittizia imputazione, condotta, per le superiori premesse circa l'assenza di prova di un coinvolgimento nella contabilità dell'appellante e per quanto più sotto viene chiarito, va attribuito alla sola collega che tale imputazione curava, senza che alcun nesso sia stato Pt_2
provato tra i prelevamenti dell'appellante e la distrazione delle somme.
Se poi si tiene in considerazione che era prassi della società pagare in contante parte della retribuzione ovvero spese anche personali, tali versamenti risultano avere una ragione alternativa del tutto plausibile. In tale senso la dichiarazione del teste circa il pagamento i contanti e Tes_3
quella della teste , che pure escludendo esservi stati pagamenti in Tes_2
nero, riferisce di una secondo cassa alimentata da proventi “esteri”, non contabilizzati (“C'era in azienda una cassa con denaro in contante. Veniva portato da e proveniva da altre sue attività estere. Questo denaro _2
contante era utilizzato per pagare il contratto di locazione degli immobili occupati dai dipendenti ma non era utilizzato per i pagamenti in nero dei dipendenti. Non ho mai sentito che avvenissero pagamenti in nero.”).
pag. 24/32 Dichiarazione che per la sua ambiguità quanto alla fonte reddituale rende oltremodo verosimile la gestione di contanti fuori bilancio: che l'attività della società si svolgesse anche su estero è dato pacifico tanto da individuare in il responsabile commerciale, senza che tale secondo Tes_1
ambito operativo della società sia mai stato interessato dall'indagine dei militari.
Di talché la “tenuta” di una contabilità in nero nulla c'entra con l'attribuzione di comiti di controllo in capo all'appellante.
5.5) Infine, quanto agli ordinativi e ai relativi pagamenti individuati nelle fatture della e della oltre alla circostanza Controparte_3 CP_4
oggettiva della consegna presso l'abitazione della IG alla Pt_2
parziale ammissione delle stessa5, nessuna prova al riguardo è stata introdotta, mentre ha assunto una valenza esattamente opposta il tentativo della ex dipendente di non lasciare traccia delle transazioni, come riferito dalla teste: “Al riguardo, mi inviò una mail con la quale mi chiese di Pt_2
eliminare dalla contabilità ufficiale tutti i documenti relativi a e a CP_3
. Io ricordo che mi telefonò per reiterare questa richiesta e io CP_4 Pt_2
le dissi che non potevo farlo, anche in considerazione del fatto che proveniva da una semplice impiegata. Io ho ritrovato la mail che mi inviò e
l'ho portata e posso mostrarla. L'ho stampata di recente perché quando sono stata convocata ho riguardato tutta la documentazione, l'ho trovata e
l'ho stampata.”. 5 secondo la quale era sua convinzione che le somme anticipate dalla società per gli acquisti relativi, operati a titolo personale, fossero stati ripianate, dopo avere chiesto al SI l'autorizzazione ad Pt_1 acquistare i giocattoli tramite per poter avere la merce ad un prezzo conveniente da , CP_1 CP_3 facendola figurare in contabilità come “omaggi” o “materiale da esposizione”. Secondo tale versione tutte le fatture emesse da e da erano state pagate integralmente attraverso il deposito del CP_3 CP_4 denaro contante raccolto dai genitori nella cassa aziendale parallela cassa. pag. 25/32 Non ha pregio, poi il tentativo della società di coinvolgere l'appellante con riguardo alla “traccia” data dalla firma con destinatario della consegna del materiale (presso la residenza ella IG ) acquistato presso le due Pt_2
società. In realtà la società si riferisce ad una firma – illeggibile se non l'inziale “B”, apposta nello spazio della fattura riservato al “conducente”.
Per altro si tratta di segno grafico del tutto diverso ad un semplice raffronto con la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata in primo grado dall'ex lavoratore.
5.6) E' assorbito il secondo motivo di impugnazione.
6) L'appello proposto dalla IG (quindi, con motivazione Pt_2
aggiuntiva quello del SI ha limitato fondamento con riguardo Pt_1
al lamentato vizio di extrapetizione.
6.1) Correttamente l'appellante rammenta che la rinuncia alla domanda risarcitoria non patrimoniale (peraltro a seguito di costituzione di parte civile nel procedimento penale aperto nei propri confronti) è stata formalizzata con memoria difensiva depositata in data 29.03.2021: “Si richiamano integralmente le conclusioni e le istanze anche istruttorie già formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria su riconvenzionale, da intendersi qui integralmente riproposte, con esclusione del solo risarcimento del danno morale che, con il presente atto, viene espressamente rinunziato…”.
6.2) Il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
Il giudice sia in motivazione6 che nel dispositivo (“…condanna al pagamento della somma pari a € 55.830,53 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (con detrazione, quanto a , a titolo di Parte_2
compensazione impropria, dell'importo per t.f.r. e retribuzioni pari a €
21.636,17)” ha tenuto conto del credito maturato dalla lavoratrice, ma operando la compensazione atecnica l'ha detratto da quanto preteso a titolo risarcitorio dalla società.
6.3) Anche il terzo motivo è infondato.
Il superiore inquadramento al III livello da cui deriverebbe la pretesa al pagamento di differenze retributive, a dire dell'appellante, trova fondamento nelle risultanze testimoniali (segnatamente la dichiarazione dei testi e che avrebbero decritto lo svolgimento di mansioni Tes_3 Tes_1
riconducibili alla qualifica di “contabile”, oltre al dato testuale contenuto nella lettera di assunzione del 11 novembre 2010.
Valorizza nello stesso senso la narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da parte di . CP_1
Infine, evidenza che “La stessa azienda nel corso del rapporto vale a dire dal settembre senza richiesta alcuna della lavoratrice, ha riconosciuto alla stessa il terzo livello e la relativa retribuzione, a suffragare ulteriormente la correttezza dell'inquadramento delle sue mansioni al terzo livello del
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.”.
6.3.a) La declaratoria contrattuale del livello ambito, secondo la stessa allegazione dell'attrice in via riconvenzionale prevede l'attribuzione della qualifica “contabile/ impiegato amministrativo” al “personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o
pag. 27/32 amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Va da sé che la sola operatività sul conto bancario o con gli atti di disposizione in scrutinio non qualifica in tale senso l'operatività dell'appellante. Emerge dalla prova testimoniale e dalla ricostruzione contabile che la IG si limitava a tali operazioni di carattere Pt_2
meramente esecutivo o istruttorio. In tale senso va letta e contestualizzata anche l'affermazione di controparte secondo cui “la IG si Pt_2
occupava della contabilità, dei rapporti con le banche, dei rapporti con il commercialista, del pagamento delle imposte, del pagamento dei fornitori, del controllo dei bonifici in ingresso e del pagamento degli stipendi.”
6.3.b) D'altra parte, le dichiarazioni dei due testi7 valorizzate dall'appellante hanno contenuto del tutto generico e non pregnante, tenuto conto del fatto che si tratta di persone che nell'ambito aziendale avevano compiti del tutto avulsi dagli aspetti contabili: come responsabile Tes_1
commerciale estero, come tecnico. Le loro affermazioni, infatti, Tes_5
vanno raffrontate con gli elementi caratterizzanti l'attività dell'impiegato contabile ossia di colui che “applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile … nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di ….rilevare, riscontrare, imputare, 7 Popov: “La IG si occupava dei pagamenti ai fornitori e ai dipendenti, faceva le fatture, Pt_2 Tes_ aveva rapporti con il commercialista, pagava le utenze.”; : “ si occupava dei pagamenti, della Pt_2 contabilità, forse delle buste-paga.” pag. 28/32 contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi
…”.
6.3.c) Né può avere rilievo la lettera di assunzione che si limita a prevedere la qualifica di V livello utilizzando l'espresso “contabile d'ufficio”, evidentemente espressione non contemplata dalla declaratoria ed usata dal datore di lavoro in modo atecnico.
6.3.d) Infine, la circostanza che nel corso del rapporto sia stata attribuita la maggiore qualifica, ma con decorrenza dal settembre 2012 non può indurre a ritenere che per il periodo pregresso le competenze assegnate lo giustificassero in assenza di una puntuale allegazione circa i contenuti dell'attività lavorativa, come già puntualizzato, mancante.
6.3.e) In mancanza di idonea allegazione circa le competenze del IV livello e della produzione del contratto collettivo di riferimento che consenta di valutare la pertinenza del profilo intermedio tra quello originariamente assegnato, il V livello, e quello preteso non può essere esaminata la domanda svolta in via subordinata circa il riconoscimento del IV livello: il documento n.4 richiamato alla propria pagina 9 dall'appellante ed indicato come CCNL, in realtà si riferisce alle buste paga del 2013).
6.4) Il quarto, quinto e sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente attesa la comunanza dei temi.
Valga al riguardo quanto già scritto con riferimento alla posizione del SI e all'imputazione delle singole operazioni alla IG Pt_1
e ai limiti entro i quali la prova ha descritto l'ambito operativo Pt_2
pag. 29/32 dell'appellante e la carenza di prova circa la relazione gerarchica e funzionale con il SI Pt_1
Con specifico riguardo alla quantificazione del danno i dati istruttori sono costituiti non solo dagli esiti dell'indagine interna e da quella condotta dalla
Guardia di Finanza, ma dalla ricostruzione contabile offerta nel giudizi di primo grado circa le singole operazioni svolte e dettagliate nel ricorso introduttivo della , i cui esiti sono stati oggetto di conferma della CP_1
teste quindi con piena salvezza del contraddittorio, senza Testimone_6
che sulla singola operazione (sia che riguardasse il prelevamento dei contanti, sia che inerisse alle disposizioni di pagamento) sorgesse contestazione circa la loro effettività ed imputazione. L'unico rilievo riguarda un passaggio testimoni in cui viene espressa un'opinione. In realtà il passaggio della testimonianza prosegue, specificando le ragioni dell'“opinione”, ossia rilevando che il prelevamento contanti trovava una 8 Che ha riferito: “Ricordo che e si accorsero di alcune anomalie di tipo contabile e _2 Tes_1 finanziario e mi chiesero di aiutarli a verificare se la contabilità interna corrispondesse a quella che gli impiegati ci trasmettevano. Se non ricordo male ciò avvenne verso ottobre-novembre 2016. Abbiamo scoperto che due fornitori, le e la società , erano due fornitori ufficiali di CP_3 CP_4 CP_1 (nel senso che risultano dalla contabilità ufficiale), tuttavia il non era a conoscenza in particolare _2 di uno di essi, e cioè della . … CP_3
La Guardia di Finanza ha svolto i suoi accertamenti utilizzando logisticamente il nostro ufficio e i nostri documenti contabili e io prestai loro l'ausilio che mi veniva richiesto. Quindi sono in grado di dire che verificarono se fossero stati fatti pagamenti in nero e più in generale verificarono che non fossero stati fatti pagamenti che non risultavano in contabilità. Andarono ad indagare sulla cassa contabile e risultarono effettuati “rientri finanziamenti soci” in contanti in favore di che in realtà nella _2 contabilità interna di Tali rientri sembravano fatti tutti in contanti a parte due bonifici che CP_1 però non risultano effettuati (cioè non c'è corrispondenza fra la prima nota e il c/c di ). Io ritengo _2 che questi versamenti in favore di in contanti non furono fatti perché nella contabilità interna di _2
non risultavano registrati. Precisamente, risultava il medesimo esborso, dal punto di vista CP_1 quantitativo, ma era giustificato in modo diverso (per esempio come pagamento delle parcelle dei professionisti). Preciso al riguardo che era la IG a inserire tali annotazioni nella Parte_2 contabilità interna. Ricordo poi che visionò gli estratti conto delle carte di credito e si accorse _2 che non c'era corrispondenza fra quanto risulta nella prima nota a me consegnata e quanto risulta dall'estratto conto delle carte di credito. Ricordo per esempio che era stato creato un account on line utilizzato per l'acquisto di oggettistica o abbigliamento. Ricordo che era che inseriva le Pt_2 registrazioni nella prima nota e a volta il ci portava materialmente la contabilità. Ricordo inoltre Pt_1 due bonifici bancari, eseguiti dalla società in favore della IG , ma giustificati in contabilità Pt_2 con altra forma (pagamento fornitore, uno, e l'altro spese di trasferta o rappresentanza)….” pag. 30/32 formale giustificazione in contabilità, ma del tutto incoerente con la situazione reale (si rinvia alla lettura della dichiarazione in nota). Pertanto, tutta la tematica della cosiddetta cassa “B” (ossia la costituzione di fondi in
“nero”), che in alcuni passaggi delle difese degli appellanti è richiamata, rimane estranea alla ricostruzione contabile posta a fondamento della richiesta risarcitoria della società.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza che va ritenuta, oltre che nei riguardi della società in relazione al rapporto processuale col SI Pt_1
sostanziale nei riguardi della IG retando ferme quelle del Pt_2
primo grado nei suoi riguardi e venendo liquidate le ulteriori in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, tenuto conto dell'unica elementare questione dedotta, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
- accoglie parzialmente l'appello di;
Parte_2
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da nei confronti di e dichiara CP_1 Parte_1
non dovuta la somma a titolo di risarcimento €.13.750,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado in CP_1
favore di , liquidate quanto al primo grado in €.11.300,00 e Parte_1
quanto al presente grado in €.9.900,00 oltre rimborso forfetario ex lege , iva e cpa;
pag. 31/32 - condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_2
in favore della liquidate in €.9.900,00 oltre rimborso forfetario CP_1
ex lege , iva e cpa.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 32/32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Così in motivazione: “Dalla somma suindicata deve essere sottratto il credito retributivo di Pt_2
, pari a € 21.636,17 e non contestato da parte ricorrente che ha legittimamente opposto unicamente
[...] la compensazione impropria (memoria difensiva su domanda riconvenzionale del 3 marzo 2019).” pag. 26/32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse con appelli depositati in data 7 e 24 settembre 2021 da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Pettoello, Roberto Tosetto, Rossana Bembo e Saveria
Aversa, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Corso del Popolo, 85 - scala A - 30172
Venezia - Mestre, PEC: Email_1
-appellante nella causa RG n. 710/21 e appellato nella causa riunita RG n.
743/21-
e da (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dagli avvocati Barbara Togni e Matteo De Gobbi, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
- appellante nella causa riunita RG n. 743/21 e appellata nella causa RG n.
710/21- contro
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessio _2
Veggiari, giusta procura allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC: Email_4
- appellata-
Oggetto: appelli avverso sentenza n. 319/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per nella causa RG n. 710/21: “che Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 319/2021, n. 2386/2017 R.G., pubblicata in data 02.08.21, notificata in data 26.08.21, voglia 1) Respingere le domande svolte da nei confronti del SI ovvero limitare CP_1 Parte_1
l'eventuale condanna del SI nella misura ritenuta di giustizia, Pt_1
in considerazione di quanto esposto nel presente atto. 2) Con rifusione
pag. 2/32 delle spese e dei compensi per l'attività difensiva, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Cpa ed Iva, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Si ribadisce, in ogni caso, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel primo grado di giudizio.
[…]”
Conclusioni per nella causa riunita RG n. 743/21: “In Parte_2
via preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza attesi i gravi errori che la stessa contiene indicati nel presente ricorso ed il grave danno che l'esecuzione forzata comporterebbe nei confronti della IG;
Pt_2
In via principale
1) accertare che nulla è dovuto alla società a titolo di CP_1
risarcimento del danno sia a titolo di responsabilità contrattuale che aquiliana;
2) rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati nella memoria di primo grado nonché nel presente atto di appello. 3) accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al superiore Parte_2
livello III del CCNL Terziario distribuzione e servizi, o a quello immediatamente inferiore livello IV CCNL terziario distribuzione e servizi servizi, sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_1
vale a dire dal 11.11.2010 e per l'effetto condannarsi la società CP_1
al pagamento delle differenze retributive a titolo di errato inquadramento contrattuale nonché a titolo di retribuzione differita (tredicesima mensilità) il tutto per la complessiva somma di euro € 7.254,17 in linea capitale al
pag. 3/32 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, o per la diversa somma (anche superiore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal dovuto al saldo effettivo;
4) accertare e dichiarare il mancato pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di ottobre
2016, novembre 2016, dicembre 2016, e gennaio 2017, nonché del TFR e delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità) il tutto per la complessiva somma di euro 21.636,17 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali o per la diversa somma (anche superiore) che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarsi la società al pagamento della predetta CP_1
somma in linea capitale al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, o per la diversa somma (anche superiore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal dovuto al saldo effettivo;
5) vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, se dovuta,
Cpa e contr. Forfetario 15% anche del primo grado.”
Conclusioni per elle cause RG nn. 710/21 e 743/21: CP_1
“Respingere l'appello principale e le domande tutte ex adverso svolte da controparte perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Verona n. 319/21 pubblicata in data 18.05.21.
Spese e compensi interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
In via istruttoria:”
Svolgimento del processo
Con autonomi appelli depositati in data 7 e 24 settembre 2021, i ricorrenti in epigrafe impugnavano la sentenza n. 319/21 del Giudice del lavoro del pag. 4/32 Tribunale di Verona con la quale veniva accolta la domanda formulata dalla società ex datrice di lavoro tesa all'accertamento della CP_1
responsabilità in solido dei due ex dipendenti odierni appellanti per le condotte fraudolente poste a fondamento della domanda medesima, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo pari ad €.55.830,53 a titolo di danno patrimoniale (con detrazione per compensazione impropria in favore della sig.ra dell'importo per t.f.r. e retribuzioni pari ad € 21.636,17), Pt_2
ed € 13.750,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Con distinte memorie depositate il 6 febbraio 2023 si costitutiva la società appellata nei due giudizi, chiedendo la reiezione delle interposte impugnazioni.
Le cause, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, venivano discusse all'udienza del 3 ottobre 2024 -
e in quella sede riunite, previa riassegnazione della causa 743/21 all'odierno relatore – in occasione della quale il collegio disponeva un ulteriore rinvio della discussione al 12 dicembre 2024, per consentire alle parti di valutare soluzione conciliativa, prevedente un parziale pagamento da parte di entrambi gli appellati a fronte dell'abbandono del contenzioso.
Il collegio, preso atto del mancato raggiungimento del prospettato accordo transattivo come da nota depositata dal procuratore di parte appellata in data 2 dicembre 2024, nonché all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 12 dicembre u.s. e della camera di consiglio, si riservava con ordinanza di pari data, “al fine di evidenziare le parti eventuali profili di chiarimenti”.
pag. 5/32 Con successiva ordinanza del 9 aprile 2025, a scioglimento della riserva, la
Corte disponeva la prosecuzione della causa, da tenersi in data 22 maggio
2025, con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La vicenda su cui le parti in epigrafe controvertono trae origine da una verifica aziendale interna compiuta dalla nel dicembre 2016, CP_1
cui fecero seguito ulteriori accertamenti effettuati mediante l'ausilio di una società di consulenza esterna (Quva consulting s.r.l.) e dalla Guardia di
Finanza, ad esito della quale venivano contestate e addebitate a Pt_1
e a plurime anomalie contabili e di cassa, nei seguenti
[...] Parte_2
sintetici termini: a) pagamenti per complessivi €.19.335,84 in favore delle società e b) bonifici bancari online per €. Controparte_3 CP_4
372,42 ed €.1.500,00 effettuati dal conto corrente aziendale rispettivamente il 29.06.2016 e il 3.10.2016, entrambi privi di causali e disposti a favore del conto corrente privato intestato a c) disposizioni di Parte_2
pagamento mediante carte di credito aziendali rilasciate alle persone di stesso e di , socio dell'appellata, per complessivi Pt_1 _2
€.11.331,08, formalmente giustificate come “spese di trasferta e rappresentanza”; d) prelevamenti di denaro contante dalla cassa aziendale, negli esercizi 2012 – 2016, per un ammontare pari ad €. 15.008,61, formalmente giustificati come “rientri finanziamento soci”; e) utilizzo di scheda carburante “Esso card” n. , connessa all'autovettura NumeroD_1
Volvo targata BS431JS durante il periodo 5.04.2014 – 15.10.2016, per pag. 6/32 importo complessivo pari ad €.8.282,57 e formalmente giustificato come acquisto carburante riferito ad altre vetture aziendali.
2) Il giudice veronese, sulla scorta degli esiti delle predette rilevazioni contabili compiute dalla società medesima e dai militari della Guardia di
Finanza, oltre che dalle risultanze delle prove testimoniali (audizione di e , accertava la responsabilità in solido dei Tes_1 Testimone_2
due ex dipendenti per i danni cagionati all'odierna appellata, rilevando come le condotte materiali contestate, ai fini della loro concretizzazione, necessitavano a monte di un accordo ad hoc tra i due lavoratori o, quantomeno, dell'affidamento di ciascuno nell'omessa vigilanza sulle operazioni indebitamente compiute.
Tale sostanziale consapevolezza di poter agire in maniera del tutto indisturbata senza un effettivo controllo da parte del titolare della società
(presente solamente una settimana al mese) e in considerazione del ruolo ricoperto nella compagine aziendale: era responsabile commerciale Pt_1
con mansioni amministrativo-contabili nonché superiore gerarchico della impiegata amministrativa addetta altresì alla tenuta della Pt_2
contabilità, titolari entrambi dei codici di accesso all'home banking e alle carte di credito aziendali. Tale conclusione induceva il primo giudice a ricondurre in capo agli stessi non soltanto le “operazioni “comuni”, ma anche quelle realizzate individualmente attraverso il complice silenzio dell'altro; diversamente, ciascuno avrebbe scoperto l'infedeltà dell'altro e non avrebbe potuto che riferirne al titolare per scongiurare il rischio di essere considerato corresponsabile”.
Oltre ai superiori argomenti, con specifico riguardo alla posizione della che invocava per sé il riconoscimento dell'esercizio di mansioni Pt_2
pag. 7/32 superiori con inquadramento nel III livello o, in subordine, al IV livello del
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sin dall'inizio del rapporto lavorativo (11.10.2021), il giudice ha ritenuto di non accogliere la proposta domanda, in ragione del fatto che dall'istruttoria espletata non era emersa quella distinta preparazione professionale caratterizzate il profilo rivendicato.
Peraltro, nel sottolineare la correttezza dell'inquadramento al V livello, riconosciutole al momento della sua assunzione, il giudice osservava che dall'esame della declaratoria del suddetto livello venivano compiutamente descritti “compiti del tutto affini contenutisticamente a quelli svolti dalla ricorrente, quali l'applicazione di procedure complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo, l'elaborazione di situazioni contabili, la redazione di operazioni funzionali a bilanci preventivi o consuntivi.”
Ha, infine, ritenuto sottrarre dalla somma suindicata, a titolo di compensazione impropria, il credito retributivo pari ad €.21.63617 spettante alla lavoratrice, in quanto non contestato dalla società.
3) Propongono appello e sulla scorta dei Parte_1 Parte_2
seguenti motivi.
3.1) Quanto alla causa RG. n. 710/21, il SI ritiene del tutto Pt_1
inconsistente l'impianto probatorio sulla base del quale è stato accertato il suo coinvolgimento nelle condotte contestante dalla società appellata.
3.2) Con il primo articolato motivo, evidenzia anzitutto le molteplici contraddizioni nella deposizione del teste rilevandone non solo Tes_1
l'inattendibilità, dati i legami con controparte e l'interesse “… a scaricare su altri eventuali responsabilità che potrebbero essere … addebitate a lui”,
pag. 8/32 ma anche la palese falsità delle dichiarazioni da questo rese in sede testimoniale.
Denuncia l'irrilevanza degli atti del procedimento penale prodotti in causa dall'appellata, considerati inidonei a ravvisare una sua responsabilità, enfatizzando a tal fine una lettura incrociata delle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza dal teste (il legale rappresentante della _2
società appellata), con quanto dichiarato dalla e dalla IG CP_1
nelle rispettive memorie. Pt_2
In particolare, segnala come le accuse mosse da quest'ultima nei suoi confronti - seguite peraltro al sollecito di pagamento del TFR intimato alla dal lavoratore medesimo - si legherebbero alle richieste della CP_1
società stessa di diventare la sua “grande accusatrice”, a fronte della promessa di non agire nei suoi confronti.
Procede poi ad una disamina delle singole condotte contestate, all'esito della quale ritiene emergere in maniera inequivocabile la prova dell'assoluta estraneità a ciascuna di tali operazioni, a fronte della mancata dimostrazione della sussistenza di un suo qualsivoglia dovere o responsabilità di controllo su di esse, ovvero del conseguimento di un qualche arricchimento.
a) nega di avere sempre giustificato allo studio dei commercialisti i pagamenti alle società e come beni rivenduti alla clientela in CP_3 CP_4
costanza di rapporto: la stessa controparte, riconosce, che la questione emerse solo nel mese di ottobre 2016, a rapporto orami cessato;
la propria affermazione fu resa in tale diverso contesto come possibile spiegazione della condotta pacificamente riferibile alla come dalla stessa Pt_2
ammesso e, significativamente provato dall'atteggiamento di questa come pag. 9/32 riferito dalla teste in ordine ad una richiesta della stessa di Testimone_2
eliminare dalla contabilità ufficiale tutti i documenti relativi a e a CP_3
; CP_4
b) tutti i bonifici, come riconosciuto dalla stessa , erano CP_1
materialmente disposti dalla (unica depositaria dei relativi codici e Pt_2
password), in particolare quelli in contestazione sul conto corrente di quest'ultima; precisa che “il più rilevante di essi fu effettuato in data
03.10.16”, dopo la cessazione del proprio rapporto lavorativo;
c) le operazioni di addebito sulle carte di credito aziendali erano state effettuate materialmente dalla (come la stessa controparte riconosce Pt_2
precisando anche che i codici erano, in possesso della stessa e in Pt_2
assenza di mansioni di verificare contabile;
in ogni caso mancava la prova dell'estraneità degli acquisti ad attività aziendali: la teste afferma, Tes_2
che “non c'era corrispondenza fra quanto risulta nella prima nota a me consegnata e quanto risulta dall'estratto conto delle carte di credito”;
d) analogo rilievo vale per la gestione e la contabilizzazione dei contanti;
e) con riguardo alla scheda carburante richiama le concordi dichiarazioni dei testi e della società circa la sua consegna alla riferita alla Pt_2
vettura in precedenza utilizzata dal SI e poi venduta. La Tes_1
stessa espressamente afferma che la carta carburante fu consegnata CP_1
“alla IG per il successivo annullamento” (pagg. 18-19). Pt_2
Analoga dichiarazione il SI ha rilasciato alla GdF, precisando _2
che “l'unica persona che poteva disporre di detta scheda carburante … era la IG ”. Sul punto, perfino il teste risulta avere Parte_2 Tes_1
rilasciato dichiarazioni conformi al vero: “La carta era stata consegnata a
”; Parte_2
pag. 10/32 f) quanto alle dichiarazioni del teste in chiave accusatoria (“il sig. Tes_1
era il responsabile amministrativo”); essa è smentita dal teste Pt_1 Tes_3
che nell'elencare le proprie mansioni non menziona quella indicata dall'altro teste “Il sig. svolgeva un'attività sia di tipo tecnico, in Pt_1
prevalenza, che di tipo commerciale.”, m;
entre, a sua volta non Tes_4
aveva accennato al ruolo di responsabile della produzione (dato pacifico, ammesso anche dalla ); inoltre il teste si contraddice nel CP_1 Tes_1
riferire che nel 2015, assente per due mesi per malattia venne Pt_1
sostituito quanto alla produzione da “Nessuno lo sostituì. Le CP_5
sue mansioni furono svolte, quanto all'aspetto amministrativo, da Pt_2
e quanto alla produzione da .”, dichiarazione
[...] CP_5
quest'ultima smentita dalla circostanza che era cessato dal rapporto Tes_3
lavorativo in epoca anteriore;
l'inattendibilità del teste viene ulteriormente motivato con riguardo all'inverosimile affermazione che durante l'assenza di due mesi non venne sostituito da nessuna nel corso dei due mesi;
Pt_1
ulteriore circostanza che depone per la sua inaffidabilità è data dalla sua smentita circa la consegna di copia a lui (“copia ”) dopo aver Tes_1
affermato di non aver ricevuto copia delle schede carburante, in tale modo imputando alla società l'intenzione di smentire il teste da essa stessa indicato;
g) quanto alle emergenze dell'attività d'indagine della Guardia di Finanza, per quanto riguarda sé stesso, oltre alle dichiarazioni dello stesso e Tes_1
del legale rappresentante , lo coinvolge per “singolari _2
corrispondenze confrontando alcune date in cui risultano effettuati versamenti di denaro contante sui propri correnti bancari, con le date in cui sono stati eseguiti – contabilmente – addebiti di denaro contante alla
pag. 11/32 società come di seguito meglio descritto: … …: - CP_1 Parte_1
In data 04.10.12: versamento di denaro contante - € 900 - In data 24.09.12
– contabilizzazione prelievo cassa contanti / restituzione per € 400 - _2
In data 05.04.13: versamento di denaro contante - € 600 - In data 06.08.13
– contabilizzazione prelievo cassa contanti / rientro finanziamento _2
per € 900”;
[...]
evidenzia a tale ultimo riguardo l'inconsistenza dell'affermazione: risulterebbe, infatti, che si tratta di “cifre diverse tra loro, per operazioni eseguite a distanza di due settimane nel primo caso, e di 4 mesi nell'altro, nel primo caso, versando più soldi di quelli sottratti, e nel secondo caso a versare le somme sul proprio conto ben 4 mesi prima di sottrarle alla
!”; né maggiore pregnanza hanno le dichiarazioni di irre CP_1 _2
ammette in non essere in grado di fornire elementi per imputare la responsabilità delle irregolari operazioni di finanziamento soci e di prelevamenti con la carta carburante all'appellante, imputandola invece alla salvo virare la società nell'attuale sede civile per la tesi della Pt_2
corresponsabilità sua e della quale forma di ritorsione per l'insistita Pt_2
richiesta di pagamento del t.f.r. da parte dell'appellante;
h) richiama la deposizione della teste circa il mero ruolo di Testimone_2
addetto alla consegna della contabilità di Pt_1
i) in linea generale rimarca che buona parte delle condotte imputate sono proseguite anche successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro e che nessun teste gli ha attribuito il ruolo di redattore delle scritture contabili o di controllo delle movimentazioni bancarie. Solo la l'ha Pt_2
coinvolto con l'evidente scopo di “sgravarsi delle proprie responsabilità”
pag. 12/32 ed in modo implausibile assegnando ad altra persona il ruolo attribuito a sé stesso, dopo le sue dimissioni.
Tanto più considerando – sottolinea l'appellante – la carenza di esperienza nella gestione di tali aspetti contabili, nonché delle competenze necessarie l'esercizio di un effettivo controllo. Ribadisce che il proprio ruolo si limitava all' effettuazione della stampa dei movimenti bancari, per poi consegnarla a “Per le lavorazioni “just in time”, trasmetteva Tes_1 Tes_1
poi l'ordine al SI affinchè quest'ultimo potesse dare avvio alla Pt_1
lavorazione e seguirla fino al prodotto finale (doc. 11);”.
Oltre a ciò, occasionalmente, a richiesta, recapitava documentazione al commercialista della . CP_1
Rimarca che il proprio ruolo in azienda non era stato quello di responsabile commerciale, benché la lettera di assunzione tale incarico prevedesse,
(evidenziando tale inesattezza alla consulenza del lavoro ), ma Pt_3
quello di responsabile della produzione. Il ruolo di responsabile commerciale, invero, era stato assegnato a . Tes_1
Oltre a descrivere la propria presenza lavorativa presso la sede del tutto minima (“non più di 30/40 minuti al giorno (e non tutti i giorni”), ricorda che “In data 11.09.15 il SI ebbe un problema cardiaco, a Pt_1
seguito del quale dovette rimanere assente per due mesi dal lavoro;
”.
Ribadisce quindi come la piena responsabilità di tali infedeli condotte debba ricadere sulla IG colei che era materialmente preposta – Pt_2
come da lei stessa affermato – allo svolgimento delle mansioni di natura amministrativo-contabile all'interno della società.
Peraltro, nel sottolineare la lacunosità della documentazione contabile prodotta da controparte, si duole di come l'accertamento della pag. 13/32 responsabilità del danno lamentato sia stato disposto dal giudice di primo grado in palese violazione dei principi in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. e in materia di presunzioni ex art. 2729 c.c.
3.3) Con il secondo subordinato motivo, lamenta l'imprecisa ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine alla determinazione della misura del risarcimento in favore della società. A tal proposito punto rileva che:
- il connotato illecito delle operazioni contestate deve ravvisarsi limitatamente agli acquisti non autorizzati ed ai pagamenti disposti mediante bonifico bancario;
quanto al resto, evidenzia l'assenza di finalità extra-aziendali.
- la responsabilità deve essere accertata solo per le condotte commesse
“finché egli era presente in azienda”, osservando come alcune delle operazioni di cui si discute sono avvenute nel periodo di sua assenza per malattia ovvero successivamente al proprio licenziamento.
- l'eventuale condanna dello stesso deve limitarsi alla “effettiva “quota” di ipotetica colpa del medesimo nella causazione del danno”;
- l'ulteriore importo di euro 13.750,00 a titolo di danno patrimoniale, è stato erroneamente riconosciuto, stante la mancata allegazione di controparte a supportare la relativa richiesta risarcitoria di tale voce.
4.1) Quanto invece alla causa RG n. 743/21, la sig.ra con il primo Pt_2
motivo si duole della statuizione in punto di condanna al pagamento del danno non patrimoniale, disposta, a suo dire, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il giudice non avrebbe tenuto debitamente conto della rinuncia da parte della società alla richiesta di risarcimento della suddetta voce di danno,
pag. 14/32 come dichiarato nella propria memoria conclusionale depositata il
29.03.2021.
4.2) Con il secondo motivo, lamenta il mancato accertamento del diritto alla corresponsione delle retribuzioni a lei spettanti e mai corrisposte dalla società appellata, per il periodo ottobre 2016 – gennaio 2017, pari adi €
21.636,17 “al lordo delle ritenute fiscali e contributive di cui euro 6.887,17 per il solo TFR maturato dal 2010 già conteggiato tenendo conto dell'anticipo dello stesso erogato in corso di rapporto”.
4.3) Con il terzo motivo denuncia altresì il mancato accertamento del diritto all'inquadramento al III livello - o, in subordine, al IV livello - del
CCNL di categoria, nonché della conseguente condanna alla corresponsione, in suo favore, delle relative differenze retributive.
Ritiene in tal senso non correttamente compiuta dal Giudice la valutazione delle mansioni qualificanti la categoria di inquadramento richiesta, deducendo l'incongruenza tra il livello assegnato all'atto dell'assunzione
(V livello) con le mansioni materialmente svolte, riconducibili a quelle di
“contabile” (III livello); tale assunto sarebbe peraltro confermato dalle indicazioni della lettera di assunzione, dalle risultanze testimoniali di e nonché dalla narrativa della società nel Tes_1 CP_5
proprio ricorso di primo grado.
4.4) Con il quarto motivo censura l'erroneo convincimento del giudice circa la misura del danno asseritamente subito dalla società, deducendo che la prova fornita in tal senso si basa su “testimonianze rese da personaggi di dubbia attendibilità (il teste ) e senza alcuna conoscenza Tes_1
diretta dei fatti di causa (il teste )”, su di un audit interno Testimone_2
mai prodotto in giudizio e di cui non si è mai messa in discussione la sua pag. 15/32 attendibilità e su indagini della Guardia di Finanza che hanno risentito
“solo della versione della società dato che gli indagati non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo”.
4.5) Con il quinto e sesto motivo, nel prendere puntuale posizione sulle singole operazioni denunciate, deduce l'infondatezza della parte della sentenza in cui veniva affermata la responsabilità in solido dei due lavoratori.
Ribadisce il suo ruolo di mera esecutrice delle direttive a lei impartite dai vertici aziendali (Vornicu – Popov – Bissoli), sottolineando altresì come il sig. oltre ad essere stato suo superiore gerarchico, era a tutti gli Pt_1
effetti “l'amministratore di fatto dell'azienda” nei periodi di assenza del titolare, cui era demandato tanto il controllo dell'attività aziendale, quanto l'operato dei dipendenti.
Ritiene quindi inverosimile quanto contestato e dedotto dalla società, facendo in ogni caso presente che, all'epoca dei fatti, ha sempre agito con la sua preventiva approvazione.
5) L'appello di merita di esser accolto in ragione degli Parte_1
argomenti di seguito esposti.
5.1) Quanto alle mansioni effettivamente svolte dall'appellante la sola lettera di assunzione non consente di ritenerlo effettivo responsabile commerciale della società a fronte della puntuale contestazione dell'ex dipendente a fronte della pretesa vantata dalla società col proprio ricorso di primo grado.
La questione centrale, invero, era altra, ossia se l'ex dipendente avesse mansione di responsabile amministrativo e, quindi, in tale veste avesse a pag. 16/32 perpetrare la condotta sottrattiva ovvero l'avesse consentita per una sua colpevole omessa vigilanza.
A riguardo la sola dichiarazione del tutto approssimativo di e di Tes_1
circa i compiti di carattere amministrativo: l'affermazione è priva di quelle concrete connotazioni che giustifichino un giudizio di affidabilità del teste, qualificatosi come responsabile commerciale per il mercato estero. Quanto alle specifiche relazioni tra le due figure il teste: “Il sig. mi forniva Pt_1
delle stampe del c/c in modo che io annotassi e indicassi i clienti dai quali provenivano le somme e lo consegnavo alla IG ”. Ancora meno Pt_2
significativa la dichiarazione della teste “Ricordo che era Testimone_2
che inseriva le registrazioni nella prima nota e a volta il ci Pt_2 Pt_1
portava materialmente la contabilità.”. Sostanzialmente irrilevante la precisazione dell'impiegata dello studio di consulenza del lavoro, Per_1
che aveva curato la pratica di assunzione dell'appellante: “Non mi
[...]
ricordo se il sig. dopo l'assunzione, mi contattò per precisare che Pt_1
era responsabile di produzione e non commerciale. Posso solo dire che dopo aver ricevuto la citazione ho verificato i documenti e mi risulta che fosse responsabile commerciale. Personalmente ritengo che lo fosse realmente perché la società era di tipo commerciale”. Si tratta di dichiarazione che proviene da persona che, evidentemente, non può conoscere la realtà aziendale e che in relazione alla deduzione del convenuto circa l'episodio su cui è stata interrogata, temporalmente collocato nel 2010, al momento dell'assunzione, comprensibilmente non può conservare adeguata memoria.
In senso opposto, invece, risulta corroborata l'affermazione dell'appellate circa il suo effettivo ruolo. Il teste , che ha operato per la CP_5
pag. 17/32 società in Italia fino al 2015, ha riferito: “Ero un tecnico all'interno di
…. Lavoravo nello stesso ufficio del sig. Il sig. CP_1 Pt_1 Pt_1
svolgeva un'attività sia di tipo tecnico, in prevalenza, che di tipo commerciale…. mi metteva in contatto con gli artigiani in grado di Pt_1
fare il lavoro al meglio e poi controllava le fatture quando il prodotto era stato eseguito. Non sono sicuro, ma penso che potesse operare sul Pt_1
conto corrente della società ed usare la carta di credito. diceva che _2
non era capace di controllare la contabilità e quindi diceva che Pt_1
aveva lui il controllo. Non so se avesse il controllo…. Oltre al controllo delle fatture, organizzava le fiere, controllava, credo il magazzino, Pt_1
non ricordo altre sue mansioni…. Non so se il stampasse Pt_1
quotidianamente i movimenti bancari.”.
Emerge, quindi, che il teste interloquiva effettivamente sulle questioni attinenti agli aspetti “tecnici”, quanto all'ulteriore mansioni “di tipo commerciale” il teste non è in grado di riferire con lo stesso grado di precisione, sia perché riporta quanto appreso da , sia perché _2
si esprime in termini perplessi.
Quest'ultimo sentito in sede di indagini preliminari nel procedimento penale, come ricordato dalla difesa si è limitato a riferire: “Non sono in grado di fornirvi ulteriori elementi che possano ricondurre a responsabilità da attribuire, inequivocabilmente ed oggettivamente, ai miei ex dipendenti SIi e , per aver Parte_2 Parte_1
prelevato/trattenuto indebitamente per sé dette somme di denaro. … Al SI era affidata la gestione del controllo di tutte le Parte_1
operazioni economico- finanziarie dell'acciaio, mentre alla IG Pt_2
era affidata la mansione di provvedere ad effettuare e redigere le
[...]
pag. 18/32 scritture azioni contabili e di prima nota che poi provvedeva a consegnare al consulente della ”. Pt_4
A sua volta in quella sede aveva dichiarato: “- dal 2013 al Tes_1
2016 ci sono state anomali ordini di beni di vario tipo (giocattoli ed altro materiale) che risultano ordinati da , di cui il sig. Parte_2 Pt_1
era a conoscenza, beni che venivano quindi acquistati a nome e per
[...]
conto della ma di fatto mai entrati nella disponibilità della CP_1
società in quanto venivano ceduti a terzi ed il ricavato, nella disponibilità della , che a suo dire poi girava interamente al sig. Parte_2 Pt_1
. - dal 2014 al 2016 ci sono state invece, anomale movimentazioni
[...]
eseguite attraverso l'utilizzo delle carte di credito per un totale nel periodo di oltre € 10.000,00, di cui una a e nella sua disponibilità ed Parte_1
altra intestata a ma nella disponibilità levita della sig.ra _2
, appoggiate entrambe sul c/c della società…”. Persona_2
Si tratta di affermazioni, quelle riferibili al ruolo dell'appellante, di scarsa pregnanza non venendo illustrate le circostanze che dovrebbero avvalorare il ruolo attribuitogli dall'informatore.
Anche volendo prospettare una relazione gerarchica con la sovra ordinazione del SI nei confronti della IG in forza Pt_1 Pt_2
della quale al primo era imputata una responsabilità in via solidale anche per omessa vigilanza sulla condotta della seconda1, nessuna emergenza istruttoria ha consentito di lumeggiare la relazione funzionale tra i due dipendenti. 1 Col ricorso di primo grado dopo aver illustrato la posizione lavorativa dell'odierno appellante aveva dedotto: “al sig. veniva altresì demandata l'attività di controllo/supervisione sia sulla produzione Pt_1 che sulla parte economico amministrativa”, pag. 2, e “era stato delegato, anche con specifico riferimento alla attività di controllo e verifica della medesima”, pag.9; “il sig. come detto, aveva il dovere di Pt_1 controllarne le modalità operative in virtù del possesso di chiavetta ad hoc appositamente concessa per lo svolgimento di detta attività di controllo;
”, pag.16) pag. 19/32 Sulla base di tale ricognizione della prova testimoniale o orale
(informazioni in sede di indagine penale), quindi, si devono valutare le ulteriori emergenze, anche di carattere documentale che la società ha posto a fondamento della propria domanda nei confronti dell'appellante.
5.2) Con riguardo alla disponibilità dell'operatività sul conto corrente bancario della società, della carta di credito di cui era titolare e sull'utilizzo della scheda carburante è merso con sufficiente limpidezza che nessuna effettiva possibilità di utilizzo vi era con riguardo alle operazioni scrutinate.
Ciò certamente vale per quanto riguardo il conto corrente bancario e la scheda carburante, ma la stessa conclusione va ritenuta anche per la carta di credito.
Ciò per almeno due concorrenti argomenti.
E' la società che nella lettera di contestazione alla dipendente Pt_2
afferma: “Lei è l'unica dipendente amministrativa dotata, tra l'altro, in forza della sua qualifica e delle sue mansioni di impiegata contabile, del potere di accesso ai conti correnti aziendali e del potere di gestione delle operazioni correlate alle carte di credito e delle carte prepagate aziendali intestate, rispettivamente, al titolare OR , ed al _2
responsabile commerciale OR nonchè del potere di Parte_1
movimentazione/disposizione delle somme ivi depositate grazie alla disponibilità dei rispettivi codici e passwords di accesso;
”.
Nessun testimone è stato in grado di riferire circa l'impiego degli strumenti di pagamento o di disposizione del conto bancario da parte del SI
salvo le sue dichiarazioni ed i limiti entro i quali l'operatività era Pt_1
svolta2. 2 In sede di libero interrogatorio la parte ha riferito: “io avevo una carta di credito che utilizzavo per le pag. 20/32 Non Popov che si limita ad affermare in modo generico – peraltro senza specificare la fonte di conoscenza - che “…Entrambi avevano la possibilità di operare con home banking sul conto corrente della società e di utilizzare la carta di credito. Entrambi disponevano di carte di credito: il Pt_1
disponeva di una carta di credito a lui stesso intestata e a Parte_2
era stata consegnata dal una carta di credito. Non so dove i due ex _2
dipendenti custodissero i token.”. Analoga è la dichiarazione resa avanti i militari della Guardia di Finanza.
Si noti , per altro, che tali pagamenti sono avvenuti col il sistema “paypal”, quindi, non mediante l'uso “fisico” della carta” (sistema utilizzato dall'appellante), senza che l'impiego diretto della carta per l'esecuzione delle transazioni, ma attraverso l'abusivo strumento di pagamento digitale.
L'affermazione circa la possibilità di operare poteva giustificarsi solo per avere verificato personalmente l'utilizzo del token, ma tale circostanza non viene neppure citata tanto da fare dichiarare al teste che non è in grado di precisare dove erano custodito il sistema di accesso.
Ancora più perplessa ed incerta è a dichiarazione del teste “Non Tes_5
sono sicuro, ma penso che potesse operare sul conto corrente della Pt_1
società ed usare la carta di credito.”.
mie spese personali (biglietti e soprattutto pasti). Poi avevo i codici di accesso del c/c bancario intestato alla società, che mi furono consegnati dall'operatore bancario, quando insieme al , ci recammo _2 alla filiale credo del San Paolo. I codici di accesso mi servivano per verificare che agli ordini fossero seguiti i pagamenti. I codici di accesso servivano per accedere appunto alla banca on line. Con tali codici avrei potuto fare le operazioni anche di bonifico ma non le feci. Io accedevo alla banca on line tutte le mattine. Avevo memorizzato i codici e tenevo il dispositivo nel cassetto della scrivania. Anche la IG aveva il dispositivo, non so dove lo tenesse. Il cassetto non era chiuso a chiave. Io avevo Pt_2 un mio ufficio. La IG aveva il suo. Mi risulta che ci fosse un solo conto corrente aziendale Pt_2 che utilizzavamo per tutte le spese aziendali. Mi erano stati consegnati anche i codici della carta di credito aziendale, ma non la usavo mai, davo tutto alla . Era lei che mi prendeva i biglietti aerei. Pt_2 Sia io che la potevamo, attraverso l'accesso on line o attraverso la carta di credito, utilizzare il Pt_2 conto corrente aziendale. Io consultavo il conto corrente ogni giorno, anzi non lo consultavo, stampavo e consegnavo al sig. e lui controllava le entrate e uscite dal conto corrente. Io mi limitavo a Tes_1 fare la stampa dell'estratto conto.” pag. 21/32 5.3) Quanto alla scheda carburante afferma che è stata consegnata Tes_1
alla IG Nelle proprie difese di primo grado la dipendente a Pt_2
fronte della specifica allegazione della società (“Tra le automobili di proprietà della società ricorrente c'era anche una Volvo modello V40, targata BS 431 JS, venduta da il 27/03/2014 … alla quale era legata CP_1
la scheda carburante “Esso Card” n° 001BS431JS (quest'ultima parte del codice coincideva, infatti, con la targa della citata Volvo …. Venduta
l'auto, il sig. consegnò la relativa carta carburante Esso n. Tes_1
001BS431JS alla IG per il successivo annullamento….”) l'ex Pt_2
dipendente non ha mai contestato la veridicità della circostanza limitandosi a replicare che “…aveva solo il compito di ricevere le schede carburante mensilmente dai loro utilizzatori e di riportarne il contenuto ai fini della contabilità aziendale;
”.
Il suggestivo dato prospettato dalla società circa la vicinanza del distributore ove era stata utilizzata la carta carburante a Cerea. Lugo di residenza dell'appellante, ha trovato puntuale risposta nella precisazione del contraddittore circa la vicinanza della pompa di benzina anche alla sede della società, circostanza pacifica.
In secondo luogo, l'illecita prassi locupletatoria denunciata risulta attuata senza soluzione di continuità con le medesime modalità sia durante l'assenza nei due mesi dell'appellante, sia soprattutto una volta cessato il rapporto di lavoro.
In tale senso vale la ricostruzione dele transazioni che hanno riguardo in parte tali periodi anche per quanto concerne la carta di credito rilasciata al SI Pt_1
pag. 22/32 Quanto al periodo che va dall' 11 settembre 2015 vi sono almeno 8 transazioni3 avvenuta durante i due mesi la malattia. Quanto al periodo successivo alle dimissioni del lavoratore (con effetto dall'1° ottobre 2016) sono documentate ulteriori operazioni a far data da tale giorno4.
5.4) Anche il rilievo della Giardia di Finanza circa i prelevamenti per cassa, come giustamente enfatizzato dalla difesa dell'appellante, è fuori centro. Si tratta di operazioni che non hanno corrispondenza né per gli importi né per i tempi di versamento del contante sul conto intestato al SI Pt_1
rispetto ai prelievi dal conto societario.
Di ciò è fedele espressione il dato riportato nell'annotazione di polizia (al foglio n. 21): “In data 04.10.2012 - Versamento di denaro contante - Euro
900,00; In data 24.09.2012 - Contabilizzazione prelievo "Cassa Contanti"
"Restituzione " per Euro 400,00; - In data 05.04.2013 - Versamento _2
di denaro contante - Euro 600,00; In data 06.08.2013 - Contabilizzazione 3 Dettagliate nella difesa di rio grado della società:
“09.10.2015 PAYPAL TELECOMITAL-35314369001 50,00 € 09.10.2015 PAYPAL VF.IT RFL-35314369001 50,00 €
15.10.2015 PAYPAL TRENDY MAIK-35314369001 11,79 €
16.10.2015 PAYPALTELECOMITAL-35314369001 50,00 €
17.10.2015 PAYPAL VF.IT 50,00 € C.F._3
27.10.2015 PAYPAL GROUPONINTE-4029357733 17,89 €
28.10.2015 PAYPAL GROUPONINTE-4029357733 59,90 € 30.10.2015 STX51-IUTTERSTOCK.COM-02070234958 159,00 € 4 01.10.2016 PAYPAL NETSALES - 35314369001 14,31 € 01.10.2016 PAYPAL NETSALES - 35314369001 13,47 €
01.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 9,81 €
02.10.2016 PAYPAL RICARICATRE - 35314369001 5,00 €
02.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 49,51 €
03.10.2016 PAYPAL BRAVOFLY SA - 35314369001 186,68 €
15.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 46,55 €
16.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 20,00 € 19.10.2016 PAYPAL MYPROTEINN - 35314369001 79,58 € 21.10.2016 ITUNES.COM/BILL € Controparte_6
23.10.2016 PAYPAL LESARA GMBH- 35314369001 79,46 €
24.10.2016 PAYPAL WISH - 4029357733 9,31 €
pag. 23/32 prelievo "Cassa Contanti" / "Rientro Finanziamento US NI per
Euro 900,00;”.
L'enfasi della difesa dell'appellata circa l''ammissione dell'appellante circa una propria attività di prelevamento di contanti (capitolo 24 della memoria difensiva di primo grado), in realtà va correlata alla tenuta della contabilità in nero di cui l'ex lavoratore aveva documentato la propria rendicontazione, non contestata (doc. 13 res., senza che ciò imponesse di doverla considerare coincidente con la parallela rendicontazione redatta dalla IG che, infatti, riguarda ulteriori movimenti). Inoltre, il Pt_2
meccanismo frodatorio implicava che per i prelevamenti in discussione fosse data una formale, ma fittizia imputazione, condotta, per le superiori premesse circa l'assenza di prova di un coinvolgimento nella contabilità dell'appellante e per quanto più sotto viene chiarito, va attribuito alla sola collega che tale imputazione curava, senza che alcun nesso sia stato Pt_2
provato tra i prelevamenti dell'appellante e la distrazione delle somme.
Se poi si tiene in considerazione che era prassi della società pagare in contante parte della retribuzione ovvero spese anche personali, tali versamenti risultano avere una ragione alternativa del tutto plausibile. In tale senso la dichiarazione del teste circa il pagamento i contanti e Tes_3
quella della teste , che pure escludendo esservi stati pagamenti in Tes_2
nero, riferisce di una secondo cassa alimentata da proventi “esteri”, non contabilizzati (“C'era in azienda una cassa con denaro in contante. Veniva portato da e proveniva da altre sue attività estere. Questo denaro _2
contante era utilizzato per pagare il contratto di locazione degli immobili occupati dai dipendenti ma non era utilizzato per i pagamenti in nero dei dipendenti. Non ho mai sentito che avvenissero pagamenti in nero.”).
pag. 24/32 Dichiarazione che per la sua ambiguità quanto alla fonte reddituale rende oltremodo verosimile la gestione di contanti fuori bilancio: che l'attività della società si svolgesse anche su estero è dato pacifico tanto da individuare in il responsabile commerciale, senza che tale secondo Tes_1
ambito operativo della società sia mai stato interessato dall'indagine dei militari.
Di talché la “tenuta” di una contabilità in nero nulla c'entra con l'attribuzione di comiti di controllo in capo all'appellante.
5.5) Infine, quanto agli ordinativi e ai relativi pagamenti individuati nelle fatture della e della oltre alla circostanza Controparte_3 CP_4
oggettiva della consegna presso l'abitazione della IG alla Pt_2
parziale ammissione delle stessa5, nessuna prova al riguardo è stata introdotta, mentre ha assunto una valenza esattamente opposta il tentativo della ex dipendente di non lasciare traccia delle transazioni, come riferito dalla teste: “Al riguardo, mi inviò una mail con la quale mi chiese di Pt_2
eliminare dalla contabilità ufficiale tutti i documenti relativi a e a CP_3
. Io ricordo che mi telefonò per reiterare questa richiesta e io CP_4 Pt_2
le dissi che non potevo farlo, anche in considerazione del fatto che proveniva da una semplice impiegata. Io ho ritrovato la mail che mi inviò e
l'ho portata e posso mostrarla. L'ho stampata di recente perché quando sono stata convocata ho riguardato tutta la documentazione, l'ho trovata e
l'ho stampata.”. 5 secondo la quale era sua convinzione che le somme anticipate dalla società per gli acquisti relativi, operati a titolo personale, fossero stati ripianate, dopo avere chiesto al SI l'autorizzazione ad Pt_1 acquistare i giocattoli tramite per poter avere la merce ad un prezzo conveniente da , CP_1 CP_3 facendola figurare in contabilità come “omaggi” o “materiale da esposizione”. Secondo tale versione tutte le fatture emesse da e da erano state pagate integralmente attraverso il deposito del CP_3 CP_4 denaro contante raccolto dai genitori nella cassa aziendale parallela cassa. pag. 25/32 Non ha pregio, poi il tentativo della società di coinvolgere l'appellante con riguardo alla “traccia” data dalla firma con destinatario della consegna del materiale (presso la residenza ella IG ) acquistato presso le due Pt_2
società. In realtà la società si riferisce ad una firma – illeggibile se non l'inziale “B”, apposta nello spazio della fattura riservato al “conducente”.
Per altro si tratta di segno grafico del tutto diverso ad un semplice raffronto con la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata in primo grado dall'ex lavoratore.
5.6) E' assorbito il secondo motivo di impugnazione.
6) L'appello proposto dalla IG (quindi, con motivazione Pt_2
aggiuntiva quello del SI ha limitato fondamento con riguardo Pt_1
al lamentato vizio di extrapetizione.
6.1) Correttamente l'appellante rammenta che la rinuncia alla domanda risarcitoria non patrimoniale (peraltro a seguito di costituzione di parte civile nel procedimento penale aperto nei propri confronti) è stata formalizzata con memoria difensiva depositata in data 29.03.2021: “Si richiamano integralmente le conclusioni e le istanze anche istruttorie già formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria su riconvenzionale, da intendersi qui integralmente riproposte, con esclusione del solo risarcimento del danno morale che, con il presente atto, viene espressamente rinunziato…”.
6.2) Il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
Il giudice sia in motivazione6 che nel dispositivo (“…condanna al pagamento della somma pari a € 55.830,53 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (con detrazione, quanto a , a titolo di Parte_2
compensazione impropria, dell'importo per t.f.r. e retribuzioni pari a €
21.636,17)” ha tenuto conto del credito maturato dalla lavoratrice, ma operando la compensazione atecnica l'ha detratto da quanto preteso a titolo risarcitorio dalla società.
6.3) Anche il terzo motivo è infondato.
Il superiore inquadramento al III livello da cui deriverebbe la pretesa al pagamento di differenze retributive, a dire dell'appellante, trova fondamento nelle risultanze testimoniali (segnatamente la dichiarazione dei testi e che avrebbero decritto lo svolgimento di mansioni Tes_3 Tes_1
riconducibili alla qualifica di “contabile”, oltre al dato testuale contenuto nella lettera di assunzione del 11 novembre 2010.
Valorizza nello stesso senso la narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da parte di . CP_1
Infine, evidenza che “La stessa azienda nel corso del rapporto vale a dire dal settembre senza richiesta alcuna della lavoratrice, ha riconosciuto alla stessa il terzo livello e la relativa retribuzione, a suffragare ulteriormente la correttezza dell'inquadramento delle sue mansioni al terzo livello del
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.”.
6.3.a) La declaratoria contrattuale del livello ambito, secondo la stessa allegazione dell'attrice in via riconvenzionale prevede l'attribuzione della qualifica “contabile/ impiegato amministrativo” al “personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o
pag. 27/32 amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Va da sé che la sola operatività sul conto bancario o con gli atti di disposizione in scrutinio non qualifica in tale senso l'operatività dell'appellante. Emerge dalla prova testimoniale e dalla ricostruzione contabile che la IG si limitava a tali operazioni di carattere Pt_2
meramente esecutivo o istruttorio. In tale senso va letta e contestualizzata anche l'affermazione di controparte secondo cui “la IG si Pt_2
occupava della contabilità, dei rapporti con le banche, dei rapporti con il commercialista, del pagamento delle imposte, del pagamento dei fornitori, del controllo dei bonifici in ingresso e del pagamento degli stipendi.”
6.3.b) D'altra parte, le dichiarazioni dei due testi7 valorizzate dall'appellante hanno contenuto del tutto generico e non pregnante, tenuto conto del fatto che si tratta di persone che nell'ambito aziendale avevano compiti del tutto avulsi dagli aspetti contabili: come responsabile Tes_1
commerciale estero, come tecnico. Le loro affermazioni, infatti, Tes_5
vanno raffrontate con gli elementi caratterizzanti l'attività dell'impiegato contabile ossia di colui che “applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile … nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di ….rilevare, riscontrare, imputare, 7 Popov: “La IG si occupava dei pagamenti ai fornitori e ai dipendenti, faceva le fatture, Pt_2 Tes_ aveva rapporti con il commercialista, pagava le utenze.”; : “ si occupava dei pagamenti, della Pt_2 contabilità, forse delle buste-paga.” pag. 28/32 contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi
…”.
6.3.c) Né può avere rilievo la lettera di assunzione che si limita a prevedere la qualifica di V livello utilizzando l'espresso “contabile d'ufficio”, evidentemente espressione non contemplata dalla declaratoria ed usata dal datore di lavoro in modo atecnico.
6.3.d) Infine, la circostanza che nel corso del rapporto sia stata attribuita la maggiore qualifica, ma con decorrenza dal settembre 2012 non può indurre a ritenere che per il periodo pregresso le competenze assegnate lo giustificassero in assenza di una puntuale allegazione circa i contenuti dell'attività lavorativa, come già puntualizzato, mancante.
6.3.e) In mancanza di idonea allegazione circa le competenze del IV livello e della produzione del contratto collettivo di riferimento che consenta di valutare la pertinenza del profilo intermedio tra quello originariamente assegnato, il V livello, e quello preteso non può essere esaminata la domanda svolta in via subordinata circa il riconoscimento del IV livello: il documento n.4 richiamato alla propria pagina 9 dall'appellante ed indicato come CCNL, in realtà si riferisce alle buste paga del 2013).
6.4) Il quarto, quinto e sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente attesa la comunanza dei temi.
Valga al riguardo quanto già scritto con riferimento alla posizione del SI e all'imputazione delle singole operazioni alla IG Pt_1
e ai limiti entro i quali la prova ha descritto l'ambito operativo Pt_2
pag. 29/32 dell'appellante e la carenza di prova circa la relazione gerarchica e funzionale con il SI Pt_1
Con specifico riguardo alla quantificazione del danno i dati istruttori sono costituiti non solo dagli esiti dell'indagine interna e da quella condotta dalla
Guardia di Finanza, ma dalla ricostruzione contabile offerta nel giudizi di primo grado circa le singole operazioni svolte e dettagliate nel ricorso introduttivo della , i cui esiti sono stati oggetto di conferma della CP_1
teste quindi con piena salvezza del contraddittorio, senza Testimone_6
che sulla singola operazione (sia che riguardasse il prelevamento dei contanti, sia che inerisse alle disposizioni di pagamento) sorgesse contestazione circa la loro effettività ed imputazione. L'unico rilievo riguarda un passaggio testimoni in cui viene espressa un'opinione. In realtà il passaggio della testimonianza prosegue, specificando le ragioni dell'“opinione”, ossia rilevando che il prelevamento contanti trovava una 8 Che ha riferito: “Ricordo che e si accorsero di alcune anomalie di tipo contabile e _2 Tes_1 finanziario e mi chiesero di aiutarli a verificare se la contabilità interna corrispondesse a quella che gli impiegati ci trasmettevano. Se non ricordo male ciò avvenne verso ottobre-novembre 2016. Abbiamo scoperto che due fornitori, le e la società , erano due fornitori ufficiali di CP_3 CP_4 CP_1 (nel senso che risultano dalla contabilità ufficiale), tuttavia il non era a conoscenza in particolare _2 di uno di essi, e cioè della . … CP_3
La Guardia di Finanza ha svolto i suoi accertamenti utilizzando logisticamente il nostro ufficio e i nostri documenti contabili e io prestai loro l'ausilio che mi veniva richiesto. Quindi sono in grado di dire che verificarono se fossero stati fatti pagamenti in nero e più in generale verificarono che non fossero stati fatti pagamenti che non risultavano in contabilità. Andarono ad indagare sulla cassa contabile e risultarono effettuati “rientri finanziamenti soci” in contanti in favore di che in realtà nella _2 contabilità interna di Tali rientri sembravano fatti tutti in contanti a parte due bonifici che CP_1 però non risultano effettuati (cioè non c'è corrispondenza fra la prima nota e il c/c di ). Io ritengo _2 che questi versamenti in favore di in contanti non furono fatti perché nella contabilità interna di _2
non risultavano registrati. Precisamente, risultava il medesimo esborso, dal punto di vista CP_1 quantitativo, ma era giustificato in modo diverso (per esempio come pagamento delle parcelle dei professionisti). Preciso al riguardo che era la IG a inserire tali annotazioni nella Parte_2 contabilità interna. Ricordo poi che visionò gli estratti conto delle carte di credito e si accorse _2 che non c'era corrispondenza fra quanto risulta nella prima nota a me consegnata e quanto risulta dall'estratto conto delle carte di credito. Ricordo per esempio che era stato creato un account on line utilizzato per l'acquisto di oggettistica o abbigliamento. Ricordo che era che inseriva le Pt_2 registrazioni nella prima nota e a volta il ci portava materialmente la contabilità. Ricordo inoltre Pt_1 due bonifici bancari, eseguiti dalla società in favore della IG , ma giustificati in contabilità Pt_2 con altra forma (pagamento fornitore, uno, e l'altro spese di trasferta o rappresentanza)….” pag. 30/32 formale giustificazione in contabilità, ma del tutto incoerente con la situazione reale (si rinvia alla lettura della dichiarazione in nota). Pertanto, tutta la tematica della cosiddetta cassa “B” (ossia la costituzione di fondi in
“nero”), che in alcuni passaggi delle difese degli appellanti è richiamata, rimane estranea alla ricostruzione contabile posta a fondamento della richiesta risarcitoria della società.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza che va ritenuta, oltre che nei riguardi della società in relazione al rapporto processuale col SI Pt_1
sostanziale nei riguardi della IG retando ferme quelle del Pt_2
primo grado nei suoi riguardi e venendo liquidate le ulteriori in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, tenuto conto dell'unica elementare questione dedotta, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
- accoglie parzialmente l'appello di;
Parte_2
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da nei confronti di e dichiara CP_1 Parte_1
non dovuta la somma a titolo di risarcimento €.13.750,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado in CP_1
favore di , liquidate quanto al primo grado in €.11.300,00 e Parte_1
quanto al presente grado in €.9.900,00 oltre rimborso forfetario ex lege , iva e cpa;
pag. 31/32 - condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_2
in favore della liquidate in €.9.900,00 oltre rimborso forfetario CP_1
ex lege , iva e cpa.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 32/32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Così in motivazione: “Dalla somma suindicata deve essere sottratto il credito retributivo di Pt_2
, pari a € 21.636,17 e non contestato da parte ricorrente che ha legittimamente opposto unicamente
[...] la compensazione impropria (memoria difensiva su domanda riconvenzionale del 3 marzo 2019).” pag. 26/32